F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0105/CSA pubblicata del 12 Gennaio 2026 – società A.C. Este S.S.D. a R.L. e Sig. Andrea Pagan
Decisione/0105/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0140/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Lorenzo D’Ascia – Vice Presidente (relatore)
Andrea Lepore – Componente
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0140/CSA/2025-2026 proposto dalla Società A.C. Este S.S.D. a R.L., per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale di cui al Comunicato Ufficiale n° 59 pubblicato in data 16 dicembre 2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del 30 dicembre 2025, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Lorenzo D’Ascia; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con unico reclamo del 19 dicembre 2025 la Società A.C. Este S.S.D. a R.L. ha impugnato la sanzione dell’ammenda di € 2.000 e la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive del tecnico Andrea Pagan, applicate dal Giudice Sportivo con delibere pubblicate in data 16 dicembre 2025 sul Comunicato Ufficiale n° 59 della Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, con riferimento alla gara tra Este e Treviso FBC SSDRL, valevole per il campionato di Serie D (girone C) 2025/2026, disputata il 14 dicembre 2025.
Con riferimento alla squalifica del tecnico della Parte reclamante, Andrea Pagan, espulso al 43’ del primo tempo regolamentare, il referto arbitrale rinviava a quello dell’assistente Guiducci, nel quale si riferiva quanto segue: “Al 42 1T richiamavo l’attenzione dell’arbitro per espellere il signor Pagan Andrea, allenatore della squadra Este, che a seguito di assegnazione di un calcio di rigore lasciava l’area tecnica ponendosi a 2 metri di distanza da me e proferiva le seguenti parole: ma che rigore è, vaffanculo. In seguito lasciava il terreno di gioco in maniera regolare”.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento di squalifica per 4 giornate del tecnico Pagan: “Per avere rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore di gara”.
Il referto arbitrale riportava, inoltre, i seguenti eventi avvenuti al termine della gara: “ Al termine della gara, dopo essere aver lasciato il terreno di gioco ma prima di aver fatto rientro negli spogliatoi venivo offeso dai sostenitori della Società Este i quali indirizzavano a me e al mio Assistente frasi ingiuriose e lanciavano una stecca di legno di circa mezzo metro con la punta rafforzata utilizzata per battere il tamburo che passava non lontano dal corpo mio e da quello del mio assistente. In questa sede si rimanda integralmente al referto del mio AA2 Filippo Scorteccia allegato al presente referto”.
Il referto dell’assistente Scorteccia riportava quanto segue: “Dopo la fine della partita, mentre mi dirigevo negli spogliatoi insieme all'AE Cosimo Papi, una volta che siamo usciti dal recinto di gioco e prima di entrare nella struttura dove sono presenti gli spogliatoi, i sostenitori della squadra Este lanciano con forza verso di noi una bacchetta di legno con un'estremità rinforzata di scotch (utilizzata per suonare il tamburo) che passa a circa 50 cm dal mio viso e da quello del mio collega AE senza procurarci conseguenze”.
Il Giudice sportivo così motivava la sanzione dell’ammenda di € 2.000: “Per avere un proprio sostenitore, al termine della gara, rivolto espressione offensiva ed irriguardosa nei confronti del Direttore di gara e di un suo Assistente, nonché aver lanciato una stecca di legno con punta rafforzata verso di loro senza tuttavia colpirli”.
La Società reclamante chiede la riduzione della squalifica del tecnico Pagan, deducendo che l’arbitro e il primo assistente avrebbero frainteso le intenzioni e quanto espresso dall’allenatore, e l’annullamento o la riduzione dell’ammenda, deducendo che il gesto compiuto dal proprio sostenitore non è mai stato commesso in ventun anni di storia della squadra e che la società si è subito adoperata per le dovute scuse ufficiali e per rintracciare l’autore del gesto.
All’esito della discussione, il reclamo è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo sia infondato e debba essere respinto, con riferimento a entrambe le sanzioni impugnate.
Per quanto concerne la squalifica del tecnico Pagan, si rileva che l’episodio da cui è scaturita l’espulsione è stato direttamente percepito dall’assistente, riportato nel referto arbitrale e, nella sostanza, non smentito dalla ricostruzione prospettata dalla Parte reclamante che si è limitata a richiamare la confusione del momento e una generica incomprensione delle intenzioni del tecnico.
L’insulto è stato rivolto direttamente all’assistente, come dimostrato dal fatto che, a seguito della concessione di un calcio di rigore, il tecnico è uscito dall’area tecnica e si è avvicinato all’assistente stesso pronunciando poi la frase ingiuriosa riferita nel referto.
La frase riportata nel referto costituisce senza dubbio una condotta ingiuriosa e irriguardosa ai sensi dell’art. 36, comma 1, lettera a), CGS, per la quale il Giudice sportivo ha applicato la sanzione minima prevista, così tenendo conto, evidentemente, della sua non particolare gravità.
Quanto all’ammenda di € 2.000, il Collegio ritiene che il lancio di una stecca di legno all’indirizzo della terna arbitrale, giunto a poca distanza, che dunque solo per una fortunata casualità non ha colpito uno dei componenti della stessa, sia riconducibile nell’ambito dei fatti per i quali l’art. 26, CGS prevede la sanzione dell’ammenda da € 500 a € 15.000 a carico della Società.
Il Collegio rileva che, nel caso di specie, la Società reclamante non ha dimostrato la sussistenza della circostanza attenuante di cui all’art. 29, comma 1, lettera c), CGS, solo genericamente allegata nel reclamo.
Pertanto, il Collegio ritiene che la sanzione irrogata sia da ritenere congrua, in relazione alla gravità della condotta.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Lorenzo D’Ascia Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
