F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 130/TFN – SD del 8 Gennaio 2026 (motivazioni) – Pietro Sciotto, ACR Messina 1900 a rl – 116/TFNSD

Decisione/0130/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0116/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giammaria Camici – Componente

Andrea Fedeli – Componente

Valentino Fedeli - Componente (Relatore)

Nicola Ruggiero – Componente

Carlo Purificato - Componente aggiunto

Luca Voglino - Componente aggiunto

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 8 gennaio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 14878/104pf25-26/GC/PN/fm del 4 dicembre 2025, depositato il 5 dicembre 2025, nei confronti di Pietro Sciotto, nonché della società ACR Messina Srl (dante causa della ACR Messina 1900 a rl), la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 14878/104pf25-26/GC/PN/fm del 4 dicembre 2025, depositato il 5 dicembre 2025, nei confronti di

1) Pietro Sciotto (all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C.R. Messina S.r.l.) per rispondere: - della violazione del Titolo III, paragrafo I), lettera A), punto 1), sub e) ed f), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici di Serie A, di Serie B e di Serie C 2024/2025, allegato al Comunicato Ufficiale n. 140/A pubblicato il 21.12.2023, anche in virtù del disposto di cui all’articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non avere adempiuto ai seguenti impegni assunti con dichiarazione in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2024/2025: - impegno a partecipare con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 17 alle competizioni giovani; - impegno a partecipare con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Pulcini ai tornei delle categorie di base maschili o miste delle categorie Pulcini (Under 11 o Under 10) o primi Calci;

2) ACR Messina Srl a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Pietro Sciotto.

L'accordo ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e la società ACR Messina 1900 a rl (avente causa dalla società ACR Messina Srl) hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di accordo e udito in udienza l’Avv. Alessandro D'Oria in rappresentanza della Procura Federale e l'Avv. Luis Vizzino in rappresentanza della società ACR Messina 1900 a rl (avente causa dalla società ACR Messina Srl), ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l’accordo;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica alla società ACR Messina 1900 a rl (avente causa dalla società ACR Messina Srl) la sanzione di euro 6.667,00 (seimilaseicentosessantasette/00) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.

Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, nel rispetto integrale di termini e modalità dell’accordo dichiarato efficace, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 127, commi 4 e 5, CGS.

Così deciso nella Camera di consiglio dell'8 gennaio 2026.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Valentino Fedeli                                                         Carlo Sica

 

Depositato in data 8 gennaio 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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