F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0206/TFN – SD del 24 Aprile 2024 (motivazioni) – omissis – Reg. Prot. 180/TFN-SD –
Decisione n. 0206/TNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 23321/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Pierpaolo Grasso - Vice Presidente
Amedeo Citarella- Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore- Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 16 aprile 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 23321/369pf 23-24/GC/CAMS/mg del 18 marzo 2024, nei confronti del sig. omissis , la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto Prot. 2332l /369pf 23-24/GC/CAMS/mg del 15 marzo 2024, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, il sig. omissis, all'epoca dei fatti Osservatore Arbitrale della Sezione A.I .A. di Ascoli Piceno, per rispondere : della violazione dell'art. 42, comma 3 lett. c) e comma 4 lett. d) del Regolamento Associazione Italiana Arbitri nonché degli artt. 5, comma 2, 6.1, comma l, 2, 6, 7, 6.4, comma l, e 2, del Codice Etico e di Comportamento dell'Associazione Italiana Arbitri, per aver rilasciato, sulla testata giornalistica "il Resto del Carlino", dichiarazioni irriguardose aventi ad oggetto la prestazione tenuta in campo dall'arbitro Aureliano di Bologna, valutandolo, sul piano tecnico e disciplinare con voto "4" ed esprimendo, altresì, ulteriori giudizi nei confronti dell'intera classe arbitrale di Serie A dal seguente tenore: "Indisponente il suo atteggiamento in campo tipico di chi dirige gare di serie A cd è costretto a fischiare in una sfida di bassa classifica di serie B'.
La fase istruttoria
Il procedimento, avente ad oggetto "Segnalazione del Presidente della Sezione AIA di Ascoli Piceno avente ad oggetto la redazione, a cura dell’ O.A omissis, di un articolo pubblicato sulla testata giornalista 'Il Resto del Carlino' del 27 settembre 2023", risulta iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data l3 novembre 2023 al n. 369pf23-24.
Nel corso dell'attività istruttoria sono stati acquisiti gli atti dell'esposto pervenuti alla Procura Federale , contenenti i dati associativi e la scheda tecnica dell'O.A . omissi , riportanti l'allegato screenshot WhatsApp riguardante un articolo di stampa a firma del ridetto omissis , associato AIA della sezione di Ascoli Piceno.
La Comunicazione di conclusione delle indagini, tempestivamente inoltrata il 31.1.2024 a mezzo raccomandata a.r., disponibile per il ritiro presso l'ufficio Postale di Ascoli Piceno Centro sin dal 9.2.2024, è stata restituita al mittente per compiuta giacenza 1'11.3.2024.
La fase predibattimentale
Fissato il dibattimento per l'udienza del giorno 16.4.2024, la relativa comunicazione al deferito omissis , inoltrata a mezzo raccomandata a.r. il 19.3.2024, risulta disponibile per il ritiro presso l'Ufficio postale di Ascoli Piceno Centro a far tempo dal 28.3.2024.
Il dibattimento
All'udienza del 16.4.2024, tenuta in modalità videoconferenza, hanno preso parte l'avv. Enrico Liberati, per la Procura Federale, ed il deferito omissis.
L'avv. Liberati, premesso il perfezionamento della notifica della Comunicazione di conclusione delle indagini, disponibile per il ritiro sin dal 9.2.2024, ha chiesto irrogarsi nei confronti del sig. omissis la sanzione della sospensione di mesi 6 (sei).
Il sig. omissis , previa rinuncia ad ogni eccezione in rito in ordine a eventuali irregolarità procedimentali, in quanto l'indirizzo presso cui sono gli sono state inviate le comunicazioni corrisponde alla sua residenza in corso di ristrutturazione, ha dichiarato che l'articolo di giornale riporta la propria firma, in luogo di quella di tale Daniele Perticari, per un errore ascrivibile al capo redattore Flavio Nardini. Ha dichiarato che l'errore sarebbe stato determinato dall'ora tarda, in quanto la gara cui si riferiva l'articolo era terminata alle 22:40 e vi era l'urgenza di chiudere la pagina e di mandare in stampa il giornale.
Ha però dichiarato di non essere in grado di documentare l'errore; di essersene reso conto solo il giorno successivo e di avere sperato che non vi fossero conseguenze di alcun genere. Ha infine aggiunto di essere consapevole della gravità della violazione contestatagli, in quanto ben a conoscenza del Regolamento AIA e del suo Codice Etico divieto posto agli Associati AIA di rilasciare dichiarazioni contrarie e di essere pronto anche a scusarsi con l'arbitro Aureliano. Ha quindi concluso per il proprio proscioglimento per la ritenuta incompatibilità di una eventuale sanzione con il suo ruolo di Addetto stampa della Sezione AIA di Ascoli Piceno, tenuto altresì conto dell'assenza di precedenti sanzioni disciplinari nei precedenti quarant'anni di appartenenza all'AIA.
All'esito del dibattimento il Collegio ha riservato la decisione.
La decisione
l. In via preliminare, avuto riguardo alla posizione dell'incolpato, osservatore arbitrale a disposizione dell'O.T.S. (Organo Tecnico Sezionate), il Collegio, richiamati i propri precedenti in materia, ritiene opportuno "osservare come sia noto, per gli operatori di giustizia FIGC, che questo Tribunale, a panire dalla decisione n. 0190/TFNSD-2022-23, successivamente confennata in numerose decisioni con più ampie argomentazioni, abbia affennato la propria incompetenza, essa spettando al Tribunale Federale territoria/mente competente, trattandosi di giudizi non riguardanti arbitri o questioni nazionali, come è proprio di un Tribunale Nazionale non a caso così denominato. È altresì noto che la Cone Federale d'Appello, a panire dalla decisione n. 0048CFA-2023- 24 successivamente confennata in molteplici decisioni, non ha condiviso le considerazioni del Tribunale, argomentando sulla loro incondivisibilità in fondamentale ragione della prevalenza, ratione temporis, della nonna del Regolamento AlA in vigore dal l 0 gennaio 2023, dunque successiva all'approvazione del CGS. Non può, tuttavia, al riguardo non considerarsi che la Cane non ha sinora esaminato, almeno espressamente, quella che per il Tribunale è la ragione fondamentale della dichiarazione di propria incompetenza. Essa si connette alla ritenuta incapacità giuridica del Regolamento dell'AlA di incidere su nonne contenute nel CGS FlGC; incapacità derivante, prima tra tutte quelle argomentate nelle precedenti decisioni, dalla disposizione dettata dall'art. 33, comma 7, dello Statuto Federale a tenore della quale 'Le competenze degli Organi della giustizia sponiva e le relative procedure sono stabilite dal Codice di giustizia sponiva federale ... '. Quindi, l'an. 62 del Regolamento AlA appare contraiio allo Statuto Federale nella pane in cui attiibuisce tutti i deferimenti riguardanti associati AIA alla competenza del Tribunale Federale Nazionale, in contrasto con quanto previsto dagli a11t. 83 e 92 del CGS FIGC. Peraltro, come noto, in data 20 dicembre 2023 il Consiglio Federale ha esaminato la proposta di modifica degli a11t. 83 e 92 CGS finalizzata a ripristinare la competenza teJTitOJia/e per i procedimenti riguardanti gli associati AIA come disciplinata prima della approvazione da pane del medesimo Consiglio dell'ultima versione del Regolamento AIA (in vigore dal fO gennaio 2023). Il Consiglio Federale non la ha approvata, rinviandone l'esame. Ritiene il Tribunale che la mancata approvazione della modifica vada interpretata come confenna, allo stato, della volontà del Legislatore Federale di mantenere valenza al disposto dell'an. 62 del Regolamento AIA. Conseguentemente, essendo il Tribunale chiamato ad applicare, nel nspetto delle prerogative e dei rapponi istituzionali, le nonne volute dal Legislatore Federale, non spettando ad esso Tiibunale alcuna potestà di espunzione dall'ordinamento federale a seguito di dichiarazione di loro contrasto con lo Statuto Federale, il Tribunale procede all'esame nel merito del deferimento, owiamente auspicando che l'accennata proposta di modifica venga nuovamente ponata all'attenzione del Consiglio Federale e che da questo venga approvata" (ex plurimis Decisione/196/TFNSD-2023-2024).
- Ancora in via preliminare, deve dirsi che nel procedimento non si è verificata alcuna irregolarità procedimentale.
In disparte la espressa rinuncia ad ogni eccezioni di rito da parte del deferito, che è comparso in udienza e si è difeso nel merito, in tal guisa sanando ogni eventuale nullità del procedimento notificatorio, vi è che tutte le comunicazioni gli sono state inoltrate all'indirizzo risultante dalla sua scheda tecnica, da cui non emerge alcuna variazione della residenza in Ascoli Piceno, omissis omissis
D'altro canto, il plico contenente la CCI risulta restituito dall'Ufficio Postale per compiuta giacenza, non certo per altri motivi connessi all'asserito stato di ristrutturazione e/o di abbandono dell'immobile, onde anche sotto tale profilo non si è verificata alcuna nullità.
- Quanto al merito della vicenda, il Collegio ritiene provata con ragionevole certezza la responsabilità del deferito.
L'O.A. omissis non ha negato che l'articolo pubblicato porti la sua firma. L'esimente addotta, però, ovvero l'erronea appostazione in calce della sua firma, non può trovare ingresso nel procedimento, in quanto necessitante di una prova concreta della sua esistenza, evenienza che nel corso della udienza il omissis ha più volte affermato essere "impossibile". Ciò che peraltro rileva e, impedisce ancor più di accedere alla tesi prospettata, è che il deferito abbia ammesso di essersi reso conto di quello che definisce essere stato un "errore" già all'indomani della pubblicazione dell'articolo, di avere sperato che non avesse alcun seguito e, da ultimo, che la vicenda costituisce argomento di conversazione (evidentemente nell'ambito della Sezione AIA di Ascoli Piceno: nds), ormai da sei mesi.
Ebbene, mette conto evidenziare che proprio l'essersi conto dell'errore nella sua immediatezza (il giorno successivo alla pubblicazione: nds) avrebbe consentito all'incolpato di esigere almeno una semplice correzione, se non una smentita, e di dissociarsi dal contenuto dell'articolo.
Nulla di tutto questo.
- Quanto alla rilevanza disciplinare del contenuto dell'articolo, sia qui sufficiente ricordare i precetti violati.
L'art. 42, comma 3, lett. c pone a carico degli arbitri (con tale locuzione intendendosi tutti gli associati AIA) " in ragione della peculiarità defloro ruolo[...], ad improntare il/oro comportamento, anche estraneo allo svolgimento dell'attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e della comune morale, a difesa della credibilità ed immagine dell'AIA e del loro ruolo arbitrale" e il comma 4, lett. d, fa loro espresso divieto "di rilasciare interviste a qualsiasi mezzo di informazione o fare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma, anche a mezzo siti internet, articoli di stampa, attività e collaborazioni giornalistiche o la partecipazione a gmppi di discussione, posta elettronica, forum, blog, social network o simili, che attengano le gare dirette e gli incarichi espletati da ogni associato, salvo espressa autorizzazione del Presidente de/l 'AIA. [. ..]." Trattasi di precetti che trovano la loro ragione nei principi ampiamente esposti nel Codice Etico di cui l'AIA si è da tempo munita e ben noti a tutti i suoi associati, compreso il deferito.
Gli associati, dunque, in ogni rapporto, devono in primo luogo improntare ogni loro comportamento al principio di lealtà, (art. 5, co. 2, C.E.); eventuali critiche, modi e toni devono rientrare sempre nell'alveo regolamentare; non devono essere mai usate espressioni, offensive e ingiuriose, nei confronti degli altri (art. 6 C.E.); possono intrattenere rapporti con i mezzi di informazione, solo nei termini espressamente autorizzati dagli organi dell'Associazione e degli organi competenti, con riferimento al Regolamento AIA (art. 6.4, co. l, C.E.) e devono avere cura che le loro dichiarazioni, scritte o verbali, non risultino mai di pregiudizio per la reputazione dell'Associazione, degli organi associativi e tecnici, di singoli altri iscritti (art. 4, co. 2, C.E.).
Nella vicenda che ci occupa il deferito non si è attenuto ad alcuno dei principi sopra esposti, così rendendosi responsabile delle violazioni contestategli con l'espressione di valutazioni negative rivolte direttamente nei confronti del suo collega Aureliano.
- Quanto alla sanzione da irrogare, il Collegio ritiene che la stessa debba rispondere ai canoni di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza richiesti dall'art. 44, comma 5, CGS ampiamente e diffusamente esplicitati da CFA- S.U. n. 110-2022/2023, "onde poter svolgere la funzione propria diprevenzione sociale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita'.
Ne consegue che deve essere "necessariamente proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo.
Per quanto esposto, in parziale adesione alla richiesta del rappresentante della Procura Federale, il Collegio ritiene congrua la sanzione della sospensione di mesi 4 (quattro).
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale- Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. omiss la sanzione di mesi 4 (quattro) di sospensione.
Così deciso nella Camera di consiglio del 16 aprile 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Amedeo Citarella Carlo Sica
Depositato in data 24 aprile 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
