F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale –DECISIONE N. 0089/CSA pubblicata del 31 Dicembre 2025 – società Fcd Barcellona Futsal/società Assd Arcobaleno Ispica
Decisione/0089/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0117/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Andrea Lepore - Componente (relatore)
Maurizio Nicolosi- Componente
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo n. 0117/CSA/2025-2026, proposto dalla società Fcd Barcellona Futsal in data 03.12.2025 avverso decisione merito gara Campionato Nazionale Under 19 Maschile Fcd Barcellona Futsal/Assd Arcobaleno Ispica del 09.11.2025;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 18.12.2025, il prof. avv. Andrea Lepore e udito il Sig. Dario Iannelli per la reclamante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
In data 3 dicembre 2025, l’F.C.D. Barcellona Futsal ha presentato reclamo avverso la delibera del giudice sportivo LND – Divisione Calcio a 5 n. 318 del 28 novembre 2025 mediante la quale il giudice di prime cure aveva sanzionato con la perdita della gara per 0 a 6 la società siciliana in quanto «rilevato che le circostanze riferite nel referto del direttore di gara hanno certificato l’esistenza di caduta di acqua piovana dal soffitto all’interno del rettangolo di gioco, che ha impedito il regolare svolgimento della gara; Considerato che ai sensi dell’art.3 del C.U. 1070 pubblicato il 16/05/2025 recante il “Regolamento degli Impianti e dei Campi di gioco” nei quali si svolgono gare organizzate dalla F.I.G.C. – LND – Divisione Calcio a Cinque, è stato stabilito che per i campionati nazionali di Serie A, A2 Elite, A2, B e Under 19 maschile […], il campo di giuoco deve essere al coperto, in ambiente chiuso, protetto da infiltrazioni di acque meteoriche. Appurato dal referto dell’arbitro che l’impraticabilità è derivata da infiltrazione di acque meteoriche provenienti dal soffitto dell’impianto e che il direttore di gara è stato costretto, per garantire l’incolumità e l’integrità fisica degli atleti e degli arbitri, a sospendere definitivamente l’incontro. Osservato che la società resistente al riguardo non ha fornito idonea documentazione volta a dimostrare e/o documentare la sussistenza di una causa di Forza Maggiore. Tutto ciò premesso se ne deve concludere, ai fini della decisione del presente procedimento, che la violazione della normativa federale, da parte della società ospitante, appare evidente, in quanto il campo di gioco si è rivelato inidoneo a garantire la protezione dalle infiltrazioni atmosferiche».
La reclamante, dal canto suo, sostiene che l’evento atmosferico sia stato talmente eccezionale al punto da poter configurare la fattispecie di forza maggiore, ragion per cui, data la sua imprevedibilità, non potrebbe essere mossa alla società siciliana alcun addebito.
Conclude con la richiesta di ripetizione della gara in data da concordare.
L’Assd Arcobaleno Ispica nelle sue memorie chiede, al contrario, il rigetto dell’istanza nel merito, rilevando, altresì, vizio di notifica.
Il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento per i motivi che seguono.
In primo luogo, in virtù della contestazione della resistente Arcobaleno Ispica in merito alla non corretta notifica degli atti da parte della reclamante, il Collegio ritiene doveroso chiarire che le trasmissioni degli atti da parte della Fcd Barcellona Futsal a controparte, nonché il caricamento in piattaforma FIGC sia del proprio preannuncio di reclamo che del reclamo medesimo, non pongono dubbi sulla correttezza della procedura seguita e, di conseguenza, sul pieno rispetto del contraddittorio, ai sensi dell’art. 111 cost.
Rivolgendo, poi, attenzione al merito della questione, dagli atti di gara si evince che non è in discussione l’impraticabilità del terreno di gioco a causa della forte pioggia, verificatasi il giorno dell’incontro. Si evidenzia sul punto che è la stessa reclamante ad ammettere siffatta condizione, che risulta comunque attestata dagli Arbitri e dai dirigenti dei due sodalizi, che hanno reso dichiarazione comune – allegata al referto – ribadendo siffatta impraticabilità.
L’art. 3 del C.U. n. 1070, pubblicato il 16/05/2025, recante il “Regolamento degli Impianti e dei Campi di gioco” nei quali si svolgono gare organizzate dalla F.I.G.C. – LND – Divisione Calcio a Cinque, in combinato disposto con altre precedenti disposizioni, tra le quali giova ricordare già l’art. VII/19 del C.U. n. 1 del 19 luglio 2022, in relazione all’art. 34 Regolamento della LND, prevede che «Il campo di gioco deve essere al coperto in ambiente chiuso, riscaldato all’occorrenza, protetto da infiltrazioni di acque meteoriche. L’areazione deve essere tale da impedire la formazione di condensa sul terreno di gioco, al fine di consentire il regolare e sicuro svolgimento delle gare».
Dai requisiti normativamente stabiliti discende l’obbligo specifico di diligenza in capo alla società ospitante; ciò in linea, del resto, con i principi generali di cui all’art. 59 N.O.I.F. sull’adeguatezza dei campi di gioco e correlate responsabilità delle società.
Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente chiarito che, là dove il terreno risulti privo dei requisiti di praticabilità prescritti (in specie, dal suddetto Regolamento degli Impianti e dei Campi di gioco), di ciò dovrà ritenersi in termini generali responsabile la società ospitante, alla quale non basterà – per andare esente da detta responsabilità o vederla attenuata – neanche l’essersi adoperata per tentare di risolvere il problema verificatosi durante la gara (cfr. CSA, sez. III, n. 109 del 2023).
Ad identica conclusione deve pervenirsi in relazione alla circostanza, invocata dalla reclamante, dell’esistenza di delibera comunale nella quale si richiede intervento d’urgenza sull’impianto in questione.
In vero, proprio anche da quanto si desume dalla delibera comunale e da quanto esposto dalla reclamante non emergono prove concrete, documentali, di eventi “di carattere eccezionale” idonee a legittimare la ripetizione della gara e, dunque, comunque ad elidere la suddetta responsabilità gravante in capo alla società ospitante in relazione alla necessaria praticabilità del terreno di gioco, a norma dell’art. 10, comma 5 - lett. d), C.G.S. Al contrario, appare evidente che le condizioni problematiche dell’impianto persistevano già da prima dello svolgimento della partita.
Non v’è, dunque, riscontro di elementi tangibili di natura straordinaria idonei a configurare una causa di forza maggiore o, comunque, una condizione di eccezionalità, in relazione all’accertata impraticabilità del rettangolo di gioco (cfr., in termini analoghi, CSA, sez. III, n. 156 del 2022; e ancora CSA, sez. III, n. 145 del 2019).
La delibera del giudice sportivo è, quindi, assolutamente condivisibile.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Lepore Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
