F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 125/TFN – SD del 22 Dicembre 2025 (motivazioni) – Nicola Rago – 104/TFNSD

Decisione/0125/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0104/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentina Aragona – Componente

Giammaria Camici – Componente

Monica De Vergori - Componente (Relatore)

Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta - Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 16 dicembre 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 13150/148pf 25-26/GC/PG/ep del 17 novembre 2025, depositato il 18 novembre 2025, nei confronti del sig. Nicola Rago, la seguente

DECISIONE

La fase istruttoria e il deferimento

L’indagine trae origine dalla segnalazione inviata in data 16 luglio 2025 dal sig. Mario Volpe, Presidente della Sezione A.I.A. di Venosa, il quale riferiva di un “presunto comportamento contrario ai principi di correttezza, imparzialità e meritocrazia che devono ispirare l’azione degli Organi Tecnici dell’AIA”.

Alla segnalazione venivano allegati:

- lo screenshot di alcuni messaggi Whatsapp inviati in data 13 luglio 2024 dal sig. Nicola Rago, componente dell’Organo Tecnico del CRA Basilicata nominato pochi giorni prima dell’invio del suddetto messaggio, all’arbitro Antonio Ramunno (testualmente si legge nei messaggi: “Buongiornoooo caro”, “Io ho un pallino fisso”, “Quello di vederti al nazionale...”, “Beh mai come quest'anno farò di tutto x avverare questo sogno”)

- una e-mail della Segreteria A.I.A. del 12 luglio 2024 con allegato l’organigramma del C.R.A. Basilicata per la stagione sportiva 2024-2025 (CU 7. Organigramma CRA/CPA) da cui emergeva che il sig. Nicola Rago rivestiva la qualifica di Segretario – Componente aggiunto del CRA Basilicata per la stagione 2024/2025;

- il Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2025 dell’A.I.A. con l’allegato elenco degli arbitri effettivi promossi dai CRA alla CAN 5 (tra cui, per la regione Basilicata, veniva indicato il nominativo dell’arbitro Antonio Ramunno)

Secondo il segnalante, il sig. Nicola Rago, per il tramite del suddetto messaggio Whatsapp “avrebbe espresso l’intenzione di favorire il passaggio a livello nazionale del sig. Antonio Ramunno, arbitro effettivo di calcio a 5 della Sezione A.I.A. di Venosa”. Lo stesso segnalante precisava, in ogni caso, che “l'associato Ramunno, arbitro e uomo esemplare ed appartenente alla mia sezione, era già meritevole di transito alla CAN 5 nelle stagioni precedenti, in particolare al termine della stagione sportiva 2023/2024 e che nessun dubbio vi è sulla bontà del suo transito a livello nazionale”.

Nel corso dell’attività istruttoria, è stata acquisita la graduatoria degli arbitri effettivi del C.R.A. Basilicata proposti per l'immissione al ruolo C.A.N. 5 per la stagione sportiva 2025-2026 con tutta la relativa documentazione sull’attività di arbitro calcio a 5, categoria serie C1 calcio a 5 dei tre associati proposti (Antonio Ramunno, Vito Natuzzi e Antonio Negro). Dall’esame dei predetti documenti emergeva che l’arbitro Antonio Ramunno si era classificato primo in graduatoria avendo ottenuto il miglior punteggio dalle medesime visionature O.A. e O.T. (punteggio pari a 8,550), pure acquisite in sede istruttoria.

Venivano altresì sentiti in sede di audizione:

- in data 02.09.2025 il segnalante sig. Volpe Mario che: a) confermava il contenuto della segnalazione; b) precisava che il CRA valuta le prestazioni degli arbitri, avvalendosi anche degli osservatori del CRA ed ha il potere di proporre la promozione degli associati; c) confermava che i componenti della Commissione al momento della promozione del Ramunno, oltre a Nicola Rago erano Antonio Rubino (Presidente), Leonardo Di Nella (Vicepresidente), Nino Guida e Leonardo Monaco;

- in data 18.09.2025 il Presidente pro tempore del CRA Basilicata Rubino Antonio, il quale – con specifico riferimento alle modalità di scelta degli arbitri per l’immissione al ruolo CAN 5 per la SS 2025/2026 dichiarava, tra l’altro, che il comitato aveva scelto “il criterio di proporre l’associato in base alle graduatorie di merito che è la risultante della media ponderata dei voti dati dagli osservatori e dagli organi tecnici durante la stagione sportiva” e che “gli arbitri selezionati che concorrevano per il transito all’organo tecnico superiore hanno avuto lo stesso numero di osservatori e di organi tecnici”, precisando di non aver mai ricevuto pressioni o indicazioni a favore dell’arbitro Ramunno da parte di associati AIA, a prescindere dalla graduatoria di merito;

- in data 20.09.2025 il sig. Nicola Rago (all’epoca dei fatti Segretario del CRA) in qualità di persona sottoposta alle indagini, il quale: a) confermava che la selezione per il passaggio di categoria si fondava sulla redazione di una graduatoria data dalla “media di tutti i voti che riceve l’associato durante l’anno tra osservatori OT e OA e poi l’età, forma fisica ed altri parametri che vengono valutati dal Comitato” e che il Ramunno si era classificato primo graduatoria; b) precisava di avere ottimi rapporti con il Ramunno (essendo stato sia arbitro che assistente insieme a lui per molto tempo) ma di non aver mai sostenuto la candidatura del Ramunno per il passaggio di categoria nei confronti di altri membri della Commissione e di non aver mai svolto l’attività di osservatore del Ramunno quale organo tecnico.

All’esito dell’istruttoria, la Procura Federale ha notificato, in data 15 ottobre 2025 la Comunicazione di Conclusione delle Indagini al sig. Nicola Rago che non ha presentato memorie difensive e non ha formulato richiesta di audizione.

Pertanto, con atto del 17 novembre 2025, ritenendo che l’indagine avesse consentito di accertare la rilevanza della condotta, la Procura Federale ha deferito il sig. Nicola Rago: “per rispondere:

violazione dell’art. 42, comma 1 e 3, lett. b) e c), del vigente Regolamento A.I.A. sia in via autonoma che in riferimento agli artt. 5, commi 1 e 2, e 6.1, punti 1 e 4, del vigente Codice Etico A.I.A., per avere lo stesso, in data 13 luglio 2024, rivestendo la carica di segretario del C.R.A. Basilicata e di componente dell’Organo Tecnico volto a valutare le prestazioni degli arbitri associati, inviato a mezzo WhatsApp all'arbitro effettivo sig. Antonio Ramunno dei messaggi del seguente tenore letterale: "Buongiornoooo caro", "Io ho un pallino fisso", "Quello di vederti al nazionale...", "Beh mai come quest'anno farò di tutto x avverare questo sogno.”.

La fase predibattimentale

Comunicata la Conclusione delle Indagini in data 15 ottobre 2025, l’indagato non si è avvalso delle facoltà previste dall’art. 123 comma 3 del C.G.S. di guisa che la Procura Federale, trascorso il termine utile per l’esercizio delle suddette facoltà, ha promosso in data 17 novembre 2025 l’attuale deferimento.

Disposta dal Presidente del Tribunale la convocazione delle parti per l’udienza del 16 dicembre 2025, il deferito ha depositato, in proprio, una memoria difensiva in data 12 dicembre 2025.

Il dibattimento

All’udienza del 16 dicembre 2025, tenutasi in modalità videoconferenza, si sono collegati per la Procura Federale gli Avv.ti Alessandro D’Oria e Fabio Maria Fois, i quali si sono riportati all’atto di deferimento richiamandone sinteticamente i contenuti e ne hanno chiesto l’accoglimento con l’irrogazione della sanzione di mesi 6 (sei) di sospensione.

Ha partecipato all’udienza, altresì, il sig. Nicola Rago, che ha illustrato il contenuto della memoria depositata in data 12 dicembre 2025, sottolineando l'irrilevanza disciplinare dei messaggi contestati ed evidenziando l’insussistenza di propri poteri sulla posizione tecnica del sig. Ramunno Antonio.

All’esito della discussione il Collegio ha riservato la decisione.

La decisione

Il Collegio osserva che all’esito dell’istruttoria ed in particolare dalla documentazione acquisita e dalle dichiarazioni rese in sede di audizione è possibile affermare quanto segue:

- la promozione dell’arbitro Antonio Ramunno dai CRA alla CAN 5 per la SS 2025-2026 è derivata dal suo posizionamento (primo) in graduatoria in applicazione della media di tutti i voti ricevuti dall’associato durante l’anno tra osservatori OT e OA, oltre alle votazioni riportate per l’età e la forma fisica, in aderenza ai criteri che il Comitato aveva individuato ai fini della valutazione delle promozioni;

- tutti e tre gli associati candidati per la promozione hanno avuto lo stesso numero di osservatori arbitrali e organi tecnici ed il sig. Nicola Rago non ha mai rivestito ruolo di osservatore di nessuno dei suddetti associati;

- il sig. Nicola Rago non ha in alcun modo favorito l’arbitro Antonio Ramunno per il passaggio di categoria, avendo quest’ultimo ottenuto il miglior punteggio tra i tre associati proposti con i medesimi requisiti, come è emerge dalla analisi della graduatoria di merito

- in ogni caso, ed anche a prescindere dall’esito della graduatoria finale, non vi è alcuna prova della sussistenza di eventuali pressioni nei confronti dei componenti del Comitato per sostenere la candidatura dell’arbitro.

Rimane quindi da valutare la sola condotta consistente nell’invio dei messaggi Whatsapp del 13 luglio 2024 (circa un anno prima della pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2025 dell’A.I.A. con l’allegato elenco degli arbitri effettivi promossi dai CRA alla CAN 5) nei quali il deferito esprimeva apprezzamento professionale nei confronti dell’arbitro Antonio Ramunno.

Si precisa che l’invio dei suddetti messaggi – avvenuto peraltro immediatamente dopo la nomina del sig. Nicola Rago quale membro CRA ed all’esito di un periodo in cui il deferito ed il Ramunno vestivano entrambi il ruolo di arbitri nella medesima Regione - risulta essere stato un episodio isolato, a cui non hanno fatto seguito ulteriori interazioni tra il sig. Nicola Rago e l’arbitro Antonio Ramunno. Il contenuto del messaggio inviato, inoltre, non ha avuto alcun seguito concreto né si è tradotto in azioni che abbiano inciso, direttamente o indirettamente, sul processo decisionale relativo alla promozione.

Ebbene, ritiene il Collegio che dai complessivi accertamenti effettuati in sede istruttoria non emerga la sussistenza di una condotta disciplinarmente rilevante.

L’articolo 42, che disciplina i doveri etici e comportamentali, impone agli associati l’obbligo di mantenere non solo un’imparzialità effettiva, ma anche una percezione di imparzialità da parte dei terzi, evitando quindi comportamenti, dichiarazioni o relazioni che possa compromettere la fiducia nell’autonomia tecnica dell’Associazione, a difesa (tra l’altro) della credibilità ed immagine dell’AIA e del loro ruolo arbitrale (articolo 42, comma 3 lett. c))

Sebbene, quindi, in linea generale, la situazione in cui un componente di un organo collegiale invii messaggi a un associato possa, in astratto, assumere rilevanza ai sensi dell’art. 42 del Regolamento AIA, nel caso concreto – tenuto conto delle specifiche tempistiche e modalità della condotta - la mera presenza di una manifestazione di una aspirazione, in assenza di ulteriori elementi concreti, non appare sufficiente a fondare una responsabilità disciplinare.

Nel caso in esame, le espressioni contenute nei messaggi, in assenza di evidenze specifiche di agevolazione – quali, ad esempio, interventi sulle osservazioni, pressioni sugli organi tecnici o sui componenti tecnici, designazioni anomale o scambi sistematici di favori – non superano a parere del Collegio la soglia della sanzionabilità disciplinare, essendo necessario distinguere tra comportamenti imprudenti o inopportuni, che possono eventualmente rilevare sul piano associativo, e condotte disciplinarmente rilevanti, le quali richiedono almeno una concreta idoneità a incidere sui meccanismi valutativi, oppure la presenza di un serio e oggettivo pericolo per l’imparzialità dell’organo.

È orientamento consolidato degli organi di giustizia sportiva, cui il Collegio ritiene di uniformarsi, quello per cui affinché si possa configurare un illecito disciplinare sia necessario che gli atti posti in essere siano idonei a compromettere il bene protetto dalla norma e presentino un “minimo di concretezza”, superando così sia la fase della mera ideazione sia quella preparatoria, traducendosi in comportamenti apprezzabili, concreti ed efficaci rispetto al fine perseguito (cfr. CFA, SS.UU., n.19/2020-2021, TFN, n. 99/2024-2025).

Affinché una condotta possa essere ritenuta disciplinarmente rilevante e, dunque, sanzionabile, è necessario che essa superi la soglia della mera potenzialità offensiva, risultando concretamente idonea a incidere in modo significativo sui beni giuridici tutelati dall’ordinamento associativo, quali la credibilità, l’imparzialità e il corretto funzionamento dell’Associazione. Solo in presenza di un’effettiva lesione o di un pericolo concreto per tali valori fondamentali può configurarsi una responsabilità disciplinare in capo al soggetto agente.

Nella fattispecie in esame, alla luce degli approfonditi accertamenti istruttori compiuti e ampiamente illustrati nella presente motivazione, non si ravvisa la sussistenza di una condotta oggettivamente idonea a porre in pericolo i valori protetti dalla norma disciplinare, quali l’immagine di imparzialità e terzietà della categoria arbitrale. Si tratta, infatti, di un episodio isolato, maturato in un contesto di rapporti amicali e privo di qualsivoglia seguito concreto o operativo, tale da escludere ogni incidenza negativa sull’assetto valoriale dell’Associazione.

In definitiva, il Collegio ritiene che l’esternazione di una frase isolata, pronunciata in un contesto amicale e priva di qualsiasi seguito operativo, pur potendo essere valutata come inopportuna sotto il profilo associativo, non integra, tuttavia, una violazione disciplinare, non essendo idonea a ledere in modo apprezzabile i beni giuridici tutelati dall’ordinamento di settore.

Complessivamente, quindi, il Collegio ritiene che la condotta contestata nell’atto di deferimento non raggiunga un livello di offensività tale da integrare un illecito disciplinare.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il sig. Nicola Rago.

Così deciso nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2025.

 

IL RELATORE                                                       IL PRESIDENTE

Monica De Vergori                                                       Carlo Sica

 

Depositato in data 22 dicembre 2025

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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