F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0103/CSA pubblicata del 8 Gennaio 2026 – società Celle Varazze F.B.C. S.S.D. a R.L.
Decisione/0103/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0138/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno - Presidente
Lorenzo D’Ascia - Vice Presidente
Nicola Durante - Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0138/CSA/2025-2026, proposto dalla società Celle Varazze Fbc s.s.d. a r.l. in data 23.12.2025; per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale, di cui al Com. Uff. n. 39 del 16.12.2025;
Visto il reclamo ed i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore alla riunione del giorno 30.12.2025, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Nicola Durante ed udita, per la società reclamante, l’avv. Anna Cerbara;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Celle Varazze impugna la decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 39 del 16.12.2025, con cui il Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale, in riferimento alla partita del Campionato Nazionale Juniores Under 19 tra l’Asti ed il Celle Varazze, disputata il 13.12.2025, ha irrogato alla stessa la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00, “per indebita presenza al termine della gara, nello spazio antistante gli spogliatoi, di propri sostenitori che impedivano l’accesso al proprio spogliatoio alla terna arbitrale per circa cinque minuti. In tale circostanza, e anche dopo l’ingresso nello spogliatoio, detti sostenitori rivolgevano espressioni gravemente offensive. In tale contesto, la porta dello spogliatoio veniva colpita con alcuni pugni”.
Alla riunione, svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza il giorno 30 dicembre 2025, il reclamo è stato trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Col proposto reclamo, si chiede la riduzione della sanzione per due ordini di motivi:
a) non vi è certezza che i fatti siano stati compiuti, in tutto o in parte, dai sostenitori del Celle Varrazze - e non, ad esempio, da quelli dell’Asti, pure “contrariati delle decisioni assunte dal DDG nel corso dell’incontro” -, atteso che lo stesso non risulta refertato dagli assistenti arbitrali ed il direttore di gara non poteva nutrire alcuna sicurezza, in special modo quanto ai pugni inferti all’esterno della porta dello spogliatoio, a chiusura avvenuta;
b) i fatti, ove anche fossero attribuibili ai sostenitori del Celle Varrazze, sono di modesta offensività, non vertendosi in atteggiamenti minatori e non essendo mai stata in pericolo l’incolumità delle persone.
Il gravame è infondato.
L’episodio di cui si discute è dotato di indubbia valenza minacciosa ed offensiva nei confronti della terna arbitrale ed è univocamente attribuito dall’arbitro ai sostenitori del Celle Varrazze, sia nel rapporto, sia in un supplemento dello stesso indirizzato al Giudice Sportivo, redatto il 16.12.2025: entrambi documenti ufficiali che costituiscono “piena prova circa i fatti accaduti … in occasione dello svolgimento delle gare” (art. 61, comma 1, C.G.S.). In particolare, il supplemento di referto segnala la responsabilità dei “tifosi ospiti” per la “situazione” verificatasi dall’inizio alla fine.
Per le condotte dei tifosi indicate nel referto, inquadrabili come “cori, grida e ogni altra manifestazione … oltraggiosa, minacciosa”, l’art. 25, comma 3, seconda parte, C.G.S. prevede la responsabilità della società (cfr. Sez. I, decisione n. 66/CSA/2025-2026).
Non rileva che gli assistenti, pur presenti al fatto, non l’abbiano segnalato: vuoi perché ciò non toglie valore fidefacente al referto arbitrale; vuoi perché è plausibile che gli stessi abbiano ritenuto di essere esentati dall’obbligo in ragione dell’avvenuta verbalizzazione ad opera dell’arbitro.
Non desta perplessità l’assoluta certezza con cui l’accaduto viene attribuito alla tifoseria del Celle Varrazze, essendo regola di comune esperienza quella secondo cui i sostenitori di una squadra di calcio sono inequivocabilmente riconoscibili dall’uso dei rispettivi contrassegni (sciarpe, bandiere, berretti, ecc..).
D’altronde, ed a massima garanzia della bontà della refertazione arbitrale, vi è che, laddove il direttore di gara non ha potuto rilevare di persona gli autori del singolo episodio (gli insulti gridati dopo l’entrata negli spogliatoi ed i pugni sferrati dietro la porta), ha impiegato l’avverbio “molto probabilmente”.
Tale valutazione di elevata prevedibilità è condivisa dalla Corte, non essendovi altri soggetti cui, anche solo potenzialmente, addebitare le condotte, complessivamente o singolarmente (in tesi: i tifosi dell’Asti, “contrariati delle decisioni assunte dal DDG nel corso dell’incontro”).
Non ricorrono, infine, ragioni atte a giustificare la diminuzione della sanzione, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., stante la reiterata e progressiva commissione di condotte vietate da parte della tifoseria del Celle Varrazze, la quale dapprima si è minacciosamente collocata davanti allo spogliatoio arbitrale; quindi è passata alle vie di fatto, impedendo alla terna arbitrale di accedervi per vari minuti, rivolgendo alla stessa espressioni gravemente offensive e prendendo a pugni la porta dello spogliatoio.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicola Durante Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
