CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 2 del 08/01/2026 – OMISSIS / Federazione Italiana Sport Equestri (FISE)
Decisione n. 2
Anno 2026
IL COLLEGIO DI GARANZIA
QUARTA SEZIONE
composta da
Wally Ferrante - Presidente
Lucio Giacomardo - Relatore
Stefano Bastianon
Tonio Di Iacovo
Mario Serio - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 74/2025, presentato, in data 5 novembre 2025, dal sig. [omissis], rappresentato e difeso dall’avv. prof. Fabio Pennisi,
contro
la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Benincampi,
nonché contro
la Procura Generale dello Sport presso il CONI, Collegio di Garanzia dello Sport Comitato Olimpico Nazionale Italiano 00135 Roma, Foro Italico
Telefono +39 06 3685 7382 collegiogaranziasport@coni.it collegiogaranziasport@cert.coni.it
per la riforma
della decisione della Corte Federale d'Appello FISE R.G. Trib. Fed. - CAF n. 12/2024 - P.A. n. 24/2024, cui è riunito R.G. n. 17/2024 - P.A. n. 27/2024, pubblicata e comunicata in data 6 ottobre 2025, con la quale, nell’accogliere parzialmente il reclamo, è stata inflitta al sig. [omissis] la sanzione della sospensione per 3 mesi e giorni 15, nonché l’ammenda di € 1.500,00, per le violazioni inerenti al procedimento P.A. n. 27/2024 - R.G. Trib. Fed. N. 17/2024.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nella udienza dell’11 dicembre 2025, tenutasi anche a mezzo di videoconferenza, mediante
la piattaforma Microsoft Teams:
- il difensore del ricorrente - sig. [omissis] - avv. Fabio Pennisi, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della decisione impugnata e per il conseguente proscioglimento da tutte le contestazioni mosse al ricorrente;
- il difensore della Federazione Italiana Sport Equestri, avv. Alessandro Benincampi, che ha concluso per l’inammissibilità e comunque per l’infondatezza del ricorso;
- il Procuratore Nazionale dello Sport, prof.ssa Maria Elena Castaldo, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta, in collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, che ha concluso per l’inammissibilità e comunque per l’infondatezza del ricorso;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Lucio Giacomardo.
Svolgimento del procedimento
1. - In punto di fatto la vicenda può essere così ricostruita. Con atti di incolpazione datati rispettivamente 8 ottobre 2024 e 18 ottobre 2024, la Procura Federale della FISE deferiva, innanzi al Tribunale Federale di detta Federazione Sportiva, i sigg. [omissis] e [omissis], per rispondere della violazione delle seguenti disposizioni:
1) art. 1.1 del Regolamento di Giustizia FISE, il quale prevede che “costituisce illecito disciplinare ogni azione od omissione, sia essa dolosa o colposa, tenuta in ambito federale e/o associativo e/o sportivo, che violi le norme stabilite dai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali del CONI, delle Discipline Sportive Associate, dal Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI, dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI, dallo Statuto Federale, dalle relative Norme di attuazione, dal Regolamento Generale, dal presente Regolamento nonché dai Regolamenti delle singole discipline sportive, dal Regolamento Antidoping WADA, dal Regolamento Sanitario, dal Regolamento Veterinario e da tutte le altre disposizioni federali”;
2) art. 1.2 del Regolamento di Giustizia FISE, il quale prevede che costituiscono, altresì, illeciti disciplinari “i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all’attività sportiva e/o federale cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati”;
3) art. 1.3, lett. d), del Regolamento di Giustizia FISE, a norma del quale è sanzionabile “ogni atto irriguardoso, offensivo, minaccioso o di violenza in genere o anche solo potenzialmente lesivo nei confronti di altri tesserati o partecipanti a qualsiasi titolo alle manifestazioni sportive sotto l’egida federale”;
4) art. 1.3, lett. f), del Regolamento di Giustizia FISE, a norma del quale è sanzionabile ogni dichiarazione lesiva della reputazione, onorabilità e del prestigio di Organi Federali Centrali e Periferici, Enti Affiliati o Aggregati, Ufficiali di Gara, Addetti ai servizi in Manifestazioni Sportive, Comitati Organizzatori e Tesserati”, per aver posto in essere condotte volte ad intimorire ed ingiuriare il sig. [omissis], personalmente e quale Consigliere Federale.
Inoltre, per quello che riguarda il solo sig. [omissis], per rispondere della violazione delle seguenti disposizioni:
1) art. 1.1 del Regolamento di Giustizia FISE, il quale prevede che “costituisce illecito disciplinare ogni azione od omissione, sia essa dolosa o colposa, tenuta in ambito federale e/o associativo e/o sportivo, che violi le norme stabilite dai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali del CONI, delle Discipline Sportive Associate, dal Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI, dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI, dallo Statuto Federale, dalle relative Norme di attuazione, dal Regolamento Generale, dal presente Regolamento nonché dai Regolamenti delle singole discipline sportive, dal Regolamento Antidoping WADA, dal Regolamento Sanitario, dal Regolamento Veterinario e da tutte le altre disposizioni federali”;
2) art. 1.2 del Regolamento di Giustizia FISE, il quale prevede che costituiscono, altresì, illeciti disciplinari “i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all’attività sportiva e/o federale cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati”;
3) art. 1.3, lett. d), del Regolamento di Giustizia FISE, a norma del quale è sanzionabile “ogni atto irriguardoso, offensivo, minaccioso o di violenza in genere o anche solo potenzialmente lesivo nei confronti di altri tesserati o partecipanti a qualsiasi titolo alle manifestazioni sportive sotto l’egida federale”;
4) art. 1.3, lett. f), del Regolamento di Giustizia FISE, a norma del quale è sanzionabile ogni dichiarazione lesiva della reputazione, onorabilità e del prestigio di Organi Federali Centrali e Periferici, Enti Affiliati o Aggregati, Ufficiali di Gara, Addetti ai servizi in Manifestazioni Sportive, Comitati Organizzatori e Tesserati”, per aver immotivatamente e con metodi poco opportuni, avvicinando tesserati e comitati organizzatori, tentato di interrompere il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive programmate dal calendario federale, ponendo in essere atti assolutamente irriguardosi e lesivi della Federazione Italiana Sport Equestri.
Incardinati i procedimenti, in uno dei due giudizi innanzi al Tribunale Federale, la Procura Federale chiedeva l’acquisizione di una registrazione, corredata di trascrizione a firma di un Consulente Tecnico, depositata dalla difesa del sig. [omissis] in altro fascicolo, nonché un rinvio al fine di meglio valutare la formulazione della contestazione.
Il Tribunale, con sospensione dei termini del procedimento, rinviava ad altra udienza anche al fine di valutare la riunione dei due procedimenti pendenti.
Successivamente, disposta la riunione, il Tribunale Federale rigettava l’istanza istruttoria avanzata dalla Procura e, all’esito della discussione, infliggeva, per quello che riguarda il presente giudizio, al sig. [omissis] la sanzione della sospensione per n. 6 (sei) mesi, ex art. 6, nn. IV, V, VI, VIII, IX, XI, Regolamento di Giustizia FISE e un’ammenda di € 2.000,00 (duemila), ex art. 6.1, n. III, del citato Regolamento di Giustizia.
2. Avverso detta decisione del Tribunale Federale, il sig. [omissis] proponeva reclamo alla Corte d’Appello Federale della FISE.
In particolare, il sig. [omissis] formulava una serie di eccezioni e, in primo luogo, la mancata prova della condotta illecita, il travisamento delle prove, e la motivazione illogica ed apparente da parte del Tribunale Federale, deducendo, nello specifico, che, nel depositare la registrazione, la Procura Federale, che doveva considerarsi “attore formale” del procedimento disciplinare, aveva dimostrato di ritenere il relativo documento attendibile, tanto da affermare testualmente “trattasi di documento che potrebbe portare a rivedere l’impostazione accusatoria”, sottolineando, altresì, che la medesima Procura Federale non aveva mai contestato la riferibilità della registrazione al fatto oggetto del procedimento, né aveva contestato l’attribuzione delle frasi ai vari soggetti coinvolti. In guisa che, in ordine alla mancata ammissione della registrazione e della trascrizione come prova, il Tribunale era incorso in una pronuncia ultra petitum, perché assunta in modo contrario ad un fatto pacifico, fatto da tenersi in considerazione ai sensi dell’art. 115 c.p.c., giungendo l’Organo di primo grado ad affermazioni del tutto avulse dall’impianto probatorio, che si sarebbero tradotte in una motivazione apparente ed illogica.
Il [omissis], inoltre, nel proposto reclamo eccepiva la violazione dei principi di legalità e di tassatività della norma incriminatrice, nonché la violazione del principio del giusto processo e della parità delle parti e, ancora, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., posto che, nelle sue conclusioni, la Procura Federale aveva chiesto l'applicazione al sig. [omissis] della sanzione della sospensione per n. 4 mesi ex art. 6, nn. 4, 5, 6, 8, 9, 11, del Regolamento di Giustizia della FISE ed una ammenda di € 2.000,00, mentre era stata inflitta una sanzione diversa e di entità maggiore a quella richiesta.
Nel merito, inoltre, contestava gli addebiti della Procura Federale, evidenziando che i comportamenti contestati non costituivano illeciti disciplinari.
3. Con decisione pubblicata e comunicata il 1° marzo 2025, la Corte Federale d’Appello della FISE rigettava il reclamo, confermando la decisione del Tribunale Federale.
In particolare, l‘Organo disciplinare di secondo grado, per quanto attiene alla mancata acquisizione della registrazione (e della relativa trascrizione), per quello che rileva in questa sede, riteneva che “la circostanza per cui la registrazione (e relativa trascrizione) dell’episodio oggetto della segnalazione a firma del Sig. [omissis] (di cui al P.A. n. 20/24), sia stata acquisita agli atti del procedimento RGT 12/24 su istanza della Procura, non conduce – come erroneamente reputato dal reclamante – a configurare il mezzo di prova, né tanto meno i fatti che asseritamente vi sarebbero testimoniati, come ‘incontestati’ e dunque da considerare acquisiti come pacifici ai fini del giudizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 115 c.p.c.”, aggiungendo a tale proposito che “Se è infatti indubbio che – come nitidamente chiarito dal Collegio di Garanzia dello Sport, «nei gradi di giudizio in ambito federale si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile, in forza del richiamo fatto dall'art. 2, comma 6, del medesimo CGS CONI, e che tra i principi sicuramente applicabili vi è quello della c.d. "non contestazione", di cui all'art. 115 c.p.c.» (CGS sez. I, dec. n. 50/2021), nella fattispecie in esame la mera circostanza che la registrazione (e relativa trascrizione) sia stata acquisita agli atti del procedimento su istanza della Procura, non integra una ipotesi di ‘non contestazione’. Osta, in proposito, anzitutto la stessa motivazione esplicitata dalla Procura a sostegno della istanza di acquisizione che, in effetti, poggia (solo) sull’esigenza – propria dell’Ufficio ed espressione delle sue attribuzioni – di valutare in modo compiuto ed approfondito ogni elemento anche solo potenzialmente utile a far luce sulle questioni oggetto del procedimento disciplinare e così sulle responsabilità dei deferiti, senza che da ciò si possa desumere un giudizio implicito sulla ammissibilità della registrazione medesima. Risulta poi decisivo ad escludere la sussistenza della violazione imputata al Tribunale di prima istanza, la circostanza per cui, se nel processo civile il disposto di cui all’art. 115 c.p.c. deve essere declinato nel senso – più volte ribadito dalla Suprema Corte (cfr. ex multis Cass. civ., sez. III, 09/08/2024, n. 22581) - che il Giudice deve decidere solo sulla base delle prove proposte dalle parti, non altrettanto può sostenersi nel giudizio sportivo. Tanto il Codice di Giustizia Sportiva del CONI, quanto il Regolamento di Giustizia FISE attribuiscono infatti al Giudice Sportivo una propria autonoma funzione ‘istruttoria’ (cfr. art. 27.4), coincidente con il poter «disporre, anche d’ufficio, l’assunzione di qualsiasi mezzo di prova (inclusi confronti, esperimenti, o perizie), nonché acquisire dati, notizie, informazioni, atti, dichiarazioni o documenti» (art. 50 RGF), che -gioco forza- nel sistema della giustizia sportiva ‘affievolisce’ la portata precettiva del principio dispositivo della prova”.
L’Organo di Appello, inoltre, esaminando congiuntamente i motivi di reclamo relativi all’eccepito travisamento delle risultanze istruttorie/probatorie ed all’illogicità della motivazione con quelli relativi alla violazione del principio di legalità e tassatività delle norme incriminatrici, osservava come, alla luce delle contestazioni formulate dalla Procura, dovesse essere “valutato il materiale probatorio acquisito e così – conseguentemente – anche la correttezza dell’apprezzamento che ne ha fatto il Tribunale federale”.
4. Con ricorso in data 31 marzo 2025, il sig. [omissis] impugnava davanti al Collegio di Garanzia dello Sport la predetta decisione della Corte Federale d’Appello, chiedendo, in riforma integrale della decisione, il proscioglimento da ogni addebito mosso nei suoi confronti e, in caso di annullamento con rinvio, di disporre il rinvio al Tribunale Federale.
Detto ricorso era affidato a cinque distinti motivi di diritto, che devono in questa sede ritenersi integralmente richiamati per come analiticamente riportati nella Decisione di questo Collegio n. 63 del 2025.
Si costituiva la FISE che, nel contestare ed impugnare il contenuto del ricorso proposto dal sig. [omissis], concludeva per l’inammissibilità e, comunque, per l’infondatezza del ricorso.
5. Depositate ulteriori memorie, ai sensi dell’art. 60, comma 4, del Codice della Giustizia Sportiva, all’esito dell’udienza del 28 maggio 2025, dopo la discussione orale, il Collegio di Garanzia adottava la Decisione n. 63 del 2025, depositata il 14 luglio 2025 e che pure in questa sede deve intendersi per integralmente trascritta e riportata, con la quale così provvedeva: “Accoglie il ricorso e, per l’effetto, rinvia alla Corte Federale d’Appello FISE in diversa composizione. Spese al definitivo”.
In particolare, per quel che interessa in questa sede, con la indicata Decisione n. 63/2025 il Collegio osservava che, «Come evidenziato dalla stessa Procura Federale, la registrazione e la relativa trascrizione avrebbero potuto portare anche ad una diversa impostazione accusatoria. E non si può non osservare che, come si rileva dalla lettura della relativa trascrizione, detto materiale probatorio effettivamente avrebbe potuto portare ad una diversa valutazione dei fatti controversi.
3.6. In proposito è stato affermato che “nel processo sportivo possono essere ammesse nuove prove, compresi i documenti, laddove utili a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi, così da consentire, in sede di legittimità, il necessario controllo sulla congruità e sulla logicità del percorso motivazionale seguito e sulla esattezza del ragionamento adottato nella decisione impugnata (cfr. Cass. civ., sez. I, 20 aprile 2016, n. 7971). Infatti, vale la pena ricordare che, a mente dell’art. 2 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, i principi che ispirano il processo sportivo sono principi tesi alla piena tutela degli interessati secondo regole di informalità, pur facendo riferimento alle regole del processo civile, in quanto compatibili; ma quest’ultima locuzione non può far perdere di vista che nell’ordinamento sportivo il fine principale da perseguire, al di là dell’aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di affermare sempre e con forza i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo e, quindi, è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali, che siano utili all’accertamento dei menzionati valori” (Collegio di Garanzia, Sezione I, 31 agosto 2021, n. 70). 3.7. Alla luce di queste considerazioni, la decisione della Corte Federale d’Appello risulta violativa delle norme di diritto richiamate dal ricorrente, integrando per tale via un error in iudicando che, entrando con assoluto rilievo nel percorso logico argomentativo del giudice di merito, ne ha condizionato la decisione finale, la quale, pertanto, va cassata con riguardo al relativo capo, dovendo la Corte Federale d’Appello procedere ad una nuova valutazione dei fatti tenendo conto anche del contenuto della citata registrazione e della relativa trascrizione». Questo Collegio, inoltre, evidenziava che “Si ritiene, peraltro, di dover brevemente aggiungere, anche ai fini della nuove valutazioni che dovranno essere compiute dalla Corte Federale, che il quinto motivo di ricorso, come ha osservato nella sua memoria anche la resistente FISE, è infondato avendo il Collegio di Garanzia più volte affermato che l’Organo giudicante deve basarsi sui fatti descritti nel deferimento, ma, oltre a poter attribuire a tali fatti una diversa qualificazione giuridica, nel rispetto dei diritti di difesa, può sanzionare tali fatti anche in una misura diversa dalla richiesta della Procura, rientrando la determinazione della sanzione disciplinare nella discrezionalità degli organi di giustizia sportiva, che non può essere sindacata se non nei casi di manifesta irragionevolezza.”
6. All’esito del giudizio di rinvio, la Corte Federale d’Appello della FISE, in diversa composizione, con decisione pubblicata il 6 ottobre 2025, così provvedeva: “- Assolve l’incolpato sig. [omissis] per le violazioni contestate con l’atto di incolpazione e deferimento del procedimento disciplinare
P.A. n. 24/2024 per i fatti occorsi il 22 giugno 2024; - Applica al sig. [omissis] la sanzione della sospensione nella misura ridotta di n. 3 mesi e giorni 15 ex art. 6 nn. 4, 5, 6, 8, 9, 11 R.D.G., dedotto il presofferto, e di euro 1.500,00 di ammenda, per le violazioni inerenti il procedimento P.A. n. 27/2024- R.G. Trib. Fed. N. 17/2024; - Dispone la compensazione delle spese di tutti i gradi del giudizio”.
In particolare, l’Organo di appello, in sede di giudizio di rinvio, così testualmente argomentava: «Sul primo motivo di reclamo, con riferimento al procedimento PA 24/2024 (N.12/2024 Trib.Fed.) Il comportamento contestato al sig. [omissis] con il primo procedimento è “per aver posto in essere condotte volte ad intimorire ed ingiuriare il sig. [omissis], personalmente e quale Consigliere Federale”. Seppure il comportamento dei Sigg. [omissis] e [omissis] risulti conflittuale anche nella registrazione e sia stato percepito come tale anche all’esterno (cfr, dichiarazione del sig. [omissis]. (“ evidentemente era già stato detto qualcosa di grave che io non ho recepito e non ho potuto sentire”, confermate dalla sig.ra [omissis].) e nonostante l’invito “amichevole” del sig. [omissis] di andare a prendere un caffè con il sig. [omissis] si ponga in contraddizione con l’avvio di una registrazione del colloquio da parte del medesimo, tali elementi probatori, valutati unitamente alla registrazione in questione, non possono essere ritenuti sufficienti a fondare il convincimento del Giudice sulla condotta intimidatoria del sig. [omissis] (diversa da quella del sig. [omissis]), risoltasi nel tenere a braccetto il sig. [omissis]. Neppure può ritenersi provata la condotta ingiuriosa del sig. [omissis] nei confronti del sig. [omissis], poiché essa è rivolta ad altri “Roma, Roma, Federazione Roma chiama i consiglieri per ricattarli e dire non fate più i giudici”; condotta che pur rileva sotto profili disciplinari diversi rispetto all’ingiuria, i quali, tuttavia, non hanno formato oggetto di specifica contestazione nell’atto di deferimento e, pertanto, non possono essere valutati in questa sede. Ne consegue che il sig. [omissis] debba essere assolto per i fatti imputati con il procedimento disciplinare P.A. 24/2024, ferma restando l’applicazione della sanzione nei confronti del sig. [omissis], ormai definitiva».
Per quello che riguarda il procedimento PA 27/2024 (n. 17/2024 Trib. Fed.), la Corte Federale d’Appello, inoltre, osservava che “ciò che viene contestato nell’imputazione è la forma che avrebbe dovuto assumere la protesta, le sue conseguenze ed i modi attraverso i quali è stato chiesto il consenso ai signori [omissis] e [omissis], in quanto non conformi ai criteri di lealtà, correttezza e probità, che impongono a tutti i tesserati che qualunque dissenso sia manifestato in forme congrue, adeguate ed obiettive, correlate ad un interesse meritevole di tutela, e che non trascenda in un attacco volto a danneggiare l’immagine e la reputazione della Fise, in virtù del rapporto che lega l’associato all’associazione”, aggiungendo che “in definitiva il Sig. [omissis] non si è limitato a criticare l’operato della FISE o a propagandare le sue opinioni, ma ha organizzato una iniziativa che andava ben al di là del diritto di manifestazione del pensiero, che la Procura Federale ha definito “immotivata” proprio perché non continente ed ultronea rispetto alle asserite finalità di sostegno dell’associazione richiamata e lesiva per la Federazione. Infine, è certamente contrario ai doveri di correttezza l’avere indotto il sig. [omissis] a superare il suo motivato dissenso riferendogli falsamente che il Comitato organizzativo condotto dal sig. [omissis] aveva aderito all’iniziativa e offrendogli un parziale ristoro economico della perdita derivante dall’annullamento del concorso mediante la messa a disposizione di box gratuiti. Risultano, dunque, provati i fatti contestati nell’atto di deferimento e violate le norme ivi richiamate”.
L’Organo di appello ha, infine, così testualmente concluso: «investita dal Collegio del potere di “procedere ad una nuova, completa e specifica valutazione”, ritiene di dover rimodulare la sanzione in considerazione della assoluzione del Deferito per i fatti di cui al procedimento disciplinare n. 24/2024, riducendo il periodo di sospensione a mesi 3 e giorni 15, dedotto il presofferto, e riducendo l’ammenda ad € 1.500. Sulle spese del giudizio Il Collegio di Garanzia ha rimesso a questa Corte la decisione sulle spese del giudizio. Secondo l’orientamento della Suprema Corte in tema di spese processuali, “il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte” (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 20289 del 9 ottobre 2015; Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 15506 del 13 giugno 2018). Nel caso in esame, stante l’applicazione di sanzioni a carico del sig. [omissis] nel giudizio di rinvio, si ritiene di dover disporre la compensazione delle spese per tutti i gradi di giudizio”.
7. Avverso tale nuova decisione, come adottata dalla Corte Federale d’Appello della FISE, ha proposto un ulteriore ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport il sig. [omissis], affidandosi a quattro distinti motivi di diritto, che di seguito sinteticamente si riportano.
Con il primo motivo, in particolare, il ricorrente ha eccepito la violazione dell’art. 24 Cost., nonché dell’art. 2.2 CGS, in relazione all’art. 111 Cost.; la violazione delle Linee guida ex art. 51, comma 5, del Codice della Giustizia Sportiva; l’omessa e insufficiente motivazione della decisione impugnata con riferimento alla mancata acquisizione della registrazione dell’audizione del sig. [omissis] a fronte dell’acquisizione d’ufficio dell’invio del verbale di audizione dello stesso, richiedendo a questo Collegio che venisse “disposta direttamente l’acquisizione della registrazione dell’audizione avanti la Procura federale FISE del sig. [omissis] del 10 luglio 2024, ovvero in via subordinata annullare la decisione impugnata ordinando alla corte di merito l’acquisizione della stessa e comunque indicando i principi a cui attenersi in merito”.
Con il secondo motivo, è stata eccepita la violazione di Legge (art. 17, 21, 24, 111 Cost. e art. 2.2 Codice di Giustizia Sportiva CONI), l’omessa e insufficiente motivazione della decisione impugnata; l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, vizi che così risultano riassunti dallo stesso ricorrente: “1) l’omessa valutazione di fatti decisivi oggetto di discussione;
2) violazione degli artt. 17 e 21 della Costituzione”, con la precisazione che “il fatto di voler organizzare una protesta contro la Federazione (neanche di averla fattivamente organizzata) non può costituire illecito disciplinare, costituendo l’esercizio dei suddetti diritti garantiti dalla Costituzione, tanto più che i principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali riconoscono espressamente il principio di democrazia”.
Con il terzo motivo, il ricorrente ha eccepito la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, con riferimento alla riduzione della sanzione. A tale proposito il ricorrente ha testualmente precisato che “il motivo di impugnazione attiene al fatto che la Corte ha asseritamente ridotto il periodo di sospensione, non essendo ciò vero. Infatti, la decisione del Tribunale Federale FISE, pubblicata in data 15 gennaio 2025, ha applicato, a carico del ricorrente la sanzione della sospensione per 6 mesi e dell’ammenda per euro 2.000,00 poi confermata dalla Corte federale d’appello. Con la decisione del 28 maggio 2025, il Collegio di Garanzia del CONI ha annullato la predetta decisione rinviando alla Corte federale d’appello per pronunciarsi secondo i principi ivi indicati (essendo stati scontati sino ad allora 4 mesi e 14 giorni). Con la decisione del 5 ottobre 2025, pubblicata il giorno successivo (essendo nel frattempo decorsi altri 4 mesi e 7 giorni), la Corte federale d’appello FISE ha applicato la sanzione di 3 mesi e giorni 15 dedotto il presofferto. In sostanza, il ricorrente è stato sanzionato per 3 mesi e 15 giorni dedotto il presofferto, dunque la sanzione scontata sino ad allora pari a 8 mesi e 21 giorni. In totale, dunque, a fronte dell’annullamento di uno dei due capi di incolpazione, il ricorrente è stato condannato: - a 12 mesi e 6 giorni cumulando tutto il periodo scontato, - o comunque, anche a voler dedurre il tempo tra la decisione di codesto Ecc.mo Collegio di Garanzia e quella impugnata, è stato condannato a 7 mesi e 29 giorni. Ne consegue che la sanzione è stata aggravata invece che essere diminuita in violazione della decisione di codesto Ecc.mo Collegio”.
Con il quarto e ultimo motivo, il ricorrente ha impugnato la decisione sul capo delle spese del giudizio, eccependo la violazione del principio di soccombenza (principio generale del processo civile, art. 91 c.p.c.) e, in particolare, osservando che la decisione della Corte Federale d’Appello della FISE “contrasta con il principio di soccombenza sancito dall’art. 91 c.p.c. dal momento che la necessità per il ricorrente di vedere annullata la decisione del primo e del secondo grado ha determinato quantomeno l’esborso di 1.200 Euro per la tassa di proposizione del primo ricorso a codesto Collegio. La decisione non è dunque rispettosa del principio di soccombenza e di quello generale di equità, inteso come equo contemperamento dei diritti delle parti (la Federazione non ha sostenuto alcuna spesa nei gradi endofederali essendo rappresentata da un proprio ufficio, quello della Procura federale)”.
8. Si è ritualmente costituita la FISE, impugnando e contestando il ricorso.
In particolare, la difesa della Federazione ha, in via preliminare, eccepito l’inammissibilità del primo motivo di ricorso per carenza di interesse ad agire, posto che, in relazione alla mancata acquisizione della registrazione dell’audizione del sig. [omissis] svoltasi dinanzi alla Procura federale il 10 luglio 2025, doveva precisarsi che la Corte Federale d’Appello, con riferimento al primo episodio contestato, nell’accogliere e far proprio il principio di diritto indicato dal Collegio di Garanzia con la Decisione n. 63/2025 (erroneamente indicata nel testo della Memoria come n. 62/2025), aveva assolto il ricorrente “in relazione alle incolpazioni elevate a suo carico nel procedimento disciplinare P.A. n. 24/2024 – R.G. Trib. Fed. n. 12/2024” e, di conseguenza, non aveva un interesse ad agire “ad impugnare la decisione nella parte in cui ha rigettato le richieste istruttorie formulate dalla difesa dell’allora Reclamante.” In ogni caso, risultando il verbale dell’audizione acquisito agli atti del procedimento disciplinare, nessuna compromissione del diritto di difesa del ricorrente poteva essersi verificata.
Quanto agli ulteriori motivi di ricorso, la FISE ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza degli stessi, in primo luogo perché, attenendo a questioni di merito e di valutazioni discrezionali degli Organi di giustizia federali, ne sarebbe precluso al Collegio di Garanzia il sindacato.
In particolare, quanto alla misura della sanzione, come inflitta dalla Corte Federale d’Appello, la FISE ha, altresì, eccepito che “il giudice federale di secondo grado ha correttamente operato la deduzione del periodo di sospensione già scontato (“dedotto il presofferto”), applicando in modo coerente il principio secondo cui la sanzione deve commisurarsi esclusivamente alla condotta residuale ritenuta illecita in sede di rinvio. Pertanto, il calcolo effettuato dalla Corte federale di Appello rispetta integralmente il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, mentre le censure del Ricorrente si basano su un’impropria equiparazione tra situazioni giuridiche non omogenee”.
In ordine alle spese di giudizio, la difesa della FISE ha testualmente osservato che “il Ricorrente omette di considerare che l’esito del giudizio di rinvio si sia tradotto in un risultato soltanto parzialmente favorevole alla sua posizione, avendo la Corte federale d’Appello confermato la sussistenza dell’illecito disciplinare per giudizio RG. 17/24 e la relativa sanzione, seppure in misura ridotta. Ebbene, in un contesto di soccombenza parziale di entrambe le Parti, la compensazione delle spese rappresenta l’equo contemperamento dei contrapposti interessi, perfettamente coerente con i principi generali in materia”.
9. In vista dell’udienza di discussione del ricorso le parti hanno depositato Memorie, ai sensi dell’art. 60, comma 4, del Codice della Giustizia Sportiva, riportandosi alle rispettive conclusioni. Prima dello svolgimento dell’udienza di discussione dell’11 dicembre 2025, inoltre, la difesa della FISE ha depositato istanza di ricusazione del Relatore designato, ai sensi dell’art. 51 c.p.c., evidenziando che si trattava del medesimo Relatore della Decisione n. 63/2025, pronunciata con riferimento alle stesse parti.
Su detta istanza il Collegio ha provveduto, come da verbale di udienza, con le motivazioni che pure di seguito si riportano, rigettando detta istanza.
In sede di discussione orale, il difensore del ricorrente ha rilevato l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso, come formulata dalla FISE, ed ha insistito per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Il difensore della FISE, a sua volta, ha ribadito le motivazioni a sostegno delle formulate eccezioni di inammissibilità del ricorso e, comunque, ha insistito per il rigetto dello stesso.
La rappresentante della Procura Generale dello Sport presso il CONI, nell’aderire alle tesi ed alla difesa della Federazione Sportiva costituita, ha insistito per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, comunque, per l’infondatezza dello stesso, con conseguente necessità di integrale rigetto delle domande formulate.
Considerato in diritto
1. In primo luogo, va esaminata l’istanza di ricusazione proposta ex art. 51 c.p.c. dalla difesa della FISE e fondata sulla circostanza che il Relatore del presente giudizio era lo stesso della Decisione n. 63/2025 adottata da questo Collegio e relativa alle stesse parti.
L‘istanza appare immeritevole di accoglimento sulla scorta del consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione che, se esaminato preventivamente e con attenzione dalla FISE, avrebbe evitato la proposizione della stessa richiesta di ricusazione.
Come, anche di recente, è stato osservato dai Giudici di legittimità, infatti, “Con la propria memoria il … ha segnalato - senza proporre formale istanza di ricusazione - che il consigliere relatore del presente ricorso conobbe già della causa in occasione del precedente ricorso per cassazione proposto dalla… e segnala che ciò comporterebbe l'obbligo di astensione ex art. 51, n. 4, c.p.c.
1.1. Reputa il Collegio insussistente l'ipotesi di cui all'art. 51, n. 4, c.p.c., sia con riferimento al consigliere istruttore, sia con riferimento al Presidente dell'odierno collegio giudicante (che nel ricorso deciso con la sentenza n….ebbe la veste di membro di quel collegio). Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, hanno stabilito che quando sia impugnata per cassazione una sentenza pronunciata in sede di rinvio, il collegio giudicante può essere composto anche da magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, in quanto tale partecipazione non determina alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice (Cass. Sez. U., 25/10/2013, n. 24148, le quali hanno in tal modo abbandonato il precedente orientamento - di cui fu espressione Cass. Sez. U., 19/12/1991, n. 13714 - il quale escludeva l'obbligo di astensione nelle sole ipotesi di cassazione per error in procedendo, ammettendole invece nell' ipotesi di cassazione per error in iudicando; nello stesso senso, ex permultis, Sez. L, Ordinanza n. 17672 del 30/6/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 16645 del 21/6/2025; Sez. L, Ordinanza n. 15525 del 2025; Cass. Sez. 3, 25/01/2021, n. 1542; Cass. Sez. 3, 18/07/2016, n. 14655, ed altre ventinove conformi) “(cfr. Corte di Cassazione, 28 luglio 2025, n. 21607).
In particolare, con la richiamata pronuncia a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione aveva condivisibilmente osservato che «E’ di tutta evidenza che l’imparzialità, che deve caratterizzare il Collegio giudicante nel suo insieme e il singolo suo componente, richiede che la funzione del giudicare sia assegnata ad un soggetto “terzo”, cioè che sia – e appaia – non solo scevro da interessi propri che possano ostacolare una rigorosa applicazione del principio, ma anche sgombro da convinzioni precostituite in ordine alla materia da decidere. L’orientamento della Corte europea dei diritti dell’uomo sembra essere nel senso che natura e finalità proprie del giudizio di legittimità siano tali da escludere la possibilità dei cosiddetti “effetti pregiudicanti”, i quali sono da circoscrivere in via esclusiva ai giudizi di merito. Laddove una prima decisione della Corte di Cassazione abbia condotto all’annullamento con rinvio della statuizione impugnata per la riconosciuta sussistenza del denunciato error in procedendo del giudice che l’ha emanata, la successiva impugnazione della decisione poi adottata dal giudice di rinvio non può dare luogo a situazioni di incompatibilità, quanto alla inclusione nel nuovo collegio di magistrati che avessero composto anche il primo, poiché la specifica natura del vizio avanti ad esso denunciato non ha comportato alcun esame del merito della controversia. Ma anche ove la cassazione con rinvio sia stata determinata da un error in iudicando il precedente sindacato, ove avesse riguardato statuizioni concernenti giurisdizione o competenza non avrebbero investito il decisum di merito. Nel caso di cassazione con rinvio per riscontrata violazione o falsa applicazione di norma di diritto, il sindacato è esclusivamente di legalità e prescinde da qualsiasi valutazione di merito, riguardando l’interpretazione della norma ovvero la verifica dell’ambito della sua applicazione, al fine della sussunzione della fattispecie concreta – come delineata dal giudice di merito – in quella astratta; il nuovo ricorso per cassazione avverso la statuizione del giudice di rinvio, in tal caso, investe sostanzialmente il controllo dei poteri del medesimo alla stregua del principio di diritto enunciato dalla Corte e a cui egli è tenuto ad uniformarsi. Quanto, infine, all’ipotesi del vizio di motivazione, è agevole rilevare che la sentenza di annullamento non ha affrontato direttamente le questioni di fatto, ma ha meramente sancito la sussistenza del denunciato vizio (omissione, ovvero insufficienza, ovvero contraddittorietà) di motivazione. In tutte le diverse ipotesi sopra delineate non sussiste la concreta possibilità che il giudice che ha partecipato al precedente giudizio di legittimità sia meno libero di decidere o sia condizionato dalla volontà di “difendere” la precedente decisione di legittimità. Le Sezioni Unite affermano, quindi, il seguente principio di diritto: Qualora una sentenza pronunciata dal giudice di rinvio formi oggetto di nuovo ricorso per cassazione, il Collegio della Corte può essere composto anche con magistrati che hanno partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, in quanto ciò non determina alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice” (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 25 ottobre 2013, n. 24148).
Orbene, tenuto conto della incontestabile “natura” dei giudizi innanzi a questo Collegio, atteso che la stessa difesa della FISE, nella propria memoria, definisce il Collegio di Garanzia “giudice di legittimità dell’Ordinamento sportivo”, risultano pienamente applicabili, nella concreta fattispecie, i richiamati condivisibili e consolidati principi affermati dalla Corte di Cassazione, con conseguente rigetto dell’istanza di ricusazione proposta ex art. 51 c.p.c. dalla FISE.
2. Quanto al ricorso proposto dal sig. [omissis], lo stesso è infondato e deve essere respinto.
In primo luogo, appare opportuno soffermarsi sui principi che governano il giudizio dinanzi al Collegio di Garanzia, come adito, in sede di impugnazione avverso la decisione del Giudice del rinvio che ha chiuso la fase rescissoria.
Come è stato osservato anche di recente, per costante giurisprudenza del Collegio (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, Decisione n. 13/2023, Decisione n. 98/2023 e, precedentemente, Sezioni Unite, Decisioni nn. 17/2019, 83/2019 e 95/2019), il principio di diritto enunciato dal Collegio di Garanzia - così come quello enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 384 c.p.c. - costituisce la regola iuris per la decisione della fattispecie specificamente dedotta in giudizio, cui il giudice di rinvio deve attenersi; quest’ultimo, infatti, potrà decidere la causa secondo il suo convincimento in relazione ai fatti, i quali, però, andranno necessariamente valutati alla luce della regola stabilita dal Collegio di Garanzia.
In particolare, «il giudice di rinvio, nel rinnovare il giudizio, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati» (cfr., ex multis, Corte di Cassazione, Ordinanza 4 ottobre 2018, n. 24200).
In particolare, a tale proposito, questo Collegio ha già avuto modo di puntualizzare che «il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell’ambito di tale enunciazione» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 76/2018).
Norma che governa tali ipotesi è, come noto, l’art. 12 bis, comma 3, dello Statuto del CONI, che testualmente prevede: “Quando il Collegio di Garanzia dello Sport riforma la decisione impugnata decide, in tutto o in parte, la controversia, oppure la rinvia all’organo di giustizia federale competente che, in diversa composizione, dovrà pronunciarsi definitivamente entro sessanta giorni applicando il principio di diritto dichiarato dalla Corte. In tal caso non è ammesso nuovo ricorso salvo che per la violazione del principio di diritto”.
Alla luce di quanto sin qui riportato, pertanto, come condivisibilmente è stato, anche di recente, sottolineato da questo Collegio, “si tratta di verificare se il Giudice di appello abbia correttamente rinnovato la sua valutazione tenendo conto degli aspetti sottolineati dal Collegio di Garanzia nel suo provvedimento, rispettando il principio ivi espresso (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione n. 41/2019, nonché, recentemente, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione III, decisione n. 42/2021” (Collegio di Garanzia, Sezione I, decisione del 13 novembre 2025, n. 79). La Decisione da ultimo richiamata, tra l’altro, ha opportunamente evidenziato che “L’art. 62, c.2 del Codice della Giustizia Sportiva, per il quale, in caso di rinvio, il Collegio di Garanzia dello Sport, con la decisione di accoglimento, enuncia specificatamente il/i principio/i a cui il giudice di rinvio deve uniformarsi, deve essere interpretato alla stregua di quanto previsto dall’art. 384 cod. proc. civ. Pertanto, da una parte, tali “principi di diritto” possono essere enunciati anche soltanto in modo implicito, anziché espresso, e possono essere enucleati dall’intero corpo della decisione; dall’altra, il giudice di rinvio è vincolato dalla sentenza di cassazione, che disponga appunto il rinvio, anche nell’ipotesi in cui sia stato riscontrato un vizio di motivazione. Ne consegue che il giudice del rinvio
- pur chiamato ad una nuova valutazione dei fatti già accertati, ed eventualmente ad indagare su altri, tenendo conto delle preclusioni e decadenze già verificatesi - è comunque vincolato dalla sentenza che il rinvio ha disposto anche quando sia stato riscontrato un vizio di motivazione. E ciò gli impone, innanzitutto, di individuare il ‘principio’ ovvero i ‘principi’ in forza dei quali il ricorso al Collegio di Garanzia è stato accolto ed è stata assunta la relativa decisione»)”. Aggiungendo, altresì, che “come già affermato da questo Collegio a Sezioni Unite (cfr. Decisione n. 17/2019), nei casi in cui il Collegio di Garanzia dello Sport annulli la decisione del giudice di merito con rinvio, i poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che l’annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge, ovvero per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Nel primo caso, il giudice di rinvio è tenuto a uniformarsi al principio di diritto senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti ormai acquisiti al processo. Nel secondo caso, la sentenza rescindente, indicando i punti specifici di carenza o di contraddittorietà, non limita il potere del giudice di rinvio, che conserva la libertà di decisione mediante autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al capo della sentenza oggetto del giudizio di legittimità. Tuttavia, in quest’ultimo caso, il giudice di rinvio è tenuto a giustificare e motivare il proprio convincimento, secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato e con necessità di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati. A tal fine, rileva l’obbligo di motivazione che grava su ogni organo giurisdizionale, secondo i parametri del giusto processo sanciti dall’art. 111 Cost. e dall’art. 6 CEDU, quale strumento diretto a consentire alle parti il controllo e la censura della decisione, nonché al giudice dell’impugnazione di sindacare compiutamente il provvedimento oggetto di gravame” (cfr. la citata recente Decisione n. 79/2025).
Nel caso di ulteriore impugnazione dinanzi al Collegio, come nel caso di specie, l’applicazione di questo principio non erode il confine dei poteri assegnati al Collegio di Garanzia, rimanendo comunque estranea al giudizio innanzi a quest’ultimo ogni sollecitazione estranea all’art. 12 bis, comma 2, dello Statuto del CONI e all’art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva, e quindi “fuori” dalle violazioni di norme di diritto ovvero da statuizioni della decisione impugnata che siano assolutamente carenti di motivazione.
In altri termini, il controllo del Collegio, ai sensi dell’articolo 54, primo comma, CGS CONI, rimane dunque circoscritto, col filtro dei motivi di ricorso, alla verifica dell’attività del giudice del rinvio sia con riguardo alle norme di diritto evocate, sia con riguardo all’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, con l’avvertenza di comprendere tra i parametri di commisurazione i principi di diritto enunciati in caso di rinvio, ai sensi dell’articolo 62, comma 2, CGS CONI (sul tema, cfr., altresì, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, Decisione n. 69/2019 e Collegio di Garanzia, Sez. Un., Decisione n. 120/2021).
Orbene, tenuto conto dei richiamati consolidati principi può esaminarsi il ricorso proposto dal sig. [omissis] al fine di verificare se, effettivamente, la Corte Federale d’Appello della FISE abbia rinnovato la sua valutazione, tenendo conto dei principi di diritto enunciati dal Collegio di Garanzia nel suo provvedimento, rispettando i principi ivi espressi e, al contempo, verificando se effettivamente il ricorso proposto censuri effettivamente la violazione del principio di diritto espresso dal Collegio secondo i canoni di cui all’art. 54 CGS CONI ed all’art. 12 bis dello Statuto del CONI o, al contrario, richieda a questo Collegio una valutazione dei fatti diversa rispetto a quella operata dalla Corte Federale d’Appello della FISE.
A tale proposito, appare opportuno richiamare quanto, annullando il precedente provvedimento della Corte Federale d’Appello della FISE, aveva affermato questo Collegio con la precedente Decisione, come richiamata, n. 63/2025.
Era stato affermato in quella sede, infatti: “occorre ricordare preliminarmente che, ai sensi dell’art. 54, comma 1, secondo periodo, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, il ricorso davanti al Collegio di Garanzia «è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti». Nella concreta fattispecie le eccezioni formulate dal ricorrente possono farsi rientrare proprio nella previsione della norma da ultimo citata e, come tali, devono ritenersi pienamente ammissibili per quanto attiene al sindacato consentito a questo Collegio”. Ed ancora, “In questa prospettiva la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, vale a dire l’incompatibilità logica tra gli argomenti portati dal giudice di merito a sostegno delle sue conclusioni, può denotare una insufficienza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 54 del CGS; beninteso, ove la denunciata contraddittorietà non riguardi profili di semplice dettaglio, ma sia ravvisabile tra argomenti muniti di pari rilevanza. Se gli argomenti forniti nella motivazione della decisione, quelli che dovrebbero integrare la ratio decidendi del provvedimento, sono tra loro contrastanti, se ne deve concludere che le conclusioni espresse nella sentenza sono prive di una motivazione adeguata. Onde essa risulta censurabile per insufficienza”. (Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, 13 giugno 2017, n. 44; Collegio di Garanzia, Sezione IV, 12 gennaio 2018, n. 3).
3.2. Facendo applicazione di tali principi, può dunque affermarsi che i primi tre motivi del ricorso proposto dal sig. [omissis] rientrino nel perimetro di competenza delineato dall’art. 54, comma 1, CGS”.
E, con riferimento alla fattispecie concreta, era stato sottolineato «in ordine al primo dei due episodi contestati al [omissis], sicuramente contraddittorio e, per certi versi, illogico, risulta l’operato della Corte Federale d’Appello, che, da un lato, ha ritenuto di non ammettere, tra il materiale probatorio in base al quale fondare la propria decisione, la registrazione (e la relativa trascrizione) del colloquio che si era svolto (in presenza di altre due persone) tra l’incolpato e il denunciante, nonostante la produzione di tale registrazione fosse stata fatta proprio dalla Procura Federale - che aveva ritenuto la possibile rilevanza di tale materiale al punto da sostenere che avrebbe potuto portare a rivedere l’impostazione accusatoria - e, dall’altro, ha affermato testualmente “l’inconferenza ai fini assolutori di quanto è dato desumere dalla registrazione (e relativa trascrizione), dalla quale – contrariamente a quanto dedotto dal reclamante, che addirittura introduce l’apodittico sillogismo per cui «laddove avesse considerato la prova in questione, il Tribunale avrebbe dovuto assolvere [omissis] dalla contestazione al medesimo ascritta» – non è, invero, possibile trarre alcuna conseguenza in ordine ai comportamenti materiali (costrizione fisica, vicinanza, atteggiamenti corporei aggressivi e/o provocatori, ecc.) effettivamente tenuti dai soggetti presenti e registrati», con la conseguenza che “3.7. Alla luce di queste considerazioni, la decisione della Corte Federale d’Appello risulta violativa delle norme di diritto richiamate dal ricorrente, integrando per tale via un error in iudicando che, entrando con assoluto rilievo nel percorso logico argomentativo del giudice di merito, ne ha condizionato la decisione finale, la quale, pertanto, va cassata con riguardo al relativo capo, dovendo la Corte Federale d’Appello procedere ad una nuova valutazione dei fatti tenendo conto anche del contenuto della citata registrazione e della relativa trascrizione. 4. Anche in ordine al secondo episodio oggetto di contestazione nei confronti dell’odierno ricorrente e sempre esaminando congiuntamente i primi tre motivi del ricorso, la decisione della Corte Federale d’Appello risulta, almeno in parte, contraddittoria e illogica. Anche nel secondo episodio, nel quale (a differenza del primo episodio contestato) dagli atti emergono con più chiarezza le condotte contestate, non vi è dubbio che l’aver valorizzato, ai fini dell’accertamento della responsabilità dell’odierno ricorrente [omissis], una dichiarazione ([omissis]) ed averne, viceversa, trascurata un’altra ([omissis]), che appariva di senso contrario, pur se riferibili ad due soggetti che erano stati, allo stesso modo, ascoltati in sede di indagini dalla Procura Federale, e non aver motivato adeguatamente tale scelta, costituisce sicuramente, come correttamente denunciato dallo stesso ricorrente, un vizio di omessa motivazione su fatto decisivo oggetto di disputa. Senza contare che anche le dichiarazioni di [omissis] avrebbero potuto essere valutate diversamente alla luce di quanto emerge dalla trascrizione della telefonata intercorsa fra lo stesso [omissis] e il ricorrente [omissis]. Nell’impugnata decisione della Corte Federale d’Appello manca, quindi, sul punto specifico, una sequenza logico-argomentativa, che, all’esito dell’esame del motivo di reclamo, desse conto puntuale e completo delle ragioni di non condivisione dell’impugnativa”, con l’ulteriore precisazione che “Anche in relazione alla seconda questione oggetto del deferimento, pertanto, la decisione va cassata, dovendo la Corte d’Appello Federale procedere ad una nuova completa e specifica valutazione del punto in questione” (cfr. la richiamata Decisione di questo Collegio n. 63/2025).
Orbene, esaminando la Decisione della Corte Federale d’Appello FISE, adottata a seguito del disposto annullamento con rinvio ed oggetto del presente giudizio, può testualmente leggersi:
«Sentite le Parti in udienza, la Corte, con provvedimento del 9.9.2025, disponeva: “-l’ammissione del mezzo istruttorio costituito dalla registrazione riportata nel file audio denominato “[OMISSIS] AUDIO.m4o” acquisito dal Tribunale Federale all’udienza del 5.12.2024 su richiesta della Procura Federale;- l’ammissione del mezzo istruttorio costituito dalla registrazione riportata nel file audio “[OMISSIS] TELEFONATA.m4o” depositato dall’incolpato con la memoria del 25.9.2024; corredate dalla Relazione non giurata di consulenza fonica di trascrizione forense a firma dell’Ing. [omissis], fatta salva ogni verifica sulla corrispondenza tra la registrazione dei due file audio e la loro trascrizione ad opera del perito di parte; - l’ammissione della mail con la quale la Procura Federale ha inviato al sig. [omissis] il verbale della propria audizione ai fini della sua sottoscrizione e della mail con la quale quest’ultimo ha ritrasmesso alla Procura Federale il verbale di audizione sottoscritto dal medesimo» ed ancora che “Tutti i documenti e file audio acquisiti venivano trasmessi alle parti”. (cfr. Corte Federale d’Appello FISE, Decisione del 5 ottobre 2025).
Sulla base della documentazione acquisita, in particolare, i Giudici di appello, proprio operando quella “nuova valutazione dei fatti tenendo conto anche del contenuto della citata registrazione e della relativa trascrizione” richiesta da questo Collegio in ordine al primo degli episodi contestati al sig. [omissis], hanno testualmente affermato: «Il comportamento contestato al sig. [omissis] con il primo procedimento è “per aver posto in essere condotte volte ad intimorire ed ingiuriare il sig. [omissis], personalmente e quale Consigliere Federale”. Seppure il comportamento dei Sigg. [omissis] e [omissis] risulti conflittuale anche nella registrazione e sia stato percepito come tale anche all’esterno (cfr, dichiarazione del sig. [omissis] (“evidentemente era già stato detto qualcosa di grave che io non ho recepito e non ho potuto sentire”, confermate dalla sig.ra [omissis]) e nonostante l’invito “amichevole” del sig. [omissis] di andare a prendere un caffè con il sig. [omissis] si ponga in contraddizione con l’avvio di una registrazione del colloquio da parte del medesimo, tali elementi probatori, valutati unitamente alla registrazione in questione, non possono essere ritenuti sufficienti a fondare il convincimento del Giudice sulla condotta intimidatoria del sig. [omissis] (diversa da quella del sig. [omissis]), risoltasi nel tenere a braccetto il sig. [omissis]. Neppure può ritenersi provata la condotta ingiuriosa del sig. [omissis] nei confronti del sig. [omissis], poiché essa è rivolta ad altri “Roma, Roma, Federazione Roma chiama i consiglieri per ricattarli e dire non fate più i giudici.”; condotta che pur rileva sotto profili disciplinari diversi rispetto all’ingiuria, i quali, tuttavia, non hanno formato oggetto di specifica contestazione nell’atto di deferimento e, pertanto, non possono essere valutati in questa sede. Ne consegue che il sig. [omissis] debba essere assolto per i fatti imputati con il procedimento disciplinare P.A. 24/2024, ferma restando l’applicazione della sanzione nei confronti del sig. [omissis], ormai definitiva.” (cfr. la citata Corte Federale d’Appello FISE, Decisione del 5 ottobre 2025).
Appare incontestabile, dunque, che sul primo episodio contestato al sig. [omissis], a seguito della nuova valutazione operata, la Corte Federale d’Appello della FISE sia pervenuta all’assoluzione dello stesso, modificando in tale senso la propria precedente decisione adottata in diversa composizione, con conseguente inammissibilità di ogni ulteriore censura sul punto, per carenza di interesse.
Quanto al secondo episodio contestato al sig. [omissis], la stessa Corte Federale d’Appello FISE, nel respingere il reclamo, ha testualmente affermato: «La difesa del sig. [omissis] rileva che non vi sarebbe alcun riscontro probatorio dell’intento di “far commissariare” la FISE o di ragioni politiche sottese alla protesta, ancorché esse non siano state indicate nell’imputazione, e contesta, sotto tale profilo, la decisione del Tribunale Federale, sostenendo la legittimità della protesta ai sensi degli artt. 17 e 21 della Costituzione. Deve osservarsi che ciò che viene contestato nell’imputazione è la forma che avrebbe dovuto assumere la protesta, le sue conseguenze ed i modi attraverso i quali è stato chiesto il consenso ai signori [omissis] e [omissis], in quanto non conformi ai criteri di lealtà, correttezza e probità, che impongono a tutti i tesserati che qualunque dissenso sia manifestato in forme congrue, adeguate ed obiettive, correlate ad un interesse meritevole di tutela, e che non trascenda in un attacco volto a danneggiare l’immagine e la reputazione della Fise, in virtù del rapporto che lega l’associato all’associazione”, aggiungendo, altresì, “In questo quadro, il richiamo ai principi costituzionali di libera manifestazione del pensiero e di riunione appare inconferente, poiché l’iniziativa non si limitava a propagandare una opinione o ad offrire sostegno all’associazione della mamma delle vittime, ma era volta ad impedire il regolare svolgimento dei concorsi ippici in programma con tutto quello che ne sarebbe conseguito, anche in termini di lesione dell’interesse pubblico all’esercizio dell’attività sportiva sul quale si fonda quello federale al regolare svolgimento delle competizioni, non continente rispetto alla finalità asseritamente perseguita dal Sig. [omissis]. Neppure appare convincente quanto affermato da quest’ultimo al fine di accreditare l’assunto che era sua intenzione di far rettificare l’articolo pubblicato dalla madre delle vittime “scrivendo come i circoli avessero invece dimostrato solidarietà con la mamma dei ragazzi”, poiché tale solidarietà poteva essere manifestata in altre forme più idonee al raggiungimento dello scopo perseguito dall’associazione, una delle quali indicata dal Sig. [omissis] “se c’è da manifestare per qualcosa di grave sono ovviamente favorevole magari devolvendo una parte del concorso e tra l’altro non volevo uscire sul giornale andando contro la FISE”» e concludendo «In definitiva il Sig. [omissis] non si è limitato a criticare l’operato della FISE o a propagandare le sue opinioni, ma ha organizzato una iniziativa che andava ben al di là del diritto di manifestazione del pensiero, che la Procura Federale ha definito “immotivata” proprio perché non continente ed ultronea rispetto alle asserite finalità di sostegno dell’associazione richiamata e lesiva per la Federazione» (cfr. la citata Corte Federale d’Appello FISE, Decisione del 5 ottobre 2025).
Tale motivazione, a parere di questo Collegio, appare esente da censure e, a ben vedere, con il nuovo ricorso a questo Collegio vengono riproposte dal sig. [omissis] questioni di merito, già esaminate adeguatamente dai giudici federali con adeguata valutazione e con argomentazioni logiche che risultano immuni da vizi.
Nella decisione della Corte Federale d’Appello della FISE ora impugnata, a proposito della seconda contestazione, che ha determinato la sanzione della sospensione di 3 mesi e 15 giorni e l’ammenda di € 1.500,00, l’organo di appello testualmente richiama i doveri di “lealtà, correttezza e probità, che impongono a tutti i tesserati che qualunque dissenso sia manifestato in forme congrue, adeguate ed obiettive, correlate ad un interesse meritevole di tutela, e che non trascenda in un attacco volto a danneggiare l’immagine e la reputazione della Fise, in virtù del rapporto che lega l’associato all’associazione”.
Orbene, in relazione ai richiamati doveri di lealtà, correttezza e probità, appare opportuno richiamare quanto, in maniera assolutamente condivisibile, ha affermato questo Collegio, a Sezioni Unite, che, in primo luogo, ha ricordato come “i principi di lealtà, correttezza e probità informano l’agire dei soggetti dell’ordinamento sportivo ed ai quali i medesimi sono tenuti alla constante osservanza. Siffatti precetti hanno contenuto volutamente ampio e generale, mirando a garantire che ogni tesserato sia tenuto ad osservare una condotta «conforme ai princìpi della lealtà, della rettitudine e della correttezza anche morale in tutti i rapporti riguardanti l’attività federale e nell’ambito più generale dei rapporti sociali ed economici»”. Aggiungendo, con riferimento ad una norma del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, ma con principi che possono invocarsi a proposito di ogni Federazione Sportiva, che «“la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, non deve risolversi necessariamente nella violazione di altre prescrizioni, ma, proprio per l’elasticità dei parametri valutativi, ha il suo precipuo ambito applicativo là dove non si ravvisa qualche specifico inadempimento dei doveri previsti dall’ordinamento sportivo. Essa, dunque, configura una ipotesi residuale di responsabilità. L’assenza di collegamento di questa ipotesi di responsabilità disciplinare con qualche concreto pregiudizio esclude, inoltre, l’esigenza che, ai fini dell’esistenza della violazione, sia ravvisato un nesso di causalità tra il comportamento attribuito al deferito e specifici eventi dannosi”. Ne discende, pertanto, che nell’ordinamento sportivo, accanto ad illeciti disciplinari tipizzati, vi sono fattispecie disciplinari di carattere generale, come quelle che si fanno rientrare nella violazione del principio di lealtà e correttezza o probità, quali canoni valutativi, assoluti ed imprescindibili del contegno dei tesserati, che non sono suscettibili di essere individuate e specificate ab origine, ma devono essere di volta in volta rielaborate alla stregua delle specifiche circostanze ed evidenze del caso concreto (cfr. Collegio di Garanzia, Sez. IV, decisione 13 ottobre 2017, n. 76)» (cfr. Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, Decisione 19 febbraio 2024, n. 10).
In guisa che, può senza alcun dubbio affermarsi che, in relazione al secondo episodio contestato al sig. [omissis], in ordine al quale vi è stata affermazione di colpevolezza, la decisione dell’organo federale di appello risulta adottata, a seguito di una nuova ed autonoma valutazione delle questioni esaminate, dei motivi di impugnazione e degli atti di causa, con motivazione assolutamente immeritevole di censure.
3. Merita di essere affrontata la questione sollevata dal ricorrente con il terzo motivo di ricorso, con il quale è stata eccepita la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato con riferimento alla riduzione della sanzione, perché, a dire dello stesso ricorrente, a fronte della riduzione operata dalla Corte Federale d’Appello della FISE, in realtà si sarebbe verificato, al contrario, un aggravamento della sanzione.
La questione, su sollecitazione di questo Collegio, è stata oggetto anche di discussione orale delle parti.
La questione prospettata dal ricorrente, a ben vedere, appare frutto di una errata interpretazione del dispositivo della decisione dell’organo federale di appello e, in particolare, finisce per confondere, procedendo ad una infondata sommatoria, la durata dei procedimenti disciplinari con la misura della sanzione inflitta e da scontare.
Non vi è dubbio che la Corte Federale d’Appello della FISE, riducendo la sanzione, ha chiaramente indicato che il periodo di sospensione a mesi 3 e giorni 15 deve intendersi “dedotto il presofferto”.
Orbene, deve sottolinearsi, a tale proposito, come la corretta determinazione di una pena (nella fattispecie concreta, di una sanzione disciplinare) da scontare costituisca un principio cardine del nostro ordinamento, risultando essenziale, quale elemento di calcolo, la detrazione del “presofferto”, ovvero lo scomputo del periodo di pena/sanzione già sofferto.
Nell’ambito del diritto penale, ad esempio, la norma di riferimento è l’art. 657 del codice di procedura penale; ma identico principio si applica anche in caso di sanzioni amministrative, come, ad esempio, la sospensione della patente, laddove il Prefetto, organo di esecuzione delle sanzione amministrativa accessoria, come pure osservato, deve provvedere alla detrazione, obbligatoriamente, del periodo di sospensione eventualmente presofferto “e senza che vi sia bisogno di esplicita dichiarazione al riguardo da parte dell'autorità giudiziaria" (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 21 giugno 2000, n. 20).
Per tale motivo, alla luce di quanto deciso dalla Corte Federale d’Appello della FISE, è indubbio che la sanzione inflitta, pari a 3 mesi e 15 giorni, deve intendersi, in sede di esecuzione della stessa, “dedotto il presofferto”, con la conseguenza che laddove, per ipotesi, nel caso del sig. [omissis], il periodo “presofferto” dovesse risultare maggiore rispetto alla durata della sanzione inflitta, dovrà ritenersi già definitivamente scontata la sanzione, fermo restando il dovere di provvedere al versamento dell’ammenda laddove ciò non sia ancora avvenuto.
Per tale motivo, anche il terzo motivo di ricorso appare infondato ed immeritevole di accoglimento.
4. Deve esaminarsi, infine, il quarto ed ultimo motivo del ricorso, in relazione alla liquidazione delle spese.
Anche a tale proposito la decisione della Corte Federale d’Appello della FISE appare immune da censure, laddove, sul punto specifico, è stato testualmente affermato: «Secondo l’orientamento della Suprema Corte in tema di spese processuali, “il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte” (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 20289 del 9 ottobre 2015; Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 15506 del 13 giugno 2018). Nel caso in esame, stante l’applicazione di sanzioni a carico del sig. [omissis] nel giudizio di rinvio, si ritiene di dover disporre la compensazione delle spese per tutti i gradi di giudizio” (cfr. Corte Federale d’Appello FISE, Decisione del 5 ottobre 2025).
Nel caso concreto appare incontestabile che si sia verificato solo un parziale accoglimento delle domande formulate dal sig. [omissis] e, dunque, può invocarsi il principio di cui all’art. 92 c.p.c., secondo il quale se vi è soccombenza reciproca il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
D’altro canto, è nozione maggioritaria che ci si trovi in presenza di una soccombenza reciproca laddove, in presenza di più domande, solo alcune risultano accolte, tenuto conto della natura indennitaria della condanna alle spese, non riconducibile a una condotta illecita della parte a carico della quale viene pronunciata, ma al dato obiettivo della soccombenza.
Per tali ragioni, pertanto, anche il quarto motivo deve respingersi e deve confermarsi, perché ragionevole, la integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
il Collegio di Garanzia dello Sport
Quarta Sezione
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 11 dicembre 2025.
Il Presidente Il Relatore
F.to Wally Ferrante F.to Lucio Giacomardo
Depositato in Roma, in data 8 gennaio 2026.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
