C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 46 del 19/01/2026 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MAIELLA AVVERSO LA SQUALIFICA AL CALCIATORE TORELLI FRANCESCO FINO AL 30.6.2026 IN RELAZIONE ALLA GARA MAIELLA – VIRTUS ANXANUM, DISPUTATA IL 15.12.2025 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES (C.U. n° 22 DEL 18.12.2025 – DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI).
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MAIELLA AVVERSO LA SQUALIFICA AL CALCIATORE TORELLI FRANCESCO FINO AL 30.6.2026 IN RELAZIONE ALLA GARA MAIELLA – VIRTUS ANXANUM, DISPUTATA IL 15.12.2025 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES (C.U. n° 22 DEL 18.12.2025 – DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI).
Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Maiella ha impugnato la sanzione sopra specificata, chiedendone l’annullamento ovvero in subordine la riduzione, adottata dal G.S. con le seguenti motivazioni: “Perché a seguito di provvedimento disciplinare rivolgeva offese al direttore di gara, alla notifica del provvedimento di espulsione metteva in atto comportamento gravemente irrispettoso nei confronti dell'arbitro colpendo quest'ultimo sul petto nel tentativo di spingerlo, non cagionandogli eccessivo dolore. Inoltre, per aver ritardato l'uscita dal campo di gioco dopo l'espulsione, assumendo un atteggiamento offensivo nei confronti dell'arbitro”. Ha dedotto la società appellante che quanto riferito dal direttore di gara non corrisponde al vero e che è stata dallo stesso erroneamente riferita una errata ricostruzione dei fatti. In ogni caso, la sanzione adottata sarebbe sproporzionata e motivata da un eccesso punitivo e, pertanto, la sanzione stessa doveva essere rideterminata in misura adeguata. La Corte, nel disporre la comparizione del direttore di gara affinché chiarisse che cosa intendeva dire nel referto a proposito di un tentativo di spinta, se tale tentativo avesse effettivamente comportato un colpo al petto che avrebbe comportato due segni sul corpo. Lo stesso direttore di gara, peraltro seppure ritualmente convocato con atto notificato anche alla competente sezione, non compariva all’udienza, né faceva pervenire giustificazioni per la sua mancata presenza. Osserva la Corte che il referto rimesso dal direttore di gara appare contraddittorio giacché non è dato capire come possa conciliarsi la presenza “di segni sul corpo” con il riferito tentativo di spinta da parte del calciatore. Lo stesso arbitro, peraltro, ha riferito che tale comportamento non gli avrebbe cagionato “eccessivo dolore” ed anche questa locuzione sarebbe incompatibile con il descritto tentativo. Alla luce di tali contraddizioni e di una evidente mancanza di chiarezza nel referto arbitrale, ritiene la Corte che, in rapporto alla sanzione adottata, il calciatore Torrelli Francesco debba rispondere di una protesta smodata con la conseguenza che il provvedimento sanzionatorio appare eccessivo rispetto a quanto effettivamente accaduto, anche in considerazione che non è risultata con chiarezza la volontà aggressiva nei confronti dell’arbitro.
P.Q.M.
la Corte Sportiva territoriale di appello della F.I.G.C.-L.N.D. delibera di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Torelli Francesco fino al 31.3.2026. Dispone accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata. Dispone, infine, trasmettersi il presente provvedimento alla sezione A.I.A. di Chieti per eventuali provvedimenti nei confronti dell’arbitro Kevin Petrella, oggi non comparso senza giustificato motivo.
Share the post "C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 46 del 19/01/2026 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MAIELLA AVVERSO LA SQUALIFICA AL CALCIATORE TORELLI FRANCESCO FINO AL 30.6.2026 IN RELAZIONE ALLA GARA MAIELLA – VIRTUS ANXANUM, DISPUTATA IL 15.12.2025 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES (C.U. n° 22 DEL 18.12.2025 – DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI)."
