F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 134/TFN – SD del 19 Gennaio 2026 (motivazioni) – Sannia Luigi Paolo, Milia Antonello, nonché della società ASD Marzio Lepri Torres – 115/TFNSD

Decisione/0134/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0115/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giammaria Camici – Componente

Andrea Fedeli – Componente

Valentino Fedeli – Componente

Nicola Ruggiero - Componente (Relatore)

Carlo Purificato - Componente aggiunto

Luca Voglino - Componente aggiunto

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata l'8 gennaio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 14816/125pf2526/GC/DP/ff del 4 dicembre 2025, depositato il 5 dicembre 2025, nei confronti di Sannia Luigi Paolo, Milia Antonello, nonché della società ASD Marzio Lepri Torres, la seguente

DECISIONE

Con l’atto indicato in epigrafe, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale i sigg.ri SANNIA Luigi Paolo e MILIA Antonello, nonché la società A.S.D. Marzio Lepri Torres, per rispondere:

1. il sig. SANNIA Luigi Paolo, allenatore iscritto al Settore Tecnico della F.I.G.C., tesserato per la società A.S.D. Women Torres Calcio nella stagione sportiva 2024-2025 e soggetto di cui all’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, operante all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Marzio Lepri Torres nella stagione sportiva 2025-2026:

“a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, dall’art. 100, comma 8, delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in costanza di tesseramento come tecnico della società A.S.D. Women Torres Calcio, nel mese di giugno 2025 e dunque nel corso della stagione sportiva 2024-2025, modificato l’oggetto di un gruppo whatsapp del quale faceva parte in ragione del ruolo rivestito, cambiandolo da “Genitori Torres women under 15” in “Genitori Marzio Lepri Torres”, e inviato tramite tale gruppo, fin dal 23.6.2025, messaggi diretti ad incentivare il trasferimento in blocco delle calciatrici minorenni all’epoca tesserate per la società A.S.D. Women Torres Calcio, e già dallo stesso precedentemente allenate, verso la società A.S.D. Marzio Lepri Torres, previa partecipazione delle medesime atlete all’open day dell’1 e 2 luglio 2025, svolto da quest’ultima società in mancanza di rituale e previa comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente e consentendo altresì alle atlete contattate di prendere parte alla menzionata iniziativa anche senza esibizione della occorrente certificazione medica in corso di validità;

b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2024-2025 del Settore Giovanile e Scolastico, sezione 11.2, per avere lo stesso, in mancanza di un valido tesseramento per la società A.S.D. Marzio Lepri Torres, svolto il ruolo e disimpegnato i compiti di responsabile del settore giovanile femminile della predetta società partecipando attivamente alla conduzione tecnica dell’open day svolto dalla medesima società nelle giornate dell’1 e 2 luglio 2025, in assenza della prescritta comunicazione preventiva al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente e consentendo altresì alle atlete di prendere parte alla menzionata iniziativa anche senza esibizione della occorrente certificazione medica in corso di validità”;

2. il sig. MILIA Antonello, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Marzio Lepri Torres:

“a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2024-2025 del Settore Giovanile e Scolastico, sezione 11.2, per avere lo stesso consentito e comunque non impedito che la propria società di appartenenza A.S.D. Marzio Lepri Torres realizzasse un open day nelle giornate dell’1 e 2 luglio 2025, senza averne dato preventiva comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente e consentendo altresì alle atlete di prendere parte alla menzionata iniziativa anche senza esibizione della occorrente certificazione medica in corso di validità;

b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso consentito e comunque non impedito che il sig. Sannia Luigi Paolo, in mancanza di un valido tesseramento per la società A.S.D. Marzio Lepri Torres, svolgesse il ruolo e disimpegnasse i compiti di responsabile del settore giovanile femminile della predetta società partecipando attivamente alla conduzione tecnica dell’open day svolto dalla medesima società nelle giornate dell’1 e 2 luglio 2025, in assenza della prescritta comunicazione preventiva al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente e consentendo altresì alle atlete di prendere parte alla menzionata iniziativa anche senza esibizione della occorrente certificazione medica in corso di validità”;

1. la società A.S.D. Marzio Lepri Torres “a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sig.ri Luigi Paolo Sannia e Antonello Milia, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione”.

Fase istruttoria

Con nota pervenuta a mezzo pec alla Procura Federale in data 3.7.2025, la società A.S.D. Women Torres Calcio segnalava la presunta condotta di “proselitismo”, asseritamente posta in essere, nel mese di giugno 2025, dal tecnico sig. Luigi Paolo Sannia, il quale avrebbe invitato le atlete della società esponente a partecipare ad un open day, organizzato dal 1° luglio al 4 luglio 2025, della società A.S.D. Marzio Lepri Torres.

Secondo la richiamata segnalazione, quest’ultima manifestazione non sarebbe stata previamente comunicata alle competenti strutture federali.

Il sig. Luigi Paolo Sannia, inoltre, avrebbe reso possibile la partecipazione delle atlete interessate al predetto open day, anche in mancanza di rituale esibizione del certificato medico in originale in corso di validità.

All’esito delle audizioni, dettagliatamente indicate nell’atto di deferimento, le condotte ipotizzate nell’esposto sarebbero risultate comprovate.

In particolare, sarebbe chiaramente emerso che il tecnico Luigi Paolo Sannia, nel mese di giugno 2025, avrebbe effettivamente utilizzato un gruppo whatsapp nel quale era inserito quale tecnico tesserato per la A.S.D. Women Torres Calcio, avvisando le atlete precedentemente allenate della possibilità di partecipare all’open day organizzato dalla società A.S.D. Marzio Lepri Torres nelle giornate del 1° e 2 luglio 2025.

Tutto ciò in un momento della stagione (seconda metà del mese di giugno 2025) in cui il Sannia sarebbe stato ancora tesserato, a tutti gli effetti, per la società A.S.D. Women Torres Calcio, e, dunque, non avrebbe potuto pubblicizzare iniziative promozionali di altre società sportive diverse da quella d’appartenenza.

Dai messaggi inviati via whatsapp, pacificamente riconosciuti dal sig. Sannia in sede di audizione, sarebbe, altresì, risultato un riferimento alla possibilità per le atlete di partecipare al citato open day anche senza esibizione dell’originale del certificato medico in corso di validità (in quanto detenuto agli atti della società di tesseramento).

Infine, sarebbe emersa la circostanza dell’omessa, previa comunicazione, da parte della società A.S.D. Marzio Lepri Torres ed in favore delle competenti strutture federali, dell’evento open day, così come la circostanza della partecipazione allo stesso evento del sig. Luigi Paolo Sannia, benché non ancora formalmente tesserato per la società denunciata.

All’esito della comunicazione dell’avviso di conclusione delle indagini del 16 ottobre 2025, il sig. Luigi Paolo Sannia ed il sig. Antonello Milia, quest’ultimo unitamente alla società A.S.D. Marzio Lepri Torres, facevano pervenire memorie difensive, con relativi allegati, predisposte nel loro interesse dall’Avv. Gianfranco Pinna.

Nello specifico, il sig. Sannia, con la predetta memoria, pervenuta il 6 novembre 2015, contestava la fondatezza degli addebiti, con articolate argomentazioni volte a far risaltare sostanzialmente l’assenza di ogni condotta di “proselitismo” ed il mancato espletamento, all’epoca di svolgimento dell’evento oggetto di causa, del ruolo di “responsabile del settore giovanile femminile” della soc. A.S.D. Marzio Lepri Torres.

Chiedeva, in conclusione, l’archiviazione del procedimento per insussistenza degli addebiti contestati, proponendo, in via subordinata, l’applicazione della squalifica di mesi uno, previo riconoscimento della circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale sociale.

Anche il sig. Antonello Milia e la società A.S.D. Marzio Lepri Torres, con la memoria difensiva congiuntamente presentata in data 14 novembre 2025, contestavano la fondatezza degli addebiti.

A tal fine, formulavano articolate argomentazioni, finalizzate essenzialmente a far valere:

-la natura extra-federale dell’evento del 1°-2 luglio 2025 (non open day F.I.G.C., ma bensì stage di allenamento organizzato e gestito sotto l’egida di un diverso Ente di promozione Sportiva, C.S.I, Centro sportivo italiano); -l’assenza di ogni, vietata ipotesi di “proselitismo”;

-il mancato svolgimento, da parte del sig. Sannia, del ruolo di responsabile del settore giovanile femminile” della soc. A.S.D. Marzio Lepri Torres, alla data di espletamento dell’evento.

In conclusione, il sig. Antonello Milia e la società A.S.D. Marzio Lepri Torres chiedevano l’archiviazione del procedimento, per insussistenza degli addebiti ovvero per l’assenza di rilevanza disciplinare delle condotte addebitate, le quali rappresenterebbero solo una reazione illegittima ad una presunta condotta abusiva della F.I.G.C.

A tale ultimo riguardo, sostenevano che l’intero impianto accusatorio si configurerebbe come un tentativo della F.I.G.C. di imporre, in modo illegittimo, la propria regolamentazione sull’attività di Enti concorrenti, perpetrando quell’abuso di posizione dominante (ne caso di specie, asseritamente attuava attraverso la necessità di comunicazione/autorizzazione preventiva dell’evento), oggetto di recente, pesante condanna, pronunciata a carico della Federazione dall’AGCOM (procedimento A562).

Nondimeno, la Procura federale, ritenendo acclarata la sussistenza degli addebiti, adottava l’atto di deferimento in epigrafe indicato.

La fase predibattimentale

A seguito della notifica del menzionato atto di deferimento, tutti gli incolpati hanno fatto pervenire memorie difensive, con relativi allegati, con il patrocinio dell’Avv. Gianfranco Pinna.

Nello specifico, con memoria del 31 dicembre 2025, pervenuta il 3 gennaio 2026, il sig. Antonello Milia e la soc. A.S.D. Marzio Lepri Torres, hanno reiterato e sviluppato le argomentazioni già esposte nella memoria trasmessa alla Procura Federale, sostenendo, in primo luogo, che l’avversato atto di deferimento muoverebbe da una ricostruzione dei fatti parziale e distorta, per cui i deferiti avrebbero avuto un ruolo attivo e propulsivo in una vicenda che, per contro, li avrebbe visti quali meri destinatari di una richiesta proveniente dall'esterno.

Ed invero, l’intera situazione sarebbe scaturita dalla legittima ed autonoma iniziativa di un folto gruppo di genitori delle giovani atlete tesserate per la A.S.D. Women Torres Calcio, i quali, delusi e frustrati dalla gestione di quest'ultima, avrebbero deciso di cercare un nuovo e più valido progetto sportivo per le proprie figlie, contattando la soc. Marzio Lepri.

In tale contesto, la società, e per essa il suo Presidente Milia, si sarebbe limitata a recepire un'esigenza manifestata da terzi, offrendo la propria disponibilità a creare un settore femminile, senza svolgere alcuna attività di proselitismo, alcuna sollecitazione, alcuna iniziativa volta a "svuotare" un'altra società.

I deferiti hanno, dunque, provveduto alla contestazione della fondatezza dei singoli addebiti, affermando e/o ribadendo che: -le contestazioni mosse dalla Procura Federale poggerebbero su un'erronea qualificazione giuridica dell'evento, su una ricostruzione parziale delle circostanze e, soprattutto, su una pretesa regolamentare che si porrebbe in palese contrasto con i principi di libera concorrenza, come recentemente accertato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) con provvedimento A562 del 18.06.2024;

- l’evento del 1°-2 luglio 2025, infatti, non sarebbe stato un open day, ma uno stage di allenamento organizzato e gestito sotto l’egida di un diverso Ente di promozione Sportiva (C.S.I, cui la società A.S.D. Marzio Lepri Torres sarebbe stata regolarmente affiliata), con conseguente, asserita, inapplicabilità della normativa federale richiamata dalla Procura a fondamento della contestata responsabilità, anche in tema di previa comunicazione dell’iniziativa alle strutture federali, come confermato dalla mancata comparizione della società negli elenchi di quelle comunicanti l’organizzazione di Open Day F.I.G.C.;

- la scelta di operare nell'ambito ordinamentale del C.S.I. non sarebbe stata né casuale né fraudolenta, ma dettata da precise ragioni di sicurezza e regolarità, stante la possibilità offerta da tale Ente di effettuare tesseramenti giornalieri con copertura assicurativa, opzione non prevista dalla F.I.G.C.;

- l’evento si sarebbe, dunque, svolto le regole del C.S.I. e nel pieno rispetto delle stesse (con tesseramento di tutti i partecipanti e conseguente copertura assicurativa), risultando conseguentemente irrilevante la posizione del tesseramento F.I.G.C. del sig. Sannia; -la società A.S.D. Marzio Lepri Torres avrebbe operato diligentemente, verificando preventivamente il possesso di valida certificazione medica in capo a tutte le atlete partecipanti all’evento;

- in ogni caso, al momento dei fatti contestati (1°-2 luglio 2025) il sig. Sannia non avrebbe svolto il ruolo di “responsabile del settore giovanile femminile” della società A.S.D. Marzio Lepri, non avrebbe svolto attività dirigenziale per la stessa, ma avrebbe espletato un’attività meramente tecnica ed occasionale, circoscritta alle due giornate dell’open day (ovvero, quella di coordinatore tecnico sul campo, svolta assieme ad altri allenatori);

- la richiamata attività di coordinatore tecnico non sarebbe in alcun modo assimilabile a quella, ben più complessa e formale, di "responsabile di settore", avendo, dunque, il Sig. Milia consentito una collaborazione tecnica circoscritta a un evento C.S.I., non l'assunzione di una carica dirigenziale F.I.G.C. in assenza di tesseramento;

- la società A.S.D. Marzio Lepri, ed il suo Presidente, non avrebbero svolto alcuna, vietata attività di “ proselitismo”, limitandosi a mettere a disposizione la propria struttura per consentire una valutazione del progetto tecnico, senza alcuna promessa o pressione, con una condotta inquadrabile nell'ambito della normale dialettica sportiva e dello sviluppo di nuove iniziative, non certo come violazione dei doveri di lealtà.

I deferiti si sono, infine, lamentati della parzialità ed incompletezza delle indagini della Procura federale, la quale avrebbe inspiegabilmente disatteso la richiesta, formulata in sede di indagini, di procedere all'audizione di numerosi genitori delle atlete, i quali avevano fornito dichiarazioni scritte e spontanee, asseritamente tali da capovolgere la prospettiva accusatoria.

Sul punto, gli incolpati hanno chiesto a questo Tribunale di tener conto di tale, grave lacuna investigativa, traendone ogni conseguenza in punto di valutazione della fondatezza dell'impianto accusatorio.

Hanno, altresì, chiesto di ammettere prova testimoniale, sentendo come testimoni i genitori delle ragazze nominativamente indicati alle pagg. 10 e ss della memoria, e sui capitoli di prova ivi puntualmente dedotti.

In conclusione, il sig. Antonello Milia e la società A.S.D. Marzio Lepri Torres hanno chiesto, in via principale, il proscioglimento da ogni addebito per insussistenza del fatto ovvero per non aver commesso il fatto e, in via gradata, di ammettere la già menzionata prova testimoniale, traendo comunque argomenti di prova, a favore dei deferiti, dalla condotta processuale omissiva e parziale asseritamente tenuta dalla Procura federale in fase di indagine.

Con articolata memoria pervenuta il 3 gennaio 2026, il sig. Sannia Luigi Paolo, nel reiterare e sviluppare le argomentazioni già esposte nelle memorie trasmesse alla Procura Federale, ha contestato la ricostruzione dei fatti contenuta nell’atto di deferimento, sostenendo che la vicenda non nascerebbe da un'iniziativa dei sig.ri Sannia e/o Milia, né da un'attività di proselitismo posta in essere dalla A.S.D. Marzio Lepri Torres.

Essa, per contro, sarebbe scaturita dalla profonda e crescente insoddisfazione di un nutrito gruppo di genitori delle giovani calciatrici della A.S.D. Women Torres Calcio, delusi dalla manifesta disorganizzazione gestionale e dalla scarsa attenzione riservata al settore giovanile da parte di quest'ultima società.

Questi ultimi, in totale autonomia, avrebbero deciso di intraprendere un'interlocuzione con la dirigenza della A.S.D. Marzio Lepri Torres, società che avrebbe semplicemente manifestato la propria disponibilità a creare un progetto sportivo femminile strutturato.

Solo in una fase successiva, il sig. Sannia sarebbe stato coinvolto quale figura tecnica di riferimento, peraltro dopo che la A.S.D. Women Torres Calcio gli aveva già comunicato l'intenzione di non proseguire il rapporto di collaborazione per la stagione successiva.

Il deferito ha, dunque, provveduto alla contestazione della fondatezza dei singoli addebiti, affermando e/o ribadendo che:

- la denominazione del gruppo whatsapp sarebbe stata modificata (da “Genitori Torres women under 15” a “Genitori Marzio Lepri Torres”) il 2 luglio 2025 e, dunque, solo dopo la scadenza della stagione sportiva 2024/20245 (30 giugno 2025), comportante la cessazione vincolo di tesseramento del sig. Sannia con la società A.S.D. Women Torres Calcio;

- le comunicazioni inviate precedentemente, con i messaggi veicolati nella chat, avrebbero rivestito carattere puramente informativo e logistico riguardo all’open day che l’A.S.D. Marzio Lepri Torres aveva deciso di realizzare, in risposta a sollecitazioni dei genitori, senza integrare alcuna attività di persuasione o proselitismo;

- nel mese di giugno, il dovere di lealtà sportiva del sig. Sannia verso la Women Torres, di fatto, sarebbe stato svuotato di contenuto, avendo la società già manifestato, nei primi giorni di giugno, la volontà di interrompere il rapporto, non rinnovandogli il contratto; -il sig. Sannia non avrebbe convinto le atlete a trasferirsi, in quanto la stragrande maggioranza di esse avrebbe già deciso autonomamente di lasciare la Women Torres a causa della gestione insoddisfacente, come asseritamente confermato dalle dichiarazioni dei genitori e dalla testimonianza della calciatrice Carla Vargiu, resa in sede di indagine;

- l'asserito proselitismo, nei fatti, si sarebbe risolto nel possibile trasferimento di una sola atleta, al netto di quelle che già in sede di indagine hanno dichiarato che non avrebbero continuato quell’esperienza (Vargiu Carla) e di quei genitori che, nelle dichiarazioni all’uopo allegate, hanno parimenti rappresentato la volontà di non proseguire il rapporto con la precedente società  per limiti organizzativi della stessa (vedasi memoria difensiva già inoltrata alla Procura federale, richiamata nell’atto di deferimento); -la correttezza del comportamento del sig. Sania troverebbe conferma nel messaggio whatsapp dell’11 giugno 2025, con il quale la mamma di un’atleta (Rebecca Idini) ha commentato come false le accuse rivolte al Sannia di aver portato via le ragazze, ha evidenziato l’indicazione ricevuta dal Sannia circa il fatto continuare con la vecchia società e, poi, eventualmente cambiare (come concretamente avvenuto);

- il sig. Sannia, pur a conoscenza della validità annuale dei certificati medici delle atlete, rilasciati all’inizio della stagione precedente, si sarebbe comunque attivato per verificare la copertura sanitaria di tutte le partecipanti allo stage, dimostrando massima attenzione alla tutela della salute;

- l’accusa di aver svolto, senza tesseramento, il ruolo di "responsabile del settore giovanile femminile” della società A.S.D. Marzio Lepri durante le giornate dell’open day si fonderebbe su di un post Facebook di tale società del 24 luglio 2025 (annunciante il ruolo che il sig. Sannia avrebbe assunto per la stagione sportiva 2025-2026), post successivo, dunque, ai fatti contestati (stage del 1°-2 luglio);

- al momento del raduno, il sig. Sannia non sarebbe stato tesserato per la Marzio Lepri Torres e la sua partecipazione sarebbe stata meramente tecnica, occasionale e di coordinamento sul campo, non assimilabile in alcun modo ad una carica dirigenziale stabile e continuativa;

- in particolare, la funzione di coordinatore sul campo, meramente tecnica e occasionale, non sarebbe in alcun modo sovrapponibile a quella, ben più complessa e formale, di "responsabile del settore giovanile femminile";

- la medesima. funzione non avrebbe comportato l'assunzione di obbligazioni per conto della società, esaurendosi nella direzione tecnica degli allenamenti durante l'evento di prova.

Il deferito si è, inoltre, lamentato del fatto che la Procura federale non ha accolto la propria richiesta, formulata nelle memorie depositate in sede di indagine, di esperire un supplemento di indagine, sentendo i numerosi genitori delle atlete coinvolte, i quali avevano reso dichiarazioni spontanee di cruciale importanza, in quanto tali da dimostrare inequivocabile come l'iniziativa del cambio di società fosse partita da loro e non dai deferiti.

Il comportamento omissivo della Procura federale denoterebbe la parzialità dell'attività inquirente, focalizzatasi unicamente sugli elementi d'accusa, violando, altresì, i principi cardine del giusto processo sportivo sanciti dall'art. 44 CGS, tra cui il pieno rispetto del diritto di difesa e il principio del contraddittorio.

Il sig. Sannia ha, dunque, chiesto a questo Tribunale di tenere in massima considerazione tale condotta processuale, traendone i dovuti "argomenti di prova" a sfavore dell'impianto accusatorio, ai sensi dell'art. 116 c.p.c.

Nel contempo, per ovviare alla denunciata lacuna investigativa, ha chiesto di ammettere prova testimoniale, sentendo come testimoni i genitori delle ragazze nominativamente indicati alle pagg. 9 e ss della memoria e sui capitoli di prova ivi puntualmente dedotti. In via subordinata, il Sannia ha invocato l’applicazione della circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale, su presupposto che la propria condot a non sar bbe mai stata mossa da intenti speculativi o da slealtà sportiva, ma sarebbe stata la conseguenza diretta di un'esigenza manifestata a gran voce da un gruppo di famiglie, in vista del perseguimento di un fine superiore (consentire la prosecuzione dell'attività sportiva ad un gruppo di giovani calciatrici).

In conclusione, il sig. Sanna ha chiesto, in via principale, il proscioglimento da ogni addebito (per insussistenza ovvero mancata commissione del fatto) e, in via gradata, di ammettere la già menzionata prova testimoniale, traendo comunque argomenti di prova, a proprio favore, dalla condotta processuale omissiva e parziale asseritamente tenuta dalla Procura in fase di indagine.

In via ancor più gradata, ha invocato l’applicazione della sanzione della squalifica di mesi uno, previo riconoscimento della circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale.

Il dibattimento

All’udienza del giorno 8 gennaio 2026, sono comparsi il rappresentante della Procura Federale, nella persona dell’Avv. Alessandro D’Oria, e l’Avv. Gianfranco Pinna per i deferiti.

Nello specifico, l’Avv. D’Oria, nel riportarsi all’atto di deferimento, ha replicato, con articolate argomentazioni, alle argomentazioni difensive, domandando l’irrogazione nei confronti dei deferiti delle seguenti sanzioni: mesi 4 (quattro) di squalifica a carico del sig. SANNIA Luigi Paolo; mesi 3 (tre) di inibizione a carico del sig. MILIA Antonello; euro 600,00 di ammenda a carico della soc. A.S.D. Marzio Lepri Torres.

L’Avv. Pinna sì è riportato alle memorie difensive, insistendo, con articolate argomentazioni, per l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

La decisione

Per ragioni di priorità logica e giuridica, il Collegio è chiamato, in via preliminare, all’esame della richiesta istruttoria, formulata da tutti i deferiti, di ammissione della prova testimoniale, sentendo come testimoni i genitori delle ragazze, già tesserate per la A.S.D. Women Torres Calcio e poi passate alla società ASD Marzio Lepri Torres, sui capitoli di prova puntualmente dedotti nelle memorie difensive.

La richiesta in questione va rigettata.

Ed invero, in disparte che l’art. 60, comma 1, C.G.S, a rigore, prevede la possibilità di disporre la testimonianza dei (soli) soggetti indicati dal precedente art. 2, all’uopo richiamato (“dirigenti, atleti, tecnici, ufficiali di gara ed ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale; soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società, persone comunque addette a servizi delle società stesse e coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale”), in ogni caso, nella fattispecie all’esame, la  testimonianza invocata risulterebbe superflua, in considerazione dell’ampio materiale probatorio, già presente agli atti di causa, idoneo e sufficiente a consentire a questo Giudice la decisione cui è chiamato.

Sotto questo punto di vista, va rimarcato che le ragioni di particolare speditezza sottese alla giustizia sportiva rendono del tutto eccezionale il ricorso, nell’ambito del processo sportivo, a tale mezzo istruttorio, atteso che “..i procedimenti in ordine alle infrazioni disciplinari si svolgono sulla base degli elementi contenuti nel fascicolo della Procura e sulla base delle deduzioni difensive, ovvero in forza delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale costituisce eccezione” (così, TFN, n. 0059/TFNSD-2005-2006).

Il dato trova ulteriore conferma nell’espressione “necessità di provvedere”, cui fa riferimento il già menzionato 60 C.G.S., espressione, questa, che altrimenti risulterebbe del tutto pleonastica (in termini, CFA, SS.UU., n. 0041/CFA/2025-2026).

- In relazione ai profili di merito, in base agli atti di causa, risulta acclarata, con ragionevole certezza, la responsabilità degli incolpati. A tal riguardo, giova osservare in termini generali che, per consolidata giurisprudenza, “ Il criterio del più probabile che non costituisce il parametro normativo alla cui stregua il Giudice sportivo è tenuto a conformarsi nella valutazione delle condotte sottoposte al suo scrutinio” (così, tra le altre, CFA, Sez. I, n. 117/CFA/2022-2023; in termini analoghi, SS.UU. n. 120/CFA/20222023/A).

Ne consegue che, per dichiarare la responsabilità del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva, “.. non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi bastevole la ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito, la quale ben può essere attinta dal riscontro obiettivo di indizi gravi, precisi e concordanti” (CFA, Sez. I, n. 0027/CFA-2025-2026).

Inoltre, l’Organo giudicante può sicuramente utilizzare ai fini probatori gli atti di indagine della Procura federale, risultando il criterio di valutazione del materiale probatorio nel giudizio sportivo, quello del libero convincimento da parte del giudicante, con conseguente adeguata giustificazione nell’apparato motivazionale (in termini, CFA, Sez. I, n. 0011/CFA-2025-2026, richiamante SS. UU n. 117/CFA/2024-2025).

Orbene, l’applicazione alla presente fattispecie delle richiamate coordinate ermeneutiche induce il Collegio a ritenere, con ragionevole certezza, sussistente la responsabilità, innanzitutto, del sig. Sannia Luigi Paolo, trovando i fatti a lui contestati oggettivo riscontro nelle emergenze di causa.

Risulta, infatti, documentalmente provato che il predetto Sannia, in costanza di tesseramento con la società A.S.D. Women Torres Calcio per la stagione sportiva 2024/2025, ha inviato, sulla chat whatsapp sino a quel momento destinata alle comunicazioni con i genitori delle ragazze tesserate per la medesima società, messaggi (da lui stessi confermati in sede di audizione innanzi alla Procura federale del 19 settembre 2025, sia pure in un’ottica negatoria delle proprie responsabilità) dal seguente tenore letterale:

-“Buongiorno. Lo stage si terrà l’uno e il due Luglio. In viale Adua appuntamento alle 18,45 spero di avervi tutti presenti ci tengo veramente tanto” (messaggio del 23 giugno 2025);

-“Buongiorno Ricordo domani appuntamento alle 18,45 portate certificato medico” (messaggio del 30 giugno 2025);

-“Chi non ha la copia” (del certificato medico) “venga uguale avviso io che le ragazze sono a posto” (messaggio del 30 giugno 2025). Messaggi di analogo tenore risultano essere stati inoltrati dal sig. Sannia, sempre in costanza di tesseramento con la società A.S.D. Women Torres Calcio, nella chat whatsapp delle atlete (vedasi audizione resa innanzi alla Procura federale dall’atleta Carla Vargiu in data 19 settembre 2025, con il riferimento, ivi contenuto, ad un messaggio del 30 giugno 2025).

I predetti messaggi, nel loro chiaro significato letterale, fanno risaltare come il Sannia, nonostante la vigenza del tesseramento con la società A.S.D. Women Torres Calcio ed utilizzando la chat whatsapp in essere con i genitori delle ragazze (ancora) tesserate con la stessa, abbia fatto “promozione” ad un evento organizzato da altra società (la soc. ASD Marzio Lepri Torres).

L’evento in questione risulta(va) evidentemente finalizzato a far conoscere la struttura e l’organizzazione ovvero il progetto sportivo della soc. ASD Marzio Lepri e, dunque, ad attrarre nuove calciatrici presso tale ultima società; per di più esso si è svolto, per quanto si dirà meglio in seguito, in assenza di preventiva e necessaria comunicazione alle competenti strutture federali.

In particolare, il Sannia, oltre a comunicare le date dell’evento, ha espresso la speranza che fossero presenti tutte le atlete della ASD Women Torres Calcio, da lui già allenate ed ancora tesserate per tale ultima società (“spero di avervi tutti presenti”), ed ha apertamente manifestato di tenere, in maniera elevata, alla partecipazione delle ragazze (“ci tengo veramente tanto”).

L’invito inoltrato, per come formulato, lungi dal rivestire una mera finalità “informativa”, assume particolare significatività ai fini qui in rilievo, anche alla luce della relazione di fiducia legante l’allenatore alle predette atlete minorenni (ed ai rispettivi genitori). D’altro canto, l’idea del Sannia di un gruppo unitario (atlete/allenatore) che partecipa all’evento organizzato dalla ASD Marzio Lepri Torres, in vista di un futuro sportivo presso tale ultima società, risulta a posteriori confermata dal messaggio whatsapp del 2 luglio 2025 (presente agli atti di causa, quale allegato alla denuncia pervenuta alla Procura federale il 3 luglio 2025) inoltrato dal Sannia ai genitori delle atlete, in cui si è possibile testualmente leggere “..Buongiorno Ieri è stato bello ricevere tanti complimenti per le ragazze, da persone che non ci conoscevano e che hanno apprezzato il nostro gruppo, ci hanno riversati tanto entusiasmo e la voglia di condividere i progetti futuri per le ragazze”.

A fronte di tanto, non risulta possibile riconoscere rilevanza alcuna alle pur articolate argomentazioni difensive, come sopra diffusamente riportate.

Nello specifico, contrariamente a quanto sostenuto dal sig. Sannia, non può ritenersi che il dovere di lealtà sportiva dello stesso nei confronti della società A.S.D. Women Torres Calcio, all’epoca di inoltro dei messaggi, fosse attenuato o svuotato di contenuto sostanziale, per avere la società comunicato al Sannia, già all’inizio di giugno, l’intenzione d’interrompere il rapporto contrattuale, in scadenza al 30.6.2025.

Il dovere in questione risulta, infatti, ontologicamente connesso al legame, discendente dal vincolo di tesseramento, intercorrente tra il tecnico e la società, risultando, quindi, pienamente sussistente per tutta la durata del predetto tesseramento.

Allo stesso modo, anche a ritenere che effettivamente molte delle atlete (attraverso i loro genitori) avessero già autonomamente maturato la volontà di abbandonare la società A.S.D. Women Torres Calcio, comunque tale circostanza non eliderebbe la valenza disciplinare della condotta di “promozione”, incontestabilmente serbata dal Sannia in costanza di tesseramento con la Women Torres, di un evento organizzato da altra società, finalizzato ad attrarre nuove calciatrici ed a seguito del quale ben 10 atlete della ASD Women Torres calcio sono transitate alla ASD Marzio Lepri Torres (pagg. 7 e 8 della relazione d’indagine della Procura federale del 26 settembre 2025, con documentazione del C.R. Sardegna FIGC -LND riportata quale all. n. 21).

Ciò anche alla luce del fatto che la ratio del divieto di “proselitismo” risiede, oltreché nella finalità di protezione della libertà dei calciatori/calciatrici, nell’esigenza di evitare indebite commistioni di ruoli e, soprattutto, conflitti di interesse tra tesserati o, comunque, tra soggetti operanti nell’ordinamento federale (in termini, SSUU n. 0083/CFA 2022-2023, richiamata da CFA, n. 0022/CFA-2025-2026).

Aggiungasi che le condotte di “proselitismo” (tutte da ricondurre sotto lo schema punitivo dell’art. 4, comma 1, CGS) possono essere modulate in modo variegato secondo le diverse circostanze fattuali, temporali e logistiche (in termini, CFA, n. 0022/CFA-20252026).

Resta, dunque, confermata la responsabilità del sig. Sania in ordine al primo capo di incolpazione.

Egualmente fondata si appalesa la contestazione concernente il secondo capo d’incolpazione.

Risulta, infatti, dimostrato, per tabulas, che il sig. Sannia ha partecipato attivamente, in assenza di tesseramento con la ASD Marzio Lepri Torres, all’evento organizzato dalla stessa (per di più non previamente comunicato alle competenti strutture federali), espletando l’attività di conduzione tecnica dello stesso, per conto della società in questione.

Tale condotta risulta di per sé idonea ad integrare la contestata violazione della normativa di settore, la quale impone ai “ tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico” di “chiedere il tesseramento per la società la quale intendono prestare la propria attività” (art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore tecnico; art. 38, comma 1, NOIF), nonché di osservare “.. le norme contenute nel Regolamento del Settore Tecnico e…tutte le altre norme federali” (art.23, comma 2, N.O.I.F.)  (in termini, TFN, n. 0094/TFNSD-2025-2026; id., TFN, n. 0160/TFNSD-2023-2024).

Quanto sopra esposto fa, altresì, risaltare la responsabilità disciplinare del sig. Milia Antonio, potendosi ritenere acclarato, alla luce de la documentazione di causa, che lo s esso, n lla veste di Presidente della soc. A.S.D. Marzio Lepri Torres:

- ha consentito (e comunque non impedito) la realizzazione, da parte della società, di un open day nelle giornate dell’1 e 2 luglio 2025, senza averne dato preventiva comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente;

- ha consentito (e comunque non impedito) la partecipazione attiva alla conduzione tecnica dell’Open day da parte del sig. Sannia Luigi Paolo, in mancanza di un valido tesseramento dello stesso per la società A.S.D. Marzio Lepri Torres.

Sotto questo punto di vista, non possono trovare accoglimento le argomentazioni difensive incentrate sull’asserita natura “extra federale” dell’evento del 1°-2 luglio 2025, il quale, non sarebbe stato un open day, ma uno stage di allenamento organizzato e gestito sotto l’egida di un diverso Ente di promozione Sportiva (C.S.I., cui la Marzio Lepri è risultata in effetti affiliata), nonché svolto secondo le regole del C.S.I. e nel pieno rispetto delle stesse, con tesseramento di tutti i partecipanti e conseguente copertura assicurativa.

Nello specifico, da tale, diversa configurazione dell’iniziativa, deriverebbe l’inapplicabilità della normativa federale richiamata dalla Procura a fondamento della contestata responsabilità, anche in tema di previa comunicazione alle strutture federali, nonché l’irrilevanza della posizione del tesseramento F.I.G.C. del sig. Sannia.

Nondimeno, può rilevarsi in senso contrario che l’evento oggetto di causa ha rivestito sicura rilevanza all’interno dell’ordinamento federale della F.I.G.C., siccome organizzato da società affiliata anche alla stessa F.I.G.C., al fine di far conoscere la struttura, l’organizzazione ed i progetti sportivi della stessa, in funzione di attrazione di nuove calciatrici, da tesserare per competizioni F.I.G.C., come concretamente avvenuto.

Sotto questo punto, risultano non pertinenti e fuorvianti le tesi difensive circa l’ipotizzata riconducibilità delle contestazioni della Procura Federale ad una pretesa regolamentare della FIGC asseritamente contrastante con i principi di libera concorrenza.

Resta allora confermata la violazione, oltreché del dovere di lealtà, dell’obbligo specifico di comunicazione preventiva di cui al Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2024-2025 del Settore Giovanile e Scolastico, sezione 11.2, il quale, dopo aver dato la definizione di OPEN DAY (“evento organizzato da una società al fine di promuovere la propria attività e favorire la conoscenza del proprio club, della propria struttura e della propria organizzazione, oltre che del proprio staff”), prevede testualmente che “Qualora una Società abbia intenzione di organizzare uno o più OPEN DAY, è tenuta a darne comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico ed al Comitato Regionale territorialmente competenti, indicando luogo, periodo e tipologia dell’evento organizzato, utilizzando il Modulo Fac-Simile allegato..”.

Emerge, altresì, la violazione della normativa sul tesseramento dei tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico, come sopra richiamata.

Dei comportamenti, di rilievo disciplinare, ascritti ai sigg.ri Sannia e Milia è, infine, tenuta a rispondere la soc. A.S.D. Marzio Lepri Torres, a titolo di responsabilità “diretta” ed oggettiva, ex art. 6, commi 1 e 2, C.G.S. (in termini, TFN, n. 0094/TFNSD-2025-2026; id., TFN, n. 0160/TFNSD-2023-2024).

Quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, va rilevato, in termini generali, che “..poter svolgere la funzione propria di prevenzione sociale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita”, la sanzione deve rispondere ai canoni di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza richiesti dall’art. 44, comma 5, CGS, ampiamente e diffusamente esplicitati da CFA - S.U. n. 1102022/2023 e che per tale ragione deve essere “necessariamente proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo” (così, tra le altre, TFN, n. 0094/TFNSD-2025-2026).

Ciò premesso, nel caso all’esame, in considerazione della natura ed effettiva gravità dei fatti e delle singole condotte ascritte, questo Tribunale ritiene di irrogare nei confronti degli incolpati le seguenti sanzioni:

- sig. Sannia Luigi Paolo, mesi 3 (tre) di squalifica;

- sig. Milia Antonello, mesi 2 (due) di inibizione;

- società ASD Marzio Lepri Torres, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.

Tutto ciò senza riconoscimento dell’attenuante, invocata dal Sannia, dei motivi di particolare valore morale e sociale ex art. 13 C.G.S, che il Collegio ritiene non ravvisabili in relazione alle condotte sanzionate.                                                                              

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Sannia Luigi Paolo, mesi 3 (tre) di squalifica;

- al sig. Milia Antonello,  mesi 2 (due) di inibizione;

- alla società ASD Marzio Lepri Torres, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio dell'8 gennaio 2026.

 

RELATORE                                                           IL PRESIDENTE

Nicola Ruggiero                                                        Carlo Sica

 

Depositato in data 19 gennaio 2026

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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