F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale –DECISIONE N. 0087/CSA pubblicata del 29 Dicembre 2025 – FC Lumezzane Srl

Decisione/0087/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0123/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa - Presidente

Roberto Benedetti - Componente (relatore)

Daniele Cantini - Componente Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0123/CSA/2025-2026 proposto dalla Società F.C. Lumezzane S.r.l., in data 12.12.2025;

per la riforma della decisione del Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. uff. n. 45/DIV del 9.12.2025;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 17 dicembre 2025, tenutasi in videoconferenza, il dott. Roberto Benedetti e udita l’Avv. Sara Agostini per la società reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con il reclamo proposto, la F.C. Lumezzane srl, nella persona del Presidente Andrea Antonio Caracciolo (rappresentata e difesa dall’avv. Sara Agostini) contesta la decisione del Giudice sportivo presso la Lega Pro di cui al Comunicato ufficiale numero 45/DV del 9 dicembre 2025, con cui le è stata inflitta la sanzione dell'ammenda di euro 200,00 con obbligo di risarcimento danni se richiesto.

La sanzione è stata irrogata dal Giudice sportivo “per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori Integranti pericolo per l'incolumità pubblica consistiti nell'aver danneggiato un seggiolino posto nel settore a loro riservato”.

La società sostiene:

1. la mancanza di prova dei fatti contestati (la sanzione si basa solo sulla fotografia del seggiolino scattata, presumibilmente dopo la gara, dal Delegato Lega Pro e agli atti di gara non è stato segnalato nulla);

2. l’insussistenza del fatto contestato (il seggiolino era già danneggiato prima dell’arrivo dei tifosi, come si evince dal video girato dal social media manager del Club e come potrebbe essere confermato dalle immagini riprese dalla telecamera di sicurezza dell’impianto);

3. la necessità di svolgere attività istruttoria, acquisendo le immagini registrate dalla telecamera di sicurezza dell'impianto di videosorveglianza dello stadio Mario Rigamonti di Brescia, gestito dalla Questura in data 7 dicembre 2025 nel prepartita di Union Brescia - Lumezzane presso lo stadio Rigamonti aventi ad oggetto il settore ospiti.

Conclude chiedendo di voler riformare la decisione impugnata e per l'effetto annullare la sanzione dell'ammenda di euro 200,00 con obbligo di risarcimento del danno se richiesto.

In via istruttoria, chiede che questa Corte disponga ordine di esibizione alla Questura di Brescia delle immagini registrate dalla telecamera di sicurezza dell'impianto di videosorveglianza dello stadio Mario Rigamonti di Brescia in data 7 dicembre 2025 nel prepartita di Union Brescia- Lumezzane (prima dell'arrivo dei tifosi ospiti) presso lo stadio Rigamonti aventi ad oggetto il settore ospiti ovvero autorizzi la scrivente difesa a richiedere direttamente l'accesso agli atti e alle immagini alla Questura medesima per finalità difensive. Si chiede altresì di voler autorizzare il deposito delle eventuali immagini acquisite agli atti del presente procedimento.

All’odierna udienza è intervenuta l’avv. Sara Agostini che ha concluso insistendo nelle richieste formulate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è da considerarsi fondato e va quindi accolto per i motivi di seguito esposti.

Il Giudice sportivo ha inflitto l’ammenda in base alla segnalazione ricevuta dal Delegato della Lega Pro del 7/12/2025 (r. c.c. documentazione fotografica), con allegate “fotografie di n1 seggiolino rotto dalla tifoseria del lumezzane fc nel proprio settore curva sud. SEGGIOLINO POSTO 13 FILA 4E CURVA SUD”.

Dalla foto in atti si rileva la rottura dello schienale del seggiolino indicato, circostanza peraltro da nessuno contestata.

La Società reclamante eccepisce, invece, che il danneggiamento era già avvenuto prima della gara e quindi non attribuibile alla propria tifoseria, allegando, fra l’altro, un proprio video, registrato in precedenza, che conferma – nei limiti di quanto visibile – quanto asserito e chiede, ad eventuale maggior conforto, di acquisire i filmati di videosorveglianza dell’impianto realizzati nell’occasione dalle forze dell’ordine.

Il Collegio non ritiene necessario esperire la richiesta attività istruttoria, in considerazione del fatto che la foto sulla quale ha fondato la propria decisione il Giudice sportivo dimostra effettivamente l’accaduto, ma non può considerarsi idonea a chiarire le modalità ed il momento dell’avvenimento e, soprattutto, non può escludere che lo stesso fosse già preesistente alla presenza nel settore della tifoseria del Lumezzane, come eccepito dalla reclamante, che sottolinea, in occasione della gara, anche un sereno clima di normale tranquillità.

Dal referto di gara, inoltre, non risulta segnalato alcun episodio riguardo alla regolarità della gara, né sul pubblico ed eventuali incidenti.

Nell’incertezza del momento in cui è stato fatto il danneggiamento, pertanto, la sua supposta attribuzione alla tifoseria della Lumezzane appare quindi priva di oggettivo riscontro.

In conclusione, mancando la prova certa che il danneggiamento sia avvenuto nella circostanza in cui è stato rilevato e, per quanto di maggior interesse, che sia attribuibile, oltre ogni ragionevole dubbio, alla tifoseria del Lumezzane, il reclamo va pertanto accolto e, per l’effetto, la sanzione annullata.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L’ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Roberto Benedetti                                                             Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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