C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 32 del 10/11/2025 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETÀ F.C.D. PRO VASTO, AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. CON LA QUALE SONO STATE INFLITTE LE SEGUENTI SANZIONI: PERDITA DELLA GARA PRO VASTO/RENATO CURI ANGOLANA CON IL PUNTEGGIO DI 0 A 3; INIBIZIONE AL SIG. DINO MONTEFERRANTE, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ, FINO AL 5.11.2025; AMMENDA DI € 100,00; IN RELAZIONE ALLA GARA PRO VASTO/RENATO CURI ANGOLANA, DISPUTATA IL 26.10.2025 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA, GIRONE “A” (C.U. n° 29 DEL 30.10.2025 – C.R.A.).

APPELLO DELLA SOCIETÀ F.C.D. PRO VASTO, AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. CON LA QUALE SONO STATE INFLITTE LE SEGUENTI SANZIONI: PERDITA DELLA GARA PRO VASTO/RENATO CURI ANGOLANA CON IL PUNTEGGIO DI 0 A 3; INIBIZIONE AL SIG. DINO MONTEFERRANTE, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ, FINO AL 5.11.2025; AMMENDA DI € 100,00; IN RELAZIONE ALLA GARA PRO VASTO/RENATO CURI ANGOLANA, DISPUTATA IL 26.10.2025 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA, GIRONE “A” (C.U. n° 29 DEL 30.10.2025 – C.R.A.).

Con appello ritualmente proposto, la F.C.D. Pro Vasto ha impugnato il provvedimento con il quale il G.S. ha inflitto le sanzioni in epigrafe specificate, con la seguente motivazione: “- esaminati gli atti relativi alla gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 1 a 0; - constatato che al minuto 31' del secondo tempo è stato ammonito il calciatore nº18 MBAYE BANDA (nato il 18.05.2000) della Soc. Pro Vasto; - accertato, a seguito dei controlli esperiti con l'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Abruzzo, che il calciatore, alla data della gara, non risulta essere in regola con il tesseramento per la stagione sportiva in corso, ai sensi dell'art. 40-quater delle N.O.I.F. (tesseramento calciatori stranieri per le società dilettantistiche). Infatti, ai sensi delle disposizioni richiamate, la decorrenza del tesseramento di calciatori stranieri per le società dilettantistiche è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di comunicazione dell'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C./ Comitato di appartenenza; autorizzazione che, alla data della gara non risulta essere stata rilasciata; - visto l'art. 10, comma 6, lett. a) CGS; DELIBERA 1) di infliggere alla Società Pro Vasto la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3; 2) di inibire il Sig. Monteferrante Dino, dirigente accompagnatore della Soc. Pro Vasto, fino al 5/11/2025; 3) di irrogare alla Soc. Pro Vasto l'ammenda di Euro 100,00.”. Ha dedotto la società appellante la violazione e falsa applicazione dell’art. 40 quater delle N.O.I.F., in quanto la comunicazione dell’Ufficio Tesseramento costituisce atto meramente ricognitivo della regolarità già perfezionata, non avendo natura costitutiva del rapporto di tesseramento. Pertanto, alla data della gara, il tesseramento del calciatore Mbaye Banda risultava regolare per essere stato presentato nei termini e completato sulla piattaforma federale Sistema Informatico SGS in data 25.10.2025. Ha chiesto, quindi, il ripristino del risultato acquisito sul campo e, in subordine, la restituito in integrum con riduzione delle sanzioni accessorie e dell’ammenda. Osserva preliminarmente la Corte che il ricorso avverso l’ammenda di € 100,00 e l’inibizione al dirigente Monteferrante fino al 5.11.2025 sono inammissibili ai sensi dell’art. 137 comma 3 lett. b e d) C.G.S. La sanzione della perdita della gara , invece, deve essere confermata in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, l’art. 40 quater comma 2 ultimo capoverso delle N.O.I.F. nella fattispecie in esame (aggiornamento di posizione di tesseramento di calciatore straniero di paese non aderente all’UE/EEE, di età superiore a sedici anni) prevede espressamente e chiaramente che il tesseramento decorra dalla data di comunicazione del Comitato di competenza. Dall’esame degli atti ufficiali in possesso del Comitato Regionale Abruzzo, risulta, invece, che la richiesta è stata inoltrata sabato 25.10.2025, onde il calciatore non aveva titolo a partecipare alla gara di domenica 26.10.2025 tenuto altresì conto che la pratica era stata presa incarico dal C.R.A. soltanto il successivo lunedì 27.10.2025 e che, in ogni caso, ad oggi la richiesta di rinnovo del tesseramento non risulta ancora approvata per incompletezza della documentazione essendo scaduto sia il permesso di soggiorno del calciatore Mbaye Banda, sia la richiesta di rinnovo. Per questi motivi, la Corte d'Appello Sportiva Federale Territoriale

DELIBERA

di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la relativa tassa.

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