F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0067/CFA pubblicata il 22 Dicembre 2025 (motivazioni) – Sig. Jacopo Musciolà
Decisione/0067/CFA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0063/CFA/2025-2026
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Roberta Landi – Componente
Domenico Giordano - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0063/CFA/2025-2026, proposto dal Sig. Jacopo Musciolà in data 11.11.2025,
per l’annullamento del dispositivo del Tribunale federale nazionale-Sezione disciplinare n. 0073/TFNSD-2025-2026, depositato in data 28.10.2025 e comunicato in data 29.10.2025, nonché della decisione n. 0086/TFNSD 2025-2026, depositata in data 4 novembre 2025 e comunicata in pari data;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore all’udienza del 10.12.2025, tenutasi in modalità mista, il Pres. Domenico Giordano e uditi l’Avv. Graziano Mazza per il reclamante, l’Avv. Veronica Ottaviani e l’Avv. Davide Di Pantaleo per la Procura federale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1) Con reclamo depositato in data 11 novembre 2025, il Sig. Jacopo Musciola’ ha adito la Corte federale d’appello, chiedendo l’annullamento del dispositivo del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare n. 0073/TFNSD-2025-2026, depositato in data 28.10.2025 e comunicato in data 29.10.2025, nonché della correlativa decisione n. 0086/TFNSD 2025-2026, depositata in data 4 novembre 2025 e comunicata in pari data, recante a suo carico la sanzione di 5 mesi di inibizione.
La vicenda sottoposta allo scrutinio di questa Corte trae origine dalla pubblicazione di notizie di stampa relative ad un allenamento congiunto svoltosi presso il centro sportivo “Le Bustecche” di Varese in data 15 marzo 2025 tra le società Città di Varese S.r.l. e Pro Sesto 1913 S.s.d. S.r.l., militanti nel campionato di Serie D, in relazione al quale il Dipartimento interregionale della L.N.D. interpellato dalla Procura federale in merito all'esistenza di una preventiva autorizzazione del suddetto allenamento congiunto - in data 19 marzo 2025 testualmente riscontrava “…che non è pervenuta a questi uffici alcuna richiesta di autorizzazione per gara amichevole/allenamento congiunto da parte della società Città di Varese per il mese di marzo 2025. L'allenamento congiunto con la società Pro Sesto [...] non è stato autorizzato dal Dipartimento Interregionale – LND”.
La Procura federale dava quindi corso alle indagini circa l'effettivo svolgimento dei fatti e le eventuali responsabilità in capo a soggetti tesserati e alle società coinvolte.
Il relativo procedimento veniva iscritto nel registro in data 14 aprile 2025 al n. 1013pf2425, con oggetto “Svolgimento di un allenamento congiunto, senza la necessaria autorizzazione della Lega Nazionale Dilettanti, da parte delle società Città di Varese e Pro Sesto 1913”.
All'esito delle acquisizioni documentali e delle audizioni svolte, la Procura federale accertava che effettivamente in data 15 marzo 2025 è stato organizzato e si è svolto presso il centro sportivo “Le Bustecche”, tra le società Città di Varese S.r.l. e Pro Sesto 1913 S.s.d. S.r.l., un allenamento congiunto, tenutosi in assenza della necessaria preventiva autorizzazione della Lega di appartenenza delle predette società.
Tale condotta, secondo l’organo inquirente, integrava la indubbia violazione dell’art. 37 del Regolamento della Lega nazionale dilettanti, nella parte in cui lo stesso richiede espressamente la previa autorizzazione per la disputa di gare amichevoli, considerando tali anche gli allenamenti congiunti fra più squadre con obbligo intestato, in assenza di espressa previsione, alternativamente in capo a tutte le squadre potenzialmente coinvolte.
In esito all’istruttoria, con atto del 3 giugno 2025, la Procura federale trasmetteva la comunicazione di conclusione delle indagini al sig. Paolo Girardi, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Città di Varese S.r.l. e al sig. Jacopo Musciolà, all’epoca dei fatti Amministratore unico dotato dei poteri di rappresentanza della Società Pro Sesto 1913 S.s.d. S.r.l., entrambi per aver omesso, pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di chiedere – o di verificare che fosse stata richiesta – alla L.N.D.-Dipartimento interregionale l’autorizzazione preventiva all’organizzazione e svolgimento dell’allenamento congiunto tra le società dagli stessi rappresentate, svoltosi presso il centro sportivo “Le Bustecche” di Varese. La comunicazione veniva trasmessa anche alle Società sportive per la responsabilità diretta derivante, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del C.G.S., dalle violazioni ascritte ai rispettivi legali rappresentanti.
In esito alla notificazione della comunicazione di conclusione delle indagini la società Città di Varese S.r.l e il sig. Paolo Girardi, Presidente della stessa, definivano la propria posizione raggiungendo con la Procura un accordo ai sensi dell’art. 126 del Codice di giustizia sportiva, condiviso dalla Procura generale dello sport.
Con atto 8 agosto 2025 Prot. 4165/1013pf24-25/GC/PG/ep, la Procura federale deferiva innanzi al Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare:
i) il sig. Jacopo Musciolà, all’epoca dei fatti Amministratore unico dotato dei poteri di rappresentanza della società Pro Sesto 1913 S.s.d. S.r.l., per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di giustizia sportiva, anche in relazione all’art. 37 del Regolamento della Lega nazionale dilettanti per aver omesso, in qualità di Amministratore unico e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di chiedere – o di verificare che fosse stata richiesta – alla L.N.D.- Dipartimento Interregionale l’autorizzazione preventiva all’organizzazione e svolgimento dell’allenamento congiunto tra la società dallo stesso rappresentata e la società Città di Varese S.r.l., svoltosi in data 15.3.2025 presso il centro sportivo “Le Bustecche” di Varese;
ii) la società Pro Sesto 1913 S.s.d. S.r.l., per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del C.G.S., alla quale apparteneva, al momento della commissione dei fatti, il sig. Jacopo Musciolà quale Amministratore unico dotato dei poteri di rappresentanza della società.
In esito all’udienza del 18 settembre 2025, il TFN-SD con la decisione n. 50/2025-2026 prendeva atto dell’accordo raggiunto tra la Procura federale e la Società Pro Sesto 1913 SSD Srl e applicava a detta società la sanzione nella misura concordata di euro 300,00 (trecento/00) di ammenda, disponendo contestualmente la chiusura del procedimento disciplinare nei confronti della stessa.
Nel verbale di udienza veniva annotata la richiesta della Procura federale di irrogare nei confronti del deferito Musciolà la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione e la contestuale richiesta di rinvio dell’udienza, formulata dal difensore del deferito al fine di avviare trattative con la Procura federale per raggiungere un accordo ex art. 127 CGS. In accoglimento dell’istanza, il TFN, preso atto della non opposizione della Procura, disponeva il rinvio dell'udienza, con sospensione dei termini ex art. 38, comma 5, lett. d) CGS CONI e con salvezza dei diritti di prima udienza.
2) In esito alla successiva udienza del 29 ottobre 2025, il residuo procedimento a carico del Musciolà veniva definito con l’irrogazione della sanzione di mesi cinque di inibizione, per le motivazioni esposte nella decisione depositata in data 4 novembre 2025, qui reclamata.
Il giudice di prime cure, dopo aver evidenziato che dagli accertamenti istruttori e all’esito dell’esame approfondito dell’intera documentazione versata in atti, i fatti contestati erano stati adeguatamente comprovati da obiettivi elementi di riscontro, giudicava il deferito responsabile della violazione contestata. Al riguardo osservava che:
- il sig. Musciolà, all’epoca dei fatti, rivestiva la carica di amministratore delegato della società e tale carica gli conferiva la responsabilità della gestione, dell’organizzazione nonché delle decisioni assunte dalla società e quindi anche delle violazioni legali e statutarie in cui la società medesima fosse incorsa;
- le circostanze fattuali allegate nella memoria difensiva datata 3 ottobre 2025, inerenti all’infortunio occorso in esito a incidente stradale e al ricovero ospedaliero e successiva convalescenza, non appaiono idonee a recidere il nesso eziologico tra condotta ed evento, ovvero ad esentare dalla responsabilità soggettiva il deferito, atteso che, come comprovato dalle indagini (in particolare dalle audizioni e dalla documentazione medica), l’allenamento congiunto si è svolto in epoca in cui l’amministratore delegato, rimasto ininterrottamente nella carica, manteneva la carica rappresentativa e non risultava oggettivamente impedito allo svolgimento dei propri compiti statutari;
- la responsabilità del deferito non può essere esclusa nemmeno dalle dichiarazioni secondo le quali il sig. Musciolà non si sarebbe occupato di questioni sportive, rientrando tale compito tra i doveri imposti dalla carica in ragione della specifica natura della società da lui amministrata, sicché il non averlo fatto non poteva deporre a favore di una causa esimente da responsabilità.
3. Avverso la suindicata decisione è stato proposto il reclamo in epigrafe.
3.1) Con il primo motivo, il reclamante osserva che il dispositivo della decisione è stato caricato sul “cruscotto” telematico il giorno precedente alla data dell’udienza dibattimentale, all’esito della quale sarebbe stata - apparentemente – pronunciata l’impugnata decisione.
Quanto sopra paleserebbe la nullità insanabile della decisione, per essere stata la stessa assunta dal Tribunale federale prima della celebrazione dell’udienza e, soprattutto, prima di consentire al difensore di esporre ed illustrare le proprie difese nel corso dell’udienza, con conseguente gravissima violazione del diritto di difesa, del contraddittorio dibattimentale e del giusto processo.
3.2) Il secondo motivo muove dalla considerazione secondo cui, a mezzo dei verbali del Consiglio di amministrazione 4.12.2024 e 7.01.2025, i poteri conferiti all’Amministratore delegato sono stati chiaramente circoscritti e non contemplano alcuna funzione che obbligasse il reclamante anche ad occuparsi, in luogo degli altri collaboratori della società, dell’organizzazione di un “allenamento congiunto” e della preventiva autorizzazione, da richiedere alla L.N.D.
L’A.D. aveva l’incarico preminente di sviluppare la parte commerciale della società e la comunicazione, con l’obiettivo, in particolare, di coinvolgere nuovi sponsor o nuovi partners commerciali per la stagione sportiva 2025/2026, la prima “vera” stagione della nuova proprietà. Invece i poteri operativi relativi all’area sportiva, all’interno dei quali deve essere annoverato anche quello di richiedere l’autorizzazione de qua, sono stati conferiti ad altri soggetti e in particolare ai sigg. Orlando Urbano, nella sua qualità di Club manager, Andrea Scandola, nella sua qualità di Responsabile dell’Area tecnica e club manager, Carmelo Graceffa, nella sua qualità di Team manager e Federico Mauro, nella sua qualità di Segretario.
Detti soggetti si sono sempre occupati in piena autonomia di tutta l’area sportiva e organizzativa, come comprovato dalla documentazione allegata alla memoria difensiva del 3 ottobre 2025, da cui emerge l’indicazione dei rispettivi compiti e delle correlate responsabilità, ad onta del rapporto di immedesimazione organica ravvisato dal primo giudice in capo al reclamante, con conseguente esonero di questi dalla responsabilità diretta e personale per la contestata violazione della norma di cui all’art. 4, 1° comma, C.G.S. in relazione alla norma di cui all’art. 37 del Regolamento della LND.
3.3) Il terzo motivo di reclamo espone argomenti a sostegno della erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto non invalidanti i postumi dell’infortunio patito dal reclamante a causa dell’incidente stradale, verificatosi il 5 febbraio 2025. Si deduce che i tre interventi chirurgici, cui venne sottoposto il Sig. Musciolà (i primi due in febbraio e l'ultimo il 16 settembre 2025), dimostrano, nel loro complesso, la particolare gravità delle conseguenze fisiche che hanno costretto il reclamante a trascorrere un periodo di forzata convalescenza domiciliare, cui seguì un trattamento riabilitativo. In tale contesto, emergerebbe l’erroneità anche dell’ulteriore conclusione, cui è pervenuto il primo Collegio allorché afferma di non ritenere sussistente l’ipotesi di “forza maggiore” ovvero di “caso fortuito”, tale da recidere il nesso di causalità che lega la condotta del deferito all’evento.
3.4) In realtà, soggiunge il reclamante nel motivo successivo, le gravissime condizioni di salute gli impedivano anche di svolgere un’attività di vigilanza e di controllo sull’organizzazione dell’allenamento congiunto del 15 marzo 2025, e ciò sia perché non aveva compiti organizzativi di carattere sportivo, sia perché le gravissime menomazioni fisiche di cui in quel periodo era affetto e gli impedimenti connessi al percorso terapeutico e riabilitativo successivi all’intervento chirurgico di natura ortopedica hanno reso inesigibile, per cause non imputabili all’incolpato, l’attività la cui omissione gli è stata contestata.
Deduce ancora che l’incidente stradale lo costrinse a rimanere allettato presso la propria abitazione per un lungo periodo di tempo e a sottoporsi a tre delicati interventi chirurgici, come documentato dalle relazioni cliniche e dalle cartelle mediche depositate in giudizio.
In tale quadro, il reclamante invoca la causa di esclusione della responsabilità, che concorre ad elidere l’elemento soggettivo dell’illecito, depurando la condotta di quel necessario minimum di consapevolezza e determinatezza che si richiede al soggetto nel porre in essere atti che vengano ritenuti contrari alle norme sportive.
Ciò consentirebbe di ritenere sussistenti le ipotesi di esonero da responsabilità per causa di forza maggiore o caso fortuito, in ragione della considerevole entità dei postumi invalidanti patiti dal medesimo, tali da tenerlo lontano da ogni attività e da ogni responsabilità in seno alla Pro Sesto s.r.l., in particolare, per quanto di interesse in questa sede, nel mese di marzo 2025 e tali da impedire al Sig. Musciolà di adempiere agli obblighi che si assumono violati.
3.5) Con l’ultimo subordinato motivo di reclamo, si deduce che il TFN, pur avendo invocato il principio di proporzionalità e afflittività della sanzione, non ne avrebbe fatto corretta ed equilibrata applicazione, avendo invece adottato un trattamento sanzionatorio incongruo e comunque ingiustificatamente afflittivo.
Il reclamante conclude chiedendo alla Corte nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta responsabilità di irrogare il minimo della pena o, comunque, una sanzione più mite di quella inflitta dal Tribunale federale.
3.6) Il reclamo veniva chiamato all’udienza odierna, dove sono comparsi l’Avv. Graziano Mazza per il reclamante, l’Avv. Veronica Ottaviani e l’Avv. Davide Di Pantaleo per la Procura federale.
Il difensore del reclamante si riportava alle difese già rassegnate.
La Procura federale chiedeva il rigetto del reclamo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4) Il reclamo si dirige avverso la decisione del TFN-SD nella parte in cui ha inflitto all’A.D. della Società Pro Sesto 1913 S.s.d. S.r.l. la sanzione di 5 mesi di inibizione per aver omesso di chiedere, o di verificare che fosse richiesta, l’autorizzazione preventiva all’organizzazione e allo svolgimento dell’allenamento congiunto tra la società dallo stesso rappresentata e la società Città di Varese S.r.l., svoltosi in data 15 marzo 2025 presso il centro sportivo “Le Bustecche” di Varese.
Vale precisare che il reclamo non espone alcuna doglianza riferita alla parte della decisione con la quale il Tribunale federale nazionale ha ritenuto la sussistenza delle circostanze integranti la violazione contestata con l’atto di deferimento.
In particolare, la parte non contesta che, come ritenuto dal TFN, “l’allenamento congiunto” tra le due squadre postulasse, per il suo espletamento, l’autorizzazione prevista dall’art. 37 del Regolamento LND per la disputa di gare amichevoli, secondo quanto espressamente disposto dalla norma secondo cui” sono a tutti gli effetti considerate gare amichevoli, quindi soggette alla suddetta autorizzazione, anche allenamenti congiunti tra squadre di Società tra loro diverse della L.N.D.”.
4.1) Tanto premesso, la Corte deve innanzitutto evidenziare la manifesta infondatezza del primo motivo di reclamo, con cui si eccepisce la violazione del diritto di difesa e la conseguente nullità della decisione del TFN per essere stata assunta il giorno precedente la data dell’udienza, come rivelerebbe l’inserimento del dispositivo in data 28 ottobre 2025 nel cruscotto telematico.
La censura muove da un evidente travisamento dei fatti e delle risultanze processuali.
Il documento al quale fa riferimento la parte, ossia quello denominato “dispositivo” (con protocollo 54/0038/TFNSD/2025-26), costituisce in realtà il modello usualmente predisposto dalla segreteria dell’organo giudicante con l’indicazione del numero e dell’oggetto del procedimento disciplinare, la composizione del collegio giudicante e i nominativi delle parti. Si tratta di un modello precompilato che viene approntato per essere rimesso all’organo giudicante che lo utilizza per completarne la redazione.
Ciò può evincersi con chiarezza dall’annotazione contenuta sul cruscotto, che palesa la natura di un mero atto interno redatto e trasmesso dal Funzionario della segreteria all’indirizzo mail del Presidente del TFN per il successivo completamento del P.Q.M. con il dispositivo della decisione collegiale.
L’unico e reale dispositivo presente in atti è quello redatto e firmato dal presidente e dal relatore (n. 0073/TFNSD-2025-2026 con protocollo n. 13/0063/CFA/2025-26), con la sottoscrizione del segretario che attesta l’avvenuto deposito e la data della decisione assunta dal TFN nella camera di consiglio tenutasi in esito all’udienza del 29 ottobre 2025.
Il procedimento si è quindi svolto regolarmente, a smentita dell’asserzione secondo cui il dispositivo sarebbe stato decretato prima dell’udienza dibattimentale. Deve, quindi, escludersi che la decisione sia affetta dalle gravissime irregolarità incautamente denunciate dal reclamante.
4.2) Altro motivo contesta la decisione nella parte in cui ha ritenuto di rinvenire la fonte della responsabilità del deferito nel rapporto di immedesimazione organica proprio della carica di amministratore delegato della società sportiva. Il reclamante eccepisce che le funzioni di sua competenza non comprendevano mansioni operative in ambito sportivo, come quella di richiedere l’autorizzazione per l’allenamento congiunto, che erano invece affidate ad altre posizioni organizzative.
Al riguardo, la Corte osserva che il concetto di immedesimazione organica identifica il nesso di imputazione alla società della condotta posta in essere dal soggetto che la rappresenta. Attraverso lo strumento del rapporto organico, l’ordinamento autorizza l’addebito alla società dell’attività posta in essere dal suo rappresentante legale e degli effetti scaturenti dai comportamenti che questi assume nell’esercizio della funzione delegata.
Si tratta, quindi, di un istituto impropriamente richiamato nella vicenda in esame che non concerne la responsabilità di cui all’art. 6, comma 1, C.G.S. della società sportiva, a carico della quale il TFN ha applicato in via definitiva la sanzione concordata ex art. 127 C.G.S., ma la responsabilità propria della persona fisica dell’amministratore per le condotte a lui direttamente e personalmente imputabili.
Difatti, la violazione contestata con l’atto di deferimento consiste nell’inadempimento di obblighi a contenuto specifico intimamente connessi all’incarico di amministratore, ossia al soggetto che svolge la propria attività nell’interesse della società e ne esercita il governo.
Viene in risalto la responsabilità da posizione che si radica nel dovere di vigilanza gravante sull’amministratore delegato e che è integrata anche dalla mera negligenza nello svolgimento delle funzioni di direzione e controllo della società.
In combinato con il predetto dovere va coniugata la violazione di un obbligo a contenuto specifico, ovvero quello dell’amministratore di impartire direttive e agire in modo informato, con la conseguenza che l’amministratore delegato non può eccepire di aver affidato a propri collaboratori una determinata attività, disinteressandosi poi dal dovere di assumere informazioni e vigilare in ordine alla corretta esecuzione dell’attività delegata, fermo restando che l’eventuale responsabilità dei collaboratori si andrebbe eventualmente ad aggiungere a quella propria dell’amministratore ma non varrebbe certamente a elidere quest’ultima.
In proposito, la Corte ha già avuto occasione di affermare che “Ai sensi dell’art. 5 del CGS le persone fisiche soggette all’ordinamento federale, salvo diversa disposizione, sono responsabili delle violazioni, commesse a titolo di dolo o di colpa, delle norme loro applicabili. Tale disposizione prevede che nell’ordinamento sportivo, per l’affermazione di responsabilità - quanto alla sussistenza dell’elemento soggettivo - non è indispensabile la prova di fatti dolosi, perché la violazione è punibile anche a titolo di colpa” (cfr. CFA, Sez. I, n. 90/2021-2022).
In tale ambito ricostruttivo, l’interprete deve ricercare il contenuto dei doveri specificamente riferibili al soggetto che versa in posizione apicale, atteso che nell'individuazione dei reali destinatari degli obblighi “rilevanti per l’ordinamento federale”, vengono in rilievo le funzioni in concreto esercitate dal soggetto agente.
Al riguardo, l’esame degli atti con cui la società sportiva ha affidato al sig. Musciolà l’incarico di Amministratore delegato restituisce un ampio catalogo di attribuzioni che fonda la responsabilità dell’incolpato in ordine alla violazione contestata.
I verbali del Consiglio di amministrazione del 4 dicembre 2024 e del 7 gennaio 2025 precisano chiaramente i poteri conferiti al sig. Musciolà nella qualità di Amministratore delegato, tra cui assumono particolare valenza quelli di: i) rappresentare, con firma libera e disgiunta, la società nei rapporti con la lega Nazionale Dilettanti, la Federazione Nazionale Giuoco Calcio (Figc), la Lega italiana calcio professionistico, la Lega serie A, la Lega serie B, e con qualsiasi altro organo sportivo, ii) tutti i poteri di ordinaria amministrazione della Società, iii) tutte le operazioni inerenti la direzione ed il controllo delle attività di tipo tributario, societario ed amministrativo in genere e iv) firmare la corrispondenza ed ogni altro documento relativo agli oggetti del mandato ricevuto.
Il richiamo a dette attribuzioni è sufficiente a smentire il tentativo del reclamante di delimitare l’oggetto del proprio incarico ai soli rapporti commerciali per la ricerca di sponsor, dovendosi necessariamente ritenere che le funzioni di ordinaria amministrazione, di direzione e controllo di una società sportiva includano certamente anche i doveri di vigilanza e i poteri ispettivi sulle attività esecutive necessarie per dare concretezza all’attività sportiva e che la responsabilità dei rapporti con gli organi federali e il potere di firma della corrispondenza e dei documenti implichino anche il dovere dell’A.D. di richiedere le autorizzazioni necessarie all’esercizio delle attività qualificate di interesse federale.
Ne discende che le asserite inefficienze dell’apparato amministrativo integrano comportamenti comunque imputabili al reclamante, in quanto riconducibili alla sfera di controllo dell’A.D. su cui grava l’onere di vigilanza sull’operato dei propri dipendenti.
In tale contesto, nessuna rilevanza può assumere la circostanza che il mancato invio della richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell’allenamento congiunto sia eventualmente imputabile a collaboratori della società, posto che – come sopra precisato - concorrono ad escludere l’esimente da responsabilità le tradizionali fattispecie colpose della negligenza, imprudenza e imperizia.
Allo stesso modo, le dichiarazioni in atti secondo cui il Musciolà “non si è mai occupato di questioni sportive e non veniva mai in sede sociale…anchesolo a farsi vedere” o che “di calcio non capivanulla”, lungi da potersi valorizzare in funzione esonerativa, offrono invece la misura di condotte superficiali e negligenti, affatto incompatibili con un corretto e scrupoloso svolgimento delle funzioni proprie della carica apicale rivestita.
Neppure merita apprezzamento l’espediente del reclamante volto a ribaltare la responsabilità dell’omissione su altre posizioni organizzative.
Al riguardo, la Corte si limita ad osservare: che il reclamante non offre prova dell’incarico rivestito dal sig. Orlando Urbano e delle relative mansioni; che al sig. Andrea Scandola erano affidate funzioni di tecnico con prestazioni attinenti all’ambito propriamente sportivo concernenti “la partecipazione agli allenamenti, agli eventuali ritiri di precampionato organizzati dalla Società, nonché alle manifestazioni ufficiali”; che il sig. Federico Mauro si è dimesso dall’incarico di Collaboratore, con effetto dalla data del 1° marzo 2025, anteriore allo svolgimento dell’allenamento congiunto; e infine che al sig. Carmelo Graceffa, legato alla Società da un rapporto di lavoro autonomo, sotto forma di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, erano affidate principalmente mansioni “di carattere amministrativo gestionale…con particolare riguardo agli aspetti operativi del settore Prima Squadra”, ma con la precisazione “quanto alle modalità e ai criteri di svolgimento delle prestazioni” che le stesse dovessero espletarsi in “necessario coordinamento con l’amministratore” e, quindi, sotto la vigilanza e con la responsabilità di questi.
Si palesa perciò vano il tentativo di ravvisare nelle mansioni affidate a tali figure organizzative la fonte autonoma di una imputabilità esclusiva, che possa revocare gli obblighi gravanti sul reclamante in virtù dell’incarico rivestito e la connessa responsabilità per la condotta omissiva che ne ha concretato la violazione.
4.3) Con altro profilo di doglianza, il reclamante sostiene che le gravissime condizioni di salute conseguenti all’infortunio subito il 5 febbraio 2025 gli impedivano di svolgere un’attività di vigilanza e di controllo rispetto all’organizzazione dell’ “allenamento congiunto” del 15 marzo 2025, di cui venne messo al corrente solamente in epoca successiva al suo svolgimento e contesta la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non sufficientemente comprovata l’ipotesi di “forza maggiore” ovvero di “caso fortuito”, tale da recidere il nesso di causalità che lega la condotta del deferito (omissiva, ovvero poco diligente) all’evento.
La Corte osserva che la forza maggiore è quel particolare impedimento all’esecuzione di una determinata azione, tale da rendere vano ogni sforzo dell’agente volto al suo superamento; insomma, una forza contro la quale il soggetto non è in grado di resistere, purché il sorgere dell’impedimento o il manifestarsi della forza non siano addebitabili a chi quella condotta avrebbe dovuto tenere (CFA, SS.UU., n. 90/2022-2023).
Ove una tale forza maggiore non sia configurabile, la responsabilità disciplinare va affermata e giudicata sussistente sulla base della semplice violazione della norma che disciplina quella determinata fattispecie, ovvero nell’aver omesso l’adempimento previsto.
Da ciò la conseguenza che, nel caso in esame, l’illecito disciplinare deve ritenersi interamente perfezionato con lo svolgimento dell’allenamento congiunto in difetto dell’autorizzazione prescritta dall’art. 37 del regolamento LND, fermo restando che ai sensi dell’art. 4, comma 3, CGS “l’ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto” e che l’asserito deficit informativo circa lo svolgimento dell’allenamento congiunto è imputabile a inefficienze organizzative interne alla Società e, come tali, riconducibili alla responsabilità dell’A.D.
Tanto premesso, la Corte ritiene che, dalla documentazione medica prodotta in giudizio, non emerga una condizione di inabilità assoluta che impedisse al reclamante di porre in essere un semplice adempimento, come la richiesta dell’autorizzazione per lo svolgimento dell’allenamento congiunto, trattandosi di incombenza che non richiedeva alcun particolare sforzo fisico e che ben poteva eseguirsi anche dal domicilio con gli usuali strumenti telematici di corrispondenza elettronica e firma digitale.
In particolare, la cartella clinica redatta in occasione del ricovero ospedaliero e dell’intervento per la composizione della frattura alla gamba, descrive il paziente in “buone condizioni cliniche” all’atto della dimissione in data 7 febbraio; anche la scheda di valutazione evidenzia che, già dal giorno successivo all’intervento ortopedico, il paziente “si sposta frequentemente e senza assistenza” e non presenta limitazioni nella mobilità. Allo stesso modo la relazione alla dimissione del 22 febbraio 2025, dopo l’intervento definitivo di rimozione del fissatore, certifica le sue buone condizioni generali e locali, con il solo consiglio di rinnovare periodicamente la medicazione. La diagnosi è confermata da altro certificato medico nel quale si precisa che il paziente deambula in carico parziale e due stampelle fino al controllo ambulatoriale, ma “non necessita di controlli in follow-up” né di “supporti territoriali”.
Insomma, un quadro clinico che descrive un paziente in grado di deambulare e con indicazione di “riposo relativo”, smentendo la asserita condizione di un infermo allettato e incapace di assolvere ad elementari funzioni come quella di cui trattasi. Si può certamente riconoscere che, dopo il primo intervento, il Musciolà abbia dovuto trascorrere un periodo di forzata convalescenza domiciliare, ma gli elementi a disposizione non presentano alcuna evidenza che possa smentire l’affermazione del TFN, che è invece condivisa dalla Corte, secondo cui nell’arco temporale in cui si è verificato l’evento, il sig. Musciolà era in grado di svolgere la propria attività di controllo, direzione e indirizzo della società.
Deve quindi concludersi che la prestazione richiesta era compatibile con le condizioni di salute del deferito, tenuto conto che le certificazioni mediche esaminate non attestano la presenza di uno stato di inabilità assoluta, tale da configurare un episodio di forza maggiore.
Esclusa la sussistenza, nella specie, di detta ipotesi escludente la riferibilità della condotta al suo autore, va affermata la colpevolezza del reclamante e l’imputazione soggettiva del fatto all’A.D., sussistendo il nesso psichico (colpa) tra il soggetto agente e l’evento omissivo.
4.4) Da ultimo il reclamante lamenta che il giudice di primo grado non ha dato corretta ed equilibrata applicazione del principio di proporzionalità ed afflittività della sanzione, enfatizzando il divisato “disvalore della condotta” con l’irrogazione di un trattamento sanzionatorio finale incongruo e comunque ingiustificatamente afflittivo.
Al riguardo, la Corte ricorda che l’art. 12 del C.G.S. – il quale dispone che gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva – impone di modulare l’afflittività delle sanzioni in base alla gravità dei fatti (Cfr. CFA, Sez. I, n. 7/CFA/2022-2023).
In questa prospettiva, l’effettività, l’afflittività e la deterrenza delle sanzioni irrogate debbono essere dunque adeguate alla gravità degli illeciti commessi, in linea con quanto prescritto dall’art. 44, comma 5, C.G.S., secondo il quale “tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività”.
In effetti, solo se l’entità della sanzione è commisurata alla gravità dell'illecito – nel quadro delle circostanze di fatto – si realizza una effettiva efficacia deterrente ed un adeguato effetto dissuasivo, atteso che la sanzione – per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita – deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta (cfr. CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; CFA, Sez. IV, n. 55/2020-2021)” (da ultimo CFA, SS.UU., n. 0022/CFA/2023-2024).
Tanto premesso, la Corte osserva che, a seguito della modifica dell’art. 37 del Regolamento LND disposta con C.U. n. 115/A del 9 novembre 2020, l’allenamento congiunto tra due squadre è considerato a tutti gli effetti una gara amichevole e richiede quindi la designazione dell’arbitro federale per assicurare correttezza, regolarità e sicurezza all’episodio sportivo. Per questa ragione il suo svolgimento è soggetto ad autorizzazione preventiva che deve obbligatoriamente essere richiesta alla L.N.D.
L’autorizzazione ha anche l’effetto di conferire ufficialità all’allenamento congiunto e di garantire quindi la protezione assicurativa F.I.G.C. per gli infortuni
In tale prospettiva, avuto riguardo alla condotta di un A.D. di società, che ha omesso di chiedere – o di verificare che fosse stata richiesta – alla L.N.D.- l’autorizzazione preventiva all’organizzazione e svolgimento dell’allenamento congiunto tra la propria squadra e altra militante nello stesso campionato, la Corte reputa appropriata la sanzione di mesi 5 (cinque) di inibizione irrogata dal TFN.
5) In conclusione il reclamo è infondato in tutti i suoi motivi e va perciò respinto, con conferma della decisione impugnata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Domenico Giordano Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
