F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 109/TFN – del 5 Dicembre 2025 (motivazioni) Jonathan Tranquilli, SSD United Riccione Srl – 90/TFNSD
Decisione/0109/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0090/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica - Presidente
Giammaria Camici - Componente
Andrea Fedeli – Componente
Valentino Fedeli - Componente (Relatore)
Nicola Ruggiero – Componente
Carlo Purificato - Componente aggiunto
Luca Voglino - Componente aggiunto
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 2 dicembre 2025, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 11958/15pf25-26 GC/PM/mg del 4 novembre 2025, depositato il 5 novembre 2025, nei confronti del sig. Jonathan Tranquilli nonché della società SSD United Riccione Srl, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
La Procura Federale, con atto del 4 novembre 2025, depositato il successivo 5 novembre 2025, ha deferito a questo Tribunale il sig. Jonathan Tranquilli, nella qualità di Presidente della società SSD United Riccione srl, al quale ha contestato: a) la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1 CGS e dell’art. 31, commi 6 e 7 CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 5 NOIF, per non aver provveduto, nei termini ivi previsti (30 giorni dalla data di comunicazione della decisione), al pagamento di quanto dovuto ai sig.ri Edoardo Mariani, Leonardo Barsotti, Mirco Papini ed Alessio Speziale, all’epoca dei fatti tecnici tesserati per la società SSD United Riccione srl, in forza dei lodi irrituali immediatamente esecutivi resi dal Collegio Arbitrale LND – AIAC e notificati alle parti rispettivamente in data 5.5.2025, 9.5.2025 e 30.5.2025; b) la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1 CGS e dell’articolo 31, commi 6 e 7 CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 5 NOIF, per non aver provveduto, nei termini ivi previsti (30 giorni dalla data di comunicazione della decisione), al pagamento di quanto dovuto ai sig.ri Metash Gaffuri, Jody Zurli, Massimiliano Magi e Liberato Russo, all’epoca dei fatti calciatori tesserati per la società SSD United Riccione srl, in forza dei lodi irrituali immediatamente esecutivi resi dal Collegio Arbitrale LND. – AIC e ritualmente notificati alle parti rispettivamente in data 12.5.2025, 15.5.2025 e 5.6.2025.
È stata altresì deferita la società SSD United Riccione srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6 comma 1 CGS, per quanto ascritto al proprio legale rappresentante.
Il deferimento ha tratto le mosse dalla segnalazione della Segreteria del Dipartimento Interregionale pervenuta alla Procura Federale in data 16 giugno 2025, con la quale si evidenziava che la suddetta società non aveva ottemperato ad 8 (otto) lodi arbitrali irrituali, che avevano accolto ciascuno dei ricorsi presentati dai tesserati della società, tecnici e calciatori, sopra citati.
Altra segnalazione era pervenuta alla Procura Federale il 14 luglio 2025 da parte del difensore di un ricorrente, che lamentava di non aver ricevuto dalla società ciò che il Collegio arbitrale gli aveva riconosciuto.
La fase predibattimentale
Notificati dalla Comunicazione di Conclusione delle Indagini, avvenuta il 22 settembre 2025, gli indagati non hanno chiesto di essere sentiti, né hanno fatto pervenire scritti a difesa.
La Procura Federale, acquisiti i lodi del Collegio arbitrale in una alle segnalazioni di cui sopra, ha dato corso al deferimento.
Il dibattimento
Alla udienza del 2 dicembre 2025, tenutasi in modalità video-conferenza, si è preliminarmente preso atto della revoca della affiliazione comminata alla società SSD United Riccione srl dal Presidente Federale e pubblicata sul C.U. 173 dell’11 novembre 2025, con allegato il C.U. n. 85/A; sussistono pertanto gli estremi per la declaratoria di improcedibilità del deferimento limitatamente alla posizione di detta società.
Si sono collegati per la Procura Federale gli avv.ti Alessandro D’Oria e Sebastiano Campisi; l’avv. D’Oria ha insistito per l’accoglimento del deferimento ed ha chiesto applicarsi al deferito la sanzione di mesi 10 (dieci) di inibizione.
Il Tribunale si è riservato di decidere.
La decisione
Sono stati acquisiti agli atti del procedimento i lodi resi dal Collegio arbitrale in numero di otto, che espongono a carico della società il pagamento del complessivo importo di € 39.190,59 per sorte capitale al netto degli interessi legali, a cui aggiungere a vario titolo € 2.875,00 per le spese di lite e di segreteria ed il compenso del Collegio arbitrale. Totale € 42.065,59.
Sono state altresì acquisite agli atti del procedimento le notificazioni alla società deferita di ogni singolo lodo arbitrale, che recano l’avviso relativo a inappellabilità ed immediata esecutività del lodo, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter NOIF e, più in generali, dalla normativa del CGS.
Del pari è stato accertato che nessuno dei ricorrenti ha percepito il credito a ciascuno di loro spettante in forza dei singoli lodi, per cui il termine, di natura perentoria, sancito dall’art. 94 ter comma 5 NOIF, non è stato rispettato.
In questo preciso contesto, appare equo irrogare al deferito una sanzione maggiore di quella chiesta dalla Procura Federale, che può essere fissata nella inibizione di mesi 20 (venti).
Va dichiarata nel contempo la improcedibilità del deferimento a carico della società SSD United Riccione srl a motivo della revoca della sua affiliazione, disposta ai sensi dell’art. 16 NOIF.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il deferimento nei confronti della società SSD United Riccione Srl.
Irroga al sig. Jonathan Tranquilli la sanzione di mesi 20 (venti) di inibizione.
Così deciso nella Camera di consiglio del 2 dicembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Valentino Fedeli Carlo Sica
Depositato in data 5 dicembre 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
