F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0108/CSA pubblicata del 13 Gennaio 2026 – società SSD Gruppo Sportivo Montespaccato S.r.l. – calciatore Ciro Coratella

 

Decisione/0108/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0139/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Lorenzo D’Ascia - Vice Presidente

Lorenzo Attolico - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0139/CSA/2025-2026, proposto dalla società SSD Gruppo Sportivo Montespaccato S.r.l. per la riforma della decisione del Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. uff. n.  59 del 16.12.2025)

visto il reclamo ed i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore all'udienza del 30 dicembre 2025, tenutasi in videoconferenza, l'Avv. Lorenzo Attolico;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La SSD Gruppo Sportivo Montespaccato S.r.l. proponeva reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara, inflitta al calciatore Ciro Coratella dal Giudice sportivo presso il Dipartimento interregionale (Com. Uff. n. 59 del 16.12.2025), in relazione alla gara tra Montespaccato ed Ischia Calcio del 14 dicembre 2025, valida per il campionato nazionale di serie D.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo così motivava il provvedimento: “per avere, a gioco fermo, colpito con una gomitata al petto un calciatore avversario".

La reclamante, con il reclamo introduttivo, chiedeva la riduzione della sanzione della squalifica da tre ad almeno due giornate di gara.

A sostegno della propria domanda, la reclamante, in estrema sintesi, sosteneva che il Giudice Sportivo avrebbe erroneamente qualificato la fattispecie in esame quale atto violento in luogo di condotta gravemente antisportiva, sostenendo che il gesto del proprio tesserato non sarebbe stato caratterizzato da intenzionalità e volontarietà di produrre danni fisici all'avversario, come, peraltro, sarebbe dimostrato dal video e dai fotogrammi versati in atti a corredo del reclamo.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 30 dicembre 2025,  nessuno compariva per la parte reclamante.

Il reclamo veniva, quindi, trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte dalla reclamante, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

La Corte osserva che, per costante indirizzo, la condotta violenta si sostanzia in un atto violento caratterizzato da volontarietà ed intenzionalità, mentre la condotta gravemente antisportiva si caratterizza per un “eccesso” di agonismo sportivo nella contesa della palla.

Orbene, nel caso di specie, attraverso la chiara espressione riportata nel referto arbitrale (" sferrava una gomitata sul petto dell'avversario in una situazione di gioco fermo e pallone lontano"), è pacifico che il gesto compiuto dal calciatore Coratella sia stato intenzionale, compiuto a gioco fermo e a pallone lontano, e, quindi, per definizione, non catalogabile quale mero eccesso di agonismo sportivo nella contesa della palla, con la conseguenza che correttamente il Giudice Sportivo ha ritenuto trovasse applicazione nel caso in esame quanto previsto dal menzionato art. 38 C.G.S., che riserva ai calciatori responsabili di condotta violenta la sanzione minima della squalifica per tre giornate effettive di gara.

La reclamante allegava peraltro al proprio reclamo un video ed alcuni fotogrammi da cui risulterebbe, a suo dire, il reale svolgersi dei fatti e la corretta portata (condotta gravemente antisportiva) del comportamento sanzionato al suo tesserato.

Tali mezzi di prova, come da giurisprudenza federale costante, non sono, però, ammissibili in fattispecie come quella in esame, perché, ai sensi del combinato disposto degli artt. 58 e 61 C.G.S., utilizzabili solo in circostanze specificatamente previste dall'ordinamento.

Per tali motivi la Corte ritiene che la sanzione da applicarsi sia quella minima prevista dall’art. 38 C.G.S., e, cioè, tre giornate effettive di squalifica, con l’effetto di respingere il reclamo.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Lorenzo Attolico                                                   Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it