C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 71 del 15/04/2024 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. 2000 CALCIO MONTESILVANO, AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. DI CONFERMA DEL RISULTATO ACQUISITO SUL CAMPO IN RELAZIONE ALLA GARA CAPISTRELLO / 2000 CALCIO MONTESILVANO, DISPUTATA IL 17.3.2024 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA, GIRONE “A” (C.U. n° 67 DEL 28.3.20234 – C.R.A.).

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. 2000 CALCIO MONTESILVANO, AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. DI CONFERMA DEL RISULTATO ACQUISITO SUL CAMPO IN RELAZIONE ALLA GARA CAPISTRELLO / 2000 CALCIO MONTESILVANO, DISPUTATA IL 17.3.2024 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA, GIRONE “A” (C.U. n° 67 DEL 28.3.20234 – C.R.A.).

Con appello ritualmente proposto in termini, la società A.S.D. 2000 Calcio Montesilvano ha chiesto in via principale disporsi la perdita della gara in danno della società U.S. Capistrello per avere causato l’indisponibilità del calciatore Consorte Matteo al 48° del secondo tempo, per essere stato colpito ad un occhio da alcune pietre lanciate dai sostenitori della stessa società mentre era a terra a seguito di un fallo di gioco. In via subordinata, ha chiesto infliggersi una diversa e più gravosa sanzione in danno della stessa società Capistrello rispetto all’ammenda di € 600,00 inflittale dal G.S.. Tali richieste venivano ribadite in sede di audizione, mentre la società Capistrello, sentita in udienza, ha insistito per il rigetto dell’appello già chiesto con rituale memoria difensiva. Osserva la Corte che, quanto alla richiesta di perdita della gara in danno della società controinteressata, deve essere condivisa la motivazione del primo Giudice in quanto, aderendo peraltro all’insegnamento degli organi superiori della Giustizia sportiva, la mancata disponibilità di un calciatore nel corso della gara, poi sostituito da altro calciatore che si trovava in panchina e per di più al 48° del secondo tempo, non ha causato quella reale alterazione del potenziale atletico della società 2000 Calcio Montesilvano, da cui avrebbe potuto conseguire l’invocata sanzione. In ogni caso, l’indisponibilità del calciatore Consorte non ha influito sulla regolarità della gara mancando solo pochi secondi alla fine della stessa. Quanto, invece, alla richiesta di una sanzione più afflittiva in danno della U.S. Capistrello, ritiene la Corte che l’appello è inammissibile in difetto di un interesse diretto da parte dell’appellante, come richiesto dall’art. 49 C.G.S.. Per questi motivi, la Corte sportiva di Appello Federale Territoriale,

DELIBERA

di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

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