F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0073/CFA pubblicata il 29 Dicembre 2025 (motivazioni) – PFI/SSD Football Milan Ladies

Decisione/0073/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0081/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Antonino Anastasi – Componente

Vincenzo Barbieri – Componente

Domenico Luca Scordino - Componente

Giuseppe Castiglia - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0081/CFA/2025-2026, proposto dalla Procura federale in data 01.12.2025, per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare n. 103 del 24.11.2025;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore all’udienza del 22.12.2025, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Giuseppe Castiglia e uditi l’Avv. Mario Taddeucci Sassolini per la reclamante, l’Avv. Nicola Berni in sostituzione dell’Avv. Andrea Pongiluppi per il Sig. Cristian Vicentini, l’Avv. Alessandro Calcagno per il Sig. Eugenio Lanciano.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Nell’ambito delle iniziative rivolte a mitigare l’impatto economico dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, svariati provvedimenti normativi - a partire dal decreto-legge c.d. “Cura Italia” (d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in l. 24 aprile 2020, n. 27), nel combinato disposto degli artt. 96 e 27 - hanno previsto l’erogazione di una indennità anche in favore dei soggetti legati a società e ad associazioni sportive dilettantistiche da un rapporto di collaborazione sportiva.

I decreti ministeriali concernenti le modalità di presentazione delle domande prevedevano che la domanda fosse presentata dall'avente diritto tramite una piattaforma informatica predisposta dalla società pubblica Sport e Salute s.p.a. e l'utilizzo di un codice IBAN intestato al beneficiario o al genitore del collaboratore, se minorenne. L'indennità veniva erogata a favore dell'avente diritto tramite bonifico bancario sull'IBAN indicato nella domanda.

A seguito di notizie apparse sulla stampa nel novembre 2024, secondo le quali, nell'ambito di un procedimento penale radicato presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia, sarebbero emerse fattispecie penalmente rilevanti relative a una presunta illegittima percezione da parte di tesserati di tali provvidenze pubbliche, la Procura federale ha avviato una indagine, nel corso della quale ha acquisito varia documentazione, a partire dagli atti del procedimento penale pendente.

In data 9 gennaio 2025, il Procuratore della Repubblica di La Spezia ha emesso l’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p., ipotizzando nei confronti degli indagati i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche continuata e di sostituzione di persona aggravato continuato.

Risulta dagli atti che, al 10 ottobre scorso, il procedimento penale era pendente.

2. Con atto del 31 luglio 2025, la Procura federale ha deferito dinanzi al Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare i signori:

(i) Gian Maria Lertora, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Virtus Marina di Massa;

(ii) Giuliana Bertini, all’epoca dei fatti dirigente tesserata per la società A.S.D. Virtus Marina di Massa;

(iii) Cristian Vicentini, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Virtus Marina di Massa;

(iv) Eugenio Lanciano, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società A.S.D. Virtus Marina di Massa;

(v) Marco Antonio Pennati, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società S.S.D. Football Milan Ladies;

(vi) Fernanda Todeschini Viero, all’epoca dei fatti Presidente dotata di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico Milano Dragons;

tutti per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, per avere, nel corso della stagione sportiva 2020 - 2021, in concorso con altri soggetti e ognuno con un proprio autonomo apporto causale, promosso e organizzato un sodalizio volto ad ottenere la non dovuta erogazione della sovvenzione pubblica denominata “indennità collaboratori sportivi”, erogata dalla società Sport e Salute s.p.a.; per mezzo degli atti e comportamenti posti in essere il sodalizio si sarebbe procurato un ingiusto profitto consistente in un’indebita erogazione di sussidi pubblici per un ammontare complessivamente quantificato in 318.350,00, somma bonificata su conti correnti italiani ed esteri nella disponibilità dei membri del sodalizio stesso; con l’aggravante di cui all’art. 14, comma 1, lett. b), CGS, per avere cagionato un rilevante danno patrimoniale alle casse erariali;

nonché con l’aggravante di cui all’art. 14, comma 1, lett. g), CGS, per avere approfittato delle particolari situazioni extra sportive connesse alla gestione emergenziale della pandemia da Covid 19;

nonché, infine, con l’aggravante di cui all’art. 14, comma 1, lett. o), CGS, per avere commesso il fatto in associazione con tre o più persone;

(vii) la società S.D. Football Milan Ladies a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, CGS, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Marco Antonio Pennati così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

In precedenza, con la comunicazione di conclusione delle indagini del 10 giugno 2025, la Procura federale aveva dato atto di non poter contestare alla A.S.D. Virtus Marina di Massa la responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, CGS, per i fatti dei propri dirigenti e tesserati, in quanto alla società è stata revocata l’affiliazione alla FIGC.

Il successivo 10 luglio 2025, la Procura federale aveva disposto l’archiviazione parziale del procedimento disciplinare nei confronti della A.S.D. Milano Dragons, alla quale era risultato impossibile notificare l’avviso di conclusione delle indagini senza che fosse dato individuare alcun altro indirizzo, né fisico né elettronico, né individuare l’ultima persona che avesse avuto la rappresentanza legale della società.

La Procura federale ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

per i signori Gian Maria Lertora, Giuliana Bertini, Cristian Vicentini, Marco Antonio Pennati, Fernanda Todeschini Viero, quattro anni inibizione ciascuno;

per il signor Eugenio Lanciano, quattro anni di squalifica;

per la società SSD Football Milan Ladies, 10.000,00 di ammenda.

3. Con la decisione in epigrafe, il Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare:

- ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in ordine ai fatti contestati nell’atto di deferimento ai signori Lertora, Bertini, Vicentini e Lanciano, in quanto difetterebbe il nesso con l’ordinamento domestico della FIGC, che solo consentirebbe di radicare la giurisdizione in capo ai relativi organi giustiziali. Le condotte ascritte a questi tesserati sarebbero riconducibili alla attività truffaldina posta in essere attraverso le artificiose richieste di indennità presentate da associazioni sportive dilettantistiche non affiliate alla FIGC, ma a un Ente di promozione sportiva ovvero ad altra Federazione sportiva. Pertanto, apparirebbe “inconferente il richiamo al concomitante tesseramento presso la Virtus Marina di Massa, società sportiva affiliata alla FIGC, specificata nel deferimento al fine di radicare la giurisdizione di questo Tribunale, non avendo detta società né inoltrato alcuna istanza per false collaborazioni, né tantomeno risultata destinataria delle indebite erogazioni pubbliche”;

- ha dichiarato il proprio difetto di competenza relativamente alla posizione dei signori Pennati e Todeschini Viero nonché della società S.S.D. Football Milan Ladies, trasmettendo gli atti al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lombardia, ritenuto competente per territorio. Ciò perché, una volta venuto meno il deferimento dei tesserati ora ricordati, cadrebbe l’esigenza di assicurare una trattazione unitaria dei procedimenti ed evitare il rischio di interpretazioni confliggenti o contraddittorie.

4. Con reclamo depositato il 1° dicembre 2025, la Procura federale ha interposto appello avverso la decisione di primo grado sostenendo:

(i) la violazione e la falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, CGS; l’erronea declaratoria di difetto di competenza degli organi di giustizia federale; l’assoggettamento dei tesserati alla potestà disciplinare della FIGC in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva;

(ii) l’erronea declaratoria di incompetenza del Tribunale federale nazionale alla luce della unicità del disegno illecito e della connessione soggettiva e oggettiva fra le posizioni dei deferiti.

(iii) la fondatezza delle contestazioni disciplinari. Sulla scorta degli atti acquisiti nel procedimento penale, la Procura federale rileva che il sodalizio avrebbe predisposto un sistema stabile di sostituzione di persona, utilizzando fraudolentemente i dati di tesserati per presentare domande telematiche a Sport e Salute s.p.a., corredate da contratti e attestazioni firmate dai dirigenti; le somme erogate sarebbero state poi instradate su conti correnti riconducibili ai membri del sodalizio e reimpiegate in attività economiche.

In conclusione, la Procura federale ha chiesto di dichiarare la competenza giustiziale degli organi di giustizia federale e - alla luce della gravità intrinseca delle condotte, della loro protrazione temporale e del rilevante pregiudizio arrecato all’erario - ha rinnovato le richieste di sanzioni formulate in primo grado.

5. Con memoria depositata l’11 dicembre 2025, da valere anche come appello incidentale, il signor Vicentini si è costituito in giudizio per resistere al reclamo sostenendo:

(i) la correttezza della decisione impugnata;

(ii) la nullità della contestazione degli addebiti, dalla quale non si comprenderebbe la connessione che oggi si vorrebbe far valere;

(iii) l’infondatezza dell’addebito nel merito.

6. Anche il signor Lanciano, costituitosi in giudizio con memoria del 19 dicembre scorso, ha difeso la decisione impugnata, aggiungendo che, nella denegata ipotesi di annullamento della pronunzia, gli atti andrebbero restituiti al primo giudice.

Il signor Lanciano ha poi rinnovato le difese di primo grado eccependo:

(i) la inammissibilità o la improcedibilità del deferimento per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, per non avere la Procura federale dato corso alla richiesta di audizione da lui formulata;

(ii) l’infondatezza del deferimento.

7. All’udienza del 22 dicembre 2025, tenutasi in videoconferenza, il reclamo è stato chiamato e, dopo la discussione delle parti, trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

8. Con il primo motivo del reclamo, la Procura federale contesta la decisione di primo grado nella parte in cui ha declinato la competenza giustiziale degli organi della FIGC.

Per affermare la competenza di questi ultimi, la Procura federale, in particolare, sottolinea:

- il tesseramento dei deferiti per società affiliate alla FIGC;

- il nesso funzionale fra le condotte contestate e il ruolo sportivo rivestito nell’ambito della FIGC;

- la competenza, la tipicità dell’illecito e l’irrilevanza dell’utilizzo di una compagine affiliata ad altro ente.

Il sodalizio avrebbe:

- sfruttato i dati sensibili (documenti d’identità, codici fiscali, numeri di telefono) di atleti e collaboratori acquisiti al momento del tesseramento, nell’ambito dell’attività ordinaria delle società affiliate alla FIGC;

- utilizzato tali dati per presentare, all’insaputa dei soggetti interessati, istanze telematiche di indennità, corredate da contratti di collaborazione sportiva fittizi e da attestazioni dell’organizzazione sportiva sottoscritte dai dirigenti tesserati;

- convogliato le erogazioni pubbliche su conti correnti personali o comunque nella disponibilità dei componenti del sodalizio.

Pacificamente l’attività posta in essere sarebbe riferibile all’attività sportiva svolta dai deferiti, nella quale troverebbe la propria origine e otterrebbe l’ingiusto vantaggio perseguito.

Senonché, secondo il primo giudice, tale indebita o truffaldina percezione delle indennità si configurerebbe in rapporto con società o associazioni sportive operanti al di fuori dell’ordinamento della FIGC; dal che l’affermata esclusione dei comportamenti stessi dal rilievo disciplinare in ambito endo-federale

9. A giudizio del Collegio, la questione della competenza giustiziale degli organi della FIGC può essere esaminata sotto due profili, indubbiamente collegati, ma logicamente distinti, e cioè se sussista o meno tale competenza in relazione: a) alla riferibilità dei comportamenti all’ordinamento sportivo in genere; b) alla riferibilità dei comportamenti alla Federazione.

9.1 Sotto il primo aspetto - ossia la riferibilità dei comportamenti all’ordinamento sportivo in genere - occorre premettere che sussiste (o sussisteva) una parziale difformità di vedute tra questa Corte federale d’appello e il Collegio di garanzia dello sport (per una sintesi, da ultimo, Corte fed. app., SS.UU., n. 112 /2023-2024).

Questa Corte ha ritenuto che, alla luce dell’art. 1 CGS (il quale afferma che il Codice di giustizia disciplina le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare), l’accertamento della responsabilità disciplinare debba essere fondato sulle fattispecie di responsabilità previste dal CGS medesimo e dalle altre fonti indicate dall’art. 3 del Codice e che l’applicazione dell’art. 4, comma 1, CGS - nella parte in cui consente di sanzionare la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità debba di necessità essere limitata, in conformità di quanto la norma prevede espressamente, a ogni “rapporto comunque riferibile all’attività sportiva” senza poter essere esteso, per esempio, a ogni rapporto sociale (Corte fed. app., SS.UU., n. 98/2022-2023; Corte fed. app., SS.UU., n. 93/2023-2024; e già prima Corte di giustizia federale, Sez. I, 2014-2015, in CU n. 248 del 28 marzo 2014, n. 3).

Il Collegio di garanzia dello sport - in modo parzialmente diverso - ha enunciato il principio di diritto che “[l]’art. 4, comma 1, del CGS FIGC, in combinato disposto con gli artt. 3, co.1, del CGS FIGC, 13 bis, co.3, dello statuto del CONI, 2,5, co. 1, 12 e allegato A del codice di Comportamento Sportivo CONI, considerato che i principi ivi esposti (lungi dall’esaurirsi nel formale rispetto delle regole del gioco) investono non solo il corretto esercizio di una posizione soggettiva, estendendosi necessariamente anche a condotte che si collocano al di fuori dell’attività sportiva strettamente intesa, deve essere interpretato nel senso che, nel momento in cui la condotta implichi (per il modo in cui la persona si è comportata o per il contesto nel quale ha agito) una compromissione di quei valori cui si ispira la pratica sportiva, è fatto obbligo a tutti i soggetti, e agli organismi, sottoposti all’osservanza delle norme federali di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità, correttezza e rettitudine morale, in ogni rapporto non solo di natura agonistica, ma anche economico e/o sociale, nonché di astenersi dall’adottare comportamenti scorretti e/o violenti” (Coll. gar. sport, SS.UU., n. 10/2024).

9.2. Orbene, sia che si aderisca all’impostazione del Collegio di garanzia - che estende tale competenza ad “ ogni rapporto non solo di natura agonistica, ma anche economico e/o sociale” - sia che si aderisca all’impostazione fatta propria da questa Corte - che si riferisce, quanto alla competenza, al “rapporto comunque riferibile all’attività sportiva” - in ogni caso sussisterebbe la competenza dei giudici sportivi a valutare i comportamenti posti in essere.

9.3. Anche in ordine al secondo degli aspetti ricordati - ossia con riferimento alla riferibilità alla Federazione dei comportamenti posti in essere - il Collegio reputa che tale nesso appaia indiscutibile.

9.4. A questo proposito, conviene anzitutto ripercorrere - anche alla luce di recenti chiarimenti scientifici - e riassumere gli esiti delle impostazioni dottrinali e giurisprudenziali sul principio di lealtà, correttezza e probità, che nella FIGC ha trovato emersione nell’art. 4 CGS:

- il fenomeno sportivo si struttura attorno a un nucleo assiologico non negoziabile, nel quale la lealtà diventa il parametro di legittimità delle condotte e, insieme, criterio di giudizio per l’interprete;

- l’adesione all’ordinamento sportivo impone, dunque, un dovere che trascende la mera osservanza di regole specifiche: quando i comportamenti travalicano il limite della lealtà, si consuma una lesione dell’ordine sportivo prima ancora che una violazione tipica;

- la Carta olimpica - vera e propria Carta costituzionale dell’ordinamento sportivo - tra i principi fondamentali, afferma che l'olimpismo mira “a creare uno stile di vita basato sulla gioia dello sforzo, sul valore educativo del buon esempio, sulla responsabilità sociale e sul rispetto dei diritti umani“ riconosciuti a livello internazionale e dei principi etici fondamentali universali. In questa prospettiva, la missione del Comitato internazionale olimpico-CIO (paragrafo 2) è, in primo luogo, quella di “incoraggiare e sostenere la promozione dell’etica e della buona governance nello sport, nonché l’educazione della gioventù attraverso lo sport, e dedicare i propri sforzi ad assicurare che, nello sport, prevalga lo spirito del fair play e sia bandita la violenza”;

- nella stessa direzione, il Codice di comportamento sportivo del CONI del 30 ottobre 2012, sotto la rubrica « Principi Fondamentali», stabilisce che i principi cui atleti, affiliati, associati, amministratori devono ispirare la loro condotta sono quelli «inderogabili e obbligatori, di lealtà, correttezza e probità previsti e sanzionati dagli Statuti e dai regolamenti del CONI, delle Federazioni sportive nazionali …». L’art. 2 riguarda specificamente il principio di lealtà e dispone che “[i]I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva”;

- i Principi di giustizia sportiva, adottati dal Consiglio nazionale del CONI con deliberazione n. 1616 del 26 ottobre 2018, prevedono che “[g]li Statuti e i regolamenti federali, in particolare, devono assicurare la corretta organizzazione e gestione delle

attività sportive, il rispetto del fair play, la decisa opposizione a ogni forma di illecito sportivo, frode sportiva, all’uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale e alla corruzione” (art. 1, comma 2);

- da tutte le fonti citate discende, dunque, che l’etica sportiva informa e qualifica la giuridicità dell’ordinamento. Dunque, il principio di lealtà costituisce l’in sé dell’ordinamento sportivo: la negazione di quel valore si traduce nella negazione stessa dell’ordinamento medesimo;

- anche nella prospettiva dell’ordinamento generale, secondo un’autorevole interpretazione, il più profondo significato della recente riforma dell’art. 33 Cost. sta nel riconoscimento della lealtà sportiva nella Costituzione, con l’introduzione all’interno della Carta fondamentale i valori della Carta olimpica. Entrano pertanto nella Costituzione, e in maniera formale, i valori del CIO, tra i quali campeggia il principio di lealtà sportiva;

- la conseguenza dell’immanenza del principio di lealtà all’ordinamento sportivo è che, sul piano della tecnica normativa, accanto agli illeciti disciplinari tipizzati, operano fattispecie elastiche, riconducibili alla violazione del medesimo principio. Tali fattispecie, espresse mediante clausole valutative del contegno dei tesserati, non sono suscettibili di puntuale tipizzazione ex ante, ma vanno definite caso per caso, alla luce delle specifiche circostanze (Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 76/2017; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 5/2024);

- secondo l’art. 13 del FIFA Disciplinary Code (ed. 2023), le associazioni e i club, così come i loro giocatori, dirigenti e qualsiasi altro membro e/o persona che svolga una funzione per loro conto, devono rispettare le regole del gioco, nonché gli statuti FIFA e i regolamenti, le direttive, le linee guida, le circolari e le decisioni della FIFA, e “attenersi ai principi di fair play, lealtà e integrità”;

- per l’art. 11 del Regolamento disciplinare UEFA, tutte le entità e le persone soggette a questi regolamenti devono rispettare le regole del gioco, nonché gli statuti, i regolamenti, le direttive e le decisioni della UEFA, e “attenersi ai principi di condotta etica, lealtà, integrità e sportività”;

- queste previsioni, quindi, esprimono un obbligo etico-giuridico di carattere generale, lasciando al momento applicativo - e dunque all’interprete e, in primo luogo, al giudice sportivo - un ampio margine per qualificare i fatti concreti come conformi o contrari a tali canoni e per calibrare le conseguenze disciplinari;

- questo è anche l’orientamento del Tribunale arbitrale dello sport quale, ad esempio, emerge, recentemente, nella decisione TAS/CAS 2024/A/10384, sul noto caso Luis Rubiales v. Fédération Internationale de Football Association. Secondo tale decisione “L'articolo 13 FDC [c.d. FIFA Disciplinary Code, sopra citato] sembra essere redatto in modo ampio e generico, così da ricomprendere e sanzionare, sotto un’unica disposizione, condotte vietate variabili, anche nell’ipotesi in cui il divieto di comportamenti imprevedibili non sia previsto da altre norme FIFA. Poiché, in via generale, i regolamenti devono essere interpretati secondo il loro tenore letterale, il Collegio interpreta in modo lineare l’articolo 13 FDC come volto, intenzionalmente, a delineare un ventaglio molto ampio di possibili violazioni e comportamenti, attinenti all’integrità, alla tutela (safeguarding), all’etica e alle regole di “elementare decenza”, che sono soggetti a disciplina ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), FDC”;

- la funzione di tali previsioni è, in sostanza, quella di presidiare l’integrità del contesto associativo e la genuinità della competizione, colmando gli spazi che una tipizzazione minuziosa non potrebbe realisticamente coprire;

- pertanto, per la sottoposizione a sanzione sportiva, è sufficiente la lesione delle norme generali di comportamento relative al principio di lealtà, trattandosi di norma di chiusura volta a ricomprendere tutte le ipotesi, non analiticamente contemplate, nelle quali è ravvisabile una violazione dei doveri che devono essere assolti da tutti coloro che svolgono, con le loro diverse funzioni, un’attività sportiva (Coll. gar. sport, SS.UU., n. 35/2015. Si tratta di principio più volte ribadito successivamente: da ultimo: Coll. gar. sport, Sez. IV, n. 24/2025);

- in sostanza, la violazione del principio non deve risolversi necessariamente nella violazione di altre prescrizioni ma, proprio per l’elasticità dei parametri valutativi, tale principio ha il suo precipuo ambito applicativo là dove non si ravvisa qualche specifico inadempimento dei doveri previsti dall’ordinamento sportivo (Coll. gar. sport, Sez. II, n. 49/2016, principio più volte ribadito; da ultimo, Coll. gar. sport, Sez. IV, n. 24/2025; Coll. gar. sport, SS.UU., n. 10/2024).

9.5. Tanto premesso, il Collegio ritiene che i principi richiamati dall’art. 4, comma 1, CGS, non possano non avere carattere pervasivo e che, dunque, il relativo rispetto non possa essere valutato in modo parcellizzato, ordinamento settoriale per ordinamento settoriale, ma debba informare ogni attività sportiva svolta dal singolo tesserato e non solo quella posta in essere in ambito endo-federale.

Per così dire, non si può essere sportivamente leali, corretti e probi ora sì e ora no. Il tesserato non lo è, e quindi viola il precetto dell’art. 4, comma 1, CGS, quando - come nel caso di specie, secondo la prospettazione del deferimento - la sua condotta si ponga in contrasto con tali principi in una attività sportiva comunque esercitata: l’aver costituito una struttura fittizia per ottenere contributi destinati ai collaboratori sportivi costituisce violazione dell’art. 4 CGS, - con correlata competenza giustiziale dei giudici federali - anche se veicolato tramite enti non affiliati.

9.6. Non solo.

Occorre aggiungere che i deferiti erano tutti tesserati per società affiliate alla FIGC e rivestivano cariche dirigenziali o tecniche; hanno acquisito i dati personali dei tesserati nel momento del tesseramento, ossia nell’ambito di attività proprie delle società affiliate; hanno predisposto attestazioni di collaborazione sportiva e contratti fittizi recanti i loghi e le firme dei dirigenti tesserati; hanno presentato le domande di indennità che la normativa emergenziale accordava “in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche” (art. 96, comma 1, d.l. n. 18/2020); hanno fatto transitare le somme sui conti personali. La condotta si è avvalsa in modo determinante dello status di tesserati e delle funzioni proprie degli organi federali, generando un grave pregiudizio alla fiducia dei tesserati e all’immagine dell’ordinamento sportivo.

In sintesi - e come bene ha osservato la Procura federale in udienza, in applicazione di un approccio empirico - senza il tesseramento alla FIGC l’illecito in questione non avrebbe potuto essere perpetrato.

10. Sulla scorta di queste considerazioni, il primo motivo del reclamo si mostra fondato e va pertanto accolto, con conseguente affermazione della competenza giustiziale degli organi di giustizia federale della FIGC.

11. Accolto il primo motivo, appare di conseguenza fondata anche la seconda censura del reclamo, concernente la competenza territoriale, posto che il capo della decisione impugnato aveva il proprio logico presupposto nel difetto di competenza giustiziale nei confronti dei tesserati Lertora, Bertini, Vicentini e Lanciano.

A questo punto del processo sportivo, peraltro, le parti non hanno più interesse a far valere la discussa incompetenza territoriale del Tribunale federale nazionale.

Infatti, dalla riforma della decisione impugnata in punto di competenza giustiziale non segue la remissione al primo giudice, in quanto non si applica l’art. 106, comma 2, ultimo periodo, CGS.

E ciò perché:

(i) in primo grado non è stata dichiarata l’inammissibilità o l’improcedibilità del deferimento;

(ii) per costante giurisprudenza, l’annullamento con rinvio è disposto solo in caso di violazione del contraddittorio (da ultimo, Corte fed. app., SS.UU., n. 109/2024-2025);

(iii) quella sulla competenza giustiziale è in realtà una pronuncia di merito - secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di giurisdizione (per tutte: Cass. civ., 16 gennaio 2015, n. 647; Cass. civ., SS.UU., 5 settembre 2022, n. 26038) - posto che il difetto di giustiziabilità della pretesa disciplinare dinanzi agli organi di giustizia sportiva dipende dalla concreta mancanza di una fattispecie disciplinare sanzionatrice e non rappresenta un ostacolo a possibili diverse scelte de iure condendo, nell’esercizio dell’autonomia propria dell’ordinamento sportivo (Corte fed. app., SS.UU., n. 98/2022-2023; Corte fed. app., SS.UU., n. 39/20232024).

12. Passando all’esame del deferimento, in primo luogo va dichiarata l’irricevibilità della memoria di costituzione del signor Vicentini, là dove la si intenda anche come reclamo incidentale.

Questo è irricevibile perché depositato l’11 dicembre, dieci giorni dopo la notifica del reclamo principale (1° dicembre) e dunque tardivamente rispetto alla scadenza del termine perentorio di sette giorni dalla notifica del reclamo principale, secondo la lettura che, in relazione al reclamo incidentale proprio, queste Sezioni unite hanno dato delle pertinenti disposizioni (Corte fed. app., SS.UU., n. 30/2025-2026; indi, Corte fed. app., Sez. I, n. 64/2025-2026).

Alla luce del principio enunciato nei precedenti appena citati, il signor Vicentini è tenuto al pagamento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Peraltro, il reclamo incidentale sarebbe anche inammissibile, là dove propone una eccezione di nullità della contestazione per la prima volta in questa sede, in violazione del divieto dei nova in appello (art. 101, comma 3, CGS).

13. Ancora, occorre farsi carico dell’eccezione formulata dal signor Lanciano, il quale ha sostenuto l’inammissibilità o l’improcedibilità del deferimento per avere la Procura federale disatteso la sua richiesta di audizione formulata in data 20 giugno 2025, con conseguente violazione del principio del contraddittorio e del proprio diritto di difesa.

In punto di fatto, il rilievo è corretto. La dichiarazione di nomina dei difensori e di elezione di domicilio, resa dopo la ricezione della comunicazione di conclusione delle indagini, reca, in fine, la richiesta di essere sentito in ordine ai fatti oggetto di indagini. Non risulta che l’audizione sia stata disposta.

Da ciò, tuttavia, non discendono le conseguenze che la parte prospetta.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte federale d’appello, “il tenore della disposizione [art. 123, comma 1, CGS], letta nel più ampio contesto della disciplina del procedimento, è evidente nel non volere stabilire l’audizione dell’interessato che ne abbia fatto richiesta nel momento successivo alla chiusura delle indagini quale condizione di validità del deferimento. La mancata audizione dell’incolpato da parte della Procura federale, in mancanza di esplicita previsione, non può comportare la nullità del deferimento e, conseguentemente, del procedimento, dal momento che tale audizione è preordinata all’esposizione di elementi favorevoli alla propria tesi che l’interessato può far conoscere alla Procura federale anche mediante il deposito di una memoria; fermo restando che le medesime ragioni possono comunque essere prospettate in sede dibattimentale davanti all’Organo di giustizia il quale dovrà necessariamente tenerne conto nell’assumere la propria decisione” (Corte federale d’appello, Sez. III, n. 14/20162017; Corte federale d’appello, SS. UU., n. 17/2019-2020).

Nel sistema delineato dalla disposizione citata, audizione e memoria sono forme alternative di partecipazione difensiva al procedimento da parte dell’interessato e, nella specie, risulta che il signor Lanciano ha potuto esporre i propri argomenti nelle memorie depositate. Pertanto, nessuna lesione del suo diritto di difesa si è verificata.

L’eccezione, dunque, non può essere accolta.

14. Il comportamento contestato ai deferiti è descritto in dettaglio nell’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p. del 9 gennaio 2025 e consiste nell’avere:

- prodotto “istanze di indennità a seguito del Covid per 88 soggetti … indicati come collaboratori sportivi all’insaputa di costoro, che in realtà non avevano mai svolto tale incarico”;

- redatto “materialmente e invia[to] telematicamente tali istanze alla piattaforma di Sport e Salute S.p.A., facendo uso indebito di “dati sensibili personali” degli apparenti richiedenti quali documenti d’identità, codici fiscali e numeri di telefono cellulari”;

- allegato “alle domande contratti di collaborazione sportiva fittizi”;

- apposto “firme apocrife a nome dei beneficiari”;

- utilizzato “disconosciuti indirizzi email”;

- indicato “quali coordinate bancarie di accreditamento, codici IBAN relativi a numerosi conti correnti bancari, sia italiani che esteri, nella loro disponibilità”;

nell’essersi sostituiti “quindi agli apparenti richiedenti quali beneficiari delle somme ricevute a titolo di indennità” e di avere in tal modo indotto in errore la società pubblica Sport e Salute s.p.a., deputata a erogare le previste indennità pubbliche.

15. Come appare dagli atti, i fatti materiali non sono messi in discussione. E, comunque, i documenti a disposizione - che includono le risultanze delle indagini della Guardia di finanza, le ordinanze di custodia cautelare e di altre misure cautelari emesse dal G.I.P. di La Spezia, le dichiarazioni rese dagli indagati - dimostrano l’avvenuta ideazione e realizzazione di un sistema organizzato volto alla indebita percezione delle indennità destinate ai collaboratori sportivi.

A questo proposito, il Collegio deve rilevare, con rammarico, che i documenti in questione consistono, in amplissima misura, nel coacervo degli atti della indagine penale, non corredati da un indice che ne consenta una agevole lettura.

Restano in discussione i profili di responsabilità dei singoli partecipanti al c.d. sodalizio criminoso, sui quali il Tribunale federale nazionale, avendo declinato competenza giustiziale e territoriale, non ha potuto pronunziarsi.

16. Le dichiarazioni rese dagli indagati nell’indagine penale, come pure le memorie depositate nella precedente fase processuale, sono tutte in larga misura auto o etero-accusatorie.

Il signor Lertora ha ammesso di avere attivato le procedure per ottenere i bonus previsti dalla normativa emergenziale, attribuendo però l’operazione alla richiesta del presidente della A.S.D. Virtus Marina di Massa, signor Vicentini, spinto a ciò dal fatto che la situazione fiscale dalla associazione sportiva non consentiva l’accesso diretto ai benefici; richiesta cui egli avrebbe consentito benché perplesso. Riconosce essersi trattato di un errore di valutazione, della quale si è assunto la responsabilità in sede penale. Ricevute le provvidenze, le avrebbe trasferito sul conto corrente utilizzato per le gestioni economiche dell’associazione. Peraltro, dall’operazione avrebbe tratto un minimo vantaggio economico, che ha considerato quale compenso per l’esposizione personale e il lavoro svolto.

Sono sostanzialmente sovrapponibili le dichiarazioni della signora Bertini, anch’essa dirigente dell’associazione sportiva.

Il signor Vicentini, presidente della società A.S.D. Virtus Marina di Massa, ha affermato di non essere stato coinvolto direttamente nelle operazioni illecite e ha sostenuto di essere stato usato dal signor Lertora, nei confronti del quale, dopo aver conosciuto la contestazione penale nei suoi confronti, ha sporto querela. Egli non avrebbe mai percepito nulla per sé, limitandosi a bonificare somme al signor Lertora nella convinzione che queste fossero utilizzate dalle società sportive con l’assenso dei tesserati. In definitiva, potrebbe al più rispondere dei fatti contestati a titolo di colpa.

A dire del signor Lanciano, tecnico tesserato per la società A.S.D. Virtus Marina di Massa, la sua posizione sarebbe stata assolutamente marginale rispetto al signor Lertora, promotore e organizzatore del ritenuto sodalizio criminoso. Egli non avrebbe operato all’insaputa dei beneficiari, limitandosi a prospettare agli atleti la possibilità di ottenere il bonus e inviando loro il modello di “Autorizzazione a procedere alla richiesta di indennizzo” da compilare e da restituire al suo indirizzo e-mail unitamente a copia dei documenti di riconoscimento, senza mai apporre firme apocrife sulle istanze dei beneficiari.

Il signor Pennati, dirigente della società S.S.D. Football Milan Ladies, ha ammesso di avere inserito nel sistema domande di contributi, ritenendo però che le somme sarebbero andate alle società sportive o ai singoli richiedenti, anche se avrebbe trattenuto una parte dei contributi erogati. L’iniziativa sarebbe stata del signor Lertora.

Infine, la signora Todeschini Viero, presidente della società A.S.D. Atletico Milano Dragons, ha negato qualunque coinvolgimento nella vicenda. Sarebbe stata presidente della società in senso solo formale, senza mai occuparsi della effettiva gestione, esercitata invece dal marito signor Pennati, e riteneva che il conto corrente sul quale sono transitate le operazioni contestate fosse estinto dal 2016.

Le difese svolte da alcuni degli indagati in questa sede di appello non hanno apportato elementi nuovi e si sono risolte in generiche affermazioni di ingenuità, buona fede, mancanza di dolo e assenza di tornaconto personale, che non appaiono trovare riscontro nelle emergenze processuali.

17. Ora, nel valutare le difese svolte dai deferiti per sostenere l’estraneità alla condotta illecita o l’assenza di vantaggi personali, occorre tener presente la costante giurisprudenza relativa ai criteri che, nella giustizia sportiva, regolano l’accertamento della responsabilità disciplinare dei tesserati e la differenza rispetto a quelli che invece informano il processo penale.

Al riguardo, vale il consolidato principio di diritto negli orientamenti della giustizia endo-federale (da ultimo e per tutte: Corte fed. app., Sez. I, n. 54/2025-2026; Corte fed. app., SS. UU., n. 51/2025-2026; Corte fed. app., Sez. I, n. 27/2025-2026; ivi riferimenti ulteriori) ed eso-federale (da ultimo: Coll. gar. sport, Sez. II, n. 37/2024), secondo cui “nel procedimento disciplinare non è richiesta la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento del ragionevole dubbio, come previsto nel processo penale, essendo, invece, sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla sussistenza della violazione contestata sicché la ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito può essere anche provata mediante indizi, qualora essi siano gravi, precisi e concordanti e la prova del nesso causale tra la condotta dell'agente e la violazione della fattispecie regolamentare può essere raggiunta sulla base della regola della preponderanza del ragionevole dubbio o del più probabile che non”.

18. Nel caso di specie, le risultanze dell’indagine penale e le stesse dichiarazioni degli indagati sono più che sufficienti a fondare un “confortevole convincimento” (Corte fed. app., Sez. I, n. 27/2024-2025; Corte fed. app. SS.UU., n. 15/2023-2024; Corte fed. app., SS.UU., n. 14/2023-2024) circa il ruolo svolto nella vicenda da ciascuno dei tesserati deferiti.

In particolare, il signor Lertora risulta il dominus della vicenda (si veda, fra i tanti riferimenti, l’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere adottata dal GIP di La Spezia n. 735/2023 RGNR - n. 925/2024 RGGIP), i signori

Vicentini, Lanciano e Pennati (tutti destinatari di una misura interdittiva) compartecipi, le signore Bertini e Todeschini Viero titolari di un ruolo ancillare, verosimilmente con funzioni di prestanome.

19. In definitiva, tenuto conto della gravità delle condotte, dell’importo delle somme indebitamente percepite, della lunga durata dell’illecito e delle aggravanti richiamate, il Collegio ritiene congruo irrogare le sanzioni esposte nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:

- al Sig. Gian Maria Lertora: l’inibizione di anni 5 (cinque);

- alla Sig.ra Giuliana Bertini: l’inibizione di anni 3 (tre);

- al Sig. Cristian Vicentini: l’inibizione di anni 4 (quattro);

- al Sig. Eugenio Lanciano: la squalifica di anni 4 (quattro);

- al Sig. Marco Antonio Pennati: l'inibizione di anni 4 (quattro);

- alla Sig.ra Fernanda Todeschini Viero: l’inibizione di anni 3 (tre);

- alla società SSD Football Milan Ladies: l’ammenda di 10.000,00 (diecimila/00).

Dichiara irricevibile l'appello incidentale del Sig. Cristian Vicentini.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                            IL PRESIDENTE

Giuseppe Castiglia                                         Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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