Decisione C.S.A. – Sezione III:- DECISIONE N. 0083/CSA del 24 Dicembre  2025 Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice sportivo presso la Divisione di Calcio a Cinque, di cui al Com. Uff. n. 309 del 26.11.2025

Impugnazione – istanza: -  SSD Mascalucia C5 a RL

Massima: E’ inammissibile il reclamo della società con il quale invoca l’errore tecnico dell’arbitro per la «non conformità al regolamento dell’espulsione» comminata all’atleta che avrebbe inciso sulla regolarità della gara…Il reclamo è inammissibile, alla stregua di quanto stabilito dall’art. 71, comma 1, C.G.S., stante l’assenza di una decisione del Giudice Sportivo, astrattamente sindacabile innanzi questa Corte Sportiva di Appello, in ordine ai fatti che, nella prospettazione della SSD Mascalucia C5, avrebbero inciso sul regolare svolgimento della partita con la Lazio C5, come contestati per la prima volta in questa sede (nello stesso senso si v. CSA, sez. III, decisione n. 238 del 4.6.2024). L’art. 67 C.G.S. disciplina in maniera rigorosa i tempi e le modalità di presentazione delle impugnazioni che, come quella in esame, sono volte a segnalare presunti errori tecnici arbitrali tanto rilevanti da incidere sulla regolarità della gara, ai sensi dell’art. 10, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. L’organo di Giustizia Sportiva competente a decidere, in primo grado, con riguardo a simili doglianze, è per l’appunto il Giudice Sportivo nazionale, ex art. 61, comma 3, C.G.S., al quale la società Mascalucia C5 avrebbe dovuto preannunciare e far pervenire, nei termini prescritti, il proprio ricorso. La riscontrata inammissibilità del reclamo assume valore assorbente rispetto ad ogni altra doglianza di merito, peraltro comunque infondata. E’ agevole difatti rilevare che, nel caso di specie, comunque non sussisterebbe alcun “errore tecnico” potenzialmente suscettibile di inficiare la regolarità della gara ex art. 10, comma quinto, lett. c), C.G.S., posto che l’asserita assenza di alcun tocco del pallone con la mano da parte del giocatore … costituirebbe tutt’al più una erronea percezione del fatto da parte dell’Arbitro, insindacabile in forza di quanto sancito dalla Regola n. 5, punto 2, del Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque, oltre che dall’art. 65,  lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva e non integrando, quindi, l’ipotesi della violazione regolamentare causata da non conoscenza o dimenticanza, come sottolineato in plurime pronunce degli organi di giustizia sportiva (si v. ex multis, CSA, sez. III, decisione n. 79 del 16.12.2022; CSA, sez. III, decisione n. 63 del 2.12.2022; CSA, sez. III, decisione n. 30 del 14.12.2020; da ultimo, CSA, sez. III, decisione n. 134 del 27.2.2025). In relazione a quanto innanzi, la prova video sollecitata dalla reclamante si appalesa del tutto irrilevante, oltre che comunque inammissibile ex art. 61 C.G.S..

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