C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 2/CSAT del 09.10.025 – Delibera – Reclamo della società LMM MONTEMILETTO in riferimento al C.U. n. 2/GST del 24/09/2025. Gara – Lmm Montemiletto / U.S. Angri 1927 del 14.09.2025 – Campionato Eccellenza. Partita persa.

Reclamo della società LMM MONTEMILETTO in riferimento al C.U. n. 2/GST del 24/09/2025. Gara – Lmm Montemiletto / U.S. Angri 1927 del 14.09.2025 – Campionato Eccellenza. Partita persa.

La società LMM Montemiletto impugnava ritualmente la delibera del Gst, pubblicata sul CU n.2/GST del 24/09/2025, che aveva rigettato il reclamo, confermando il risultato conseguito sul campo di 1-0 a favore della U.S. Angri 1927 ed aveva inflitto l’ammenda di euro 150.00 a quest’ultima società per la mancanza di firma sulla documentazione inoltrata dalla società per il tesseramento del calciatore Garofalo Agostino. Deduceva la società LMM Montemiletto che il giudice di primo grado era incorso in errore dal momento che i calciatori della società U.S. Angri 1927 non potevano prendere parte alla gara, fissata il 14/9/25, per mancanza del visto di esecutività che veniva concessa il 15/9/25. La società reclamante evidenziava che il Gst non aveva compreso che la mancanza della firma del Presidente non era un semplice anomalia sanabile con effetti ex tunc in quanto incideva sulla esistenza stessa della richiesta di tesseramento formalmente corretto e sottoscritto. Concludeva la reclamante per l’accoglimento della impugnativa dal momento che il calciatore Garofalo Agostino essendo tesserato a partire dal 15/9/25 non poteva prendere parte alla gara disputatosi il 14/9/25, con conseguente perdita della gara per la società U.S. Angri 19*277 per 0 - 3. A supporto di quanto dedotto nel reclamo, la società LMM Montemiletto produceva la decisione n. 104/CFA del 12/5/2025 della Corte Federale, che in caso analogo, aveva inflitto la penalizzazione di 12 punti in classifica alla società che aveva fatto partecipare un calciatore a diverse gare del Campionato di sere D in posizione irregolare perché il perfezionamento del tesseramento era avvenuto successivamente alla data fissata per la gara. La CSAT, letti gli atti ed il reclamo come proposto, sentita la società reclamante, ritiene la impugnativa non meritevole di accoglimento. La Corte adita ritiene che il tesseramento di un calciatore ha valore dal giorno successivo il deposito della pratica e che eventuali errori o richieste di integrazione potevano essere segnalati dall’ufficio competente per cui il calciatore tesserato poteva essere utilizzato fino all’eventuale controllo del Comitato e alla richiesta di integrazione. Risulta intuitivo, peraltro, che il principio dell’art.39 NOIF è quello di ritenere tesserato un calciatore dalla data del giorno successivo al deposito degli atti sino, naturalmente, alla comunicazione di revoca per irregolarità ed invalidità o alla richiesta di integrazione che non ha, comunque, salvo i casi previsti dall’art. 42 NOIF, effetto retroattivo sul tesseramento fino a quel momento ritenuto valido ed effettuato. Quanto innanzi perché la società, che ha l’onore di monitorare la procedura informatica di tesseramento, non può autonomamente ritenere irregolare la posizione senza che il sistemi generi un qualche alert e/o comunicazione di errore. Senza tale disposizione fino a nuova comunicazione di revoca/integrazione, il tesseramento deve dirsi regolare e valido e, dunque, l’utilizzo del calciatore è assolutamente possibile (si veda decisione del Collegio di Garanzia del Coni n.00981/2023 del 23/10/2023) . La pronuncia allegata dalla reclamante ed emessa dalla Corte Federale d’Appello ha ad oggetto una fattispecie non analoga tant’è che in data antecedente alla gara gli organi preposti avevano evidenziato delle irregolarità nel tesseramento. Alla luce di quanto esposto, la Corte adita rilevato, altresì, che in caso di mero errore ed integrazione della modulistica, come nella presente fattispecie, è prevista una semplice sanzione dell’ammenda e non la perdita della gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo e per l’effetto conferma il provvedimento pubblicato sul C.U. n.2/GST del 24/09/2025. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

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