F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale –DECISIONE N. 0085/CSA pubblicata del 24 Dicembre 2025 – F.C. Pistoiese SSDARL

Decisione/0085/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0114/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Lorenzo D’Ascia - Vice Presidente (relatore)

Antonio Blandini - Componente

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0114/CSA/2025-2026 proposto dalla Società F.C. Pistoiese SSDARL in data 9.12.2025,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti - Dipartimento Interregionale di cui al Comunicato Ufficiale n° 54 del 2.12.2025;

 visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza dell’11 dicembre 2025, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Lorenzo D’Ascia, e uditi l’Avv. Mattia Grassani e il Presidente della Società Ing. Sergio Iorio; presente altresì il sig. Fabio Fondatori.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 30 ottobre 2025 la Società F.C. Pistoiese SSDARL ha impugnato la sanzione della squalifica del campo di giuoco per due gare effettive e l’obbligo di disputare dette gare in campo neutro a porte chiuse, nonché l’ammenda di euro 4.000, applicata dal Giudice Sportivo con delibera pubblicata in data 2 dicembre 2025 sul Comunicato Ufficiale n° 54 della Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, con riferimento alla gara tra F.C. Pistoiese e Pro Sesto 1913, valevole per il campionato di Serie D (girone D) 2025/2026, disputata il 30 novembre 2025.

Il referto arbitrale riporta quanto segue: “Pubblico ed incidenti. Dopo la fine della gara, nell’uscire dal TdG per recarmi negli spogliatoi, tramite il tunnel posizionato sotto la curva occupata dai tifosi locali della società Pistoiese FC, veniva lanciato un oggetto proprio dalla curva dello stadio verso la mia direzione, che mi sfiorava il volto solo di pochissimi centimetri, tanto da sentirne il fruscio del movimento dell’aria nell’orecchio, fortunatamente senza colpirmi. A quel punto mi giravo per rendermi conto di quale oggetto si trattasse, e insieme al collega AA1, che mi seguiva circa 1 metro dietro di me, ci accertavamo si trattasse di un bullone da ferramenta con un dado avvitato, in materiale metallico, della lunghezza di circa 5 centimetri. (Vedi allegato Rapporto AA1).

Varie ed eventuali. Note. Nell’intervallo tra i due tempi e dopo la fine della gara, nella zona spogliatoi erano presenti circa 10 persone non identificate e non iscritte nelle distinte di gioco, tutte riconducibili alla società ospitante Pistoiese FC. Di queste persone, segnalo nello specifico il comportamento di 2 di queste in particolare: la prima persona, all’intervallo tra i due tempi, si avvicinava alla mia persona con fare aggressivo, avvicinandosi a me di circa un metro, e puntando il dito verso il mio volto a una distanza di circa mezzo metro, urlando queste parole: Che cazzo stai facendo, non sai chi sono io, chiamo Braschi e ti faccio cancellare dall’Aia; una seconda persona, identificatasi come Presidente della società Pistoiese FC, nell’intervallo tra i due tempi si posizionava sul ciglio dello spogliatoio dedicato alla terna arbitrale, non permettendomi di chiudere la porta perché esigeva delle spiegazioni circa gli eventi accaduti durante la durata del 1 tempo. Questo comportamento perdurava per circa 2 minuti, quando finalmente si allontanava e riuscivo a chiudere la porta del nostro spogliatoio. Inoltre, la stessa persona, identificatasi come Presidente della società Pistoiese FC, dopo la fine della gara, entrava sul TdG e venendo verso la mia persona mi minacciava con queste parole: Sappia che ho già dato mandato al mio avvocato di fare causa legale per danni economici all’Aia e a lei personalmente”.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento di squalifica del campo di giuoco per due gare effettive e l’obbligo di disputare dette gare in campo neutro a porte chiuse, nonché l’ammenda di euro 4.000: “Per indebita presenza, nel corso dell’intervallo ed al termine della gara, nello spiazzo antistante gli spogliatoi, di persone non autorizzate né identificate ma chiaramente riconducibili alla società, una delle quali si avvicinava con atteggiamento minaccioso al Direttore di gara e gli rivolgeva espressioni irriguardose, mentre un’altra impediva alla Terna Arbitrale di chiudere la porta del proprio spogliatoio mentre rivolgeva loro proteste. Al termine della gara, il medesimo sostenitore entrava indebitamente sul terreno di gioco, rivolgendo espressioni minacciose al Direttore di gara. Inoltre, alcuni sostenitori presenti in tribuna lanciavano un bullone con dado avvitato della grandezza di circa 5cm all’indirizzo del Direttore di gara che lo sfiorava al volto e cadeva sul campo per destinazione. Sanzione così determinata in considerazione dell’idoneità della condotta ad arrecare gravi conseguenze all’incolumità fisica dell’Ufficiali di gara. (R A - R AA)”.

La Società reclamante, dopo aver premesso di avere fermamente stigmatizzato l’accaduto, chiede l’annullamento o in subordine la riduzione delle sanzioni sulla base di sei ordini di motivi:

1. non veridicità di una delle circostanze riportate nel referto arbitrale, dal momento che il Presidente della Società non ha mai offeso né minacciato l’arbitro, né impedito allo stesso di chiudere la porta dello spogliatoio arbitrale;

2. erronea applicazione della sanzione della squalifica del campo, non potendo trovare applicazione l’art. 8, lettere d), e) ed f),CGS;

3. mancata considerazione di plurime circostanze attenuanti, anche con valore di esimente, riconducibili all’art. 29, CGS o comunque atipiche. In particolare la Società reclamante deduce che sussistono le circostanze attenuanti tipiche di cui alle lettere a) (avendo la stessa adottato un Regolamento d’uso Stadio Comunale “Marcello Melani” di Pistoia e il Piano di mantenimento delle condizioni di sicurezza ai sensi dell’art. 19 D.M. 18 marzo 1996; nonché istituito la figura del Delegato per la Gestione Evento [DGE]), b) (avendo la stessa cooperato con l’Autorità di pubblica sicurezza prima della gara, trasmettendo la rituale comunicazione preventiva e partecipando, attraverso il proprio DGE, a un tavolo tecnico presso la Questura di Pistoia in data 28.11.2025) e c) (avendo cooperato con le autorità competenti al fine di individuare il responsabile del lancio dell’oggetto contundente).  Nel reclamo si deduce anche la sussistenza di una circostanza attenuante atipica, per essere la società FC Pistoiese sempre molto corretta verso gli ufficiali di gara ed avere sempre partecipato a iniziative di rilevanza sociale e culturale.

4. eccessiva afflittività della sanzione, in relazione ad altri precedenti di questa Corte Sportiva d’Appello relativi a comportamenti violenti dei tifosi contro gli ufficiali di gara;

5. illegittimità della sanzione della disputa delle gare in campo neutro e a porte chiuse e della mancata commutazione della sanzione nella chiusura del solo settore della Curva Nord;

6. mancata riduzione dell’ammenda di euro 4.000 alla misura minima.

All’udienza svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 11 dicembre 2025 è comparso l’Avv. Mattia Grassani per la reclamante.

All’esito della discussione, il reclamo è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo sia parzialmente fondato.

Occorre rilevare, preliminarmente, che la sanzione irrogata dal Giudice sportivo deriva da due tipi di condotta violativa delle norme del codice di giustizia sportiva.

In primo luogo, il Giudice Sportivo ha rilevato che, come emerso dal referto arbitrale, nel corso dell’intervallo tra il primo e il secondo tempo e al termine della gara, vi era negli spazi antistanti gli spogliatoi la presenza non autorizzata di soggetti riconducibili alla F.C. Pistoiese, uno dei quali, in particolare, si rivolgeva all’Arbitro con atteggiamento minaccioso pronunciando espressioni offensive e impedendogli di chiudere la porta del proprio spogliatoio.

Nel reclamo della Società FC Pistoiese si contesta la veridicità di questa ricostruzione dei fatti, contenuta nel referto arbitrale. A supporto di detta contestazione, il reclamo deduce che il referto arbitrale sarebbe generico, non corroborato dal referto degli assistenti e, per quanto concerne il comportamento dell’asserito Presidente della società, smentito dalla dichiarazione del dirigente addetto all’arbitro (allegata) e dalla circostanza che né la forza pubblica né gli stewards sono dovuti intervenire.

Il motivo è manifestamente infondato.

Deve evidenziarsi il rango di prova privilegiata da attribuirsi al referto arbitrale ai sensi dell’art. 61, comma 1, CGS, che dispone che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.”. Si tratta, cioè, di documenti assistiti da fede privilegiata, quanto alla loro efficacia probatoria, suscettibili di essere integrati (ed eventualmente contraddetti) anche da ulteriori atti istruttori, ma solo quando il contenuto del referto non appaia sufficiente per formare il convincimento del Giudice, laddove non contenga elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell’addebito o risulti intrinsecamente contraddittorio o smentito da altre circostanze rilevanti.

Nel caso di specie, il rapporto è preciso e dettagliato circa la presenza di persone non autorizzate riconducibili alla società FC Pistoiese e, in particolare, del Presidente della società, il quale può essere ritenuto correttamente identificato dall’Arbitro in base al contenuto del reclamo ed alle dichiarazioni rese dal medesimo Presidente all’udienza dell’11 dicembre 2025. Il referto è inoltre molto preciso circa le dichiarazioni intimidatorie del Presidente e sull’avere questi impedito, per alcuni momenti, la chiusura della porta dello spogliatoio arbitrale.

Né alcun valore probatorio può essere attribuito a mere dichiarazioni di parte (quale quella prodotte dalla reclamante), soprattutto nella misura in cui neppure se ne chiede la conferma a mezzo di prova testimoniale, peraltro di dubbia ammissibilità a fronte della chiarezza e coerenza del referto come innanzi sottolineate, e non suscettibile di essere messa in dubbio dalla circostanza, del tutto neutra, del mancato inserimento di questa circostanza nel referto degli assistenti dell’arbitro o del mancato intervento delle forze dell’ordine o degli stewards, dal momento che non viene ascritta al Presidente una condotta che abbia messo in pericolo l’incolumità dell’Arbitro, ma solo un atteggiamento minaccioso.

Per quanto concerne il lancio del bullone con dado, che solo per una fortunata casualità non ha colpito l’Arbitro, il Collegio ritiene che si tratti di un atto con attitudine ad arrecare un danno grave, come tale riconducibile nell’ambito dei fatti particolarmente gravi per i quali l’art. 26, CGS prevede, tra le altre, l’applicazione della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lettere e), CGS, nel caso di specie applicata dal Giudice sportivo nella misura di due gare a porte chiuse da giocare in campo neutro, oltre all’ammenda di euro 4.000.

Il Collegio rileva tuttavia che la Società reclamante abbia dimostrato la sussistenza delle invocate circostanze attenuanti specifiche di cui all’art. 29, lettere a) e b), mentre non risulta provata quella di cui alla lettera c), avendo la Società solo dedotto, senza fornire elementi di prova concreta, di avere concretamente cooperato con le Forze dell’ordine per l’identificazione dei propri sostenitori responsabili delle violazioni (al riguardo, neppure risulta presentata, ma solo genericamente preannunciata, una denuncia nei confronti di ignoti).

Sussistono pertanto le condizioni solo per un ridimensionamento della sanzione interdittiva comminata (due gare da giocare a porte chiuse e in campo neutro), sanzione che si ritiene di poter contenere in una gara soltanto da disputare sul proprio campo a porte chiuse, ferma l’ammenda di euro 4.000.

Come si è detto, il reclamo ha confermato che il soggetto abusivamente introdottosi (per non essere inserito in distinta) nella zona antistante gli spogliatoi, genericamente indicato nel referto e che ha rivolto espressioni minacciose al Direttore di gara, per di più impedendogli di chiudere la porta del suo spogliatoio, è da identificare nel Presidente della società F.C. Pistoiese ing. Sergio Iorio, nei confronti del quale non risulta tuttavia adottato alcun provvedimento sanzionatorio da parte del Giudice Sportivo: allo stesso Giudice vanno pertanto rimessi gli atti per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

P.Q.M.

Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l'effetto in riforma della decisione impugnata, così provvede:

- irroga la sanzione della disputa di 1 gara a porte chiuse;

- conferma la sanzione dell'ammenda di 4.000,00 (quattromila/00);

- dispone rimettersi gli atti al Giudice sportivo per la valutazione della posizione del Presidente della società F.C. Pistoiese Ing. Sergio Iorio, così definitivamente identificato.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Lorenzo D’ASCIA                                                     Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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