F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 133/TFN – SD del 14 Gennaio 2026 (motivazioni) – F.C., S.C. e U.C. Spa – 126/TFNSD

Decisione/0133/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0126/TFNSD-2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Amedeo Citarella - Vice Presidente

Valentina Ramella - Vice Presidente

Maurizio Lascioli – Componente

Francesca Paola Rinaldi - Componente (Relatore)

Claudio Sottoriva - Componente aggiunto

Luca Voglino - Componente aggiunto (Relatore)

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il giorno 14 gennaio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 16122 /336pf22-23/GC/blp del 19 dicembre 2025 e depositato il 19 dicembre 2025, nei confronti di F. C., S. C., nonché della società U. C. Spa, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 16122 /336pf22-23/GC/blp del 19 dicembre 2025 e depositato il 19 dicembre 2025, nei confronti di:

1) sig. F. C., all’epoca dei fatti Consigliere dotato di poteri di rappresentanza tesserato per la società U. C.  S.p.A., per rispondere:

della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale, nonché la lealtà della competizione sportiva da parte della società U. C. S.p.A., per avere lo stesso, nel mese di luglio 2018, contestualmente alla cessione a titolo definitivo da parte della società J. F.C. S.p.A. delle prestazioni del calciatore sig. R. M. in favore della società U. C. S.p.A. avvenuta con contratto dallo stesso sottoscritto, datato 26.7.2018, depositato presso la Lega di Serie A ed all’ulteriore accordo di pari data, parimenti dallo stesso sottoscritto, anch’esso riportato sui moduli federali e depositato presso la Lega di Serie A, che prevedeva il semplice diritto di opzione al riacquisto del medesimo calciatore da parte della società J. F.C. S.p.A. nella stagione sportiva 2020 - 2021 per l’importo di Euro 26.000.000,00, concordato di fatto una pattuizione diversa rispetto a quella risultante dai documenti depositati presso la Lega di Serie A e consistente nell’accordo recante assunzione da parte della società J. F.C. S.p.A. dell’obbligo al riacquisto a titolo definitivo dello stesso calciatore sig. R. M., riacquisto poi effettivamente realizzatosi nella stagione sportiva 2020 – 2021 con la sottoscrizione di un contratto in data 3.10.2020, depositato presso la Lega di Serie A, che prevedeva condizioni diverse rispetto a quelle precedentemente pattuite nel luglio 2018, ovvero la cessione a titolo definitivo del calciatore M. in favore della società J. F.C. S.p.A. per l’importo di Euro 10.700.000,00.

Il tutto al fine di far ottenere alla società U. C. S.p.A. benefici contabili e fiscali con riferimento ai bilanci di esercizio chiusi al 30.06.2019, 30.06.2020 e 30.06.2021.

Così, peraltro, eludendo la normativa federale che, per ragioni di trasparenza, impone di dare adeguata evidenza agli accordi tra società calcistiche aventi ad oggetto il trasferimento dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori.

Segnatamente, per avere, già al momento del deposito della modulistica federale in data 26.7.2018 sopra richiamata, pattuito con la società J. F.C. S.p.A. un obbligo irrevocabile di riacquisto del calciatore e non una semplice facoltà di riacquisto.

Tanto per come emerge dalle circostanze e documenti acquisti agli atti e che qui sinteticamente e non esaustivamente si riportano, richiamando in proposito la relazione di indagine:

- dalla bozza trasmessa in data 4 luglio 2018 dal sig. S. C. al sig. C. G. (J. F.C. S.p.A.) contenente la previsione per cui il diritto di riacquisto della J. si sarebbe automaticamente considerato esercitato, trasformandosi in obbligo anche in caso di grave infortunio del calciatore, circostanza incompatibile con la natura di mera facoltà dichiarata nei moduli federali;

- dalla successiva corrispondenza del 19 luglio 2018 con la quale il sig. C. G., per conto della società J. F.C. S.p.A., confermava formalmente “l’irrevocabile obbligo” al riacquisto da parte della stessa società J. F.C. S.p.A., dichiarazione non riportata in alcun atto federale depositato;

- dalla consegna “a mani” al sig. S. C. della lettera contenente tale impegno irrevocabile, circostanza da cui emerge la volontà di veicolare il contenuto alla controparte senza renderlo conoscibile agli organi federali; - dall’esistenza di una scrittura privata sottoscritta dall’allora legale rappresentante della società J. F.C. S.p.A., databile certamente ad una data antecedente il 25 ottobre 2018, contenente l’obbligo irrevocabile di riacquisto a carico della società J. F.C. S.p.A.;

- dal messaggio inviato a mezzo whatsapp in data 6 giugno 2020 dal sig. C. G. al sig. M. L., dirigente della società J. F.C. S.p.A., con il quale veniva trasmesso lo stesso documento di cui sopra, recante la firma del legale rappresentante della società J. F.C. S.p.A.;

- dalla e-mail del 10 luglio 2020 inviata dal sig. C. C. indirizzata ai vertici dirigenziali della J. e riportante quale debito residuo verso U. l’importo di Euro 26.000.000,00, segno che internamente la società riconosceva la natura vincolante dell’obbligo di riacquisto, pur non risultante dai moduli federali depositati presso la Lega di Serie A;

- dalla corrispondenza del 5 settembre 2020, nella quale il sig. C. G. trasmetteva ai dirigenti della società J. F.C. S.p.A. sigg.ri F. P., F. C. e M. L. i documenti denominati “Proroga.docx” e “SL 2020.docx”, facendo esplicito riferimento alla posizione del calciatore sig. R. M.; documenti già previamente ricevuti a mezzo whatsapp lo stesso giorno dal sig. S. C., e recanti in entrambi i casi la conferma dell’esistenza di un vincolo obbligatorio — non già facoltativo tra le parti relativo al più volte richiamato riacquisto del calciatore M.; - dalle dichiarazioni rese a SIT il 22.02.2023 dal vicepresidente della società U. C. S.p.A. sig. S. C., il quale ha riferito che nella fase iniziale dell’accordo fra le società occorsa nel luglio 2018 “In questa fase l’operazione era seguita già da C. (che firma peraltro i moduli federali)” ed ha, altresì, riconosciuto che l’impegno irrevocabile della società J. F.C. S.p.A. era condizione essenziale dell’operazione, confermando che tale impegno esisteva fin dall’origine e che si trattava di “un’obbligazione naturale”;

- dalle dichiarazioni rese a SIT rese il 17.02.2023 dall’allora dirigente della società J. F.C. S.p.A., sig. M. L., che ha confermato l’esistenza dell’obbligo di riacquisto in questione e l’esistenza della scrittura privata fra le parti contenente l’impegno medesimo assunto della J. sin dall’origine dell’operazione M. nel 2018;

- dalle dichiarazioni rese a SIT il 20.02.2023 dal sig. G. M., padre del calciatore sig. R. M., il quale ha dichiarato di avere accettato il trasferimento del figlio alla società U. C. S.p.A. solo perché gli era stata data verbalmente garanzia dell’obbligo di riacquisto da parte della società J. F.C. S.p.A. e che l’obbligo era considerato condizione essenziale per l’accettazione della nuova destinazione;

2) sig. S. C., all’epoca dei fatti Vice Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U. C. S.p.A., per rispondere:

della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale, nonché la lealtà della competizione sportiva da parte della società U. C. S.p.A., per avere lo stesso, nel mese di luglio 2018, contestualmente alla cessione a titolo definitivo da parte della società J. F.C. S.p.A. delle prestazioni del calciatore sig. R. M. in favore della società U. C. S.p.A. avvenuta con contratto datato 26.7.2018, depositato presso la Lega di Serie A ed all’ulteriore accordo di pari data, anch’esso riportato sui moduli federali e depositato presso la Lega di Serie A, che prevedeva il semplice diritto di opzione al riacquisto del medesimo calciatore da parte della società J. F.C. S.p.A. nella stagione sportiva 2020 - 2021 per l’importo di Euro 26.000.000,00, concordato di fatto una pattuizione diversa rispetto a quella risultante dai documenti depositati presso la Lega di Serie A e consistente nell’accordo recante assunzione da parte della società J. F.C. S.p.A. dell’obbligo al riacquisto a titolo definitivo dello stesso calciatore sig. R. M., riacquisto poi effettivamente realizzatosi nella stagione sportiva 2020 – 2021 con la sottoscrizione di un contratto in data 3.10.2020, depositato presso la Lega di Serie A, che, prevedeva condizioni diverse rispetto a quelle precedentemente pattuite nel luglio 2018, ovvero la cessione a titolo definitivo del calciatore M. in favore della società J. F.C. S.p.A. per l’importo di Euro 10.700.000,00.

Il tutto al fine di far ottenere alla società U. C. S.p.A. benefici contabili e fiscali con riferimento ai bilanci di esercizio chiusi al 30.06.2019, 30.06.2020 e 30.06.2021.

Così, peraltro, eludendo la normativa federale che, per ragioni di trasparenza, impone di dare adeguata evidenza agli accordi aventi ad oggetto il trasferimento dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori.

Segnatamente, per avere, già al momento del deposito della modulistica federale in data 26.7.2018 sopra richiamata, pattuito con la società J. F.C. S.p.A. un obbligo irrevocabile di riacquisto del calciatore e non una semplice facoltà di riacquisto.

Tanto per come emerge dalle circostanze e documenti acquisti agli atti e che qui sinteticamente e non esaustivamente si riportano, richiamando in proposito la relazione di indagine:

- dalla bozza trasmessa in data 4 luglio 2018 dal sig. S. C. al sig. C. G. (J. F.C. S.p.A.) contenente la previsione per cui il diritto di riacquisto della J. si sarebbe automaticamente considerato esercitato, trasformandosi in obbligo anche in caso di grave infortunio del calciatore, circostanza incompatibile con la natura di mera facoltà dichiarata nei moduli federali;

- dalla successiva corrispondenza del 19 luglio 2018 con la quale il sig. C. G., per conto della società J. F.C. S.p.A., confermava formalmente “l’irrevocabile obbligo” al riacquisto da parte della stessa società J. F.C. S.p.A., dichiarazione non riportata in alcun atto federale depositato;

- dalla consegna “a mani” al sig. S. C. della lettera contenente tale impegno irrevocabile, circostanza da cui emerge la volontà di veicolare il contenuto alla controparte senza renderlo conoscibile agli organi federali;

- dall’esistenza di una scrittura privata sottoscritta dall’allora legale rappresentante della società J. F.C. S.p.A., databile certamente ad una data antecedente il 25 ottobre 2018, contenente l’obbligo irrevocabile di riacquisto a carico della società J. F.C. S.p.A.;

- dal messaggio inviato a mezzo whatsapp in data 6 giugno 2020 dal sig. C. G. al sig. M. L., dirigente della società J. F.C. S.p.A., con il quale veniva trasmesso lo stesso documento di cui sopra, recante la firma del legale rappresentante della società J. F.C. S.p.A.;

- dalla e-mail del 10 luglio 2020 inviata dal sig. C. C. indirizzata ai vertici dirigenziali della J. e riportante quale debito residuo verso U. l’importo di Euro 26.000.000,00, segno che internamente la società riconosceva la natura vincolante dell’obbligo di riacquisto, pur non risultante dai moduli federali depositati presso la Lega di Serie A;

- dalla corrispondenza del 5 settembre 2020, nella quale il sig. C. G. trasmetteva ai dirigenti della società J. F.C. S.p.A. sigg.ri F. P., F. C. e M. L. i documenti denominati “Proroga.docx” e “SL 2020.docx”, facendo esplicito riferimento alla posizione del calciatore sig. R. M.; documenti già previamente ricevuti a mezzo whatsapp lo stesso giorno dal sig. S. C., e recanti in entrambi i casi la conferma dell’esistenza di un vincolo obbligatorio — non già facoltativo tra le parti relativo al più volte richiamato riacquisto del calciatore M.; - dalle dichiarazioni rese a SIT il 22.02.2023 dal vicepresidente della società U. C. S.p.A. sig. S. C., il quale ha riferito che nella fase iniziale dell’accordo fra le società occorsa nel luglio 2018 “In questa fase l’operazione era seguita già da C. (che firma peraltro i moduli federali)” ed ha, altresì, riconosciuto che l’impegno irrevocabile della società J. F.C. S.p.A. era condizione essenziale dell’operazione, confermando che tale impegno esisteva fin dall’origine e che si trattava di “un’obbligazione naturale”;

- dalle dichiarazioni rese a SIT rese il 17.02.2023 dall’allora dirigente della società J. F.C. S.p.A., sig. M. L., che ha confermato l’esistenza dell’obbligo di riacquisto in questione e l’esistenza della scrittura privata fra le parti contenente l’impegno medesimo assunto della J. sin dall’origine dell’operazione M. nel 2018;

- dalle dichiarazioni rese a SIT il 20.02.2023 dal sig. G. M., padre del calciatore sig. R. M., il quale ha dichiarato di avere accettato il trasferimento del figlio alla società U. C. S.p.A. solo perché gli era stata data verbalmente garanzia dell’obbligo di riacquisto da parte della società J. F.C. S.p.A. e che l’obbligo era considerato condizione essenziale per l’accettazione della nuova destinazione;

3) società U. C. S.p.A. a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri F. C. e S. C., così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Gli accordi ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale, F. C., S. C. e la società U. C. Spa hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l’Avv. Alessandro D'Oria in rappresentanza della Procura Federale, gli Avv.ti Luciano Ruggiero Malagnini e Rolando Favella in rappresentanza dei deferiti, vista la propria decisione n. 189/2022-2023, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:

- per il sig. F. C., euro 10.700,00 (diecimilasettecento/00) di ammenda;

- per il sig. S. C., euro 10.700,00 (diecimilasettecento/00) di ammenda;

- per la società U. C. Spa, euro 10.700,00 (diecimilasettecento/00) di ammenda.

Dichiara la chiusura del procedimento.

Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, nel rispetto integrale di termini e modalità degli accordi dichiarati efficaci, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 127, commi 4 e 5, CGS.

Così deciso nella Camera di consiglio del 14 gennaio 2026.

 

I RELATORI                                                                     IL PRESIDENTE

Francesca Paola Rinaldi                                                            Carlo Sica

Luca Voglino

 

 Depositato in data 14 gennaio 2026.

 

IL SEGRETARIO 

Marco Lai

 

 

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