C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 57 del 26/02/2024 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ARAGONESE VASTO, AVVERSO LE SQUALIFICHE AL CALCIATORE MANCINELLA ANDREA FINO AL 15.5.2024 E AI CALCIATORI GRECO MICHELE e PICCOLI ANTONIO FINO AL 30.4.2024, INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ARAGONESE VASTO – VASTO SUD, DISPUTATA IL 10.2.2024 PER IL CAMPIONATO AMATORI, GIRONE “C” (C.U. n° 27 DEL 15.2.2024 – DELEGAZIONE ZONALE DI LANCIANO).
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ARAGONESE VASTO, AVVERSO LE SQUALIFICHE AL CALCIATORE MANCINELLA ANDREA FINO AL 15.5.2024 E AI CALCIATORI GRECO MICHELE e PICCOLI ANTONIO FINO AL 30.4.2024, INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ARAGONESE VASTO – VASTO SUD, DISPUTATA IL 10.2.2024 PER IL CAMPIONATO AMATORI, GIRONE “C” (C.U. n° 27 DEL 15.2.2024 – DELEGAZIONE ZONALE DI LANCIANO).
Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Aragonese Vasto ha impugnato e chiesto l’annullamento o, in subordine, la riduzione dei provvedimenti di cui in epigrafe, con i quali il G.S. ha comminato le sanzioni sopra specificate in quanto Mancinella Andrea spingeva al petto il direttore di gara facendolo cadere a terra e successivamente si poneva con fare minaccioso nei confronti dello stesso spingendo con la testa, mentre Greco Michele e Piccoli Antonio perché, a fine gara, spintonavano e inveivano nei confronti dell’arbitro. Ha dedotto l’appellante l’errata ricostruzione dei fatti, in assenza di spinte, minacce ovvero espressioni irriguardose e la mancata consegna da parte dell’arbitro della distinta di gara, dal che l’impossibilità di formalizzare contestazioni. Osserva la Corte che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Le motivazioni addotte dalla società appellante, in verità, quasi inesistenti e comunque infondate in quanto smentite dagli atti ufficiali, non possono che portare ad una pronuncia di rigetto. Quanto alla lamentata mancata consegna della distinta di gara da parte dell’arbitro, non si comprende quale relazione dovrebbe avere con i comportamenti che sono stati sanzionati dal primo Giudice. Per questi motivi, la Corte Sportiva d’Appello Federale Territoriale,
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
Share the post "C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 57 del 26/02/2024 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ARAGONESE VASTO, AVVERSO LE SQUALIFICHE AL CALCIATORE MANCINELLA ANDREA FINO AL 15.5.2024 E AI CALCIATORI GRECO MICHELE e PICCOLI ANTONIO FINO AL 30.4.2024, INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ARAGONESE VASTO – VASTO SUD, DISPUTATA IL 10.2.2024 PER IL CAMPIONATO AMATORI, GIRONE “C” (C.U. n° 27 DEL 15.2.2024 – DELEGAZIONE ZONALE DI LANCIANO)."
