F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0104/CSA pubblicata del 12 Gennaio 2026 – U.S. Lecce S.p.A. – sig. Eusebio Di Francesco
Decisione/0104/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0150/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Antonino Savo Amodio – Presidente
Michele Messina - Vice Presidente
Rocco Vampa - Componente (Relatore)
Franco Granato - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo con procedimento d'urgenza ai sensi degli artt. 71 e 74 del Codice di Giustizia Sportiva, proposto dalla società U.S. Lecce S.p.A. e dal sig. Eusebio Di Francesco, per la riforma della decisione del Giudice sportivo nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A di cui al Com. uff. n. 93 del 30 dicembre 2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del 5 gennaio 2026, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Rocco Vampa e udito per i reclamanti l’avv. Domenico Zinnari;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società U.S. Lecce s.p.a. e il sig. Eusebio Di Francesco (d’ora in avanti anche “l’allenatore”), allenatore della prima squadra, esperivano reclamo avanti questa Corte avverso e per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti serie A (compendiata nel comunicato ufficiale n. 93 del 30 dicembre 2025), pel tramite della quale era stata inflitta al sig. Di Francesco – in relazione alla gara di campionato Lecce-Como svoltasi il 27 dicembre 2025 - la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara; e ciò “per avere, al 23° del primo tempo, contestato una decisione arbitrale rivolgendo al Direttore di gara epiteti gravemente insultanti, per avere, inoltre, all'atto del provvedimento di espulsione continuato la protesta; infrazioni rilevate dal Quarto Ufficiale”.
A mezzo di gravame i reclamanti essenzialmente deducevano:
- riconducibilità dei fatti contestati nell’alveo “della condotta irrispettosa/irriguardosa piuttosto che in quella ingiuriosa”, atteso che: i) l’intento del Di Francesco sarebbe stato quello di “esprimere il proprio dissenso rispetto alla valutazione tecnica del Direttore di Gara”, siccome emergerebbe dalla stessa annotazione del quarto ufficiale (“in segno di protesta”); ii) le pur “censurabili” parole oggetto di contestazione sarebbero state dall’allenatore del Lecce non mai indirizzate al direttore di gara che, non a caso, “non ne ha avuto percezione”, siccome formulate, per converso, “nell’ambito di una più ampia interlocuzione con i propri collaboratori in un moto di rabbia generato dalla decisione assunta sul campo” ; iii) nessuna espressione, neanche irriguardosa o irrispettosa nei riguardi del direttore di gara, sarebbe stata al fine pronunziata dall’allenatore allorquando questi si allontanava dal terreno di giuoco; di qui la assenza di una “inequivoca” volontà del sanzionato di “ledere il decoro, la dignità o l’onere” dell’arbitro;
- erronea quantificazione della sanzione “interdittiva” della squalifica, stante la mancata applicazione delle attenuanti rivenienti dagli artt. 12 e 13 C.G.S., avuto riguardo, in particolare: i) alla assenza di recidiva; ii) al fatto che dalle stesse refertazioni ufficiali non emergerebbe alcuna “precipua riferibilità dell’epiteto all’Ufficiale di Gara”.
Di qui le richieste di procedere:
i) principaliter, alla riduzione della sanzione della squalifica ad una sola giornata di gara; ii) in via subordinata, alla riduzione del quantum sanzionatorio alla squalifica di una giornata oltre alla diffida;
iii) in via ancor più gradata, alla riduzione della sanzione ad una giornata di squalifica con ammenda, anche commutando la seconda giornata di squalifica in ammenda, “nella misura che sarà ritenuta di Giustizia”.
Nel corso della udienza del 5 gennaio 2026, tenutasi in videoconferenza, l’avv. Zinnari provvedeva ad illustrare la posizione dei reclamanti, concludendo per l’accoglimento delle rassegnate conclusioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo non è fondato.
Va in via liminare, rammentato il contenuto del referto arbitrale, che a sua volta riprende l’annotazione del quarto ufficiale, posto a base della gravata decisione, nella cui sezione “espulsioni staff Lecce” è testualmente dato leggere che:
- “Infrazione rilevata dal IV Ufficiale di cui allego nota di seguito: Al 23’ 1°T richiamavo l'attenzione dell'arbitro per far espellere l'allenatore, Sig. Di Francesco Eusebio della società Lecce, il quale in segno di protesta ad una decisione tecnica assunta dal collega, a gioco fermo lanciava con forza una bottiglietta d'acqua in aria offendendo I'arbitro a voce alta con frasi del tipo: “vergognati, stai facendo lo stesso schifo fatto a Roma, testa di c..(…)”. Inoltre dopo che l'arbitro esibiva il cartellino rosso, prima di abbandonare il recinto di gioco, continuava a protestare con veemenza e gestualità accesa nei miei confronti utilizzando frasi del tipo: “era fallo vi dovete svegliare, ti devi vergognare”.
Trattasi di condotte –gesti, parole ed espressioni- constatate e percepite dal solo quarto ufficiale, e non già dall’arbitro della gara: è giustappunto il rapporto di esso quarto ufficiale, riportato pedissequamente nel referto arbitrale, ad avere fondato la determinazione sanzionatoria che quivi si censura.
Vanno, indi e all’uopo, rammentati i tratti caratteristici della figura del quarto ufficiale, la latitudine dei compiti a lui spettanti e la natura dei rilievi e delle annotazioni da questi effettuate.
Vengono in rilievo le previsioni del regolamento del giuoco del calcio (edizione 2025, corredato delle decisioni ufficiali FIGC e della guida pratica AIA), a mente delle quali:
- “la collaborazione del quarto ufficiale include anche: (…) informare l’arbitro in caso di un comportamento non corretto di qualsiasi occupante l’area tecnica” (regola 6, punto 2, pag. 61);
- “durante lo svolgimento della gara per il quale è stato designato, il quarto ufficiale prenderà posto nel campo per destinazione tra le due panchine ivi installate e avrà i seguenti compiti: (…) d) analogamente a quanto previsto per gli assistenti, riferire all’arbitro su fatti ed episodi gravi da addebitarsi ai calciatori, anche se di riserva o sostituiti, alle persone ammesse nel recinto di gioco o a qualsiasi altra persona comunque presente all’interno dello stesso, restando riservata ogni decisione all’arbitro; e) riferire all’arbitro circa i comportamenti non regolamentari, diversi da quelli di cui al precedente punto d), da addebitarsi ai calciatori, anche se di riserva o sostituiti, alle persone ammesse nel recinto di gioco o a qualsiasi altra persona comunque presente all’interno dello stesso, da lui constatate e non rilevate dagli altri ufficiali di gara, restando riservata ogni decisione all’arbitro” (decisioni ufficiali FIGC su regola 6, pag. 64);
- “al termine della gara, il quarto ufficiale dovrà riportare gli episodi di cui ai precedenti punti (d), (e), (f) e (g) in un apposito rapporto, che dovrà redigere anche nel caso non vi sia nulla da segnalare, e che dovrà consegnare all’arbitro affinché lo alleghi al proprio rapporto di gara” (decisioni ufficiali FIGC su regola 6, pag. 64).
In claris non fit interpretatio.
Rientra per certo nei munera attribuiti al quarto ufficiale anche quello - funzionale a garantire il pacifico, leale e sereno dispiegarsi della competizione calcistica- concretantesi nella:
- vigilanza e nel controllo in continuum circa la correttezza delle condotte di tutte le persone ammesse, ovvero presenti nell’area tecnica e nel recinto di giuoco, ivi compresi, naturalmente, gli allenatori delle due squadre;
- nella segnalazione all’arbitro dei fatti e degli episodi “irregolari” rilevati;
- nella redazione di un apposito rapporto, che di tale azione di vigilanza dia conto -anche “in negativo”, allorquando cioè, non sia stato constatato alcunché di non regolare- da consegnare all’arbitro, affinché formi parte integrante del referto di gara.
Nella fattispecie che ne occupa, indi, il quarto ufficiale – nell’esercito dei summenzionati poteri-doveri - ha giustappunto:
- rilevato la condotta dell’allenatore Di Francesco, con il lancio “con forza” di una bottiglietta in aria, udendo altresì le espressioni proferite da esso Di Francesco, e sopra riportate;
- in particolare, percepito e inteso la significanza “offensiva” di tali espressioni, comechè pronunziate “ a voce alta” e riferibili alla persona dell’arbitro, in segno di protesta per la sua decisione di non avere accertato infrazione veruna nell’azione di giuoco che aveva condotta la squadra ospite alla prima segnatura;
- richiamato l’attenzione dell’arbitro, indi, “per far espellere l’allenatore”;
- rilevato, altresì, le successive, veementi, proteste dell’allenatore che, prima di abbandonare il recinto di giuoco, utilizzava ancora, “con gestualità accesa”, espressioni irriguardose nei confronti, questa volta, dello stesso quarto ufficiale;
- annotato tali accadimenti, siccome testualmente riportato nel referto arbitrale ove, invero, si dà atto della natura “de relato” di tali rilievi, puntualizzando che “L’espulsione dell’allenatore della società Lecce mi è stata segnalata dal IV ufficiale, di cui riporto il dettaglio nelle note della sanzione”.
Orbene, le superiori circostanze di fatto, rappresentate nel referto arbitrale, pel tramite del richiamo della annotazione del quarto ufficiale- si appalesano inequivocabilmente acclarate, atteso che:
- “i rapporti degli ufficiali di gara o del commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” (art. 61, comma 1, CGS);
- costituisce dato inveterato del diritto vivente, in subiecta materia, quello in forza del quale “al referto arbitrale deve attribuirsi, ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S., fede privilegiata quanto alla sua efficacia probatoria, suscettibile di essere integrato (ed eventualmente contraddetto) anche da ulteriori atti istruttori, ma solo quando il suo contenuto non appaia sufficiente per formare il convincimento del Giudice, vale a dire laddove non contenga elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell’addebito o risulti intrinsecamente contraddittorio o smentito da altre circostanze rilevanti” (e pluribus, solo da ultimo, CSA, I, n. 94/2025-2026; Id., III, n. 85/2025-2026)”;
- nella fattispecie, l’annotazione del quarto ufficiale, riportata nel referto dell’arbitro – e contenente una precisa e dettagliata ricostruzione di quanto accaduto- rappresenta fatti che non mai vengono contestati, nella loro ontologica sussistenza, dagli stessi reclamanti, che solo intendono accreditarne una diversa lettura, volta a collocare le condotta nell’ambito di un “moto di rabbia” per così dire solipsistico dell’allenatore, o comunque sfociato in una mera “interlocuzione con i propri collaboratori”, senza “rivolgersi al direttore di gara”, e ciò “nel mentre si trovava rivolto con la spalle al terreno di giuoco nei pressi della propria panchina”.
Ora una tale interpretazione dell’effettiva significanza dei fatti ascritti – come detto, non disconosciuti nella loro materiale sussistenza dai reclamanti- si appalesa contraddetta dallo stesso tenore letterale delle parole pronunziate, tenuto conto dell’utilizzo della seconda persona singolare, “vergognati (…) stai facendo (…).
E’ giustappunto il senso letterale delle ridette espressioni –in disparte, la quaestio circa l’esistenza di un’effettiva, specifica, voluntas “offensiva” ovvero “lesiva” del decoro e dell’onore dell’arbitro in capo all’allenatore- a deporre per la loro oggettiva idoneità ad essere intese come direttamente pronunziate all’indirizzo di esso arbitro.
In altre parole –anche ad accedere alla tesi dei reclamanti, circa l’insussistenza di una specifica volontà di “offesa” da parte dell’allenatore, che avrebbe pronunziato le censurabili espressioni de quibus a voce alta, e rivolgendosi in particolare ai propri collaboratori, nell’ambito di un comprensibile, ancorchè non mai giustificabile, moto di stizza e di rabbia seguito alla non condivisa decisione arbitrale- ciò che quivi viene in rilievo è il fatto che:
- si tratta di affermazioni pronunziate a voce alta, accompagnate dal veemente gesto del lancio della bottiglietta, utilizzando la seconda persona singolare;
- pienamente udite dal quarto ufficiale e da questi ragionevolmente percepite – sulla scorta di quanto sopra esposto- come indirizzate all’arbitro e, indi, aventi idoneità lesiva del suo prestigio e decoro.
Talchè –in disparte i soggettivi intendimenti dell’allenatore- ciò che quivi massime assume significanza è la oggettiva idoneità del contegno assunto dall’allenatore del Lecce ad essere ragionevolmente inteso nei sensi in cui è stato effettivamente inteso dal quarto ufficiale: chè, indi, il Di Francesco, adottando un tale contegno ed utilizzando quelle determinate espressioni “a voce alta” e nei pressi della area tecnica, ha per così dire “accettato il rischio” di una siffatta interpretazione e, indi, delle sfavorevoli conseguenze che ne sono poscia, naturaliter, rivenute.
Del resto, ai sensi dell’art. 5 del CGS, le persone fisiche soggette all’ordinamento federale, salvo diversa disposizione, sono responsabili delle violazioni, commesse anche a titolo di colpa: invero, “nell’ordinamento sportivo, per l’affermazione di responsabilità - quanto alla sussistenza dell’elemento soggettivo - non è indispensabile la prova di fatti dolosi, perché la violazione è punibile anche a titolo di colpa (cfr. CFA, Sez. I, n. 90/2021-2022)” (CFA, I, n. 67/2025-2026).
Nulla quaestio, di poi, sulla inequivoca significanza irriguardosa della condotta assunta dall’allenatore direttamente nei confronti del quarto ufficiale, successivamente all’espulsione e all’atto del suo allontanamento dal recinto di giuoco.
Né il disvalore attribuibile ex se a tale contegno può essere eliso e/o attenuato in ragione del fatto che l’episodio si sia verificato “durante l’uscita” dal recinto di giuoco dell’allenatore espulso (in fattispecie simile, CSA, III, n. 96/2025-2026).
Non può accogliersi neanche la doglianza relativa all’omessa valutazione delle circostanze attenuanti.
Orbene:
- l’art. 12 del C.G.S. – in virtù del quale gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva – impone di modulare l’afflittività delle sanzioni in base alla gravità dei fatti (CFA, Sez. I, n. 7/2022-2023);
- l’effettività, l’afflittività e la deterrenza delle sanzioni irrogate debbono essere dunque adeguate alla gravità degli illeciti commessi, in linea con quanto prescritto dall’art. 44, comma 5, C.G.S., secondo il quale “tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività” (CFA, I, 67/2025-2026);
- solo se l’entità della sanzione è commisurata alla gravità dell'illecito – nel quadro delle circostanze di fatto – si realizza un’effettiva efficacia deterrente ed un adeguato effetto dissuasivo, atteso che la sanzione – per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita – deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta (CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; CFA, Sez. IV, n. 55/2020-2021) (CFA, SS.UU., n. 22/2023-2024).
Nella fattispecie de qua agitur:
- i fatti ascritti vanno sussunti nel paradigma normativo foggiato all’art. 36, comma 1, del CGA, a mente del quale “ Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara (…)”;
- le condotte irriguardose concretamente poste in essere sono due: i) la prima, cagionante la espulsione, e ragionevolmente interpretabile, e interpretata, come lesiva del prestigio e del decoro dell’arbitro; ii) la seconda, avvenuta dopo l’estrazione del cartellino rosso, commessa nei confronti del medesimo quarto ufficiale;
- immune da vizi logico-giuridici, indi, si appalesa l’iter prodromico alla adozione della impugnata determinazione sanzionatoria, irrogante la squalifica per due giornate di gara.
E, invero, circostanze idonee a giustificare una riduzione della sanzione, ai sensi dell’art. 13, comma 2, CGS, hanno in ogni caso assunto rilevanza nell’esercizio della discrezionalità quoad poenam spettante al Giudice Sportivo, tenuto altresì conto dei parametri edittali indicati nel ridetto art. 36, comma 1, CGS, congrua appalesandosi, al fine, la determinazione della concreta entità della sanzione interdittiva comminata (CSA, I, 39/2025-2026).
Ne discende la reiezione del reclamo.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Rocco VAMPA Antonino Savo Amodio
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
