C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 61 del 11/03/2024 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. BRUNO COMPAGNO S.C. AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA AI CALCIATORI DIODATI GABRIELE E MARINI GIANLUCA PER CINQUE TURNI ED AMMENDA DI € 400,00) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CALCETTO AVEZZANO/BRUNO COMPAGNO S.C., DISPUTATA IL 24.2.2024 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE, SERIE C/2, GIORNE “A” (C.U. n° 58 del 29.2.2024 – C.R.A.).

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. BRUNO COMPAGNO S.C. AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA AI CALCIATORI DIODATI GABRIELE E MARINI GIANLUCA PER CINQUE TURNI ED AMMENDA DI € 400,00) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CALCETTO AVEZZANO/BRUNO COMPAGNO S.C., DISPUTATA IL 24.2.2024 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE, SERIE C/2, GIORNE “A” (C.U. n° 58 del 29.2.2024 – C.R.A.).

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Bruno Compagno S.C. ha impugnato le sanzioni sopra specificate, adottate dal G.S., quanto alle squalifiche, perché al termine della gara i calciatori partecipavano ad una violenta rissa con i calciatori ed i sostenitori della squadra avversaria e, quanto all’ammenda, perché al termine della gara propri sostenitori entravano sul terreno di gioco insieme ai sostenitori della squadra avversaria, dando luogo ad una violenta rissa alla quale partecipavano anche tesserati di entrambe le squadre. La società appellante ha dedotto che il calciatore n. 8 Diodati Gabriele è stato erroneamente scambiato dal direttore di gara con il calciatore n. 12 Massimo Bafile, reale responsabile della condotta contestata, e che il calciatore Marini è intervenuto per soccorrere e difendere i tesserati della propria società oggetto di aggressione da parte dei sostenitori/dirigenti della squadra avversaria. Ha chiesto, pertanto, la revoca della squalifica inflitta al Diodati e la riduzione delle altre sanzioni nella misura di giustizia. In relazione alla posizione del calciatore Diodati Gabriele, l’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha effettivamente dato atto di avere operato uno scambio di persona tra lo stesso ed il Bafile, con la conseguenza che gli atti devono essere trasmessi al G.S. affinché provveda ad annullare la sanzione al Diodati ed a comminarla al Bafile. Per quanto concerne la posizione del calciatore Marini Gianluca, la società appellante chiede la riduzione della sanzione invocando l’attenuante della provocazione per essere intervenuto, come detto, a difesa dei propri tesserati-sostenitori, dopo che i sostenitori/dirigenti dell’altra società avevano dato inizio agli scontri. La richiesta non può essere accolta in quanto il comportamento del Marini non è stato di semplice difesa dei tesserati-sostenitori della sua società, ma si è reso parte attiva nella rissa che si è scatenata a fine gara tra le opposte fazioni, colpendo un uomo a terra, come riferito dall’arbitro alla Corte col detto supplemento di rapporto.

Va, peraltro, sottolineato che la sanzione allo stesso irrogata è congrua ed adeguata e deve quindi essere confermata, così come la sanzione dell’ammenda. Per questi motivi, la Corte Sportiva d’Appello Federale Territoriale, così

DELIBERA

dispone rimettersi gli atti al G.S. per i provvedimenti di competenza, rigettando, per il resto, le altre impugnazioni proposte. Dispone accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.

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