F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale –DECISIONE N. 0090/CSA pubblicata del 31 Dicembre 2025 – calciatore Gabriel Sartori
Decisione/0090/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0113/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Maurizio Nicolosi – Componente
Giulio Vasaturo - Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0113/CSA/2025-2026, proposto dal calciatore Gabriel Sartori in data 09.12.2025;
per la riforma della decisione del Giudice sportivo della Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 54 del 02.12.2025;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella riunione del giorno 18.12.2025, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Giulio Vasaturo;
Udita l’Avv. Federica Ferrari per il reclamante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il calciatore Gabriel Sartori, tesserato del San Giuliano City ssdarl, ha proposto reclamo avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara, inflittagli dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con provvedimento di cui al Com. Uff. n. 54 del 02.12.2025, «per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con un calcio ad una gamba (RA-RAA)», durante la partita del campionato di Serie D – LND tra il San Giuliano City ed il Crema 1908, disputata il 30.11.2025.
In via principale, il reclamante invoca l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo ritenendola inficiata da uno “scambio di persona”. Col primo motivo di gravame si eccepisce, pertanto, la carenza di legittimazione passiva del signor Gabriel Sartori, il quale sarebbe sopraggiunto nella zona del campo ove era in corso una mass confrontation fra i giocatori del San Giuliano City e del Crema 1908, senza dar adito, però, ad alcun atto di violenza. Secondo quanto sostenuto nel gravame, l’atleta è effettivamente intervenuto in un contesto in cui «gli animi erano agitati, e qualche contatto tra i presenti c’è stato, ma nessuno ha coinvolto il signor Sartori, che chiaramente è stato confuso con un compagno, perché non ha mai avuto contatti con l’avversario». Viene quindi richiesta l’acquisizione delle immagini televisive nell’ambito dell’odierno giudizio sportivo, ai sensi dell’art. 61 CGS, quale mezzo di prova dell’asserito error in persona in cui sarebbero incorsi sia il Direttore di gara che l’assistente arbitrale.
In via subordinata, il reclamante chiede di qualificare il proprio comportamento, laddove ritenuto comunque sanzionabile, come “condotta gravemente antisportiva”, ex art. 39 CGS, con conseguente riduzione della squalifica comminata con riferimento alla diversa e più grave ipotesi di “condotta violenta”.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza il giorno 18 dicembre 2025, udita l’avv. Federica Ferrari in rappresentanza del calciatore Gabriel Sartori, il reclamo è stato esaminato e trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva di Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere parzialmente accolto, in relazione all’entità della sanzione inflitta.
Va anzitutto ribadito, conformemente a quanto sancito dall’art. 61, comma 1, CGS, che i rapporti degli ufficiali di gara fanno « piena prova» circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Con tale prescrizione codicistica si intende evitare che possano fare ingresso nel procedimento sportivo mezzi di prova difformi rispetto a quelli espressamente previsti e che questi possano incidere in via determinante, anche di riflesso, su quanto percepito e refertato dal primo e per così dire “naturale” giudice della gara, ovvero l’Arbitro ed i suoi Assistenti, alle cui dichiarazioni ufficiali è stata attribuita efficacia probatoria generalmente dirimente (così ex multis CSA, sez. III, decisione n. 76 del 15.12.2025).
La diversa ricostruzione dei fatti paventata dal reclamante non vale a scalfire quanto riportato nei referti dell’arbitro e dell’assistente arbitrale, laddove è segnalata la condotta violenta del calciatore Sartori. Non sussistono pertanto gli estremi per l’ammissione in giudizio della invocata prova televisiva, stante la piena attendibilità di quanto direttamente riscontrato dagli ufficiali di gara, con la più ampia visione contestuale dell’intera area del campo in cui è avvenuta la concitata mass confrontation.
La qualificazione giuridica dei fatti operata dal Giudice Sportivo, il quale ha collocato il comportamento ascritto al giocatore Sartori nell’alveo della “condotta violenta” di cui all’art. 38 CGS, risulta conforme alle risultanze dei rapporti di gara ed è dunque irreprensibile.
Ciò detto, va constatato come i referti degli ufficiali gara denotino una obiettiva discrasia con riguardo alle specifiche circostanze che connotano la “condotta violenta” del giocatore Gabriel Sartori.
Nel rapporto del Direttore di gara è infatti attestato che, al 25° minuto del secondo tempo regolamentare, « a seguito di una mass confrontation il giocatore n. 7 del San Giuliano reagiva verso il n. 9 del Crema, con un calcio», prefigurando così un gesto di reazione del calciatore Sartori alla provocazione dell’avversario.
Nel referto dell’Assistente arbitrale si precisa, al contrario, che « al 25 del 2t il numero 7 del San Giuliano dava un calcio al numero 9 del Crema che a sua volta reagiva con un calcio allo stesso», stigmatizzando in questi termini l’iniziale condotta aggressiva del giocatore Sartori a discapito dell’avversario.
Nella nota integrativa del rapporto arbitrale, depositata a mezzo mail in data 2.12.2025, il Direttore di gara riferiva da ultimo che « a gioco fermo, i giocatori n. 7 del San Giuliano e n. 9 del Crema si colpiscono con un calcio sulla gamba», con ciò equiparando, nella sostanza, la posizione dei due giocatori coinvolti nella colluttazione.
A fronte dell’oggettiva incertezza circa la matrice del gesto violento compiuto dal tesserato del San Giuliano City, va opportunamente valorizzata la rappresentazione dei fatti più favorevole al reclamante, in applicazione del preminente principio giuridico del favor rei, per cui risulta concedibile al signor Sartori l’attenuante prevista dall’art. 13, comma 1, lett. a) CGS, “per aver agito in reazione immediata a comportamento ingiusto altrui”, con conseguente riduzione della squalifica.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.
Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giulio Vasaturo Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
