F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 126/TFN – SD del 22 Dicembre 2025 (motivazioni) – Antonio Buscemi, Rimini FC Srl – 106/TFNSD
Decisione/0126/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0106/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composta dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Valentina Aragona - Componente (Relatore)
Giammaria Camici – Componente
Monica De Vergori – Componente
Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta – Componente
Claudio Sottoriva - Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 16 dicembre 2025, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 14084/418pf25-26/GC/gb del 26 novembre 2025, depositato il 26 novembre 2025, nei confronti del sig. Antonio Buscemi e della società Rimini FC Srl, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto n. 14084/418pf25-26/GC/gb del 26 novembre 2025 nei confronti del sig. Antonio Buscemi e della società Rimini FC Srl, la Procura Federale ha deferito il sig. Antonino Buscemi, all’epoca dei fatti e dal 3.10.2025 Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza della società Rimini F.C. s.r.l., e la società RIMINI F.C. s.r.l., per rispondere:
- il sig. Antonino Buscemi, della “violazione degli artt. 4, comma 1, 31 comma 1, e 33, comma 4 lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI) punto 1) lett. a), delle N.O.I.F., per non avere ritualmente assolto, entro il 16 ottobre 2025, agli obblighi di versamento dei contributi INPS e delle ritenute IRPEF relativi alle mensilità di luglio ed agosto 2025, per un importo pari a circa Euro 140.156,00. Segnatamente, eludendo la normativa federale in materia gestionale ed economica, per avere lo stesso, cosi come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate con la notifica dello schema di atto n. THUCRBD00194/2025 avvenuta in data 3.11.2025, provveduto al versamento di quota parte dei contributi INPS e delle ritenute IRPEF per un importo di circa Euro 140.156,00, con l’utilizzo di crediti di imposta acquistati in virtù di contratti di cessione del credito risultati illegittimi stante il mancato rispetto delle modalità operative, nonché inutilizzabili per essere stati già oggetto di precedente cessione; in ogni caso, per aver utilizzato in compensazione crediti non idonei”; - la società RIMINI F.C. s.r.l.,
- a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Antonino Buscemi, amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza, così come descritti nel precedente capo di incolpazione;
- a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto rispettivamente dalle seguenti norme: - dal titolo I) par. IX), lett. F) punto 1) del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI) punto 1) lett. e) delle N.O.I.F., - dal titolo I) par. IX), lett. L) punto 1) del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025, - nonché dall’art. 85, lett. C), par. VI) punto 1) lett. a) delle N.O.I.F., che pongono gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto, in relazione alle condotte poste in essere dal sig. Antonino Buscemi, di cui al presente deferimento e dal sig. Valero Perini, di cui alla Comunicazione di Conclusione delle Indagini del 17.11.2025 prot. 13268/418pf2526/CCI/pe, che qui di seguito si riportano integralmente:
“a. violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI), punto 1) lett. e) delle NOIF e dal titolo I) par. IX), lett. F) punto 1) del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025 che ha modificato il Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10.1.2025, per non avere lo stesso ritualmente assolto, entro il termine del 16 settembre 2025, agli obblighi di versamento dei contributi Inps relativi alle mensilità di maggio e giugno 2025. Segnatamente, eludendo la normativa federale in materia gestionale ed economica, per avere lo stesso, cosi come riscontrato dall’Agenzia delle Entrate con la notifica dello schema di atto n. THUCRBD00194/2025 avvenuta in data 3.11.2025, provveduto al versamento dei contributi INPS relativi alle mensilità di maggio e giugno 2025, con l’utilizzo di crediti di imposta acquistati in virtù di contratti di cessione del credito risultati illegittimi stante il mancato rispetto delle modalità operative, nonché inutilizzabili per essere stati già oggetto di precedente cessione; in ogni caso, per aver utilizzato in compensazione crediti non idonei;
- violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dal titolo I) par. IX), lett. L) del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025 che ha modificato il Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10.1.2025, per non avere lo stesso ritualmente assolto, entro il termine del 30 settembre 2025, agli obblighi di versamento delle liquidazioni periodiche IVA relative al quarto trimestre dell’anno di imposta 2024, per un importo pari a circa Euro 7.783,00.
Segnatamente, eludendo la normativa federale in materia gestionale ed economica, per avere lo stesso, cosi come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate con la notifica dello schema di atto n. THUCRBD00194/2025 avvenuta in data 3.11.2025, provveduto al versamento di quota parte delle liquidazioni periodiche IVA relative al quarto trimestre dell’anno di imposta 2024, per un importo pari a circa Euro 7.783,00, con l’utilizzo di crediti di imposta acquistati in virtù di contratti di cessione del credito risultati illegittimi stante il mancato rispetto delle modalità operative, nonché inutilizzabili per essere stati già oggetto di precedente cessione; in ogni caso, per aver utilizzato in compensazione crediti non idonei”.
La fase istruttoria
In data 27.3.2025, la Procura Federale ha iscritto il procedimento disciplinare al n. 418pf25-26, avente ad oggetto: “ Nota protocollo prot. 13142/SS 25-26 del 16/11/2025 della Segreteria Generale della F.I.G.C. avente ad oggetto la trasmissione del verbale n. 5/2025 della Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche inerente la società RIMINI F.C. s.r.l.”.
La Procura Federale ha istruito il procedimento assumendo la documentazione rilevante ossia:
- comunicazione della Segreteria Generale della F.I.G.C. del 14.11.2025, con allegato verbale n. 5/2025 della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive Professionistiche avente ad oggetto:
“Segnalazione Rimini F.C. s.r.l.” e relativi allegati;
- fogli censimento della società Rimini F.C. s.r.l. relativi alla stagione sportiva 2025/26; - visura camerale della società Rimini F.C. s.r.l..
All’esito delle indagini, l’Ufficio requirente ha adottato il provvedimento di cui all’art. 123 CGS a mezzo del quale ha comunicato l’avvenuta conclusione delle indagini all’incolpato e alla società.
Successivamente, la Procura Federale ha provveduto ad inviare la notifica del deferimento, il cui capo di incolpazione è stato sopra riportato, e il Presidente del Tribunale ha fissato l’udienza per il giorno 16.12.2025.
La fase predibattimentale
L’incolpato, per il tramite del difensore avv. Gerardo Granato, ha prodotto memoria difensiva, evidenziando la corretta e veritiera predisposizione del bilancio sociale e della relazione illustrativa. Il sig. Buscemi ha, inoltre, sottolineato come la responsabilità delle indebite compensazioni sia da attribuirsi al precedente amministratore della società, avendo egli operato correttamente facendo emergere le questioni critiche oggetto dell’odierno deferimento e presentando un esposto dinanzi alla Procura della Repubblica dal quale è scaturita l’instaurazione di un processo penale.
Il dibattimento
All’udienza del 16 dicembre 2025 sono comparsi gli Avv.ti Alessandro D'Oria e Fabio Maria Fois in rappresentanza della Procura Federale e l’avv. Gerardo Granato per il sig. Buscemi. Nessuno è comparso per la società Rimini F.C. S.r.l.
Gli Avv.ti Alessandro D'Oria e Fabio Maria Fois si sono riportati all’atto di deferimento, evidenziando l’irrilevanza delle difese dell’incolpato che, comunque, all’epoca dei fatti era amministratore unico della società e ha richiesto la sanzione di mesi 3 di inibizione a carico del sig. Buscemi.
L’avv. Gerardo Granato si è riportato alla memoria depositata, insistendo nella difesa dell’incolpato.
La decisione
Il presente procedimento trae origine dalla nota della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive Professionistiche, con la quale è stato segnalato che la società Rimini F.C. s.r.l. non ha ritualmente assolto:
- entro il 16.9.2025 agli obblighi di versamento dei contributi Inps relativi alle mensilità di maggio e giugno 2025, in violazione dell’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI), punto 1) lett. e) delle NOIF e dal titolo I) par. IX), lett. F) punto 1) del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025 che ha modificato il Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10.1.2025;
- entro il 30.9.2025, agli obblighi di versamento delle liquidazioni periodiche IVA relative al quarto trimestre dell’anno di imposta 2024, per un importo pari a circa Euro 7.783,00, in violazione dell’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dal titolo I) par. IX), lett. L) del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025 che ha modificato il Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10.1.2025;
- entro il 16.10.2025, agli obblighi di versamento dei contributi INPS e delle ritenute IRPEF relativi alle mensilità di luglio ed agosto 2025, per un importo pari a circa Euro 140.156,00, in violazione dell’art. 31 comma 1, e 33, comma 4 lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI) punto 1) lett. a), delle N.O.I.F..
La società, in particolare, eludendo la normativa federale in materia gestionale ed economica - così come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate con la notifica dello schema di atto n. THUCRBD00194/2025 del 3.11.2025 - alle scadenze rispettivamente indicate, ha provveduto ad estinguere i sopra riportati debiti fiscali e previdenziali, nonché le liquidazioni periodiche IVA relative al quarto trimestre dell’anno di imposta 2024, con l’utilizzo di crediti di imposta. Quest’ultimi sono stati acquisitati con contratti di cessione del credito non risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autentica da notaio, né si è provveduto alla notifica alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate dell’atto di cessione.
I crediti d’imposta acquistati dalla società F.C. Rimini s.r.l. ed utilizzati in compensazione, inoltre, sono risultati essere oggetto di precedente cessione, con la conseguenza che potevano essere utilizzati solo dal primo cessionario, non essendo ammessa la successiva cessione.
L’istruttoria condotta ha, quindi, dimostrato la non correttezza delle operazioni di compensazione eseguite dalla società Rimini F.C. s.r.l. e la loro inidoneità ad assolvere agli adempimenti previsti dalle norme contestate e, pertanto, la fondatezza dell’atto di deferimento.
Ne deriva la responsabilità a carico del sig. Buscemi che, come emerge dalla visura camerale e dai fogli di censimento della società, risultava amministratore unico della società all’epoca dei fatti, (dopo il sig. Perini per il quale la Procura ha proceduto separatamente).
Sotto il profilo sanzionatorio, il Tribunale ritiene congrua la sanzione di tre mesi di inibizione richiesta dalla Procura.
Per quanto concerne, invece, la posizione della società deferita si rende necessaria una declaratoria di improcedibilità atteso che la stessa non risulta più affiliata alla Federazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il deferimento nei confronti della società Rimini FC Srl.
Irroga al sig. Antonio Buscemi la sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione.
Così deciso nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
I RELATORI IL PRESIDENTE
Valentina Aragona Carlo Sica
Claudio Sottoriva
Depositato in data 22 dicembre 2025
IL SEGRETARIO
Marco Lai
