F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0064/CFA pubblicata il 19 Dicembre 2025 (motivazioni) – PFI / società A.S.D. Madonna Dell’Acqua – Sig. Daniele Monacci

Decisione/0064/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0064/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Gabriele Carlotti - Componente

Paola Palmieri - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo 0064/CFA/2025-2026 della Procura federale interregionale, per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale c/o Comitato regionale Toscana n. 31 del 6 novembre 2025 e comunicata in data 7 novembre 2025;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti gli atti di causa;

Relatore all’udienza dell’11.12.2025, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Paola Palmieri e uditi l’Avv. Giorgio Ricciardi e l’Avv. Gregorio Viscomi per la reclamante, l’Avv. Giuseppe Mandarano per il Sig. Gianfranco Salvatori e per la società A.S.D. Madonna Dell'Acqua e l’Avv. Pietro Blasucci per il Sig. Daniele Monacci; è presente altresì il Sig. Daniele Monacci; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto di deferimento in data 17 settembre 2025, il Sig. Gianfranco Salvatori, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Madonna Dell’Acqua, è stato chiamato a rispondere “della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 4, commi 1 e 2 lett. e), del regolamento F.I.G.C. per la prevenzione ed il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, nonché dalle disposizioni contenute nella “Policy per la tutela dei minori” per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Madonna dell’Acqua:

a - omesso di adottare misure adeguate, limitandosi ad un provvedimento disciplinare di richiamo verbale nei confronti del sig. Daniele Monacci, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società dallo stesso rappresentata, a fronte dei comportamenti posti in essere da quest’ultimo nel corso dell’allenamento della squadra della categoria Pulcini tenutosi il giorno 27.3.2025 in occasione del quale, in risposta alla richiesta formulata dal calciatore minorenne N.R.A. di allacciargli la scarpa in quanto affetto da una patologia che gli impedisce di svolgere alcuni movimenti perfettamente in equilibrio e dunque di soddisfare tale esigenza in totale autonomia, ha omesso di intervenire urlando nei suoi confronti di rivolgersi alla propria madre con tale forza da indurlo al pianto;

b-. nonché per aver “omesso di adottare misure adeguate nei confronti del sig. Daniele Monacci il quale, sempre nel corso dell’allenamento del 27.3.2025, si è rivolto con tono di voce alto e rabbioso nei confronti della madre del calciatore minorenne N.R.A. intervenuta in difesa del figlio, proferendo l’espressione “è lui che comanda e può fare quello che vuole” ed incoraggiandola a trasferirsi presso altra società sportiva del territorio;

c- nonché ancora, per aver “consentito e comunque non impedito che, a decorrere dalla metà del mese di maggio 2025, il sig. Daniele Monacci, adducendo motivazioni strettamente collegate alla presentazione della segnalazione dalla quale ha tratto origine il presente accertamento, omettesse di convocare il calciatore minorenne sig. N.R.A. per le ultime gare di campionato nonché per quelle disputate in occasione dei tornei estivi alle quali ha preso parte la squadra della categoria Pulcini della società A.S.D. Madonna Dell’Acqua, così manifestando un persistente e sistematico disinteresse nei confronti dei bisogni fisici e psicologici di un giovane atleta tesserato per la società dallo stesso rappresentata”.

Con il medesimo atto è stato deferito altresì:

 I- il sig. Daniele Monacci, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la A.S.D. Madonna Dell’Acqua, il quale è stato chiamato a rispondere “della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 4, commi 1 e 2 lett. a), e) ed f), del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione ed il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, nonché dalle disposizioni contenute nella “Policy per la tutela dei minori” per avere lo stesso:

a - il giorno 27.3.2025, nel corso di un allenamento della squadra categoria Pulcini della società A.S.D. Madonna Dell’Acqua, dopo che il calciatore minorenne N.R.A. gli chiedeva di allacciargli la scarpa da gioco in quanto affetto da una patologia che gli impediva di svolgere alcuni movimenti perfettamente in equilibrio e dunque di eseguire tale adempimento in totale autonomia, urlato nei suoi confronti di rivolgersi alla propria madre con tale forza da indurlo al pianto;

b - il giorno 27.3.2025, nel corso di un allenamento della squadra categoria Pulcini della società A.S.D. Madonna Dell’Acqua, rivolto con tono alto e rabbioso alla madre del calciatore N.R.A., intervenuta in difesa del figlio, l’espressione “è lui che comanda e può fare quello che vuole”, incoraggiandola a trasferirsi presso altra società sportiva del territorio”;

c - nonché, ancora, per avere lo stesso “dopo la metà del mese di maggio 2025, adducendo motivazioni strettamente collegate alla presentazione della segnalazione dalla quale ha tratto origine il presente accertamento, omesso di convocare il calciatore minorenne sig. N.R.A. per le ultime gare di campionato e per quelle disputate nel corso dei tornei estivi alle quali ha preso parte la squadra della categoria Pulcini della società A.S.D. Madonna Dell’Acqua;

II- la società A.S.D. Madonna Dell’Acqua, chiamata a rispondere “a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai Sigg.ri Gianfranco Salvatori e Daniele Monacci, così come descritti nei rispettivi precedenti capi di incolpazione”.

Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio i deferiti con memorie del 27.10.2025 per il Signor Daniele Monacci e del 25.10.2025 per il Signor Gianfranco Salvadori e per la Società ASD Madonna dell’Acqua. La Procura chiedeva 4 mesi di inibizione per il Presidente Gianfranco Salvatori; l’inibizione di 4 mesi per l’allenatore Monacci; l’ammenda di Euro 1.500,00 per l’A.S.D. Madonna dell’Acqua.

Il procedimento veniva discusso davanti al Tribunale federale territoriale c/o il Comitato regionale Toscana in data 31.10.2025 e deciso in data 6.11.2025, con il proscioglimento di Gianfranco Salvatori; con il proscioglimento nei confronti del Signor Monacci per il primo e per il terzo motivo di deferimento e con la condanna per il solo secondo addebito ad un mese di inibizione. Alla società Madonna dell’Acqua era irrogata l’ammenda per euro 100,00 ai sensi dell’art. 6 del C.G.S.

La condotta addebitata all’allenatore con il secondo profilo di contestazione veniva dal Tribunale considerata disdicevole in quanto il Monacci, anziché invitare la madre a rivolgersi alla società per fare le sue rimostranze (giuste o sbagliate che fossero), aveva accettato il confronto con toni aspri e non consoni alla figura di istruttore/educatore che egli ricopriva in quel momento.

Quanto agli ulteriori addebiti, la sentenza di primo grado valorizzava l’assenza di riscontri probatori in ordine alla malattia del minore. Inoltre, l’atteggiamento del Monacci era stato burbero e severo ma non si era espresso né con toni offensivi né in un dinego di aiuto.

Anche l’aver provocato il pianto del bambino che la madre addebita alla condotta irosa dell’allenatore non sarebbe circostanza comprovata nella sua causa. Del pari, anche il terzo addebito, relativo alla mancata convocazione, era ritenuto insussistente perché avvenuto per poche partite residue.

 Non sussisterebbero, inoltre, le condotte omissive ascritte al Presidente della società che comunque si era attivata correttamente attivando il regolamento Safeguarding e sanzionando l’allenatore per aver discusso con la madre del bambino.

Quanto all’omessa convocazione si trattava di scelta riconducibile alle valutazioni tecniche dell’allenatore e comunque avvenuta a campionato finito.

La riconosciuta colpevolezza relativa al secondo addebito riscontrata in capo al Sig. Monacci determinava la condanna anche della società ex art. 6 del CGS, sia pure non secondo le richieste della Procura, ritenute dal Tribunale sproporzionate rispetto ai fatti.

Con atto del 13 novembre 2025, notificato in pari data, la Procura federale ha proposto reclamo affidato a due motivi.

Con il primo motivo si chiede la condanna del Sig. Monacci anche relativamente ai due capi di incolpazione ignorati dalla decisione di primo grado e una condanna ad una sanzione che non sia meramente simbolica.

Con il secondo motivo, si impugna il proscioglimento del Presidente della società, stante la prova di una sua negligenza.

La Procura chiede infine applicarsi le sanzioni richieste in primo grado.

In sede di reclamo si è costituito il sig. Salvatori Gianfranco, in proprio ed in qualità di Presidente e legale rappresentante protempore della A.S.D. Madonna Dell’Acqua, nonché la medesima società, contrastando i fatti posti a base del reclamo, in particolare evidenziando come i comparenti avessero diligentemente attivato la procedura prevista dal Codice di condotta Safeguarding e le opportune cautele fino all’applicazione di un richiamo verbale nei confronti dell’istruttore per avere dato seguito al diverbio con la madre del ragazzo, presente all’incontro.

Con memoria depositata il 6 dicembre 2025, si è costituito altresì il sig. Monacci contestando sotto ogni profilo la fondatezza del reclamo proposto dalla Procura federale nonché proponendo reclamo incidentale avverso la decisione del Tribunale federale territoriale C.R. Toscana, ritenuta meritevole di riforma quanto all’avvenuto riconoscimento della fondatezza del secondo capo di incolpazione e alla disposta condanna ad un mese di inibizione al medesimo inflitta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare e di rito, va esaminata la questione relativa alla ammissibilità del reclamo incidentale proposto dal Sig. Monacci, con la memoria depositata in data 6 dicembre 2025, con cui il medesimo ha contestato la ritenuta fondatezza della seconda incolpazione oggetto di deferimento del Monacci medesimo.

Secondo questi, non solo non sussisterebbero gli estremi della prima e della terza incolpazione, ma la sentenza meriterebbe di essere riformata in relazione al secondo motivo di deferimento - per avere lo stesso “il giorno 27.3.2025, nel corso di un allenamento della squadra categoria Pulcini della società A.S.D. Madonna Dell’Acqua, rivolto con tono alto e rabbioso alla madre del calciatore N.R.A. intervenuta in difesa del figlio, l’espressione “è lui che comanda e può fare quello che vuole”, incoraggiandola a trasferirsi presso altra società sportiva del territorio”- e ciò, sia perché lo stesso non avrebbe mai pronunciato le frasi  riportate nell’atto di  deferimento sia in quanto non avrebbe mai offeso la madre del calciatore, risultando, per contro, provate frasi offensive nei suoi riguardi da parte di questa.

Al riguardo, giova richiamare le recenti decisioni delle Sezioni unite di questa Corte che, dopo essersi definitivamente pronunciate sull’ammissibilità del reclamo incidentale nell’ambito del processo sportivo, ne hanno altresì chiarito le relative tempistiche, considerando che: “In tema di reclamo incidentale, quanto alle modalità e ai termini di presentazione, il procedimento delineato dall’art. 103 del C.G.S. e la sua peculiare scansione temporale, escludono la possibilità di ritenere applicabile analogicamente la disciplina di cui all’art. 343 c.p.c., secondo cui l’appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all’atto della costituzione in cancelleria (comma 1) ovvero, se l’interesse a proporre appello incidentale sorge dalla impugnazione proposta da altra parte che non sia l’appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell’impugnazione stessa. Nel processo sportivo deve ritenersi, per far coesistere ed attuare i principi del rispetto del contraddittorio, di parità delle parti, di speditezza del procedimento e di tempestività del processo, che il reclamo incidentale proprio (o condizionato o dipendente), il cui interesse nasce esclusivamente dalla proposizione del reclamo principale, deve essere depositato entro sette giorni dall’avvenuta comunicazione del deposito del reclamo principale e, in pari tempo, trasmesso al reclamante principale: si tratta in definitiva di un ragionevole adattamento al reclamo incidentale della disciplina generale del reclamo principale, garantendo al reclamante principale identiche possibilità di difesa, senza stravolgere la peculiare tempistica del procedimento. Quanto al reclamo incidentale improprio (o autonomo) deve ritenersi che, allorquando l’interesse all’impugnazione nasca direttamente ed esclusivamente dalla decisione sfavorevole e non già dalla proposizione del reclamo incidentale, l’impugnazione deve essere proposta sempre nei termini di cui all’art. 101, comma 2, CGS; quando, tuttavia – e sarà una valutazione in concreto che spetterà al giudice del reclamo apprezzare – l’interesse a proporre il reclamo incidentale sia sorto esclusivamente e direttamente dalla proposizione del reclamo principale, allora - solo in questo caso - il reclamo incidentale potrà essere proposto secondo le modalità e termini del reclamo incidentale proprio (in particolare entro sette giorni dalla trasmissione da parte del reclamante principale del relativo atto di reclamo)” (in tal senso, CFA, SS.UU., n. 30/2025-2026).

Nel caso di specie, pur dovendosi qualificare il reclamo incidentale proposto con memoria del 6 dicembre 2025 (peraltro, depositata il sabato e quindi, anch’essa tardiva secondo i principi sanciti sul computo dei termini a ritroso ex art. 103 C.G.S. dalla decisione CFA, SS.UU. n. 35/2021-2022), come incidentale proprio (o condizionato o dipendente, tenuto conto che il reclamante non si è limitato ad opporsi ai motivi di reclamo ma ha chiesto l’integrale annullamento della sanzione inflitta, stante l’infondatezza delle contestazioni), se ne rileva comunque la tardività per essere lo stesso proposto ben oltre i sette giorni decorrenti dalla comunicazione del reclamo incidentale (avvenuta il 13 novembre 2025).

Il reclamo incidentale va dunque dichiarato irricevibile, tenuto conto che l’interessato avrebbe potuto proporre reclamo principale avverso la pronuncia parzialmente sfavorevole.

Il reclamante è comunque tenuto al pagamento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva, come stabilito dalle Sezioni Unite sopra richiamate, che hanno altresì chiarito come tale omissione non si rifletta in ogni caso sull’ammissibilità ex se del mezzo (v. anche CFA, SS.UU. n. 85/2020-2021).

2. Passando all’esame nel merito dei motivi sollevati con il reclamo principale si osserva quanto segue.

2.1. Con il primo motivo la Procura deduce l’erronea valutazione del Tribunale in ordine alla ritenuta insussistenza della responsabilità del Sig. Daniele Monacci con riferimento agli ulteriori motivi del deferimento – a suo dire erroneamente ritenuti non sussistenti dalla decisione di primo grado - e la conseguente erronea irrogazione della sanzione di un mese di inibizione.

Secondo la Procura, il Tribunale federale avrebbe ingiustamente circoscritto la responsabilità del sig. Daniele Monacci alla sola seconda contestazione di cui all’atto di deferimento del 17.9.2025, là dove sarebbero documentalmente provati anche gli addebiti di cui alla prima e terza contestazione.

Altrettanto ingiustamente, poi, il Tribunale federale territoriale ha giudicato congruo irrogare una sanzione pressoché simbolica nella misura di un mese di inibizione, ritenendo erroneamente che, con riferimento agli altri comportamenti oggetto di deferimento, non sia stata “raggiunta la prova per un ragionevole convincimento sulla violazione dei principi di lealtà e sportività che attendono la norma asseritamente violata”.

Tale erronea considerazione, poi - per quanto si legge nel reclamo principale - avrebbe anche indotto il Giudice di prime cure a prosciogliere ingiustamente il presidente sig. Gianfranco Salvatori dagli addebiti disciplinari formulati con l’atto di deferimento e a mitigare il trattamento sanzionatorio irrogato alla società A.S.D. Madonna Dell’Acqua, come più precisamente esposto nel secondo motivo di reclamo.

Con particolare riferimento alla posizione del sig. Daniele Monacci, sarebbero rimaste erroneamente non punite le seguenti condotte: a) “per avere lo stesso - il giorno 27.3.2025, nel corso di un allenamento della squadra categoria Pulcini della società A.S.D. Madonna Dell’Acqua, dopo che il calciatore minorenne N.R.A. gli chiedeva di allacciargli la scarpa da gioco in quanto affetto da una patologia che gli impediva di svolgere alcuni movimenti perfettamente in equilibrio e dunque di eseguire tale adempimento in totale autonomia, urlato nei suoi confronti di rivolgersi alla propria madre con tale forza da indurlo al pianto; b) per avere lo stesso, “dopo la metà del mese di maggio 2025, adducendo motivazioni strettamente collegate alla presentazione della segnalazione dalla quale ha tratto origine il presente accertamento, omesso di convocare il calciatore minorenne N.R.A. per le ultime gare di campionato e per quelle disputate nel corso dei tornei estivi alle quali ha preso parte la squadra della categoria Pulcini della società A.S.D. Madonna Dell’Acqua”.

Con riferimento al primo capo di incolpazione, contrariamente a quanto motivato con la pronuncia gravata, il compimento da parte del sig. Daniele Monacci delle condotte ascritte avrebbe trovato pieno riscontro negli elementi probatori acquisiti agli atti del procedimento all’esito dell’attività inquirente svolta, ed in particolare nelle dichiarazioni rese, in sede di loro audizione da parte della Procura federale, oltre che dai genitori esercenti la potestà genitoriale sul giovane calciatore N.R.A., anche da altre persone presenti ascoltate sia dalla procura che dal Responsabile del Safeguarding (Sig. Guerrieri), in particolare quelle rilasciate dalla Sig.ra Todeschi e dal Sig. Sciandru Gaetano, padre del calciatore minorenne M.S.

Di qui, per la Procura reclamante, l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che non sia stata raggiunta la prova “per un ragionevole convincimento sulla violazione dei principi di lealtà e sportività che attendono la norma asseritamente violata”; sarebbe confermato, difatti, il comportamento oggetto del primo capo di incolpazione sulla base dei riscontri probatori acquisiti agli atti del procedimento; la condotta posta in essere dal deferito - da valutare unitamente all’atteggiamento ed al tono assunti nel contesto oggetto dell’azione disciplinare promossa - era “obiettivamente sconveniente, inopportuna e violativa della posizione di soggezione del giovane atleta, in quanto colpisce la sensibilità e vulnerabilità di un giovane calciatore di soli dieci anni, peraltro affetto da una patologia che ne limita le capacità motorie tanto da non potersi allacciare le scarpe, in maniera talmente pesante da indurlo al pianto al cospetto dei compagni di squadra che hanno potuto percepire l’ingiustificato rimprovero, la richiesta di aiuto del compagno ed il suo pianto”.

La tesi della Procura non convince in quanto il quadro probatorio in relazione a tale capo di imputazione risulta, sulla base delle testimonianze raccolte e della documentazione in atti, non sufficientemente consistente.

Come è noto, al fine di integrare lo standard probatorio richiesto, non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito ma sono sufficienti indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito.

Pertanto, se lo standard probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare può attestarsi ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio, tuttavia il relativo accertamento dev’essere condotto alla stregua di indizi corrispondenti a dati di fatto certi, dunque non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza, e connotati da requisiti di gravità, precisione e concordanza, secondo la basilare regola di diritto comune stabilita dall’art. 192, comma 2, del Codice di procedura penale (“L’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti”) (CFA, SS.UU., n. 7/2025-2026, richiamata da CFA, Sez I, n. 25/-20252026).

Nel caso in esame si è in presenza di dichiarazioni discordanti che descrivono l’episodio in modo molto diverso, oltre che nei tratti essenziali della vicenda, proprio quanto all’atteggiamento e al tono tenuto dall’allenatore e agli effetti che tale condotta ha avuto sul calciatore.

A fronte di più testimonianze, quindi, spetta al libero convincimento del Giudice valutare l’intrinseca attendibilità delle dichiarazioni, avuto riguardo alla logicità, coerenza, e analiticità e, in caso di più testimonianze contrastanti, valutare l’intrinseca coerenza di ognuna anche con altri elementi di prova acquisiti durante il processo.

Per principio accolto dalla giurisprudenza civile “il giudice, nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi e oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l’intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all’altra o ad escludere la credibilità di entrambe” (Cass. Sez. 6 – 1, ordinanza n. 1547/2015; v. altresì Cass. n. 4763/2015).

Prima di procedere all’esame del corredo probatorio occorre tuttavia richiamare l’attenzione sul fatto che il deferimento viene legato, da un lato, alla sussistenza di una precisa patologia del minore deliberatamente ignorata dall’istruttore, il quale si sarebbe rifiutato di allacciare le scarpe al ragazzo e, dall’altro, al turbamento che sarebbe derivato al bambino da tale rifiuto e dal tono utilizzato nel frangente.

Quanto al primo profilo, si rileva che non risulta dalla documentazione in atti che vi fosse una qualche specifica patologia che impedisse al piccolo calciatore di compiere tale operazione, come per contro fatto presente dal padre del minore, essendo emerso agli atti un altro tipo di patologia, apparentemente estranea al problema in discussione e tale da non comportare di per sé problemi di equilibrio.

Risultano inoltre in atti regolari certificati di idoneità alla pratica sportiva trasmessi al momento dell’iscrizione presso la società e allegati agli atti del fascicolo di appello dalla società di appartenenza. Né della specifica problematica si fa cenno nelle testimonianze rese innanzi alla Procura o raccolte dal responsabile del Safeguarding nell’immediatezza dei fatti.

Non risulta provato, quindi, che l’allenatore – così come altri all’interno della società– fosse consapevole di questo disagio, di cui parla per la prima volta il padre del calciatore nel momento in cui è stato sentito dalla Procura, riferendo di una “malattia rara certificata” per cui il bambino “ha necessità di essere aiutato in alcune situazioni specifiche” e, successivamente, anche dalla madre, che fa riferimento a problemi di equilibrio del figlio pur non avendone fatto cenno in occasione della segnalazione inviata subito dopo i fatti di causa.

Quanto all’atteggiamento e al tono utilizzati nel frangente, al di là delle dichiarazioni, da un lato, dei genitori, uno dei quali (il padre) neanche presente ai fatti e, dall’altro, delle dichiarazioni dell’allenatore, persone queste protagoniste dello spiacevole episodio e che in quanto direttamente coinvolte potrebbero non essere del tutto terze, si osserva che alcuni testi hanno sottolineato il tono “animato” e “arrabbiato” dell’allenatore nel rivolgersi al calciatore (Sig.ra Todeschi e Sig. Sciandru), ma l’atteggiamento viene descritto in termini più moderati da altri testi e soprattutto ricondotto al contesto, per cui il tono dell’allenatore si è alterato dal momento che lo stesso  era stato interrotto nel mezzo di una spiegazione tecnica rivolta a tutta la squadra con la richiesta, anche più volte reiterata del bambino, di avere le scarpe allacciate dal “Mister”.

Viene meno, dunque, la ricostruzione del fatto di cui al capo di incolpazione che presuppone un gesto deliberato e gratuito dell’allenatore nel rifiutarsi di dare aiuto ad un bambino in difficoltà fisica, così come non vi è prova, come correttamente rilevato dalla decisione di primo grado, che tale rifiuto sia stato accompagnato da un tono tale da avere innescato il pianto del piccolo calciatore il quale, come testimoniato da molti dei testi presenti ai fatti, è scoppiato in  pianto in un momento successivo ovvero, come da alcuni riferito, o al momento del diverbio tra la madre e l’allenatore oppure a fronte dell’arrivo della madre o ancora più di preciso, come testimoniato da altri ancora, perché la madre lo voleva portare via dall’allenamento.

In tal senso, si richiamano a sostegno le dichiarazioni rese alla Procura non solo da Federico Petri, dirigente accompagnatore della società e presente in campo in veste di padre del piccolo E.P., il quale, nel confermare il tono alto e deciso dell’allenatore a fronte delle interruzioni da parte del bambino, dà atto, tuttavia, che N. R. ha pianto. perché la madre lo voleva portare via dal campo precisando poi di avere convinto la madre a lasciarlo lì , ma anche di genitori sicuramente in posizione di terzietà rispetto ai fatti, quali, il Sig Fregia Yuri, genitore di un altro calciatore e dunque, del tutto indifferente rispetto alla vicenda, il quale riferisce che il bambino non ha pianto durante la corsa ma “ha pianto dopo, all’arrivo della madre”; e ancora, di un altro genitore Sig. Amdiaze Lussein, per il quale il piccolo N. R. “ha pianto dopo quando è arrivata la madre”; della Sig ra Sberna Roberta, altro genitore, la quale afferma che il bambino “ha pianto dopo perché la madre lo voleva portare via”.

Lo stesso Sig. Sciandru Gaetano, teste richiamato a sostegno dalla Procura, nel confermare il tono “animato e arrabbiato” con cui si è rivolto a N. “dicendo che avrebbe dovuto aspettare perché non era il momento adatto” (cfr. audizione 16 maggio), afferma chiaramente che il bimbo “ha cominciato a piangere per il diverbio tra la madre il Mister” e, dunque, non perché mortificato per essere stato ripreso dall’allenatore o per il rifiuto da parte di questo di aiutarlo.

Come più volte ritenuto da questa Corte, con affermazione che qui preme ribadire: “la creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo rappresenta un “valore” che l’ordinamento sportivo assume a tutela e costituisce al contempo un preciso dovere di tutti i tesserati, alla cui realizzazione devono particolarmente concorrere i dirigenti e i tecnici, in ragione del loro ruolo di soggetti coinvolti nella crescita e nella cura dei giovani calciatori” (CFA, SS.UU., n. 92/2024-2025).

Tuttavia, nel presente contesto, l’avere invitato il calciatore a non interrompere la spiegazione, sebbene con tono alterato per la situazione particolare, non costituisce di per sé condotta sanzionabile non risultando affatto provato che il tono e l’atteggiamento, nell’invitare il piccolo calciatore a non interrompere, abbia superato il limite proprio della funzione educativa né considerarsi tale da comportare una violazione sotto il profilo dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva o per violazione del regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, non potendosi ravvisare nel comportamento del “Mister” e sotto il profilo esaminato, alcun tipo di abuso o i contestati profili di incuria o negligenza ex art 4, comma 1, lett. a), e ) ed f) del richiamato regolamento.

Oltretutto, al di là delle contrapposte versioni e del fatto che le persone ascoltate in sede istruttoria hanno percepito in modo diverso l’entità del tono utilizzato, in ogni caso, i presenti convergono sul fatto che non è stato l’atteggiamento in sé dell’allenatore a provocare un turbamento del minore e che, in ogni caso, non lo è stato in misura tale da far ritenere superati  i limiti propri della normale funzione educativa e del rispetto che si deve alla personalità del calciatore, tanto più se minore.

In tale direzione, non si ritiene di dovere dare peso alla prospettazione della Procura, esposta in sede di discussione, per cui la condotta dell’allenatore andrebbe letta alla luce del noto rapporto conflittuale tra l’allenatore e il genitore del ragazzo, riferendosi al fatto, emerso in sede istruttoria, che il Sig. Monacci era stato preferito quale allenatore della squadra al padre del calciatore N.R.A. Si tratta, a ben vedere, di un elemento ambiguo valorizzato, in realtà, in una direzione diametralmente opposta sia dalla difesa dell’allenatore che dai rappresentanti della società quale reale motivo a base dell’esposto.

Al di là di tale profilo, che comunque resta indimostrato quale prova di animosità verso il bambino, la condotta astrattamente sanzionabile sulla base del deferimento è consistita nell’avere risposto in tono alterato al piccolo, in una situazione di difficoltà, tanto da averlo indotto al pianto, mentre il contesto, così come ricostruito attraverso le testimonianze dei presenti all’incontro, porta a ritenere che lo stesso si sia limitato a reagire all’interruzione, dovendosi escludere del tutto, in ogni caso, che l’allenatore abbia agito per risentimento verso il ragazzo o per i rapporti con i suoi genitori.

Il motivo di reclamo in esame, pertanto, non merita accoglimento.

2.2. Con ulteriore critica alla sentenza di primo grado, la Procura espone che la decisione del Tribunale federale sarebbe erronea anche in ordine alla ritenuta irrilevanza, sotto un profilo disciplinare, della condotta ascritta al sig. Daniele Monacci per avere lo stesso, a decorrere dalla metà del mese di maggio 2025, omesso di convocare N.R.A. per le ultime gare di campionato e per quelle disputate nel corso dei tornei estivi, alle quali ha invece preso parte la squadra della categoria Pulcini della società A.S.D. Madonna dell’Acqua.

Si osserva, al riguardo, che il motivo di deferimento non trova riscontro in ordine alle convocazioni del calciatore che, anche in data immediatamente successiva rispetto all’episodio verificatosi il 28 marzo 2025, come emerge anche dalle tabelle prodotte in atti, risulta regolarmente convocato, mentre la mancata convocazione dell’ultima partita è giustificata dalle ordinarie turnazioni cui erano sottoposti i calciatori, profilo questo rimasto non contestato.

Quanto ai turni estivi che, per quanto emerso anche in sede di discussione, si traducono nel mancato svolgimento di poche partite, la mancata convocazione viene correlata non tanto a motivi tecnici liberamente apprezzabili dall’allenatore secondo la nota giurisprudenza, bensì a motivi di opportunità collegati alla vicenda in esame.

Tale connessione trova riscontro sia nel contenuto del messaggio wathsapp inviato dal dirigente sig. Giuseppe Mandarano alla Sig.ra Santoni, madre del minore, e allegato alla segnalazione integrativa del 9.6.2025, sia nella dichiarazione resa dallo stesso sig. Daniele Monacci che, nel corso della propria audizione del 27.6.2025 da parte della Procura federale, afferma quanto segue: "Non ho convocato esclusivamente il calciatore N. R. ai tornei estivi per il timore che magari alcune indicazioni tecniche o situazioni della gara potessero provocare dei fraintendimenti da parte dei suoi genitori visto quanto era accaduto in precedenza".

Sebbene la dichiarazione possa ritenersi comprensibile alla luce del clima che si era venuto a creare in seguito al diverbio e alla segnalazione che ne era derivata – tanto più ove si consideri che l’episodio, avvenuto di fronte a tutta la squadra e ai genitori astanti, è poi proseguito per alcuni minuti in termini ancora più accesi da parte della madre del calciatore come riferito da molti testimonie benché sia vero che l’allenatore potesse non completamente sereno nell’avere il calciatore N.R. in campo, tuttavia occorre considerare che tale scelta non corrisponde all’interesse del minore che si è trovato incolpevolmente coinvolto nella vicenda e che aveva diritto ad allenarsi con i propri compagni anche nel periodo estivo per prepararsi al campionato successivo o solamente per il piacere di partecipare o per non sentirsi escluso.

Non può trascurarsi, del resto, la dimensione anche ludica che assume il gioco del calcio per piccoli calciatori dell’età di appena 9 anni come il piccolo N.R. oltre l’importanza della preparazione tecnica per la formazione di un giovanissimo calciatore, spettando in linea generale all’allenatore curare la preparazione tecnica medesima e le condizioni fisiche dei calciatori sulla base di motivi oggettivi.

In tale contesto, non si condivide la decisione di primo grado nel considerare adeguate le spiegazioni fornite circa la mancata convocazione del minore.

Pur nel comprensibile stato d’animo, il Sig. Monacci avrebbe tuttavia potuto fare presente alla società tale imbarazzo, chiedendo di essere sostituito o di farsi affiancare, senza arrivare alla decisione estrema di escludere il calciatore dalla pratica sportiva estiva. Tale esclusione, infatti, come si legge anche nelle difese del reclamato, ha provocato l’ulteriore esclusione dalle successive partite a causa della mancata partecipazione agli allenamenti precedenti, a detrimento del giovane calciatore.

Si ritiene, pertanto, di accogliere il reclamo limitatamente a tale motivo, applicando una sanzione di ulteriori 15 giorni di inibizione per violazione dei generali doveri di condotta ex art. 4 del C.G.S. sanzione che si ritiene equa in relazione al contesto di riferimento oltre che al fatto che la mancata convocazione non ha riguardato il campionato ma il solo periodo estivo ed ha pertanto avuto effetti limitati nel tempo.

Di conseguenza, anche la società merita di essere sanzionata stante la sua responsabilità ai sensi dell’ art. 6 del C.G.S., portando la misura della sanzione da Euro 100 a 150.

3. Resta da esaminare l’ulteriore motivo di reclamo relativo alla posizione del Presidente sig. Gianfranco Salvatori il quale, secondo la Procura, nonostante avesse piena conoscenza dei comportamenti posti in essere dal dirigente, ha omesso di adottare qualsiasi misura senza far discendere da tale consapevolezza iniziative di alcun genere, nemmeno prudenziali, ed anzi contribuendo ad amplificare il conseguente senso di isolamento del minore, aderendo in maniera incondizionata alla scelta di escluderlo dalla pratica sportiva dopo la presentazione della segnalazione che ha dato avvio al procedimento.

Il motivo è infondato.

3.1. Quanto ai primi due capi di incolpazione, si rileva preliminarmente che si tratta di condotte estemporanee da cui lo stesso risulta parzialmente scagionato e, in ogni caso, limitate per quanto emerso dagli atti al solo episodio in contestazione.

La società Madonna Dell’Acqua, in ogni caso, nell’immediatezza dei fatti, risulta avere attivato tutte le misure necessarie in quanto l’allenatore è stato sospeso temporaneamente dall’attività e le relative funzioni assunte da altro dirigente e sono stati avvisati i dirigenti accompagnatori.

Va tenuto in debito conto, inoltre, che la società in questione ha adottato il regolamento Safeguarding che è stato immediatamente attivato anche compiendo un’approfondita istruttoria sui fatti accaduti ad opera del responsabile Sig. Guerrieri (vicepresidente).

La tesi della Procura secondo cui non sarebbero state prese misure adeguate, pertanto, non si ritiene fondata.

La società, infatti, oltre a richiedere una dettagliata relazione al tecnico e valutato la segnalazione e le dichiarazioni dei genitori ha proceduto ad ascoltare tutti i presenti e all’esito, ha emesso un provvedimento disciplinare nei confronti dell’allenatore (richiamo verbale) incentrato sulla condotta, ritenuta non appropriata, di avere discusso in modo animato con un genitore, lasciandosi coinvolgere nella discussione. Provvedimento che, sostanzialmente, appare basato sugli stessi fatti posti a fondamento della responsabilità riconosciuta in primo grado dal Tribunale e che, in ogni caso, non pare simbolico anche alla luce della natura della società, che opera per lo più su base volontaria.

3.2. Quanto alla mancata convocazione del piccolo calciatore, come sopra considerato, non è ravvisabile alcuna violazione nel periodo relativo al campionato in cui, anche successivamente ai fatti, il bambino risulta regolarmente convocato, sebbene non per tutte le giornate. La mancata convocazione è stata limitata, infatti, al solo periodo estivo, periodo in cui l’attività della società si presume meno intenso e in cui, pertanto, appare giustificabile che il presidente abbia confidato nell’operato dell’allenatore.

4. Non si ritiene meritevole di accoglimento, infine, la richiesta di più gravi sanzioni avanzata dalla parte reclamante sia per gli ulteriori addebiti accertati che quanto alla seconda contestazione già riconosciuta in capo al Monacci in sede di primo grado e qui confermata, stante la già rilevata irricevibilità dell’appello incidentale.

Spetta, infatti, al prudente apprezzamento degli organi di giustizia sportiva individuare la specie e la misura delle sanzioni disciplinari da irrogare ai tesserati, tenendo in debita considerazione le circostanze del caso concreto e, soprattutto, il grado di compromissione dei principi di lealtà e correttezza sportiva (ex multis, Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, n. 139/2024-2025).

Nel caso in esame, le sanzioni appaiono eque e ragionevoli rispetto ai fatti accaduti e il Tribunale ha ridotto le sanzioni in quanto richieste dalla Procura in una misura sproporzionata rispetto agli accadimenti qui in esame e giustificato tale riduzione anche in considerazione della natura della società, riconducibile al novero delle società di puro settore che dispongono di mezzi economici limitati e che si avvalgono dell’opera prevalente di volontari, con considerazioni che si ritiene di condividere.

Si richiama, a sostegno, anche la più recente giurisprudenza che si è soffermata sulla necessaria proporzionalità e ragionevolezza della sanzione che, sebbene debba mantenere la sua efficacia deterrente, non deve eccedere quanto opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato (CFA, SS.UU., n. 37/2025-2026).

Ulteriormente, le Sezioni Unite, con la decisione CFA, SS.UU., 28/2025-2026, hanno affermato che “Non incorre in vizio di motivazione la decisione del Tribunale che, nel determinare la sanzione, si attesta su una soglia appena superiore al minimo; secondo il principio generale da tempo affermato dalla giurisprudenza penale di legittimità: “Nella determinazione della pena, il giudice non ha l'obbligo di giustificare l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge, quando la pena stessa venga inflitta nel minimo edittale o in misura di poco superiore. In tal caso, infatti, viene a mancare la necessità di una motivazione esplicita poiché l'entità della pena in concreto irrogata lascia esplicitamente intendere in quale modo abbiano influito, nell'adempimento di essa alla gravità del fatto, i criteri fissati dall'art. 133 cod. pen (in termini Cass. Pen. Sez. 1, 5.3.1985 n. 6375; più di recente conforme Cass. pen. Sez. 2^ 8.5.2013 n. 28852; nello stesso senso Cass. pen. Sez. 3^ 22.2.2019 n. 29968). Occorre invece una motivazione puntuale laddove la pena da irrogare superi significativamente i limiti minimi”.

Le stesse ragioni sostengono anche l’applicazione delle sanzioni qui applicate a carico della società per responsabilità ex art. 6 del C.G.S. e del Sig Monacci in relazione all’avvenuto accoglimento del primo motivo di reclamo con riferimento alla fondatezza del terzo addebito di cui all’atto di deferimento.

In conclusione, deve essere accolto in parte qua e per quanto esposto nella parte motiva il reclamo principale e dichiarato irricevibile quello incidentale, fermo restando l’obbligo del reclamante incidentale di corrispondere il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva; per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata vengono irrogate le sanzioni di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:

- al Sig. Daniele Monacci: l’inibizione di giorni 45 (quarantacinque);

- alla società A.S.D. Madonna Dell'Acqua: l’ammenda di 150,00 (centocinquanta/00).

Dichiara irricevibile il reclamo incidentale.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Paola Palmieri                                                        Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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