F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 132/TFN – SD del 12 Gennaio 2026 (motivazioni) – Oreste Cavaliere e ASD AVC Vogherese 1919 – 124/TFNSD

Decisione/0132/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0124/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Roberto Proietti – Presidente

Serena Callipari – Componente

Claudio Croce - Componente (Relatore)

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 12 gennaio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 15592/184pf25-26/GC/PN/fm del 15 dicembre 2025, depositato il 18 dicembre 2025, nei confronti del sig. Oreste Cavaliere nonché della società ASD AVC Vogherese 1919, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 15592/184pf25-26/GC/PN/fm del 15 dicembre 2025, depositato il 18 dicembre 2025, nei confronti di:

- Oreste Cavaliere (all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. AVC Vogherese 1919) per rispondere: a) della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 ter comma 5 delle N.O.I.F. e all’art. 31 comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto al calciatore sig. Matteo Cortesi la somma di euro 3.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C., nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo emesso in data 19.6.2025 e notificato alle parti in data 20.6.2025, nell’ambito della vertenza 376/2024-2025; b) della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 ter comma 5 delle N.O.I.F. e all’art. 31 comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto al calciatore sig. Mattia Gallo la somma di euro 1.700,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C., nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo emesso in data 20.6.2025 e notificato alle parti in data 20.6.2025, nell’ambito della vertenza 377/2024-2025.

- ASD AVC Vogherese 1919 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Oreste Cavaliere così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

L’accordo ex art 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e la difesa del sig. Cavaliere hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza gli Avv.ti Alessandro D'Oria e Francesco Vignoli in rappresentanza della Procura Federale e l'Avv. Francesca Orrù per il deferito, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l’accordo;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica al deferito la sanzione di mesi 8 (otto) di inibizione.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del deferito.

Così deciso nella Camera di consiglio del 12 gennaio 2026.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Claudio Croce                                                        Roberto Proietti

 

Depositato in data 12 gennaio 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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