F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 122/TFN – SD del 19 Dicembre 2025 (motivazioni) – Filippo Carobbio – 107/TFNSD

Decisione/0122/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0107/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentina Aragona – Componente

Giammaria Camici - Componente (Relatore)

Monica De Vergori – Componente

Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta - Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 16 dicembre 2025, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 14002/1282pf24-25/GC/PG/fm del 25 novembre 2025, depositato il 26 novembre 2025, nei confronti del sig. Filippo Carobbio, la seguente

DECISIONE

Con atto del 25 novembre 2025, depositato il giorno successivo e rubricato da quest’Ufficio al n. 0107/TFNSD/2025-2026 del registro procedimenti, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale il sig. Filippo CAROBBIO, all’epoca dei fatti tecnico iscritto ai ruoli del Settore Tecnico e tesserato con la Società U.S. Folgore Caratese ASD in qualità di allenatore responsabile della prima squadra, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 37, commi 1 e 2, dal Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito, in qualità di allenatore della prima squadra della società U.S. Folgore Caratese ASD, non opponendosi alle disposizioni del sig. Criscitiello Michele, soggetto non più tesserato alla data del 07.10.2024 con la Società U.S. Folgore Caratese ASD, in ordine alla richiesta che prevedeva a partire dal 5 marzo 2025 lo svolgimento di allenamenti separati da parte del calciatore Paolo Marchi e con orari differenti rispetto alla prima squadra, usufruendo di uno spogliatoio diverso, destinato all’atletica femminile, determinando così nei confronti del calciatore notevole disagio.

La fase istruttoria

In data 18.06.2025 la Procura Federale, a seguito di un esposto del 19.05.2025 trasmessole il giorno 20 maggio dall’Avv. Schiavoni per conto e nell’interesse del sig. Paolo MARCHI, calciatore all’epoca tesserato per la Società FOLGORE CARRATESE, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 1282pf24-25 avente ad oggetto “Presunta condotta antiregolamentare della società US Folgore Caratese ASD per aver escluso dall'attività sportiva, ponendolo fuori rosa, il calciatore Marchi Paolo in assenza di motivazioni”.

Con l’esposto di cui si è detto, cui erano allegati tre file audio e altra documentazione, il sig. Paolo Marchi rappresentava alla Procura Federale, in sintesi, di aver diffidato, in data 1.03.2025, la Società di appartenenza al fine di ottenere il pagamento degli arretrati contrattualmente previsti e non ancora percepiti con la conseguenza di vedersi porre fuori rosa il successivo 4.03.2025, con provvedimento comunicatogli dal Team Manager sig. Luigi Loschiavo. Vani i tentativi di ottenere la reintegra in organico, nonostante ulteriori diffide, si era visto costretto a proseguire gli allenamenti su un diverso terreno di giuoco, in orari differenziati rispetto alla prima squadra e avendo la possibilità di cambiarsi e fare la doccia in altro spogliatoio usufruendo della palestra sempre in orari non combacianti con quelli della squadra. La Società aveva infine giustificato il proprio provvedimento adducendo una presunta quanto inesistente problematica riguardante un ginocchio del calciatore. Concludeva chiedendo il deferimento della Società e dei soggetti che fossero stati ritenuti responsabili dei comportamenti evidenziati come individuati a seguito dell’espletanda istruttoria.

L’ampia attività istruttoria posta in essere dall’Ufficio inquirente si concretizzava nell’acquisizione dei fogli di censimento della Società per le ultime tre stagioni sportive, delle posizioni di tesseramento, anche all’attualità, di tutti gli interessati, delle distinte di gara della FOLGORE CARRATESE per la stagione 2024-2025 e di altra documentazione di natura amministrativa. Proseguiva poi con l’audizione di molti tesserati della FOLGORE CARATESE far i quali alcuni calciatori nonché i Sigg.ri Paolo MARCHI (calciatore denunciante), Luigi Giordano LOSCHIAVO (team Manager), Emanuele VENTO (dirigente accompagnatore), Riccardo IOCULANO (preparatore terapista), Pietro LIETTI (preparatore atletico) e Filippo CAROBBIO (allenatore della prima squadra).

Ritenendo di aver raccolto elementi idonei per promuovere l’azione disciplinare e sostenere l’accusa, Procura Federale, in data 14.10.2025, notificava ai sigg.ri Paola PICARIELLO, Michele CRISCITIELLO, Filippo CAROBBIO e alla Società U.S. FOLGORE CARATESE ASD la Comunicazione di Chiusura delle Indagini con la quale contestava ai predetti quanto segue:

1) Sig.ra Paola PICARIELLO, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società U.S. Folgore Caratese ASD:

- violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione all’art. 91, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere la stessa, quale soggetto dotato dei poteri di rappresentanza della Società U.S. Folgore Caratese ASD, consentito e/o comunque non impedito che, il sig. CRISCITIELLO Michele, soggetto non più tesserato alla data del 07.10.2024 con la compagine societaria, ma che in ogni caso svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva nell’ambito e nell’interesse della Società dalla stessa rappresentata, imponesse al calciatore sig. Paolo Marchi, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2024-2025 per la Società U.S. Folgore Caratese ASD e con la stessa contrattualizzato per l’utilizzo nel campionato di Serie D, di svolgere a partire dal 5 marzo 2025 allenamenti separati e con orari differenti rispetto alla prima squadra, usufruendo di uno spogliatoio diverso destinato all’atletica femminile, determinando così nei confronti del calciatore notevole disagio;

- violazione dell’art. 4, comma 1, in relazione con l’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentata al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltata, nonostante sia stata convocata per il giorno 18.07.2025 e per il giorno 10.09.2025, senza addurre giustificato motivo;

2) Sig. Michele CRISCITIELLO, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato per la Società U.S. Folgore Caratese ASD e che in ogni caso svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva nell’ambito e nell’interesse della Società U.S. Folgore Caratese ASD:

- violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 91, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, senza titolo alcuno, in quanto soggetto non più appartenente alla compagine societaria a far data dal 07.10.2024, imposto al calciatore sig. Paolo Marchi, tesserato nella stagione sportiva 2024-2025 con la Società U.S. Folgore Caratese ASD per l’utilizzo nel campionato di Serie D, che lo stesso svolgesse a partire dal 5 marzo 2025 allenamenti separati e con orari differenti rispetto alla prima squadra, usufruendo di uno spogliatoio diverso destinato all’atletica femminile, determinando così nei confronti del calciatore notevole disagio;

3) Sig. Filippo CAROBBIO, all’epoca dei fatti tecnico iscritto ai ruoli del Settore Tecnico e tesserato con la Società U.S. Folgore Caratese ASD in qualità di allenatore responsabile della prima squadra: violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 37, commi 1 e 2, dal Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito, in qualità di allenatore della prima squadra della società U.S. Folgore Caratese ASD, non opponendosi alle disposizioni del sig. Criscitiello Michele, soggetto non più tesserato a far data dal 07.10.2024 con la Società U.S. Folgore Caratese ASD, in ordine alla richiesta che prevedeva a partire dal 5 marzo 2025 lo svolgimento di allenamenti separati da parte del calciatore Paolo Marchi e con orari differenti rispetto alla prima squadra, usufruendo di uno spogliatoio diverso destinato all’atletica femminile, determinando così nei confronti del calciatore notevole disagio;

4) la Società U.S. Folgore Caratese ASD per la responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la quale, all’epoca dei fatti, era tesserata la Sig.ra Paola Picariello, in qualità di Presidente e legale rappresentante, ed il sig. il sig. Filippo Carobbio, in qualità di allenatore della prima squadra, nonché al cui interno e nel cui interesse il sig. Michele Criscitiello ha svolto attività rilevante per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

La posizione degli avvisati sigg.ri Paola PICARIELLO e Michele CRISCITIELLO nonché della Società U.S. FOLGORE CARATESE ASD veniva definita mediante accordi raggiunti dagli stessi con la Procura Federale ai sensi dell’art. 126 del C.G.S. mentre il sig. Filippo CAROBBIO, acquisita copia del fascicolo del procedimento, depositava memoria tramite difensore di fiducia con la quale, in sintesi, declinava ogni responsabilità in merito al provvedimento che aveva colpito il calciatore Paolo MARCHI essendo stato adottato, tale provvedimento, dal sig. Michele CRISCITIELLO che, per tutti, era il Presidente della Società. Aggiungeva che comunque il MARCHI era stato utilizzato molto poco durante la stagione in quanto, per sua scelta tecnica, in quel ruolo aveva la possibilità di schierare alternative ben più valide.

La Procura Federale, ritenendo che dalla difesa del sig. CAROBBIO non emergessero elementi idonei a poter sostenere una diversa prospettazione dei fatti rispetto a quelli posti a fondamento della Comunicazione di Conclusione delle Indagini, con atto del giorno 25 novembre 2025, si determinava a deferire il predetto innanzi a questo Tribunale ascrivendo allo stesso le contestazioni di cui si è detto in precedenza.

La fase predibattimentale

In conseguenza di ciò il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 16.12.2025.

Il deferito, sempre per il tramite del proprio difensore di fiducia, depositava memoria, con due documenti allegati, con la quale ribadiva la linea difensiva in precedenza già espressa specificando la propria estraneità alla decisione assunta dalla Società nella persona del sig.  CRISCITIELLO che, per tutti, era il Presidente della compagine. Concludeva per il proprio proscioglimento o, in subordine, per l’irrogazione di una squalifica per una sola giornata, da convertirsi in sanzione pecuniaria.

Il dibattimento

All’udienza del 16.12.2025, tenutasi in modalità videoconferenza come da decreto del 1°.07.2025 del Presidente del Tribunale, erano presenti, in rappresentanza della Procura Federale, i Sostituti Procuratori Avv. Alessandro D’Oria e Avv. Fabio Maria Fois.

Per il deferito era presente l’Avv. Federica Gramatica.

Il Presidente dava quindi la parola ai rappresentanti della Procura Federale i quali, illustrato brevemente il deferimento e replicato alla memoria del deferito, concludevano per l’irrogazione al sig. Filippo Carobbio della sanzione della squalifica per quattro giornate.

Prendeva quindi la parola l’Avv. Gramatica la quale richiamava tutte le difese svolte nelle memorie difensive precedentemente depositate e concludeva per il proscioglimento del proprio rappresentato.

La decisione

Il Tribunale ritiene che nessuna responsabilità possa gravare sul deferito in merito a quanto accaduto al calciatore sig. Paolo MARCHI.

La Procura Federale imputa al sig. Filippo CAROBBIO la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 37, commi 1 e 2, dal Regolamento del Settore Tecnico perché lo stesso, non opponendosi alle decisioni del CRISCITIELLO, che nessuna veste ufficiale aveva in seno alla FOLGORE CARATESE sin dal 7.10.2024, avrebbe causato un “notevole disagio” al Calciatore MARCHI costretto ad allenarsi separatamente dalla squadra, in campi, orari e spogliatoti diversi. Rilevato preliminarmente come non sia in discussione che la decisione di porre il sig. Paolo MARCHI fuori rosa sia stata presa solo e unicamente dal sig. Michele CRISCITIELLO – tanto è facile ricavare anche dalla semplice lettura dal capo di incolpazione predisposto dalla Procura Federale nei confronti del sig. CAROBBIO - al fine di poter adeguatamente valutare la responsabilità del deferito occorre dunque scrutinare, innanzi tutto, la posizione del CRISCITIELLO in seno alla Società.

In tale prospettiva risulta assolutamente pacifico, dalla lettura delle dichiarazioni testimoniali raccolte dalla Procura Federale, che per tutti gli interessati il CRISCITIELLO era, di fatto o di diritto senza alcuna distinzione, il Presidente della Società e come lo stesso esercitasse, in ogni occasione, tutti i poteri connessi alla predetta carica.

Come tale lo qualifica il sig. Paolo Marchi stesso nella sua denuncia, altrettanto fa il sig. Luigi Giordano LOSCHIAVO, team Manager della Società, nella conversazione WhatsApp del 4.03.2025, il cui screenshot è allegato alla denuncia, nonché il sig. Emanuele VENTO, dirigente accompagnatore, nella conversazione del 5.03.2025 trascritta dal denunciante. E ancora il Sig. MARCHI, nella sua audizione del 17.07.2025, definisce il CRISCITIELLO, in moltissime circostanze, come “il Presidente” precisando, a seguito di specifica domanda della Procura, “Per Presidente si intende Michele Criscitiello” per poi aggiungere, sempre a seguito di specifica domanda dell’inquirente, “Non ho mai visto la Sig.ra Paola De Salvo”, già Presidente della Folgore, e “Non ho mai visto la Sig.ra Paola Picariello”, sulla carta Presidente della Società al momento in cui si sono verificati i fatti oggetto di deferimento nonché coniuge del CRISCITIELLO.

Il sig. Riccardo IOCULANO, preparatore terapista della Società, audito dalla Procura Federale il 29.07.2025, dichiara di non sapere chi siano le sigg.re De Salvo e Picariello e identifica il CRISCITIELLO quale Presidente della FOLGORE. Lo stesso giorno la Procura Federale audisce il sig. Pietro LIETTI, preparatore atletico, il quale afferma di non sapere chi sia la Sig.ra Picariello e che il Presidente della Società è il CRISCITIELLO. Il giorno 11.09.2025 l’Organo inquirente ascolta poi tre ex calciatori della FOLGORE CARATESE, i sigg.ri Riccardo REBAUDO, Alessandro MASPERO e Alex PEDONE, i quali, all’unisono, dichiarano di non sapere chi siano le sigg.re De Salvo e Picariello e che il Presidente della Società è Michele CRISCITIELLO. Inutile dire che analoghe dichiarazioni vengono rilasciate dal sig. Filippo CAROBBIO nelle sue audizioni del 4.08.2025 e nella successiva del 19.09.2025 nell’ambito della quale afferma di aver contrattato la sua posizione con il Presidente CRISCITIELLO, unica persona della Società con la quale si interfacciava e che solo questi, in prima persona, era solito occuparsi della scelta dei calciatori. Alla luce di tali inequivoche risultanze è possibile affermare che il sig. Michele CRISCITIELLO svolgeva di fatto, durante la stagione sportiva 2024/2025, le funzioni di Presidente della FOLGORE CARATESSE arrogando a se stesso ogni potere decisionale come anche quello di porre fuori rosa un calciatore.

È, dunque, preciso convincimento del Tribunale che in virtù del principio dell’affidamento, principio secondo il quale il ragionevole affidamento suscitato nei terzi da una situazione apparentemente corrispondente a quella reale è meritevole di tutela, possa affermarsi che il CAROBBIO, al momento in cui il CRISCITELLO assunse la decisione di porre fuori rosa il sig. MARCHI, ritenesse che la decisione fosse stata assunta dal vertice societario.

Stando così le cose l’allenatore della FOLGORE CARATESE, indipendentemente dal fatto che il MARCHI non rientrasse tra le sue prime scelte per motivi tecnici, avendolo convocato in solo dodici occasioni su ventidue gare e avendolo impiegato solo per pochi minuti in due gare, non aveva alcun potere per opporsi alla decisione societaria. Va, infatti, posto in evidenza che il sig. Filippo CAROBBIO era, all’epoca, legato alla Società del CRISCITIELLO da un vincolo contrattuale di un anno e si trovava quindi in posizione di subordinazione rispetto alla Società non potendo di certo imporre alla stessa il reintegro del MARCHI. Di fatto, quindi, il CAROBBIO, non ha avallato la decisione della Società, come sostenuto dalla Procura Federale, ma l’ha subita, nulla potendo sostanzialmente fare per rimediare al provvedimento ritorsivo adottato dal CRISCITIELLO. Né si può sostenere, come vorrebbe l’Organo requirente, che le norme del contratto intercorso fra la FOLGORE e il MARCHI obblighino, in qualche modo, l’allenatore rimasto del tutto estraneo a tali accordi o che un messaggio WhatsApp come quello evidenziato dalla Procura nel primo capoverso di pagina otto del deferimento, la cui valenza è autenticamente spiegata dal MARCHI stesso nel documento allegato alla memoria depositata dal CAROBBIO innanzi a questo Tribunale, possa dimostrare che il calciatore aveva in qualche modo chiesto aiuto al suo allenatore che, peraltro, anche in tale occasione ha fatto comprendere di avere le mani legate e di non poter intervenire.

Infine, a smontare definitivamente le tesi accusatoria della Procura Federale, è proprio la giurisprudenza citata dall’Organo requirente. Nelle due massime riportate nell’ambito del deferimento la Corte Federale d’Appello, nel chiarire quelli che sono i diritti del calciatore nei confronti della Società di appartenenza richiama l’art. 91 delle NOIF non a caso rubricato come “Doveri delle Società” e non certo dell’allenatore. In entrambe le massime si evidenziano le responsabilità delle Società, e non degli allenatori, nel caso in cui al calciatore venga aprioristicamente impedito di allenarsi e partecipare a ritiri con la squadra.

All’allenatore è certamente fatto obbligo di allenare ed eventualmente utilizzare, sotto la sua piena discrezionalità tecnico sportiva, tutte le risorse umane poste a sua disposizione dal sodalizio di appartenenza ma non, altrettanto certamente, quelle poste fuori rosa dalla Società nei confronti delle quali non può avere alcun obbligo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il sig. Filippo Carobbio.

Così deciso nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2025.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Giammaria Camici                                                        Carlo Sica

 

Depositato in data 19 dicembre 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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