F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0074/CFA pubblicata il 02 Gennaio 2026 (motivazioni) – Omissis
Decisione/0074/CFA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0082/CFA/2025-2026
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Giuseppe Castiglia - Componente
Angelo De Zotti - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo per revocazione numero 0082/CFA/2025-2026 proposto dai Sig.ri Omissis e Omissis in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Omissis in data 3.12.2025;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza del 22.12.2025, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Angelo De Zotti e uditi l’Avv. Gianluca Gambogi e l’Avv. Alberto Renzi per i reclamanti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
I Sig.ri Omissis e Omissis, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Omissis, espongono: - che in data 19 aprile 2025 veniva disputato il sesto memorial “Chiara Baglioni- under 16 allievi B” tra le squadre Figlinese 1965 e San Donato Tavarnelle; - che nell’ambito della gara suddetta Omissis veniva espulso dal direttore di gara per condotta violenta verso un giocatore avversario per essersi conteso il pallone con le mani con un altro giocatore dopo una rete della squadra avversaria; - che a seguito di tale espulsione, il Omissis veniva squalificato fino al 23 maggio 2027 con decisione emessa dal Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 61 del G.S. di Firenze del 23 aprile 2025 così motivata: “Espulso per condotta violenta verso un calciatore avversario, alla notifica lanciava con le mani volontariamente e con forza il pallone da una distanza di circa 2 metri in direzione del D.G. che veniva raggiunto al volto provocandogli lieve e momentaneo dolore”; - che il signor Omissis, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale del figlio minorenne Omissis, in data 28 aprile 2025, proponeva reclamo avverso tale decisione, chiedendo alla Corte territoriale d’appello la riduzione della sanzione “nella misura corrispondente alla squalifica fino al 30/06/2025 o alla maggiore o minore durata che risulterà di legge e/o di giustizia, in ogni caso non oltre il 31/12/2025”;- che il reclamo di cui sopra veniva respinto, in data 26/05/25, dalla Corte sportiva d’ appello territoriale Toscana che, conseguentemente, confermava la sanzione inflitta della squalifica fino al 23 maggio 2027; - che, dopo che la decisione della Corte territoriale d’appello è divenuta non impugnabile, sono emersi fatti nuovi e decisivi la cui conoscenza - essi sostengono - avrebbe comportato una diversa valutazione della condotta contestata al tesserato Omissis; - che tali fatti consistono in dichiarazioni rilasciate al difensore da persone presenti sugli spalti che hanno assistito alla partita di calcio attenzionata e all’episodio di cui si discute che ha visto come protagonista il giovane calciatore Omissis; - che le suddette dichiarazioni fanno emergere uno svolgimento dei fatti completamente differente da quelli che, invece, sono stati riportati nel referto arbitrale a fine gara, e nel successivo provvedimento disciplinare del Giudice di prime cure e nella decisione della Corte sportiva territoriale; - che, pertanto, i ricorrenti ritengono di poter proporre ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 63, comma 1, lett. d), C.G.S. alla Corte federale d’appello.
All’udienza del 22 dicembre 2025, udite le parti costituite, la causa è stata discussa e posta in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I reclamanti, che agiscono in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Omissis, hanno esposto, in fatto, che dopo che la decisione della Corte territoriale d’appello - che ha confermato la sanzione della squalifica del giocatore fino al 23 maggio 2027 - è divenuta non impugnabile, sono emersi fatti nuovi e decisivi la cui conoscenza - essi sostengono - avrebbe comportato una diversa valutazione della condotta contestata al tesserato Omissis.
Espongono che tali fatti consistono in dichiarazioni rilasciate al difensore da persone presenti sugli spalti che hanno assistito alla partita di calcio attenzionata e all’episodio di cui si discute, che ha visto come protagonista il giovane calciatore Omissis e sostengono che le suddette dichiarazioni fanno emergere uno svolgimento dei fatti completamente differente da quelli che, invece, sono stati riportati nel referto arbitrale a fine gara, e nel successivo provvedimento disciplinare del Giudice di prime cure e infine nella decisione della Corte sportiva territoriale e che, pertanto, ricorrono tutti i presupposti per agire con ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 63, comma 1, lett. d), C.G.S., alla Corte federale d’appello.
Il reclamo in epigrafe è inammissibile e tale va dichiarato per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, occorre evidenziare che i fatti che i reclamanti intendono contestare sono quelli contenuti nel referto del direttore di gara che, riferiti al calciatore Omissis, vengono di seguito testualmente trascritti: “Espulso perché a gioco fermo, dopo la segnatura di una rete da parte della squadra San Donato Tavernelle colpiva volontariamente con un calcio allo stomaco un giocatore avversario che si trovava a terra a seguito di uno scontro fortuito di gioco. A seguito della notifica del provvedimento di espulsione si rivolgeva nei miei confronti, a distanza di due metri, con tono polemico dicendomi rosso !?! (n.d.r. alludendo al cartellino sanzionatorio) e lanciando volontariamente con forza, sempre da una distanza di due metri il pallone che aveva tra le mani, chiaramente mirando a colpirmi al volto, mi procurava un lieve e momentaneo dolore e nuovamente si rivolgeva a me con l’espressione: sei una testa di cazzo. Solo l’intervento del capitano della società Figline, il quale allontanava prontamente il giocatore espulso evitava altre possibili situazioni di conflitto tra i tesserati”.
Questi sono i fatti, direttamente percepiti e riportati dal direttore di gara, che ne ha descritto chiaramente non solo le modalità violente attuate nei suoi confronti ma anche quelle altrettanto gravi, riferite al fallo di gioco e al contatto violento con un giocatore avversario, colpito da Omissis mentre si trovava a terra.
A questa descrizione dei fatti i reclamanti ritengono di opporre le dichiarazioni di alcuni testi, ossia di spettatori che dichiarano di essere presenti allo stadio, che farebbero emergere uno svolgimento dei fatti completamente differente da quelli riportati nel referto arbitrale a fine gara.
Senonché, i fatti che i terzi riportano non possono essere considerati in nessun caso, e, specificamente ai sensi dell’art. 63, comma 1, lett. d), C.G.S., alla stregua di fatti nuovi e sopravvenuti.
Infatti, al di là del carattere eccezionale della prova testimoniale nel processo sportivo, le dichiarazioni dei tesserati non possono essere considerate alla stregua di fatti nuovi e sopravvenuti, trattandosi semplicemente di un racconto dei fatti reso in maniera diversa da quanto riferito dal direttore di gara nel rapporto ufficiale, il quale fa “piena prova” circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione delle gare ed è munito sempre di fede privilegiata e, quindi, contro deducibile solo in presenza di chiari elementi oggettivi, diversi dalla soggettiva dichiarazione di terzi, oltretutto nel caso di specie di meri spettatori non identificabili neppure come tali (cfr. CFA, SS.UU, n. 61/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 13/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 38/2024-2025; CFA, Sez. IV, n. 55/2020-2021).
Per tale decisiva ragione il giudizio di revocazione ex art 63, comma 1, lettera d, del CGS, azionato dai reclamanti sul presupposto della sopravvenienza di fatti nuovi e sopravvenuti, va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il reclamo per revocazione in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Angelo De Zotti Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
