F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0068/CFA pubblicata il 23 Dicembre 2025 (motivazioni) – sig. Cristiano Corino
Decisione/0068/CFA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0065/CFA/2025-2026
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello - Presidente (Relatore)
Marco Mancini - Componente
Carlo Saltelli - Componente
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0065/CFA/2025-2026, proposto dal sig. Cristiano Corino in data 19.11.2025,
per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Liguria pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 31 del 14.11.2025 e notificata in pari data;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del 16.12.2025, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Mario Luigi Torsello e uditi l’Avv. Cesare Putignano per il reclamante e l’Avv. Giorgio Ricciardi per la Procura federale interregionale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
All’esito di un’istruttoria instauratasi a seguito della pubblicazione in data 14.05.2025 di un articolo da parte della testata giornalistica SVSport.it, la Procura federale interregionale – con atto n. 7215/1208 pfi 24-25 PM/mf del 17.09.2025 – deferiva dinnanzi al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Liguria, tra gli altri, il sig. Cristiano Corino, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Sciarbo & Cogo Calcio A.S.D., per rispondere “della violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Sciarbo Cogo Calcio ASD - Spotornese Calcio dell’11.5.2025 presso l’impianto sportivo “N. Gambino” di Arenzano (GE) e valevole per i playout del girone B del campionato di Prima Categoria, mentre si trovava sugli spalti per assistere all’incontro, colpito violentemente con un calcio in faccia il sig. Franco Arienti, dirigente tesserato per la ASD Spotornese Calcio, causandogli un «Trauma cranio facciale con flc» che ha determinato la necessità di applicazione di punti di sutura”.
Nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 4.11.2025, il Giudice di prime cure riconosceva la fondatezza del deferimento e la responsabilità del sig. Cristiano Corino per i fatti ascritti. Per l’effetto, in conformità alla richiesta formulata dalla Procura federale interregionale, con decisione pubblicata nel C.U. n. 31 del 14.11.2025, irrogava allo stesso la sanzione della squalifica fino al 7 novembre 2026.
In data 19.11.2025 il sig. Corino depositava reclamo avverso il suddetto provvedimento, contestandone l’erroneità della motivazione in merito a:
- mancato riconoscimento del principio del “soccorso difensivo” di cui all’art. 52 c.p., giacché, contrariamente a quanto riportato dal Tribunale federale territoriale (“Tale condotta, peraltro, non è stata smentita dal deferito che, anzi, per mezzo del proprio legale in udienza l’ha sostanzialmente ammessa, asserendo peraltro che il calcio non sarebbe stato intenzionalmente rivolto al viso dell’Arienti, quanto piuttosto a colpire una percepita bottiglia al fine di difendersi da un potenziale colpo. La deduzione è rimasta indimostrata, non essendo stato riferito da alcun testimone di ipotetici tentativi di aggressione eventualmente posti in essere nei confronti del deferito, il quale pertanto interveniva nella colluttazione senza alcuna apparente necessità difensiva.”), il reclamante non avrebbe mai affermato che la condotta da lui posta in essere fosse dettata dalla necessità di salvaguardare sé stesso da un potenziale danno ingiusto (derivante, per l’appunto, dal lancio di bottiglie in vetro nel corso della rissa innescatasi tra le tifoserie sugli spalti), bensì finalizzata al tentativo di difendere terzi;
- riconoscimento della dolosità della condotta (“In tale ottica, a nulla rileva che il Corino intendesse colpire l’Arienti ovvero altro soggetto, poiché ai sensi dell’art. 35 CGS costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività. Nel caso di specie, come si è detto, veniva sferrato un calcio al volto di una persona; ciò che costituisce senza dubbio un atto diretto a produrre una lesione personale connotata da volontaria aggressività.”), in quanto, seppur connotata da “imprudenza, negligenza ed imperizia”, non era posta in essere con l’intenzionalità di “ provocare lesioni a chicchessia, ed ovviamente, men che meno all’Arienti”, bensì esclusivamente al fine di “disarmare il soggetto che brandiva una bottiglia di vetro” per evitare che colpisse altri. A tal proposito, eccepiva altresì la non correttezza del richiamo all’art. 35 C.G.S. poiché concernente specificamente la disciplina delle «Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara»;
- non corretto inquadramento della condotta del sig. Corino e conseguente mancato riconoscimento di attenuanti ( “In tale ottica, deve essere considerato che trattasi di condotta particolarmente efferata, tenuta al di fuori di un contesto agonistico, poiché il deferito si trovava sugli spalti. Al momento dello scoppio della rissa, anziché prodigarsi – come l’Arienti – per farla cessare, si risolveva a sferrare un calcio idoneo ad attingere con violenza al volto una persona; guarda caso proprio il soggetto che stava cercando di riappacificare gli animi dei gruppi di sostenitori contrapposti. Il calcio, inoltre, provocava gravi conseguenze lesive, obbligando il soggetto attinto a dover ricorrere a cure mediche presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Villa Scassi. Successivamente a tale accadimento, già di per sé grave, non risulta che il Corino abbia prestato soccorso al soggetto ferito, né che abbia manifestato alcuna forma di resipiscenza per l’occorso. Di conseguenza, non constano margini per poter attenuare la misura della sanzione richiesta dalla Procura Federale, ovvero per ravvisare la sussistenza di qualsivoglia circostanza attenuante.”), considerando che (i) non vi era modo di intervenire per fare da paciere senza mettere a repentaglio la propria incolumità e (ii) che, sebbene non abbia prontamente soccorso la persona offesa, “il giorno successivo, il Corino, ancorché spaventato e preoccupato, ha telefonato all’Arienti con il proprio numero personale spiegando l’accaduto e fornendo la propria disponibilità a risarcire il danno occorso.”.
Per questi motivi, il reclamante chiede: in via principale, l’archiviazione del procedimento e, per l’effetto, dichiarare incolpevole il sig. Corino; in via subordinata, il riconoscimento del principio del “soccorso difensivo” e, in estremo subordine, l’irrogazione della sanzione disciplinare nella misura minima, tenuto conto delle circostanze attenuanti invocate.
All’udienza del 16.12.2025, tenutasi in videoconferenza, era presente l’Avv. Cesare Putignano per il reclamante e l’Avv. Giorgio Ricciardi in rappresentanza della Procura federale interregionale.
All’esito della discussione, il reclamo passava in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo l’appellante censura la decisione impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto che “ il calcio non sarebbe stato intenzionalmente rivolto al viso dell’Arienti, quanto piuttosto a colpire una percepita bottiglia al fine di difendersi da un potenziale colpo. La deduzione è rimasta indimostrata, non essendo stato riferito da alcun testimone di ipotetici tentativi di aggressione eventualmente posti in essere nei confronti del deferito, il quale pertanto interveniva nella colluttazione senza alcuna apparente necessità difensiva.”.
In merito, egli deduce che il comportamento del reclamante rientrerebbe nella previsione di cui all’art. 52 del Codice penale e, in particolare, nel cd. soccorso difensivo, poiché il suo intervento è stato posto in essere nel tentativo di “disarmare” un soggetto terzo che minacciava altri soggetti, seppur nell’ambito di una colluttazione, con il pericolo imminente che qualcuno potesse essere colpito con una bottiglia, circostanza poi verificatasi a danno di un tifoso dello Sciarbo & Cogo.
In sostanza, egli sarebbe intervenuto per evitare il lancio di bottiglie da parte di un tifoso e, quindi, per difendere terzi da un’aggressione ingiusta e la sua condotta sarebbe scriminata dalla causa di legittima difesa (art. 52 c.p.) in quanto sarebbe stata determinata dalla necessità di evitare a terzi un danno ingiusto a fronte di una imminente minaccia in atto e comunque sarebbe proporzionata all’offesa.
1.1. Il motivo è infondato.
Al riguardo, occorre premettere che il reclamante è stato deferito per la violazione – oltre che dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva – anche dell’articolo 38 del Codice medesimo.
Secondo tale disposizione “1. Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato.”.
La norma risponde alla tradizionale esigenza dell’ordinamento di presidiare l’integrità fisica dei partecipanti e la regolarità della competizione, reprimendo quelle condotte che, per qualità e intensità, eccedono la fisiologia del contatto consentito nel gioco del calcio.
La scelta del legislatore federale di prevedere una sanzione minima non meramente simbolica esprime, dunque, la funzione tipica della giustizia sportiva di garantire effettività, afflittività e prevenzione, senza tollerare che l’agonismo derivi in violenza.
In questo senso, la disposizione punisce la condotta violenta dei calciatori, comminando la sanzione, fatta “salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti”.
In tal modo, pertanto, il legislatore federale ha riguardato la fattispecie con riferimento alla cd. dosimetria della sanzione – qualora sussistano circostanze attenuanti o aggravanti - e non sotto il profilo della possibile esclusione dell’illecito per scriminanti.
E, in effetti, in via generale, l’istituto penalistico della legittima difesa o del soccorso difensivo non trova applicazione diretta nel sistema disciplinare federale. Né si rinvengono disposizioni che prevedano tali istituti nel FIFA Disciplinary Code e nel UEFA Disciplinary Regulations.
Il sistema prevede, quindi, non una risposta di esenzione dalla responsabilità ma in chiave meramente attenuativa (analogamente alle attenuanti dell’art. 62 c.p.).
E, in particolare, nel caso di specie, potrebbe venire in rilievo – dunque, piuttosto che l’esimente invocata - l’attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. a) del Codice: “avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui”.
Tale ipotetica “conversione” - da ragione scriminante a ragione attenuante - appare coerente con la tradizione ordinamentale sportiva, diretta a scoraggiare la ritorsione, consentendo soltanto una mitigazione quando l’episodio nasca da provocazione e la reazione resti immediata e contenuta.
1.2. Orbene, secondo la tesi difensiva, l’incolpato, avrebbe sferrato un calcio nel tentativo di togliere dalle mani di un tifoso una bottiglia in vetro che, altrimenti, avrebbe potuto colpire i tifosi dello Sciarbo & Cogo. Tuttavia, in quel momento, senza alcuna volontarietà, colpiva il Signor Arienti, il quale saliva in mezzo al parapiglia verso i gradoni della tribuna.
Tale tesi, però, non può essere condivisa.
Al di là di ogni ulteriore considerazione sulla verosimiglianza di tale giustificazione secondo l’id quod plerumque accidit, di tale asserita intenzione del reclamante – del tentativo, cioè, di togliere dalle mani di un tifoso una bottiglia di vetro – non v’è traccia alcuna nelle dichiarazioni rese dall’Arienti: “Infatti, sono stato chiamato da costui al telefono (N. del chiamante: …..), ha ammesso che era stato lui a sferrare il calcio, che era sua intenzione di colpire un altro soggetto e, invece, per errore ha colpito me.”.
Laddove appare evidente che la giustificazione avrebbe dovuto trovare la sua propria ed idonea collocazione temporale in quel momento di scuse e non – con evidente tardività – solo successivamente. Senza contare che appare (quantomeno parzialmente) contraddittorio dapprima dichiarare la propria “intenzione di colpire un altro soggetto” e, successivamente, di “togliere dalle mani di un tifoso una bottiglia di vetro”.
1.3. Se poi il reclamante intendesse fare riferimento alla cd. attenuante putativa, vale la pena di ribadire che l’attenuante può essere riconosciuta soltanto se si fonda su fatti realmente esistenti e non su fatti erroneamente ritenuti esistenti dal soggetto agente (Cass. pen., Sez. V, 10 dicembre 2024, n. 45289).
Un principio chiaro sia nel codice penale, dove l’art. 59, terzo comma, c.p. sancisce che « Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui»; sia nel Codice di giustizia sportiva. In quest’ultimo, l’art. 16 afferma - nel trattare, più ampiamente, sia delle circostanze attenuanti che delle circostanze che escludono la sanzione - che «Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dagli organi di giustizia sportiva a favore dei soggetti responsabili anche se da questi non conosciute o ritenute insussistenti».
Ne discende che resta esclusa la valutazione di circostanze ritenute erroneamente esistenti dal soggetto agente (CFA, Sez. I, n. 55/2025-2026).
Non può pertanto accogliersi la tesi secondo cui il calcio sarebbe stato rivolto a una bottiglia al fine di evitarne il lancio.
1.4. D’altro canto, è da escludere che, nel caso in esame, vi fosse una reazione ad un “ comportamento o fatto ingiusto altrui”.
L’appellante, proveniente dagli spalti, si è precipitato verso la zona occupata dai dirigenti avversari e ha sferrato deliberatamente un calcio al volto del signor Arienti e non risulta che la vittima stesse minacciando qualcuno; al contrario, il dirigente stava cercando di placare gli animi, essendo non contestato quanto dichiarato dall’Arienti secondo cui “i tifosi di entrambe le squadre hanno iniziato ad avvicinarsi pericolosamente, la tensione è aumentata notevolmente, io mi sono preoccupato che la situazione potesse degenerare, e mi sono messo in mezzo per cercare di impedire contatti fra i due schieramenti”.
Il comportamento dell’appellante non appare, pertanto, una reazione difensiva ma un atto aggressivo autonomo.
2. Il reclamante critica altresì la decisione del Tribunale là dove ritiene che “a nulla rileva che il Corino intendesse colpire l’Arienti ovvero altro soggetto, poiché ai sensi dell’art. 35 CGS costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale intento a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività. Nel caso di specie, …, veniva sferrato un calcio al volto di una persona; ciò che costituisce senza dubbio un atto diretto a produrre una lesione personale connotata da volontaria aggressività”.
Secondo la tesi difensiva, il reclamante non aveva alcuna volontà di provocare lesioni a chicchessia; il tentativo di disarmare il soggetto che brandiva una bottiglia di vetro potrà essere stato posto in essere con imprudenza, negligenza ed imperizia, ma certamente non con il dolo e l’intenzionalità di colpire terzi e di provocare lesioni.
Inoltre, sempre secondo il reclamante, il richiamo all’art. 35 CGS, che riguarda la condotta violenta nei confronti dei direttori di gara, non sarebbe confacente al caso di specie.
In sostanza, quindi, si sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente ravvisato un dolo diretto a produrre una lesione volontaria.
2.1. Il motivo non merita accoglimento.
Non rileva, in questa sede, chiedersi – sul piano concettuale - se la definizione di “condotta violenta” di cui all’art. 35, comma 1, possa fungere da parametro definitorio della nozione anche oltre il caso della violenza nei confronti degli arbitri.
Difatti, anche nella fattispecie definita dall’art. 38 CGS, secondo la Corte sportiva d’appello, per “condotta violenta” deve comunque intendersi il comportamento connotato da intenzionalità e volontarietà mirante, tanto a produrre danni da lesioni personali, quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa ed incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri. Al contrario, l’ipotesi di “condotta antisportiva”, di cui all’art. 39 CGS, si risolve in un comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco (ex multis, da ultimo: CSA, Sez. III, n. 62/2025-2026).
Ciò premesso, risulta pienamente integrato l’elemento soggettivo richiesto dall’art. 38 CGS.
La condotta violenta si connota per l’intenzionalità dell’atto, non necessariamente per il dolo specifico di cagionare lesioni, ma per la volontà di usare violenza a danno della persona offesa.
Il calciatore che, in un contesto di alterco, colpisce con un calcio il volto di un dirigente assume consapevolmente il rischio di provocare una lesione grave.
Anche se si volesse ammettere che l’intento non fosse stato quello di colpire il signor Arienti, il tesserato ha accettato la possibilità di ferire la persona che si trovava nel raggio d’azione del calcio.
L’azione, quantomeno, sarebbe stata posta in essere con dolo eventuale, che – come è noto – si realizza allorché il soggetto agente non abbia come obiettivo l’evento dannoso ma, pur di non rinunciare all’azione, accetta che questo possa verificarsi.
Del resto, anche secondo la Corte sportiva d’appello, la condotta violenta consiste in azioni caratterizzate da “intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica” con una declinazione dell’intenzione dell’agente anche in termini di dolo eventuale (CSA, Sez. II, n. 150/2020-2021) (CSA, Sez. III. n. 26/2023-2024).
L’assenza di un’intenzione mirata non esclude, pertanto, la riconducibilità all’art. 38 CGS e non consente di degradare la condotta a «antisportiva», tanto più quando sia stata provocata una lesione certificata da struttura sanitaria.
Non è dunque ravvisabile l’errore denunciato nella qualificazione giuridica della fattispecie e gli argomenti difensivi incentrati sulla presunta mancanza di dolo diretto non scalfiscono la sussistenza della condotta violenta.
3. Con il terzo motivo l’appellante si duole che il Tribunale non abbia valorizzato il comportamento successivo del tesserato, il quale – afferma – avrebbe chiesto scusa e offerto un risarcimento il giorno seguente. Invoca, pertanto, l’applicazione delle attenuanti di cui all’art. 13 CGS (riparazione del danno e ammissione di responsabilità).
3.1. Il motivo è infondato.
L’art. 13 CGS prevede, tra le circostanze attenuanti, l’aver ammesso la responsabilità (lett. e).
Nella specie, dalle risultanze processuali emerge che il calciatore, il giorno successivo, ha contattato l’offeso per esprimere rammarico e manifestare disponibilità a risarcire il danno.
In merito, non può essere condivisa, tuttavia, la tesi che tale gesto riduca la gravità dell’azione.
Difatti, il sig. Arienti, in sede di audizioni da parte della Procura federale, ha dichiarato di “ sono stato chiamato da costui [ndr: dal soggetto che lo aveva colpito con un calcio] al telefono (N. del chiamante: …), ha ammesso che era stato lui a sferrare il calcio, che era sua intenzione di colpire un altro soggetto e, invece, per errore ha colpito me; ha detto, altresì di aver parlato con Bardini Caviglia e ha chiesto un accordo con me per evitare conseguenze penali. A tal fine era anche disposto a risarcirmi economicamente. Io ho risposto che al momento ero interessato solo a curarmi e appurare le conseguenze fisiche patite.”. Ma il Sig. Arienti dichiara, successivamente, che: “Ho chiesto il suo nome ma ha rifiutato di riferirlo”.
Ne consegue che tale condotta non integra il riconoscimento di responsabilità richiesto dalla norma, poiché il rifiuto di fornire le generalità, a fronte della richiesta della persona offesa, è incompatibile con un’assunzione effettiva e completa delle proprie colpe.
Del resto, l’attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. e), prima parte, del CGS presuppone che chi commette l’offesa riconosca lealmente la propria responsabilità.
D’altro canto, quand’anche tale circostanza attenuante fosse in astratto configurabile, essa risulterebbe equivalente rispetto alla complessiva gravità del fatto, atteso che la lesione arrecata è stata significativa (trauma cranio-facciale con prognosi certificata) e l’aggressione si è consumata fuori dal terreno di gioco; elementi che, nel loro insieme, connotano la condotta in senso aggravante.
Pertanto, il reclamo deve essere respinto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti a mezzo PEC.
IL PRESIDENTE ED ESTENSORE
Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
