F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0066/CFA pubblicata il 22 Dicembre 2025 (motivazioni) – soc. S.S. Monopoli 1966 S.r.l./soc. S.S.D. La Quercia

Decisione/0066/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0076/CFA/2025-2026

Registro procedimenti n. 0077/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

IV SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Luigi Caso – Presidente

Daniele Maffeis - Componente

Ivo Correale - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sui reclami numeri di registro 0076/CFA/2025-2026 e 0077/CFA/2025-2026, proposti dalla società S.S. Monopoli 1966 S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avvocati Francesco De Martino e Fabio Angelo Fazzo, presso i quali è elettivamente domiciliata in Milano, via Boccaccio n. 39,

contro

la S.S.D. La Quercia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Valentina Porzia,

per la riforma delle decisioni del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, n. 0080/TFNSVE-2025-2026 e n. 0081/TFNSVE-2025-2026;

Visti i reclami e i relativi allegati;

Viste le memorie di costituzione della S.S.D. La Quercia e i relativi allegati;

Visti gli atti delle due cause;

Relatore nell’udienza del 12 dicembre 2025 il Cons. Ivo Correale e sentiti gli Avv.ti Fabio Angelo Fazzo e Francesco De Martino, per la reclamante, e l’Avv. Valentina Porzia, per la società S.S.D. La Quercia;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con due distinti reclami a questa Corte Federale, la S.S. Monopoli 1966 S.r.l. (d’ora in avanti “Monopoli”) chiedeva la riforma delle due decisioni in epigrafe, con le quali il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, in accoglimento dei ricorsi proposti dalla S.S.D. La Quercia (d’ora in avanti “La Quercia”) al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione per due giovani calciatori per le stagioni 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, li accoglieva e dichiarava che il Monopoli era tenuto a versare il suddetto premio per ciascuno dei due calciatori.

2. In particolare, la vicenda trae origine dal tesseramento dei due giovani calciatori per La Quercia – per le stagioni 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 del calciatore William Vito Bini e per le stagioni 2018/2019, 2021/2022 e 2022/2023 del calciatore Francesco Liuzzi – e dal successivo tesseramento come “giovani di serie” per il Monopoli il 28 luglio 2023.

Rilevata la certificazione del premio come attestato nel Portale Servizi della FIGC, secondo cui il tesseramento “determinava la maturazione del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF”, era avviata l’azione da parte de La Quercia avanti al giudice di prime cure al fine di ottenere il pagamento richiesto.

3. Il Tribunale Federale Nazionale, con le due decisioni qui impugnate, così disponeva:

“- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- sentite le parti presenti in udienza;

- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;

- rigettate le eccezioni sollevate dalla parte resistente;

- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo”.

4. La società reclamante – nei due ricorsi avanti a questa Corte – criticava il contenuto delle due motivazioni, ritenute pressoché inesistenti tanto da configurare il vizio di nullità delle decisioni. In secondo luogo, riproponeva le doglianze già illustrate in primo grado e disattese dal Tribunale Federale Nazionale, secondo le quali la previsione normativa vigente alla data del tesseramento con il Monopoli non prevedeva che, indipendentemente dalla durata del vincolo, il tesseramento di un calciatore con la qualifica di “giovane di serie” facesse sorgere alcun premio di “preparazione”, rectius, di formazione tecnica, a favore della società di precedente tesseramento; operazione, questa, introdotta solo successivamente al tesseramento dei due calciatori con il C.U. n. 59/A del 4 agosto 2023 che aveva esteso l’applicazione del premio anche per la categoria dei “giovani di serie”.

Inoltre, da un controllo eseguito sulla “Piattaforma Telematica Premi FIGC” risultava che l’attestazione era stata annullata con “Decisione/0040/TFNSVE-2025-2026. Registro procedimenti n. 0061/TFNSVE/2025-2026”, per cui lo stesso presupposto di fatto era venuto meno in seguito ad annullamento operato dallo stesso organo che quel presupposto aveva posto in essere.

Era, quindi, richiamato il principio di irretroattività delle leggi e i numerosi arresti della giurisprudenza sportiva, in contrasto con un unico precedente in senso contrario richiamato dalla controparte. Tale principio – ad avviso della reclamante – era giustificato perché non era logico ed equo chiedere alle società professionistiche di sostenere costi non preventivati all’atto del tesseramento dei giovani calciatori.

5. Si costituiva nei due giudizi La Quercia, richiamando quanto evidentemente già invocato in primo grado, laddove un principio di interpretazione sostanzialistica della norma imponeva la conclusione orientata al rigetto dei reclami, a tutela delle società dilettantistiche e nello spirito di compensazione introdotto dal meccanismo del “premio di formazione”.

6. All’udienza del 12 dicembre 2025, tenutasi in forma telematica, dopo una breve discussione, i reclami erano trattenuti in decisione e in pari data era pubblicato il dispositivo della presente sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I. Il Collegio, in primo luogo, vista l’evidente connessione oggettiva e soggettiva dei due reclami – differenziati solo relativamente ai nominativi dei due giovani calciatori – ne dispone la riunione, ai sensi dell’art. 103, comma 3, C.G.S.

II. In secondo luogo, questa Corte non può non rinvenire come le due decisioni di primo grado siano, in effetti, come rilevato dalla parte reclamante, contraddistinte da una motivazione estremamente sintetica che non rende la percezione dell’”iter” logico seguito per le relative

Va da sé, però, che l’art. 106, comma 2, C.G.S. prevede che la Corte federale d’appello “…Se rileva che l’organo di primo grado… non ha motivato la propria pronuncia, riforma la decisione impugnata e decide nel merito.”. Non è prevista, quindi, una ipotesi di “nullità”, da sola idonea a riformare la decisione priva di motivazione senza ulteriore intervento della Corte sulla questione sostanziale, né un’ipotesi di rinvio al giudice di prime cure, in quanto tale possibilità è testualmente prevista dal medesimo art. 106, comma 2, ultima parte, solo per ipotesi di insussistente inammissibilità o improcedibilità dichiarate in primo grado o per violazione di norme sul contraddittorio, ipotesi – queste – estranee alla presente fattispecie.

III. Esaminando, quindi, il merito della questione, ritiene la Corte che i reclami siano fondati, prescindendo dalla questione relativa all’intervenuto annullamento delle certificazioni come da Piattaforma telematica FIGC, peraltro intervenuto in momento successivo a quello di svolgimento dei fatti e relativo, comunque, ad altra fattispecie riguardante altre società.

È incontestato, infatti, che i due giovani calciatori siano stati tesserati per il Monopoli in data 29 luglio 2023 con la qualifica di “giovani di serie”. A tale data, era vigente l’art. 99 N.O.I.F., secondo il quale: “A seguito della stipula da parte del calciatore/calciatrice del primo contratto di lavoro sportivo, da professionista o da dilettante, ovvero di un tesseramento con vincolo biennale come “giovane dilettante” [ … ] la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alle società, per le quali il calciatore/calciatrice è stato tesserato, senza contratto di lavoro sportivo, a titolo definitivo o temporaneo [ … ], un premio di formazione tecnica …”.

Non era, pertanto, previsto alcun “premio” per i “giovani di serie”. Tale circostanza è maturata solo successivamente al predetto tesseramento, con il C.U. n. 59/A del 4 agosto 2023, che ha appunto “esteso” tale beneficio per le società dilettantistiche anche per calciatori tesserati come “giovani di serie”, ai sensi degli artt. 32, comma 1, e 33, comma 2, delle medesime N.O.I.F., come innovate.

IV. È, quindi, evidente che per il principio “tempus regit atctum”, collegato a quello, codificato, di cui all’art. 11 Preleggi, la disposizione invocata da La Quercia non poteva trovare applicazione se non a partire dai tesseramenti successivi al 4 agosto 2023.

Tale conclusione, d’altronde, corrisponde a quanto già osservato recentemente da questa Sezione, con motivazione da cui non si vede ragione di discostarsi e che si riporta: l’art. 99 NOIF, come modificato da ultimo con il C.U. n. 233/A del 31 maggio 2024, al comma 1, “correla inequivocabilmente l’insorgere - in capo alla società per la quale il calciatore è stato precedentemente tesserato - del diritto di credito alla percezione del premio di formazione tecnica alla «[…] stipula da parte del calciatore/calciatrice del primo contratto di apprendistato professionalizzante […]»”. Con il che, avendo il legislatore federale espressamente evocato il concetto di stipula (del contratto di apprendistato professionalizzante), non può che riferirsi la determinazione del regime giuridico applicabile al regolamento contrattuale e l’insorgenza (o meno) del predetto diritto al premio di formazione tecnica al momento di formazione del vincolo contrattuale tra le parti, senza che possano rilevare le ulteriori determinazioni che le stesse parti abbiano assunto e che possano se del caso aver inciso sulla efficacia di tale contratto. Tale conclusione interpretativa è anche quella che maggiormente assicura e preserva la volontà delle parti di cristallizzare il proprio vincolo in considerazione del regime giuridico vigente al momento della formazione dell’accordo, senza essere esposte a sopravvenienze normative che possano compromettere o minare del tutto il programma negoziale convenuto. Opinando diversamente, si sortirebbe l’effetto di determinare l’applicazione retroattiva delle sopravvenute disposizioni modificative dell’art. 99 NOIF, in violazione finanche del generale principio dell’art. 11, comma 1 preleggi, secondo cui, come noto, “La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo” (CFA, Sez. IV, n. 0040/CFA/2025-2026/B).

Non si condivide, quindi, la pur suggestiva tesi della società reclamata secondo cui la disposizione dovrebbe essere interpretata nel senso di attribuire alle società per le quali il calciatore è stato in precedenza tesserato (in assenza di contratto di lavoro sportivo) il diritto al premio di formazione tecnica anche nel caso in cui il contratto di apprendistato professionalizzante fosse stato sottoscritto prima dell’entrata in vigore della predetta modifica normativa purché gli effetti dello stesso fossero decorsi dalla data di entrata in vigore del predetto C.U.

Se da un lato può suggestivamente invocarsi il principio sostanziale di sostegno per le società dilettantistiche, dall’altro, in questa sede di giustizia federale, non possono non prevalere i principi di diritto sopra enunciati, in assenza di disposizioni federali che regolino in casi di “diritto intertemporale” e di successione delle disposizioni di cui ai C.U. nel tempo, relativamente alle fattispecie come la presente.

V. Alla luce di quanto dedotto, quindi, i due reclami devono essere accolti.

P.Q.M.

Riuniti preliminarmente i reclami in epigrafe li accoglie e, per l’effetto, annulla le decisioni impugnate e dichiara non dovuti i premi richiesti dalla società S.S.D. La Quercia.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Ivo Correale                                                               Luigi Caso

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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