C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 24/11/2025 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. POLISPORTIVA MORRONESE AVVERSO LA SQUALIFICA AL CALCIATORE CARDUCCI ENNIO FINO AL 25.10.2029 IN RELAZIONE ALLA GARA POLISPORTIVA MORRONESE – ATLETICO AMITERNUM, DISPUTATA IL 26.10.2025 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 29 DEL 30.10.2025 – C.R.A.).
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. POLISPORTIVA MORRONESE AVVERSO LA SQUALIFICA AL CALCIATORE CARDUCCI ENNIO FINO AL 25.10.2029 IN RELAZIONE ALLA GARA POLISPORTIVA MORRONESE – ATLETICO AMITERNUM, DISPUTATA IL 26.10.2025 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 29 DEL 30.10.2025 – C.R.A.).
Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Polisportiva Morronese ha impugnato e chiesto l’annullamento, ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione sopra specificata, adottata dal G.S. con le seguenti motivazioni: “- Esaminato il referto arbitrale nel quale si riferisce che: -al minuto 15' del primo tempo il calciatore De Meo Cristian della Soc. Atletico Preturo veniva espulso per aver commesso un fallo contro un giocatore avversario impedendo una chiara occasione da rete; - al minuto 29' del primo tempo il calciatore Carducci Ennio della Soc. Polisportiva Morronese, dopo essere stato espulso per aver commesso un grave fallo di gioco, colpiva l'arbitro con una testata sul sopracciglio destro, causandogli lieve gonfiore e dolore; in conseguenza del colpo subito, l'arbitro decideva di sospendere definitivamente la gara al minuto 30' del primo tempo, sul risultato di 0 a 1 in favore della squadra ospite; -dopo la sospensione della gara, il Sig. Rossi Pasqualino, allenatore della Polisportiva Morronese, in compagnia di una persona non inserita in distinta, entrava nello spogliatoio dell'arbitro verso il quale assumeva un comportamento antisportivo; -in seguito, l'arbitro si recava presso il pronto soccorso dell'ospedale di L'Aquila una prognosi come da referto medico allegato al rapporto di gara. - Accertato che il comportamento sopra riportato configura una condotta violenta da parte di un tesserato ai sensi dell'art. 35 del vigente Codice di Giustizia Sportiva; condotta che rientra tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U. n. 104/A del 17.12.2014. - Visto l'art. 64 delle N.O.I.F., a mente del quale "L'arbitro deve astenersi dall'iniziare o dal far proseguire la gara, quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio". - Preso atto che spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art. 12, comma 1, C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva". - Considerato che la sospensione della gara è da addebitarsi alla esclusiva responsabilità del calciatore della Polisportiva Morronese e che le conseguenze dell'azione violenta messa in atto dallo stesso calciatore Carducci Ennio, attestate da referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, giustificano l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 35, comma 4, del C.G.S.. - Preso atto del preannuncio di reclamo presentato dalla società Pol. Morronese; Per tutto quanto sopra esposto, ai sensi degli artt. 9 e 35 del Codice di Giustizia Sportiva, DELIBERA 1) di squalificare il giocatore della Polisportiva Morronese Sig. Carducci Ennio fino al 25/10/2029, con la precisazione, ai sensi dell'art.35 comma 7, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dal C.U. n. 104/A del 17.12.2014; …. omissis”. Ha dedotto l’appellante e ribadito in sede di audizione a mezzo del proprio difensore, l’erroneità del provvedimento impugnato in quanto il resoconto fornito dal Direttore di gara in sede di refertazione, preso a base della decisione, offre un quadro degli eventi nettamente divergente e distonico rispetto alla realtà storica ed oggettiva così riassumibile: intorno alla mezz’ora del primo tempo l’Arbitro accorreva, in maniera manifestamente agitata, verso il calciatore n. 4 della compagine di casa, Sig. Ennio Carducci, autore di un fallo di gioco a scapito di un collega dell’altra squadra, mostrandogli, a brevissima distanza, il cartellino rosso ed espellendolo dal campo. Il menzionato atleta, a causa dei pochi centimetri che lo separavano dall’Ufficiale di Gara, non poteva fare a meno, in maniera del tutto involontaria, di urtarlo leggermente, senza provocargli alcun genere di conseguenza psico-fisica. Pertanto l’appellante ha chiesto, in riforma della gravata pronuncia, in via principale, l’annullamento della sanzione; in subordine la riduzione entro i limiti sanzionatori fissati dall’art. 36 lett. a) C.G.S. -quattro giornate- o, nella peggiore delle ipotesi, lett. b) -otto giornate- applicabili al caso in esame in difetto dei presupposti per l’inquadramento della fattispecie nella ben più grave ed estrema prospettazione di cui all’art. 35 C.G.S.; in via ulteriormente gradata, l’applicazione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 13 comma 2 e 12 comma 1 C.G.S. e fermo restando il dettato dell’art. 16 comma 1 C.G.S. Osserva la Corte che l’appello, così come proposto dalla soc. Morronese e tendente ad ottenere l’annullamento della sanzione inflitta al calciatore Ennio Carducci ovvero la sua riduzione, sempre esclusa l’applicabilità dell’art. 35 comma 4 C.G.S., non può essere accolto e ciò in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla stessa società, il calciatore si avvicinava all’arbitro al momento della sua espulsione “appoggiandomi la sua fronte ed in seguito mi dava una testata all’altezza del sopracciglio causandomi lieve gonfiore e dolore; dopo la gara, lasciato l’impianto e persistendo dolore, mi facevo accompagnare al Pronto Soccorso dell’Ospedale dell’Aquila dove venivano prescritti 5 giorni di prognosi come da certificazione allegata” (cfr referto di gara). In sostanza, il trauma contusivo causato all’arcata sopraccigliare destra che ha provocato il gonfiore ed il dolore all’arbitro con prognosi di cinque giorni di inabilità costituisce pur sempre una condotta violenta da parte di un tesserato ai sensi dell’art. 35 C.G.S., condotta tra quelle che determinano l’applicazione delle sanzioni previste dal comma IV di detta norma come modificato dal C.U. n° 104/A del 17.12.2014, visto che quella descritta rappresenta una vera e propria “lesione” che si verifica a causa di un impatto diretto con una superficie dura e provoca dolore, gonfiore e lividi (ecchimosi) dovuti ad un travaso di sangue e lesione certificata da parte di una struttura pubblica. Tenuto conto che, nella fattispecie, la sanzione minima prevista è quella della squalifica per anni quattro, ritiene la Corte che, ai fini della quantificazione dell’effettiva sanzione da applicare, debba essere verificata la sussistenza di eventuali ragioni che giustifichino una riduzione della stessa in forza di quanto previsto dall’art. 13 comma 2 C.G.S., per rendere più possibile adeguata la sanzione all’entità e gravità dei fatti accertati e per consentire ai Giudici di esercitare la loro funzione anche di Giudici di equità. Al riguardo, pur riconoscendo al comportamento del calciatore i caratteri di volontaria aggressività, non può negarsi che le conseguenze di tale comportamento non sono state di particolare gravità se è vero, come è vero, che lo stesso Direttore di gara ha riferito di lieve gonfiore e dolore con la conseguenza che, considerate le attenuanti generiche e l’assenza di precedenti, questa Corte ritiene equo ridurre la sanzione della squalifica fino al 30.4.2028 tenuto conto che, in ragione di tale comportamento, la gara è stata sospesa. Alla luce di quanto sopra evidenziato, il reclamo della società Morronese deve essere accolto per quanto di ragione.
P.Q.M.
la Corte Sportiva Territoriale di appello della F.I.G.C.-L.N.D. delibera di ridurre la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Ennio Carducci fino al 30. 4.2028, confermando la decisione impugnata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative. Dispone accreditarsi la tassa di reclamo addebitata.
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