C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 21/10/2025 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. MALZIM ALIJI, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. VAL DI SANGRO PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 E DELL’ART. 39 COMMA 3 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, IL GIORNO 1.2.2025, NEL CORSO DELLA GARA VAL DI SANGRO – CEPPAGATTI VALEVOLE PER IL GIRONE B DEL CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALI DEL COMITATO REGIONALE ABRUZZO IN OCCASIONE DELLA QUALE HA SVOLTO IL RUOLO ED I COMPITI DI ASSISTENTE DI PARTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. VAL DI SANGRO, RIVOLTO ALL’INDIRIZZO DEI CALCIATORI DELLA SQUADRA AVVERSARIA ESPRESSIONI MINACCIOSE QUALI: “VEDETE DOPO COSA VI FACCIO … DUE SCHIAFFI NON VE LI LEVA NESSUNO”, “BAMBINI DI MERDA … VI ASPETTO FUORI” E “VI SPACCO PEZZI DI MERDA”; NONCHÉ PER AVERE LO STESSO, AL TERMINE DELLA STESSA GARA, POSTO IN ESSERE LE SEGUENTI CONDOTTE: (I) AGGREDITO DA TERGO IL CALCIATORE CON LA MAGLIA N. 4 DELLA SQUADRA DELL’A.S.D. CEPPAGATTI, SIG. A.C., FACENDOLO CADERE AL SUOLO E COLPENDOLO PER DUE VOLTE IN VISO CON LA BANDIERINA DA ASSISTENTE; IL TUTTO CON VIOLENZA TALE DA PROCURARGLI UN TRAUMA CRANICO NON COMMOTIVO, LA FRATTURA DEL SETTO NASALE E VEROSIMILI FRATTURE DELLE PARETI MEDIALI DEI SENI MASCELLARI; (II) COLPITO CON UNO SCHIAFFO AL VOLTO IL CALCIATORE CON LA MAGLIA N. 6 DELLA SQUADRA DELLA A.S.D. CEPPAGATTI, SIG. D.H., PROCURANDOGLI UNA CONTUSIONE AL VISO; – DELLA SOCIETÀ A.S.D. VAL DI SANGRO, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SIG. DAL SIG. MALZIM ALIJI COSÌ COME DESCRITTI NEL PRECEDENTE CAPO DI INCOLPAZIONE.
DEFERIMENTO: - DEL SIG. MALZIM ALIJI, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. VAL DI SANGRO PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 E DELL’ART. 39 COMMA 3 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, IL GIORNO 1.2.2025, NEL CORSO DELLA GARA VAL DI SANGRO – CEPPAGATTI VALEVOLE PER IL GIRONE B DEL CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALI DEL COMITATO REGIONALE ABRUZZO IN OCCASIONE DELLA QUALE HA SVOLTO IL RUOLO ED I COMPITI DI ASSISTENTE DI PARTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. VAL DI SANGRO, RIVOLTO ALL’INDIRIZZO DEI CALCIATORI DELLA SQUADRA AVVERSARIA ESPRESSIONI MINACCIOSE QUALI: “VEDETE DOPO COSA VI FACCIO … DUE SCHIAFFI NON VE LI LEVA NESSUNO”, “BAMBINI DI MERDA … VI ASPETTO FUORI” E “VI SPACCO PEZZI DI MERDA”; NONCHÉ PER AVERE LO STESSO, AL TERMINE DELLA STESSA GARA, POSTO IN ESSERE LE SEGUENTI CONDOTTE: (I) AGGREDITO DA TERGO IL CALCIATORE CON LA MAGLIA N. 4 DELLA SQUADRA DELL’A.S.D. CEPPAGATTI, SIG. A.C., FACENDOLO CADERE AL SUOLO E COLPENDOLO PER DUE VOLTE IN VISO CON LA BANDIERINA DA ASSISTENTE; IL TUTTO CON VIOLENZA TALE DA PROCURARGLI UN TRAUMA CRANICO NON COMMOTIVO, LA FRATTURA DEL SETTO NASALE E VEROSIMILI FRATTURE DELLE PARETI MEDIALI DEI SENI MASCELLARI; (II) COLPITO CON UNO SCHIAFFO AL VOLTO IL CALCIATORE CON LA MAGLIA N. 6 DELLA SQUADRA DELLA A.S.D. CEPPAGATTI, SIG. D.H., PROCURANDOGLI UNA CONTUSIONE AL VISO; - DELLA SOCIETÀ A.S.D. VAL DI SANGRO, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SIG. DAL SIG. MALZIM ALIJI COSÌ COME DESCRITTI NEL PRECEDENTE CAPO DI INCOLPAZIONE.
Con nota del 25.6.2025, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte. Con atti regolarmente notificati a mezzo p.e.c., venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 22.9.2025, alle ore 15,30, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la richiesta di mezzi e la produzione di memorie. Il difensore del Malzim, nel depositare memoria, chiedeva dichiararsi l’improcedibilità e/o l’inammissibilità e/o la nullità del procedimento e, comunque, il proscioglimento del Malzim per infondatezza degli addebiti. In Via subordinata insisteva per l’ammissione dei mezzi istruttori richiesti. La società non compariva né si costituiva. All’udienza, il rappresentante della Procura Federale procedeva ad illustrare brevemente le ragioni del deferimento ed a concludere per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l’applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: MALZIM ALIJI inibizione per due anni ; A.S.D. VAL DI SANGRO ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento) ; il difensore si riportava ai propri scritti difensivi ritualmente depositati insistendo, in via preliminare, per l’improcedibilità e/o inammissibilità e/o nullità del procedimento, per il proscioglimento o, in via subordinata, per l’ammissione dei mezzi istruttori richiesti e, all’esito, per il proscioglimento. Il Tribunale, ritenuta l’ammissibilità, ammetteva la prova per testi richiesta, limitando a due i testi da escutere e fissando una successiva udienza per il raccoglimento della stessa sui fatti oggetto di contestazione. A richiesta delle parti veniva riservata la decisione, con concessione di un termine di gg. 10 (dieci) per il deposito di breve memoria difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Tribunale è dell’avviso che debba essere, preliminarmente, affrontata e risolta la questione pregiudiziale della pretesa violazione del disposto di cui all’art. 123 C.G.S. e, quindi, della improcedibilità e/o inammissibilità e/o nullità del deferimento. Al riguardo, verificato che l’iscrizione nel registro della Procura è avvenuta entro 30 giorni dalla ricezione del’esposto: che entro 60 giorni dall’iscrizione il Procurato Federale ha concluso le indagini; che entro 20 giorni dalla scadenza dei 60, ha notificato l’avviso di conclusione elle indagini agli indagati; che, pertanto, risultano rispettati i termini previsti dal C.G.S., il Tribunale rigetta l’eccezione. Passando all’esame del merito dl deferimento, va rilevato che non priva di significato è la circostanza che, al termine dell’incontro Val di Sangro/ Cepagatti disputato l’1.2.2025 per il Campionato Under 17 Regionale, alcuni sostenitori, della società Val di Sangro erano entrati nel recinto di giuoco e si erano scagliati contro i tesserati della società Cepagatti ed un dirigente della prima squadra ed uno dell’altra hanno consegnato all’arbitro(che nel frattempo era rientrato nel suo spogliatoio e non aveva visto alcunché) una dichiarazione che veniva allegata al referto sottoscritta dagli stessi, nella quale di dava atto che il calciatore con la maglia n. 4 del Cepagatti, sig. A.C., era stato aggredito fisicamente dal sig. Malzim Aliji, dirigente della Val di Sangro che nel corso della gara aveva svolto il ruolo di assistente di parte, riportando lesioni di sicura gravità. Nel corso delle indagini sono stati acquisiti ulteriori elementi che depongono per la responsabilità del Malzim, anche attraverso la deposizione testimoniale dei dirigenti sopra nominati che certamente valgono a rendere meno credibile la versioni dei fatti fornite dai dirigenti e dai tesserati della Val di Sangro. Ora, anche alla luce dei principi più volte ribaditi dalla giurisprudenza della Corte Federale e da quella del Collegio di Garanzia del C.O.N.I., il valore probatorio necessario per l’affermazione della responsabilità disciplinare è sufficiente sia inferiore alla certezza purché si fondi su indizi gravi, univoci e concordanti anche sulla base di un ragionevole grado di probabilità tipico della natura del processo sportivo. D’altro canto, ugualmente non priva di significato è la circostanza che la società abbia allontanato il Malzim dopo l’episodio giacché non sarebbe avvenuto se lo stesso non si fosse reso responsabile dell’accaduto. A fronte degli elementi che depongono per l’affermazione di detta responsabilità, vi è la tesi dello stesso Malzim il quale si è difeso affermando che il calciatore del Cepagatti si era procurato le lesioni a seguito di una rissa alla quale aveva partecipato con altri giocatori mentre lo stesso si spintonava con altro dirigente del Cepagatti svolgendo il ruolo di guardalinee dalla parte opposta a quella dove avvenivano gli scontri, mentre proteggeva un giovane calciatore della Val di Sangro. Al fine di provare tali circostanze, il Malzim chiedeva l’ammissione di alcuni testi, Menna Michele, Gallo Luigi, Cianfrone Samuele, Hera Marins, Avdiji Agron ed altri ma, una volta ammessa la prova, adduceva stranamente come testi un calciatore di minore età ed un suo cugino che aveva assistito alla partita. Il minore veniva sentito dal Tribunale, previa autorizzazione della madre affidataria e lasciava chiaramente intendere di essere stato indirizzato nelle sue dichiarazioni tanto da cadere in contraddizioni mentre l’altro teste (cugino del Malzim) non è apparso attendibile anche per avere riferito circostanze diverse da quelle acquisite nel corso delle indagini fatte oggetto anche di querela in sede penale dal genitore del ragazzo aggredito. Né può essere dimenticato che il Malzim, sentito nel corso delle stesse indagini, non ha riferito di poter indicare i nominativi dei testimoni che confermassero la propria versione dei fatti così come, invece, ha fatto al momento di redigere la memoria difensiva. Ritiene, pertanto, il Tribunale che debba essere riconosciutala responsabilità del deferito in ordine alle contestazioni mossegli e che sia equo infliggere allo stesso, data la gravità di tali addebiti, la sanzione dell’inibizione per anni 2 (due).Alla responsabilità del dirigente consegue quella oggettiva della società, ai sensi dell’art. 6 comma II C.G.S., ancor più rilevante se si considera che, nella fattispecie, veniva disputata una gara del Campionato Under 17 regionale, mentre può passare inosservato il comportamento processuale di detta società che ha ritenuto opportuno non comparire e non far pervenire memorie difensive. Alla stessa società A.S.D. Val di Sangro deve essere, quindi, inflitta la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (mille).
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale della F.I.G.C.-L.N.D., ritenuta la responsabilità dei soggetti deferiti, applica al dirigente Malzim Aliji la sanzione dell’inibizione di anni 2 (due) ed alla A.S.D. Val di Sangro l’ammenda di € 1.000,00. Dispone la pubblicazione della presente decisione sul C.U. e la comunicazione alle parti interessate.
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