F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale –DECISIONE N. 0088/CSA pubblicata del 31 Dicembre 2025 – sig. Michele Menga
Decisione/0088/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0124/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Savio Picone - Vice Presidente
Paolo Del Vecchio - Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0124/CSA/2025-2026, proposto dal Sig. Michele Menga, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Pro di cui al Com. Uff. n. 45/DIV del 09/12/2025;
Visto il reclamo;
Visti tutti gli atti della causa;
sentita la legale del reclamante, Avv. Flavia Tortorella; relatore nell'udienza del giorno 17/12/2025 l’Avv. Paolo Del Vecchio; ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il Sig. Michele Menga, direttore sportivo della VIS PESARO 1898 S.r.l., ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra CARPI e VIS PESARO dell’8/12/2025 (17a giornata di andata del Campionato di serie C s.s. 2025/26 – Girone B), gli è stata comminata la inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale sino a tutto il 13 Gennaio 2026, oltre ad euro 500,00 di ammenda: “per aver tenuto una condotta non corretta in quanto prima dell’inizio della gara e al termine della stessa faceva accesso nell’area spogliatoi nonostante il provvedimento di inibizione in corso di esecuzione (C.U. n. 42/DIV del 2.12.2025) in violazione delle diposizioni di cui all’art. 19 C.G.S. - Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 19 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (inibizione da scontarsi dopo il termine della sanzione in corso; r. proc. fed.)”.
Tale sanzione, a dire del reclamante, si fonda unicamente sul rapporto del delegato della Procura federale, in quanto nulla, in merito, risulta essere stato refertato dagli ufficiali di gara.
Il rapporto del delegato della Procura federale riporta che il Menga, già inibito per il provvedimento n. 42 DIV dell’1.12.2025 “permaneva, dall’arrivo della squadra presso l’impianto sportivo (ore 13.05) nella area antistante gli spogliatoi, colloquiando con i propri dirigenti e con il direttore generale del Carpi, sig. Enrico Bonzanini. Successivamente (ore 13.27) si allontanava prendendo posto in tribuna. Al termine della gara, mentre le squadre facevano ancora rientro negli spogliatoi, il dirigente in questione dagli spalti della tribuna, faceva rapido ingresso, introducendosi nella zona antistante gli spogliatoi della squadra ospite, sostando in tale luogo per circa 15’.
Si precisa che il sig. Michele Menga era sprovvisto del previsto “PASSI” d’ingresso zona antistante i locali spogliatoi rilasciato dalla società ospitante ai tesserati ospiti, in quanto inibito”.
Descrizione simile a quella di cui sopra il delegato della Procura federale riserva anche al Sig. Roberto Stellone, allenatore della società VIS PESARO e al dirigente della medesima società, Sig. Jacopo Sala, entrambi “rei” di aver sostato nella zona antistante gli spogliatoi.
Il reclamante segnala che anche Stellone e Sala sono stati sanzionati: il primo con un’ammenda di euro 500,00 e il secondo con un’inibizione sino al 16 dicembre 2025 oltre ad euro 500,00 di ammenda, in quanto, secondo il Comunicato del Giudice di prime cure, facevano “accesso nell’area spogliatoi”.
Inoltre risultano agli atti del procedimento in esame anche due e-mail inviate una alle 13.58 del 9.12.2025 dal Collaboratore della Procura federale all’Ufficio gare della Procura, in cui ad integrazione del proprio rapporto del giorno prima, si confermava che i tesserati inibiti (sopra menzionati) “erano presenti e sostavano nell’area – zona spogliatoi” e un’altra mail delle 14.45 sempre del 9.12.2025 inviata dalla Procura federale al Giudice di Lega PRO con cui si inoltravano le precisazioni di cui sopra.
Propone reclamo il Menga censurando le integrazioni di cui sopra, qualificandole come tardive ai sensi dell’art. 62, comma 1 C.G.S, contestando il valore di “piena prova” o di “fede privilegiata” del rapporto del collaboratore della Procura federale rispetto agli atti degli ufficiali di gara, ai sensi dell’art. 61 C.G.S. e, infine, nel merito, contestando che la violazione vi sia effettivamente stata. In subordine chiede anche attenuazione della sanzione.
Sentita la legale del reclamante e previa discussione, il reclamo è stato trattenuto in decisione all’udienza del 17 dicembre 2025.
CONSIDERATO IN DIRITTO
A sostegno dell’impugnazione, diretta ad ottenere in via principale l’annullamento del provvedimento sanzionatorio e, in via subordinata, la riduzione della sanzione, il reclamante ha dedotto alcuni motivi.
In particolare, in punto di diritto il reclamante ha evidenziato il fatto che, ai sensi dell’art. 61 comma 1 del C.G.S., “ i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale”.
Da ciò il reclamante ha dedotto che quanto relazionato e riferito dai rappresentanti della Procura federale in servizio durante una partita non è in grado ex se di comprovare una determinata inadempienza disciplinare in capo ad un tesserato, necessitando ineludibilmente di adeguata valutazione, sul piano della attendibilità, della verosimiglianza e della certezza, ad opera dell’Organo di Giustizia Sportiva chiamato a deliberare.
Al riguardo il reclamante ha richiamato una prima decisione della Corte Sportiva d’Appello nella quale si afferma che l’art. 61 C.G.S. va interpretato “… nel senso che, mentre i rapporti degli ufficiali di gara e del Commissario di gara sono di per sé soli idonei a dimostrare i fatti ivi descritti, l’efficacia probatoria degli atti di indagine della Procura federale è invece sottoposta alla previa valutazione di attendibilità da parte del giudicante” (C.S.A., II Sez., n. 244-2021/2022) e una seconda decisione della Corte Sportiva d’Appello, II Sez., n. 297-2021/2022, con la quale è stato accolto un ricorso “in quanto i fatti rappresentati dai collaboratori della Procura federale non sono provati, attesa la non accertata distanza di essi dal luogo dell’accaduto… che dà adito all’incertezza della complessiva ricostruzione dell’evento”.
In conclusione, il rapporto della Procura federale avrebbe natura meramente presuntiva e ipotetica per l’accertamento dei fatti (vale a dire dove sia entrato il reclamante).
La Corte rileva innanzitutto, proprio sulla scorta del disposto dell’art. 61 C.G.S., che gli atti di indagine della Procura Federale hanno comunque una efficacia probatoria che, come ricordato dallo stesso reclamante, è sottoposta alla valutazione di attendibilità da parte del giudicante.
Nella fattispecie, come evidenziato nel rapporto del delegato della Procura Federale presente alla gara, il Menga entrava nello ‘spazio antistante gli spogliatoi’ (come riportato nel rapporto), luogo totalmente diverso rispetto a quelli per i quali vale l’inibizione ai sensi dell’art. 9, comma 2, C.G.S. (spogliatoi o locali annessi) o dell’art. 19, comma 3, C.G.S. (spogliatoi o recinto di gioco).
Nel caso di specie, si tratta di uno spazio esterno che non può definirsi ‘annesso’.
E ciò è stato facilmente verificabile da parte del delegato della Procura, tanto è vero che ha riguardato tre persone e non solo il reclamante.
Né sembra aggiungere nulla l’integrazione (tramite e-mail) del 9 dicembre 2025 del delegato della Procura Federale, con la precisazione che si trattava di “area-zona spogliatoi”, in quanto tale integrazione piuttosto che precisare, ha generato dubbi; probabilmente anche al Giudice di prime cure, il quale parla di “accesso all’area spogliatoi”.
Tale integrazione, al di là dei dubbi di ammissibilità, sollevati dal reclamante sulla scorta dell’art. 62, comma 1, C.G.S., va in ogni caso letta in “combinato disposto” proprio con il rapporto: si deve allora concludere che il rapporto è più preciso, in quanto l’areazona spogliatoi viene ben individuata nello ‘spazio antistante’, quindi in un luogo esterno agli spogliatoi stessi.
E tanto basta per ritenere fondato il reclamo, avendo, infine, il reclamante anche documentato di aver richiesto ed ottenuto il “PASS” per l’auto, rilasciatogli dalla società ospitante, semplicemente finalizzato ad entrare con l’auto nel parcheggio; cosa che era assolutamente consentita, in quanto non collegata in alcun modo alla precedente inibizione.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, annulla la sanzione irrogata.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo Del Vecchio Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
