C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 32 del 10/11/2025 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING ALTINO AVVERSO LE SANZIONI (PUNIZIONE SPORTIVA PERDITA DELLA GARA RISTORANTE DA MORETTI / SPORTING ALTINO CON IL PUNTEGGIO DI 3 A 0, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO AMATORI, GIRONE “B”; AMMENDA DI € 50,00 PER LA PRIMA RINUNCIA; PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASSIFICA) INFLITTE DAL G.S. PER NON ESSERSI PRESENTATA IN CAMPO IL GIORNO 25.10.2025 ALLE ORE 15,30, DATA E ORA UFFICALI DI GARA (C.U. n° 15 del 30.10.2025 – DELEGAZIONE ZONALE LANCIANO).
APPELLO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING ALTINO AVVERSO LE SANZIONI (PUNIZIONE SPORTIVA PERDITA DELLA GARA RISTORANTE DA MORETTI / SPORTING ALTINO CON IL PUNTEGGIO DI 3 A 0, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO AMATORI, GIRONE “B”; AMMENDA DI € 50,00 PER LA PRIMA RINUNCIA; PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASSIFICA) INFLITTE DAL G.S. PER NON ESSERSI PRESENTATA IN CAMPO IL GIORNO 25.10.2025 ALLE ORE 15,30, DATA E ORA UFFICALI DI GARA (C.U. n° 15 del 30.10.2025 – DELEGAZIONE ZONALE LANCIANO).
Con reclamo dell’1.11.2025, la società A.S.D. Sporting Altino ha impugnato la decisione sopra specificata chiedendo l’annullamento delle sanzioni e la ripetizione della gara in quanto la mancata presenza in campo non poteva essere imputata alla società, bensì ad un difetto di tempestiva comunicazione da parte della delegazione zonale di Lanciano. Nello specifico, il 24.10.2025 un collaboratore della detta delegazione comunicava telefonicamente ad un dirigente della società che l’incontro in programma il giorno seguente non si sarebbe disputato per l’indisponibilità dell’arbitro inizialmente designato e l’impossibilità di reperire un suo sostituto. Tuttavia, con e-mail del 25.10.2025 alle ore 11,47, la delegazione comunicava che, contrariamente a quanto detto in precedenza, la gara si sarebbe regolarmente disputata, scusandosi per il disagio causato. Pertanto, stante il ritardo della nota di rettifica, risultava assolutamente impossibile per la società reperire un minimo di calciatori necessario per garantire il regolare svolgimento della partita. Osserva preliminarmente la Corte che il ricorso avverso l’ammenda di € 50,00 è inammissibile ai sensi dell’art. 137 comma 3 lett. d) C.G.S. Le altre sanzioni, invece, devono essere confermate non potendo trovare accoglimento la doglianza della società appellante sulla esclusiva responsabilità della delegazione zonale di Lanciano, che avrebbe determinato l’impossibilità di reperire calciatori ad horas, a ciò ostando il chiaro ed inequivocabile disposto dell’art. 4 comma 3 C.G.S., secondo cui: “l'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali no può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione”. Ebbene, dagli atti ufficiali in possesso del Comitato risulta che, nel caso di specie, la gara di cui si discute era stata programmata per il giorno 25.10.2025 alle ore 15.30 con C.U. della delegazione zonale di Lanciano n. 14 del 23.10.2025 e che tale comunicazione ufficiale non aveva subito alcuna variazione e/o modifica, il che comportava il conseguente obbligo per la società di presentarsi in campo nei termini previsti, pena, in difetto, le sanzioni ad essa comminate. Per questi motivi, la Corte Sportiva d'Appello Federale Territoriale,
DELIBERA
di respingere l'appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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