CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 3 del 09/01/2026 – OMISSIS / Procura Federale dell’Unione Italiana Tiro a Segno (UITS)
Decisione n. 3
Anno 2026
IL COLLEGIO DI GARANZIA
QUARTA SEZIONE
composta da
Wally Ferrante - Presidente
Stefano Bastianon - Relatore
Tonio Di Iacovo
Lucio Giacomardo
Mario Serio – Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 75/2025, presentato, in data 6 novembre 2025, dal Gen. di Brigata, CC Ris. dott. [omissis], rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Alongi, Bartolo Studiale e Eduardo Chiacchio,
contro
la Procura Federale dell’Unione Italiana Tiro a Segno (UITS), in persona del Procuratore Federale, avv. Fabio Pennisi,
per la riforma
della decisione della Corte Federale di Appello della Unione Italiana Tiro a Segno (UITS) del 15 ottobre 2025, a definizione del proc. R.G. C.A.F. n. 13/2025 (al quale è stato riunito il Proc. n. 14/2025), notificata in data 16 ottobre 2025, con la quale, nel rigettare il reclamo proposto dal suddetto ricorrente ed in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Procura Federale UITS avverso il provvedimento del Tribunale Federale del 19 giugno 2025, R.G. T.F. n. 14/2025, con cui è stata irrogata, a carico del Gen. [omissis], la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per la durata di mesi 5, è stata irrogata, a carico dell'odierno ricorrente, la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per la durata di mesi 16,
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nella udienza dell’11 dicembre 2025, i difensori della parte ricorrente - Gen. di Brigata, CC Ris. dott. [omissis] - avv.ti Bartolo Studiale, Claudio Alongi e Eduardo Chiacchio; il Procuratore Federale della UITS, avv. Fabio Pennisi, per la resistente Procura Federale della UITS, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. prof. Maria Elena Castaldo, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Stefano Bastianon.
Ritenuto in fatto
1. Con atto di incolpazione del 16 maggio 2025, la Procura Federale UITS deferiva il dott. [omissis] per aver: “1. abusato del sistema della Giustizia Sportiva in sede disciplinare finanche imputando in modo palesemente infondato e contrario al vero all’allora Presidente della UITS Avv. [omissis] insussistenti condotte rilevanti penalmente, una delle quali addirittura precedente alla di lui nomina come Presidente (nella fattispecie l’avere totalmente e sistematicamente disattesi ed ignorati indebitamente dal Sig. Presidente Nazionale UITS Avv. [omissis] … Con lettera n. prot. 178 del 19/04/2021 (vedasi allegato A) lo scrivente inoltrava richiesta di commissariamento della Sezione TSN di Altavilla Milicia/Balestrate/Partinico per evidenti violazioni delle Norme Statutarie (art. 33 incompatibilità per Conflitto Permanente d’Interesse di natura economica e art. 34 ineleggibilità per aver tratto la propria fonte di reddito da una attività commerciale collegata alla attività della Sezione) alla quale il Sig. Presidente Nazionale UITS riteneva indebitamente (venendo meno ai suoi doveri) di non dar alcun seguito. Infatti 4 membri del Consiglio Direttivo su 5 risultavano legati da stretti vincoli di parentela ed uno di essi (Sig.ra [omissis] era ed è proprietaria dell’area ove si trova il poligono), senza che il medesimo potesse ignorare l’infondatezza di tutte le contestazioni mosse all’ex Presidente alla luce delle iniziative assunte dal medesimo in quanto ritualmente comunicate all’esponente o comunque a sua conoscenza; 2. leso la reputazione personale ed istituzionale dell’allora Presidente della UITS Avv. [omissis] comunicando indebitamente e ripetutamente a più soggetti istituzionali esterni al sistema della Giustizia Sportiva (i Ministri della Difesa e dell’Interno, nonché il Presidente del CONI e il Comitato Regionale Sicilia della UITS) l’asserita ed infondata commissione da parte del medesimo del Reato di Rifiuto e Omissione d’Atti d’Ufficio (art. 328 del Codice Penale), oltre comunque all’asserita ed infondata violazione degli obblighi istituzionali gravanti sul medesimo; 3. violato il dovere di riservatezza su procedimento in corso prima che gli atti e i provvedimenti finali fossero formalizzati e pubblicizzati comunicando la presentazione degli esposti e delle relative contestazioni in occasione dell’assemblea del Comitato Regionale Sicilia in data 30/01/2025; 4. intimato con toni e modalità aggressivi e finanche intimidatori, facendo riferimento a sanzioni penali, comunque al di fuori di qualsivoglia potere e competenza dei tesserati, l’adozione di provvedimenti propri di questo ufficio o degli Organi di Giustizia Sportiva, nonché tentato di ottenere indebitamente la conferma dell’avvenuta iscrizione del procedimento e dell’informativa alla Procura della Repubblica (“direttamente e senza ritardo”) evidentemente per finalità estranee a quelle di giustizia e verosimilmente per motivi elettorali, contestualmente comunicando al Ministro della Difesa, al Ministro dell’Interno e al Presidente del CONI l’asserito mancato invio di alcuna notizia «su quanto richiesto (e dovuto)», dovere viceversa insussistente in tal modo ledendo anche la reputazione dell’Ufficio della Procura federale;
tutto ciò in palese e grave violazione dell’art. 59 dello Statuto UITS, degli artt. 1, 2, 7 e 8 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, degli artt. 3.1, 3.2, 3.3, 5.1 lett. a) e f) del Regolamento di Giustizia Sportiva UITS, con le aggravanti di cui all’art. 10 co 1 lett. a), d), f), h) ed i), del medesimo regolamento”.
2. Con decisione del 19 giugno 2025, il Tribunale Federale ha ritenuto il dott. [omissis] responsabile degli illeciti disciplinari a lui ascritti e, per l’effetto, lo ha condannato alla sospensione da ogni attività sportiva e sociale per la durata di 5 (cinque) mesi.
3. Avverso la suddetta decisione, il dott. [omissis] ha proposto reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello lamentando: 1) l’illegittimità del provvedimento reclamato laddove non ha ritenuto l’infondatezza della contestazione disciplinare e l’insussistenza delle condotte addebitate, nonché per erronea rappresentazione e travisamento dei fatti, palese contraddittorietà ed erronea applicazione delle norme statutarie; 2) l’illegittimità della decisione reclamata per non avere ritenuto l’insussistenza dell’elemento psicologico e il legittimo esercizio del diritto di critica ex art. 21 Cost. e art. 51 c.p.; ed ha concluso chiedendo all’adita Corte Federale di riformare integralmente la decisione del Tribunale Federale impugnata e, per gli effetti, di prosciogliere il tesserato [omissis] dagli illeciti disciplinari ascritti perché i fatti contestati non sono disciplinarmente rilevanti.
4. Avverso la medesima decisione ha proposto reclamo anche il Procuratore Federale UITS, lamentando il difetto di motivazione con riguardo all’entità della sanzione irrogata, nonché l’irragionevolezza e contraddittorietà della sanzione e la violazione degli artt., 7, 8 ed 11 del R.G.S. ed ha concluso per la riforma della decisione e l’irrogazione, a carico del dott. [omissis], della sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per la durata di diciotto mesi.
5. Con decisione in data 15 ottobre 2025, la Corte di Appello Federale ha rigettato il reclamo proposto dal dott. [omissis] e, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Procura Federale UITS, ha condannato il dott. [omissis] alla sospensione da ogni attività sportiva e sociale per la durata di 16 (sedici) mesi.
6. Con ricorso depositato il 6 novembre 2025, il sig. [omissis] ha proposto ricorso avverso la decisione della Corte di Appello Federale. Con un unico ma ampio motivo, il ricorrente ha dedotto:
- l’illegittimità della decisione impugnata per violazione dell’art. 59 dello Statuto UITS, degli artt. 1, 2, 7 e 8 del Codice di Comportamento Sportivo CONI e degli artt. 3, 5, 8 e 10 del Regolamento di Giustizia Sportiva UITS;
- l’asserita erronea ricostruzione dei fatti da parte della Corte Federale d’Appello;
- la presunta insussistenza delle condotte contestate, ritenute come semplice esercizio del diritto di denuncia;
- l’erroneità dell’applicazione delle aggravanti e della quantificazione sanzionatoria.
7. La Procura Federale UITS si è regolarmente costituita in giudizio con memoria depositata in data 17 novembre 2025 deducendo:
- l’inammissibilità del ricorso, perché volto alla rivalutazione del merito;
- la violazione del principio di autosufficienza;
- l’assoluta infondatezza giuridica delle censure;
- la compiutezza e linearità della motivazione della Corte Federale d’Appello.
8. Nell’udienza dell’11 dicembre 2025, sono stati sentiti gli avv.ti Claudio Alongi, Bartolo Studiale e Eduardo Chiacchio, per il ricorrente, e il Procuratore Federale UITS, avv. Fabio Pennisi.
Considerato in diritto
9. In ordine all’eccezione di inammissibilità del ricorso perché volto alla rivalutazione del merito, sollevata dalla Procura Federale UITS, da esaminare preliminarmente, il Collegio di Garanzia la ritiene in parte fondata come di seguito precisato.
10. L’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI stabilisce che il ricorso al Collegio di Garanzia è ammesso esclusivamente per “violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”.
11. Non è, pertanto, consentito al Collegio alcun riesame del fatto o del merito, né la revisione dell’accertamento probatorio compiuto dagli organi federali di giustizia. La giurisprudenza di questo Collegio è costante nel ritenere inammissibili i motivi che contestano la valutazione delle prove, prospettano una diversa ricostruzione dei fatti o invocano una propria lettura delle risultanze istruttorie (Sez. I, dec. n. 36/2021; Sez. II, n. 35/2025).
12. Nel caso di specie, il Collegio di Garanzia rileva che il ricorso mira esclusivamente ad ottenere una riconsiderazione dei fatti e delle prove. Infatti:
- al punto 1.2 del ricorso, il ricorrente si lamenta del fatto che “con riguardo ai fatti denunciati con il primo esposto del 24.12.2024 non vi [sarebbe] prova che il [omissis] si sia attivato …”;
- al punto 1.4 (pag. 6) del ricorso, il ricorrente deduce che l’argomentazione della Corte di Appello Federale non troverebbe “riscontro alcuno nelle risultanze istruttorie”;
- sempre al punto 1.4 (pag. 7) del ricorso, il ricorrente ritiene che la Corte di Appello Federale non si sarebbe “curata di esaminare la documentazione prodotta dall’incolpato…”;
- al punto 1.5 (pag. 9) del ricorso, il ricorrente ritiene la decisione impugnata “erronea stante l’assenza dei richiamati presupposti di fatto e di diritto” e in contrasto con quanto “ampiamente emerge[rebbe] dalla produzione documentale nel corso dell’attività istruttoria”;
- a pag. 11 del ricorso, il ricorrente ribadisce “indefessamente che gli esposti del gen. [omissis] afferiscono a fatti e condotte inconfutabilmente veri e documentati”.
13. Ad avviso del Collegio di Garanzia si tratta, evidentemente, di doglianze in fatto, finalizzate a ottenere un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie, radicalmente precluso nel giudizio dinanzi al Collegio di Garanzia, che non è un terzo grado di merito. Da ciò discende la inammissibilità dell’intera parte del ricorso dedicata all’insussistenza delle condotte contestate o alla pretesa erroneità della loro qualificazione.
14. Il Collegio di Garanzia rileva, inoltre, che il ricorso è inammissibile anche per violazione del principio di autosufficienza, pacificamente applicabile anche in questa sede (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 38/2022).
15. Il ricorso, infatti, critica la decisione impugnata sul presupposto di una pretesa contrarietà di quest’ultima ad una produzione documentale imprecisata e in relazione alla quale non è dato comprendere in quale sede processuale il documento in questione sia stato prodotto.
16. Per effetto del rinvio al codice di rito civile, il ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, infatti, soggiace alla regola della “autosufficienza”, mutuata dall’art. 366 c.p.c.. La Suprema Corte ha, a tal riguardo, precisato che, “in tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza
- prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. - è volto ad agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell'impugnazione; ne deriva che il ricorrente ha l'onere di operare una chiara sintesi funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione in tutto o in parte, nella specie mancante, è richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (v. Cass.. n. 24340/2018; S.U. n. 5698/2012)” (Cass., Sez. lav., n. 3287 del 2024). In altri termini, come chiarito da questo Collegio di Garanzia (II Sez., decisione n. 35/2025), “il principio di autosufficienza del ricorso impone, a pena di inammissibilità, al ricorrente, anche dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, un onere di chiara indicazione degli elementi documentali e di diritto sulla base dei quali è proposta l’impugnazione, ossia «l’indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda», che «va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre a specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata «localizzazione» del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull’osservanza del principio di autosufficienza del versante ‘contenutistico’» (Collegio di Garanzia, Prima Sezione, decisione n. 25 del 2021)”.
17. Per quanto riguarda, invece, la parte del ricorso volta a contestare l’entità della sanzione irrogata, è noto che, secondo la costante giurisprudenza del Collegio di Garanzia, “questo Collegio di Garanzia può valutare la legittimità della misura di una sanzione solo quando la stessa sia stata irrogata in violazione dei presupposti di fatto e di diritto o per la sua manifesta irragionevolezza. Non è invece consentito al Collegio di valutare la doglianza sulla quantificazione della sanzione, là dove adottata in aderenza ai suddetti presupposti” (così, ad esempio, Sezioni Unite, decisione
n. 71/2019, e Sez. II, decisione n. 74/2022, nonché, Sez. I, decisione n. 102/2021, che ha anche evidenziato che “l’apprezzamento favorevole per l’incolpato di una circostanza di fatto, ai fini della commisurazione della sanzione, costituisce esplicazione di un’attività discrezionale del giudice di merito, come tale non censurabile innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport allo scopo di farne scaturire una diversa valutazione in termini di disvalore”, IV Sez., decisione n. 57/2024).
18. Nel caso di specie, la Corte di Appello Federale ha qualificato le condotte come plurime, reiterate e gravi ed ha dato adeguata e specifica contezza delle ragioni che hanno giustificato l’irrogazione di una sanzione più severa rispetto a quella inflitta in primo grado, esplicitando l’iter logico-giuridico seguito nella graduazione della pena.
19. La motivazione della decisione impugnata si presenta, pertanto, come logicamente strutturata, coerente con il quadro normativo di riferimento ed esente da vizi di manifesta illogicità, arbitrarietà o travisamento dei presupposti giuridici e, pertanto, non sindacabile da questo Collegio di Garanzia.
20. Ne consegue l’infondatezza del relativo motivo di ricorso.
P.Q.M.
il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione
Dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato. Nulla per le spese.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 11 dicembre 2025.
Il Presidente Il Relatore
F.to Wally Ferrante F.to Stefano Bastianon
Depositato in Roma, in data 9 gennaio 2026.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
