F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0076/CFA pubblicata il 19 Gennaio 2026 (motivazioni) – PF/Omissis
Decisione/0076/CFA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0085/CFA/2025-2026
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Stefano Papa - Componente
Carlo Saltelli – Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0085/CFA/2025-2026, proposto dalla Procura federale,
per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lazio, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. Omissis e comunicata il Omissis;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all’udienza dell’8 gennaio 2026, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Carlo Saltelli e uditi l’avv. Mario Taddeucci Sassolini per la Procura federale, l’avv. Mattia Piccolino per la società Omissis e gli avv.ti Franca Liani e Marco Callori per il sig. Omissis, nessuno comparendo per la società Omissis;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
I. A conclusione della rituale attività d’indagine, con atto prot. 5203/1095 pfi 24-25 PM/mf del 25 agosto 2025, la Procura federale (e per essa il Procuratore federale interregionale) ha deferito innanzi al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lazio:
1. il sig. Omissis, all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la società Omissis;
2. la società Omissis;
3. la società Omissis; per rispondere:
- il sig. Omissis, all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la società Omissis:
1. della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 28, comma 1, del Codice di giustizia sportiva (d’ora in avanti anche solo C.G.S.) per avere egli: a1) in data 29 marzo 2025, verso il termine della gara Omissis, valevole per il girone B del Campionato Under 15 Provinciale, in occasione di un rigore assegnato a favore della squadra della società ospite, dopo essersi avvicinato alla tribuna nella quale si trovava la sorella del calciatore minorenne sig. Omissis della squadra della società Omissis, schierato con la maglia numero 8, avvicinato entrambe le mani al basso ventre mimando all’indirizzo della stessa il gesto di un rapporto orale; a2) al termine della predetta gara, proferito all’indirizzo della sorella del calciatore sig. Omissis - che si trovava nella tribuna dell’impianto sportivo nel quale si era disputato l’incontro - la seguente testuale espressione: “negra famme un bocchino”; a3) sempre in data 29 marzo 2025, dopo la predetta gara, pubblicato sul proprio profilo Instagram “ “Omissis” un messaggio del seguente tenore letterale: “negra destro nfaccia”;
2. violazione degli artt. 4, comma 1, e 38, comma 1, del CGS per avere egli, sempre al termine della predetta gara, spintonato e sferrato schiaffi alla sig.ra Omissis, sorella del calciatore tesserato per la società Omissis sig. Omissis, ciò nel corso di una colluttazione tra i due, alla quale ha successivamente preso parte anche la madre del calciatore Omissis, scaturita dalle precedenti espressioni delle quali era stata destinataria la stessa sig.ra Omissis in occasione ed al termine della gara;
- la società Omissis a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 28, comma 4, del CGS per avere un proprio sostenitore, nel corso del secondo tempo della gara Omissis del Omissis valevole per il girone B del Campionato Under 15 Provinciale, proferito all’indirizzo del calciatore sig. Omissis schierato nelle fila della squadra avversaria con la maglia numero 8, la seguente testuale espressione: “Scimmia alzati che non c’hai nemmeno l’acqua per lavarti ”; nonché ancora per avere una propria sostenitrice, successivamente identificata nella madre del calciatore sig. Omissis, schierato nelle fila della squadra della società Omissis con la maglia numero 4, afferrato per i capelli e scaraventato a terra la sig.ra Omissis, sorella del calciatore della Omissis sig. Omissis, cagionandole la frattura del quinto metacarpo della mano destra come certificato dal referto del Pronto soccorso dell’Ospedale Padre Pio di Bracciano; ciò al termine della gara, nel corso di una colluttazione inizialmente insorta tra il calciatore sig. Omissis e la sig.ra Omissis a cui ha successivamente preso parte anche la madre del sopra citato calciatore tesserato per la società Omissis, scaturita dalle precedenti espressioni delle quali era stata destinataria la stessa sig.ra Omissis in occasione ed al termine della gara;
- la società Omissis a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 28, comma 4, del CGS per avere una propria sostenitrice, successivamente identificata nella sig.ra Omissis sorella del calciatore sig. Omissis, schierato nelle fila della squadra della Omissis con la maglia numero 8, colpito ed afferrato per il collo il calciatore tesserato per la società Omissis sig. Omissis; nonché ancora per avere la stessa sostenitrice afferrato per i capelli e scaraventato a terra la sig.ra Omissis, madre del calciatore sig. Omissis; ciò nel corso di una colluttazione al termine dell’incontro Omissis del Omissis, scaturita dalle precedenti espressioni delle quali era stata destinataria la sig.ra Omissis in occasione ed al termine della gara;
- la società Omissis a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del CGS per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal calciatore sig. Omissis, così come descritti nei relativi capi di incolpazione sub a) e b).
II. Il Tribunale federale, con la decisione pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. Omissis, ha parzialmente accolto il deferimento, prosciogliendo il calciatore Omissis e ritenendo i rimanenti deferiti responsabili e comminando l’ammenda di €. 600,00 alla società Omissis e di €. 500,00 alla società Omissis.
In particolare il Tribunale, esaminati gli atti di indagine, le deposizioni rese alla Procura dal direttore di gara, della signorina Omissis (sorella del calciatore della società Omissis sig. Omissis schierato con la maglia n. 8), dello stesso calciatore della società Omissis sig. Omissis, del signor Omissis, del sig. Omissis tesserato della società Omissis, del sig. Omissis, massaggiatore tesserato della Omissis - e tenuto conto che i fatti di cui era incolpato il signor Omissis non risultavano in alcun modo nel referto arbitrale, emergevano solo dalle dichiarazioni della signorina Omissis e del fratello signor Omissis, ma risultavano del tutto non confermate dalle altre deposizioni - ha ritenuto non raggiunta la prova dell’attribuibilità dei fatti contestati al calciatore Omissis, non potendo considerarsi raggiunta la prova anche della riferibilità a quest’ultimo del post pubblicato sul suo profilo Instagram: ciò in quanto “il quadro narrativo si riduce, in sostanza, ad un contrasto tra versioni contrapposte senza che emergano elementi oggettivi idonei non solo a fugare il ragionevole dubbio, ma neppure a fondare in termini probabilistici, la prospettiva accusatoria”.
III. Con reclamo in data 9 dicembre 2025, la Procura federale ha impugnato tale decisione, lamentandone l’erroneità alla stregua di due motivi di censura.
III.1. Con il primo, rubricato “Erronea valutazione delle evidenze probatorie acquisite agli atti del procedimento in ordine all’asserita insussistenza delle condotte ascritte al calciatore sig. Omissis con i capi a) e b) dell’incolpazione e ritenuta conseguente erronea insussistenza della responsabilità oggettiva della società Omissis”, la Procura ha – in sintesi – sostenuto che il Tribunale avrebbe ingiustamente svalutato le evidenze probatorie emergenti dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa, signorina Omissis, e dal calciatore sig. Omissis, con argomentazioni non condivisibili e in contrasto con i principi affermati in giurisprudenza in tema di valore probatorio delle dichiarazioni della persona offesa; avrebbe altresì contraddittoriamente ritenuto che ulteriori condotte - in relazione alle quali è stata esercitata l’azione disciplinare ai sensi dell’art. 28, comma 4, CGS - erano risultate adeguatamente provate, così decontestualizzando i gravi episodi verificatisi e sottovalutando altrettanto immotivatamente il messaggio postato su Instagram sulla cui attribuibilità al signor Omissis non poteva ragionevolmente dubitarsi, stante l’ammissione di quest’ultimo di essere il titolare di quel profilo e la mancata prova della ipotizzata modifica dello stesso da parte di estranei.
Con il secondo motivo la Procura ha lamentato “Incongruità delle sanzioni irrogate alle Società Omissis ed Omissis per le contestazioni mosse ai sensi dell’art. 28, comma 4, del codice di giustizia sportiva - Violazione ed erronea applicazione del principio generale di afflittività della sanzione. Carenza di motivazione in violazione degli artt. 44 e 51 del Codice di giustizia sportiva”, evidenziando l’incongruità delle sanzioni inflitte alle società, prive di qualsiasi adeguata motivazione, in relazione alla obiettiva gravità ed ingiustificabilità dei fatti contestati ed anche in ragione dei fatti che sono stati comunque ritenuti acclarati.
III.2. La Procura ha pertanto chiesto che, in riforma della decisione reclamata:
- il sig. Omissis sia dichiarato responsabile degli addebiti disciplinari allo stesso contestati con i capi a) e b) del relativo capo di incolpazione;
- conseguentemente, sia affermata la responsabilità disciplinare della società A Omissis anche in ordine alle condotte ascritte alle condotte al sig. Omissis;
- siano inflitte ai deferiti le sanzioni già richieste nel corso del procedimento di primo grado, ed in particolare del sig. Omissis la sanzione di 15 (quindici) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali; alla società Omissis la sanzione di euro 2.000,00 (duemila/00) di ammenda; alla società Omissis la sanzione di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda; ovvero quelle diverse sanzioni ritenute di giustizia.
Si è costituto il signor Omissis che ha controdedotto alle tesi della Procura federale, deducendone l’inammissibilità e l’infondatezza e chiedendo il rigetto del reclamo. A suo avviso le censure sollevate sarebbero invero generiche ed inammissibili, non essendo stato prodotto alcun elemento probatorio in punto di fatto idoneo a supportare le tesi accusatorie e a smentire le ragionevoli conclusioni del primo giudice. Ha chiesto in via istruttoria l’ammissione di prove testimoniali e una eventuale consulenza tecnica informatica sul proprio telefonino per dissipare dubbi sulla effettiva provenienza del messaggio postato sul suo profilo Instagram.
Si è costituita in data 4 gennaio 2026 anche la Omissis, deducendo l’assenza dell’illecito di cui è stato incolpato il proprio tesserato, calciatore Omissis, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure; l’indebito tentativo da parte della Procura di dilatare la portata dell’art. 28 C.G.S., ignorando i limiti oggettivi del controllo societario e la assoluta congruità e coerenza con il quadro probatorio della sanzione inflittale, non suscettibile pertanto di aggravamento.
All’udienza dell’8 gennaio 2026, tenutasi da remoto, dopo la rituale discussione, il reclamo è stato trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
VII. Deve essere preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del reclamo sollevata dal signor Omissis sul presupposto che la Procura non avrebbe indicato nuovi elementi probatori utili a confortare la propria tesi accusatoria, così risolvendosi il reclamo in una mera rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dal primo giudice e da questi ritenuto non adeguato a provare la attribuibilità dei fatti contestati al deferito signor Omissis.
Occorre al riguardo rilevare che, ai fini dell’ammissibilità del reclamo ai sensi dell’art. 101, comma 3, C.G.S., è necessario e sufficiente che esso contenga specifiche censure contro i capi della decisione impugnata, non dovendo essere data una lettura formalistica della predetta norma (CFA, SS.UU., n. 91/2024-2025), così che il giudice d’appello è tenuto ad esaminare nel merito il reclamo allorché siano comunque rinvenibili, dalla lettura dello stesso, argomentazioni critiche idonee a giustificare la censura e a porre in risalto l’erroneità della decisione (CFA, SS.UU., n. 70/2025-2026), tanto più che, fermo il limite dei motivi di reclamo (che delimitano l’ambito del potere di decisione del giudice di appello), la finalità del processo sportivo è essenzialmente quella di riaffermare il rilievo assoluto dei principi di lealtà e probità sportiva.
D’altra parte, anche nell’affine processo penale, il giudice d'appello può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino o di specificità "intrinseca", ossia si limitino a lamentare genericamente l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella seguita nella decisione impugnata, o di specificità "estrinseca", ossia non siano correlati alle ragioni spese nella sentenza impugnata, ma non quando i motivi siano ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutare l'apparato motivazionale. (Cass. Pen. V, 9.1.2025, n. 15897).
Nel caso di specie non è dubitabile il rispetto del principio della specificità dei motivi di reclamo ed è altrettanto indubitabile che essi, lungi dal sostanziarsi in una mera generica affermazione della dedotta erroneità delle conclusioni raggiunte dal primo giudice, muovono alle stesse una puntuale critica in ordine alla motivazione del materiale probatorio, motivazione ritenuta superficiale, illogica, contraddittoria e contrastante con i principi giurisprudenziali in materia.
VIII.Passando all’esame dei motivi di reclamo, si osserva quanto segue.
VIII..1. Il primo motivo di reclamo è fondato.
VIII.1.1. I fatti contestati al signor Omissis, così come esposti nell’atto di deferimento, sono consistiti nell’aver egli:
a) in data 29 marzo 2025, verso il termine della gara Omissis, valevole per il girone B del Campionato Under 15 Provinciale, in occasione di un rigore assegnato a favore della squadra della società ospite, dopo essersi avvicinato alla tribuna nella quale si trovava la sorella del calciatore minorenne sig. Omissis della squadra della società Omissis, schierato con la maglia numero 8, avvicinato entrambe le mani al basso ventre, mimando all’indirizzo della stessa il gesto di un rapporto orale; al termine della predetta gara, proferito all’indirizzo della sorella del calciatore sig. Omissis - che si trovava nella tribuna dell’impianto sportivo nel quale si era disputato l’incontro - la seguente testuale espressione: “negra famme un bocchino”; sempre in data 29 marzo 2025, dopo la predetta gara, pubblicato sul proprio profilo Instagram “Omissis” un messaggio dal seguente tenore letterale: “negra destro nfaccia”;
b) sempre al termine della predetta gara, spintonato e sferrato schiaffi alla sig.ra Omissis, sorella del calciatore tesserato per la società Omissis sig. Omissis, nel corso di una colluttazione tra i due - alla quale ha successivamente preso parte anche la madre del calciatore sig. Omissis - scaturita dalle precedenti espressioni delle quali era stata destinataria la stessa sig.ra Omissis in occasione ed al termine della gara.
Il Tribunale federale territoriale ha ritenuto che - non emergendo tali fatti in alcun modo dal referto arbitrale e risultando gli stessi dalle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, signorina Omissis, sorella del calciatore della società Omissis, e dello stesso calciatore sig. Omissis, senza alcun riscontro nelle altre dichiarazioni dei tesserati auditi nel corso delle indagini - non raggiunta la prova certa dell’attribuibilità dei fatti contestati al calciatore Omissis, non essendo riferibile a quest’ultimo il post pubblicato sul suo profilo Instagram.
Secondo il Tribunale infatti “il quadro narrativo si riduce, in sostanza, ad un contrasto tra versioni contrapposte senza che emergano elementi oggettivi idonei non solo a fugare il ragionevole dubbio, ma neppure a fondare in termini probabilistici, la prospettiva accusatoria”.
VIII.1.2. Le conclusioni del primo giudice non sono condivisibili.
VIII.1.2.1. La circostanza che i fatti contestati al signor Omissis non siano riportati nel referto arbitrale è del tutto irrilevante e non vale ad escludere che essi si siano effettivamente verificati.
Infatti, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo di discostarsi, i referti degli ufficiali di gara costituiscono la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gara; tuttavia il referto arbitrale, pur facendo piena prova di quanto attesta essere avvenuto, non può assurgere a prova legale anche del quod non, cosicché il solo fatto che un evento non sia documentato nella relazione dell’arbitro e negli atti provenienti dai suoi collaboratori non implica di necessità che l’evento non si sia verificato e che la sua prova non possa essere desunta aliunde (CFA, SS.UU., n. 81/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 52/2022-2023; CFA, SS.UU., n.77/2022-2023; CFA, Sez. I, 58/2023-2024).
VIII.1.2.2. Ugualmente irrilevanti per escludere che i fatti contestati al signor Omissis si siano verificati e che lo stesso li abbia commessi, sono le testimonianze rese dai due tesserati della società Omissis, signori Omissis e Omissis (quest’ultimo anche massaggiatore della predetta società), dal momento che essi (anche a voler prescindere da ogni considerazione sulla loro sicura attendibilità in considerazione del rapporto che li lega alla società stessa) hanno semplicemente riferito di non aver visto il comportamento tenuto dal deferito, né udito la frase che egli avrebbe proferito: ma il non aver visto e il non aver udito non provano affatto che il gesto non sia stato commesso e che quella frase non sia stata detta.
VIII.1.2.3. Sulle dichiarazioni rese dalla parte direttamente offesa dal gesto, deve rilevarsi che la giurisprudenza ha avuto modo di rilevare che, là dove la persona offesa risulta essere (anche) l’unico testimone che abbia avuto percezione diretta del fatto da provare o, comunque, l’unico in condizione di veicolare tale percezione all’interno del processo, quella sola deposizione può, nell’ambito del libero convincimento del giudice, essere posta a fondamento del giudizio di colpevolezza, se scrupolosamente vagliata sotto ogni profilo (CFA, Sez. I, n. 53/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 59/2023-2024), anche se la persona offesa sia titolare di un interesse contrapposto a quello dell’incolpato, purché sottoposta a un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva (CFA, SS.UU. n. 114/2020-2021; CFA, Sez. I, 52/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 92/2021-2022).
Il contenuto delle predette dichiarazioni della signorina Omissis e del calciatore non risulta essere state oggetto del necessario approfondimento da parte del giudice di prime cure, che si è limitato a ritenere confutato o neutralizzato dalle altre deposizioni testimoniali resi dai tesserati della società Omissis, che sono invece del tutto ininfluenti, come si è accennato al paragrafo sub VIII.1.2.2.
VIII.1.2.4. Ciò posto il Collegio è dell’avviso che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, le predette dichiarazioni confortino la tesi accusatoria della Procura circa i fatti contestati al signor Omissis e circa la sua conseguente responsabilità.
Sotto il profilo soggettivo non vi è alcun elemento idoneo a porre in dubbio la credibilità della signorina Omissis, sorella del calciatore Omissis, della società Omissis, e appare del tutto ragionevole, secondo l’id quod plerum accidit, che la stessa si sia resa protagonista, insieme al calciatore Omissis, della lite avvenuta a fine partita: ancorché non commendevole e da deprecare, è umanamente comprensibile la reazione della giovane agli insulti subiti, non solo verbali.
Al riguardo, non può non ribadirsi che il fatto che il gesto e la frase non siano stati asseritamente visti o uditi, secondo le dichiarazioni rese dai tesserati della società Omissis, non significa che essi non siano accaduti; e tanto deve predicarsi anche con riferimento al fatto che nulla sia risultato dal referto arbitrale o dalla dichiarazione del direttore arbitrale.
E’ un indizio certo, oggettivo e ragionevole del verificarsi di quei fatti proprio la lite scoppiata a fine gara e ragionevolmente innescata proprio dalla reazione agli insulti da parte della signorina Omissis.
Che le offese da quest’ultima subite non siano riferibili esclusivamente ad un dirigente della società Omissis, ma siano ricollegabili proprio al comportamento contestato al signor Omissis, trova un altro indizio, certo e obiettivo, nella circostanza che il signor Omissis abbia identificato nell’autore delle offese il calciatore della società Omissis schierato con il numero 4, che nella distinta della squadra contraddistingue proprio il calciatore Omissis.
In definitiva, le dichiarazioni rese da Omissis e da Omissis possono essere poste a fondamento dell’accertamento di responsabilità del tesserato, all’esito di un vaglio positivo di credibilità soggettiva e di attendibilità intrinseca, condotto secondo criteri logici e di comune esperienza.
In particolare, il narrato della persona offesa presenta un’apprezzabile coerenza interna, risultando strutturato e lineare nelle sue componenti essenziali.
Le dichiarazioni risultano altresì connotate da costanza nel tempo e tempestività, poiché la riferita percezione dell’insulto e della condotta aggressiva viene rappresentata in modo sostanzialmente uniforme, senza oscillazioni rilevanti.
Non emergono, inoltre, contraddizioni su punti decisivi, giacché i profili che connotano l’addebito in termini tipizzanti (la riconducibilità dell’epiteto al contesto discriminatorio, l’individuazione del soggetto agente, la reazione immediata e la colluttazione conseguente) si mantengono stabili e convergenti.
Sotto il profilo della plausibilità contestuale, la sequenza descritta è pienamente compatibile con la dinamica dell’evento: l’episodio viene collocato nel momento del rigore e nelle immediate adiacenze del terreno di gioco, in prossimità della tribuna, in un frangente che, per sua natura, acuisce la tensione agonistica e rende verosimile l’insorgere di reazioni repentine e ravvicinate, come quelle effettivamente verificatesi e poi degenerate in colluttazione.
In tale quadro, assume rilievo la convergenza tra le dichiarazioni di Omissis e quelle di Omissis sui tratti essenziali dell’accaduto, convergenza che non si risolve in una mera ripetizione assertiva, ma si manifesta nel comune riscontro dei nuclei fattuali decisivi (la condotta e il contenuto dell’espressione discriminatoria, la riferibilità al tesserato, la reazione immediata e la successiva colluttazione).
Ne consegue che la circostanza che altri soggetti presenti non abbiano percepito l’episodio, ovvero abbiano riferito di non aver udito o visto quanto denunciato, non è di per sé idonea a scardinare il quadro probatorio, trattandosi di “testimonianze negative” la cui valenza è fisiologicamente recessiva in contesti dinamici e rumorosi, e che non assumono automaticamente valore di prova contraria rispetto a dichiarazioni che, come nel caso di specie, superano positivamente il vaglio di attendibilità.
VIII.1.2.5. Sotto altro profilo, la Corte non condivide l’assunto difensivo secondo cui gli episodi di violenza che hanno visto coinvolti sostenitori e soggetti riconducibili all’ambiente della società Omissis sarebbero “fuori dal perimetro funzionale della gara”, e dunque estranei all’area di imputazione prevista dal Codice di giustizia sportiva.
Invero, la colluttazione risulta essersi sviluppata in un arco temporale di immediata contiguità con l’evento agonistico e, soprattutto, in relazione diretta e causale con quanto accaduto nel corso della gara, costituendone l’immediata prosecuzione sul piano fattuale.
La sequenza ricostruita dagli atti evidenzia, infatti, che l’alterco nasce e degenera quale reazione pressoché istantanea a fatti maturati nel contesto del confronto sportivo, connessi alle condotte contestate e alle conseguenti reazioni dei presenti.
Ne discende che esiste, in termini pienamente apprezzabili, il nesso di collegamento richiesto dall’art. 28, comma 4, CGS, atteso che le condotte ascrivibili si sono manifestate in occasione e a causa della gara, e non già in un contesto autonomo e avulso dall’evento sportivo.
Parimenti, sussistono i presupposti della responsabilità oggettiva di cui all’art. 6, comma 2, CGS, poiché l’episodio si inscrive nell’area di rischio tipica dell’attività sportiva e del presidio dell’ordine nell’immediatezza della gara, area che l’ordinamento federale imputa alla società a fini di prevenzione, controllo e tutela della regolarità e della sicurezza delle competizioni.
VIII.1.2.6. Risultano pertanto integrate nei comportamenti tenuti dal signor Omissis le fattispecie contestate con l’atto di deferimento, con conseguente sua piena responsabilità.
Resta da aggiungere che appare marginale, rispetto a quanto fin qui rilevato, la questione del messaggio postato sul profilo Instagram del signor Omissis, posto che quel profilo sicuramente gli appartiene, per sua stessa ammissione, e la tesi della presunta alterazione da parte di terzi non è stata minimamente provata e neppure è stata presentata prova dell’avvenuta denuncia all’autorità giudiziaria della violazione del suo profilo; ammesso pure che quel messaggio non fosse attribuibile al predetto, ciò non escluderebbe la sua responsabilità.
VIII.2. Ne consegue che è fondato anche il secondo motivo, sia in ragione dell’acclarata responsabilità del sig. Omissis, sia perché, in ogni caso, le sanzioni irrogate dal Tribunale federale territoriale non risultano proporzionate all’obiettiva gravità dei fatti accertati, né adeguatamente motivate.
Ciò posto, la Corte ritiene equo infliggere le sanzioni come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Omissis: squalifica per 13 giornate effettive di gara;
- alla società Omissis: ammenda di €. 1.500,00;
- alla società Omissis: ammenda di €. 1.000,00.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Saltelli Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
