C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 46 del 19/01/2026 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETÀ S.P.D. AMITERNINA SCOPPITO, AVVERSO LA SQUALIFICA AL CALCIATORE CARROZZI THOMAS PER QUATTRO TURNI INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA AMITERNINA SCOPPITO / SAN BENDETTO VENERE, DISPUTATA IL 21.12.2025 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 17 (C.U. n° 26 DEL 23.12.2025 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).

APPELLO DELLA SOCIETÀ S.P.D. AMITERNINA SCOPPITO, AVVERSO LA SQUALIFICA AL CALCIATORE CARROZZI THOMAS PER QUATTRO TURNI INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA AMITERNINA SCOPPITO / SAN BENDETTO VENERE, DISPUTATA IL 21.12.2025 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 17 (C.U. n° 26 DEL 23.12.2025 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).

Con appello ritualmente proposto, la S.P.D. Amiternina Scoppito ha impugnato e chiesto l’annullamento, ovvero in subordine la riduzione, del provvedimento sopra specificato adottato dal G.S. nei confronti del calciatore Carrozzi: “Perché in seguito ad un fallo di gioco reagiva colpendo con pugni e calci un calciatore avversario generando un clima di tensione”. L’appello proposto dalla società Amiternina risulta infondato e, come tale, deve essere respinto. La stessa società ha chiesto applicarsi la riduzione della sanzione per essere inquadrabile nella fattispecie prevista dall’art. 39 C.G.S. e non in quella prevista dall’art. 38 C.G.S., che ha dato luogo al provvedimento sanzionatorio. Al riguardo ha dedotto che il calciatore Carrozzi non avrebbe colpito con pugni l’avversario, ma la sua reazione al grave fallo subito da un suo compagno di squadra si sarebbe esaurita in una vibrante protesta. Tale tesi, però, non trova alcun riscontro negli atti ufficiali visto che, nel referto del direttore di gara, fonte di prova privilegiata, si riferisce che il Carrozzi, ricevuto il fallo da parte del n. 4 del S. Benedetto, “si alza di scatto e da pugni e spinte al calciatore avversario, facendo arrivare anche altri giocatori e creando molta confusione, tanto da sospendere temporaneamente la partita”.

P.Q.M.

la Corte d'Appello Sportiva Federale Territoriale della F.I.G.C. – L.N.D.

DELIBERA

di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

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