F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 124/TFN – SD del 19 Dicembre 2025 (motivazioni) – Stefano Bisogno e Vis Mediterranea Soccer – 112/TFNSD
Decisione/0124/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0112/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Valentina Aragona – Componente
Giammaria Camici – Componente
Monica De Vergori – Componente
Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta - Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 16 dicembre 2025, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 14262/140pf25-267GC/PN/fm, depositato il 1° dicembre 2025, nei confronti del sig. Stefano Bisogno e della società Vis Mediterranea Soccer, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto Prot. 14262/140pf25-267GC/PN/fm del 27 novembre 2025, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
1. il sig. Stefano Bisogno, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Vis Mediterranea Soccer per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nel corso di una conversazione telefonica intercorsa in data 27 giugno 2025 con il sig. F. S., non tesserato, collaboratore del procuratore sportivo di una calciatrice tesserata per la società dallo stesso rappresentata, utilizzato toni e termini gravemente offensivi e discriminatori rivolti alle calciatrici componenti la squadra della società Vis Mediterranea Soccer militante nel campionato nazionale femminile di serie B e così testualmente: “..per me possono anche morire per quello che hanno fatto quest’anno se muoiono non mi passa per il cazzo….sono imbecilli queste persone sono imbecille…io parlo di comportamento di queste bestie per me queste calciatrici sono bestie non sono esseri umani….io che cosa ne sapevo di queste troie che facevano le troie…”; ed altresì toni e termini gravemente minatori rivolti al suo interlocutore e così testualmente: “..non mi chiami più sennò vengo dove stai e ti apro la testa….vai a fare in culo..”
2.la società Vis Mediterranea Soccer per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Stefano Bisogno così come descritti nel precedente capo di incolpazione.
La fase istruttoria
Il procedimento, avente ad oggetto “Condotta gravemente offensiva e intimidatoria posta in essere dal Presidente della società Vis Mediterranea Soccer, sig. Stefano Bisogno” risulta iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 1° agosto 2025 al n. 140pf25-26.
Unitamente alla segnalazione del sig. Federico Scarso pervenuta via pec in data 3 luglio 2025 con allegato il file audio contenente la registrazione della conversazione telefonica intercorsa in data 27.6.2025 tra lo stesso sig. Federico Scarso ed il sig. Stefano Bisogno, agli atti di indagine, per quanto di interesse, risultano acquisiti:
- il foglio di censimento della società Vis Mediterranea Soccer relativo alla stagione sportiva 2024 – 2025;
- il modulo richiesta di tesseramento della calciatrice sig.ra K.D.K. per la società Vis Mediterranea Soccer del 24.7.2024;
- il contratto tipo di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto tra la società Vis Mediterranea Soccer e la calciatrice sig.ra K.D.K. del 5.8.2024;
- l’estratto del Comunicato Ufficiale n. 3 del 31.7.2025 stagione sportiva 2025 – 2026 Dipartimento Calcio Femminile;
- il verbale di audizione del sig. Stefano Bisogno, Presidente della società Vis Mediterranea Soccer, del 27.8.2025;
- il verbale di audizione del sig. F. S., non tesserato, dell’11.9.2025, Calcio a 5, dell’11.2.2025;
La fase predibattimentale
L’avviso di convocazione per l’udienza del 16.12.2025 è stato notificato ai deferiti in data 4.12.2025 presso l’indirizzo di posta elettronica certificata degli stessi. Né il Sig. Stefano Bisogno né la società vis Mediterranea Soccer hanno svolto attività difensiva.
Il dibattimento
All’udienza del giorno 16.12.2025, svoltasi in modalità di videoconferenza, hanno partecipato gli Avv.ti Alessandro D'Oria e Fabio Maria Fois in rappresentanza della Procura Federale nonché il sig. Stefano Bisogno personalmente.
All’esito del dibattimento il Collegio ha riservato la decisione.
La decisione
Si rammenta, in via di premessa in fatto, che, come riportato nell’atto di deferimento, l’odierno procedimento trae origine dalla segnalazione del sig. Federico Scarso, pervenuta via pec in data 3 luglio 2025, in cui riferiva che in qualità di collaboratore del procuratore sportivo di una calciatrice tesserata per la società Vis Mediterranea Soccer in data 27.6.2025 aveva contattato telefonicamente il Presidente del predetto sodalizio, sig. Stefano Bisogno, e che quest’ultimo nell’intercorsa conversazione aveva utilizzato toni e termini offensivi, violenti e sessisti nei confronti delle calciatrici della squadra della sua società ed altresì minatori nei riguardi del suo interlocutore.
Il segnalante allegava un file audio con la registrazione della predetta conversazione telefonica.
I fatti risultanti dall’istruttoria – e confermati dal deferito - ne rendono palesi le responsabilità.
Le frasi sessiste ed offensive pronunciate dal sig. Bisogno nel corso di una telefonata con il denunciante sig. Federico Scarso (dichiaratosi collaboratore dell’Agente Sportivo Nicola Cassano, procuratore della calciatrice Kristiana Karaivanova, tesserata per la stagione sportiva 2024/2025 con la società Vis Mediterranea) oltre ad essere rivelate (con nitidezza) da apposita registrazione audio che lo stesso Scarso ha allegato alla propria segnalazione in data 3 luglio 2025, sono state altresì confermate dal deferito nel corso dell’audizione del 27.08.2025.
In tale occasione, in particolare, il sig. Bisogno, ha riferito di aver pronunciato “ parole che ora non ricordo ma sicuramente minacciose nei suoi confronti (n.d.a., il sig. Scarso) al fine di terminare la chiamata, ed offensive nei confronti della calciatrice avendo ancora rancore nei confronti delle stesse”; ed ancora che “ricevendo quel tipo di chiamata, dal fantomatico procuratore, sono esploso sfogando tutto il mio rancore”.
Anche nel corso dell’udienza del 16.12.2025 il sig. Bisogno, comparso e sentito personalmente, si è difeso argomentando sulle circostanze che avrebbero determinato tale sfogo verbale (l’ampio esborso di denaro cui avrebbe fatto fronte nella stagione 2024/2025, la “provocazione” del sig. Scarso, l’atteggiamento delle atlete durante i soggiorni sportivi), senza tuttavia negare la gravità delle affermazioni rese nel corso della telefonata.
Ebbene, come risulta dalla registrazione audio acquisita agli atti, il deferito ha incalzato il sig. Scarso con l’utilizzo di espressioni di rilevante volgarità che si ritiene qui inutile reiterare, rinviando alla descrizione dell’atto di deferimento di cui sopra ed alle trascrizioni della registrazione audio in atti.
I riferimenti offensivi, sessisti e minatori utilizzati travalicano certo i limiti di una corretta e ammissibile interlocuzione, pur ove considerati in un ambito di evidente frustrazione del deferito (per l’avvenuto, affermato esborso economico) e di rancore (verso le atlete che, a suo dire, avrebbero non soltanto condotto la squadra nella serie inferiore, ma che si sarebbero, soprattutto, rese protagoniste di inappropriati comportamenti durante la stagione).
In definitiva, le circostanze che, dedotte dal Bisogno, avrebbero in lui provocato la reazione scomposta di cui alla telefonata registrata non sembrano elidere in alcun modo la gravità delle affermazioni da questi rese e dunque la sanzionabilità del suo comportamento.
Si ritiene, per questo, sussistano gli estremi per l’applicazione delle sanzioni all’uopo previste per la violazione dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, tanto nei confronti del sig. Bisogno quanto della Vis Mediterranea Soccer a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, nella misura richiesta dalla Procura.
P.Q.M.
ll Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Stefano Bisogno, mesi 4 (quattro) di inibizione;
- alla società Vis Mediterranea Soccer, euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta Carlo Sica
Depositato in data 19 dicembre 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
