C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 2/CSAT del 09.10.025 – Delibera – Reclamo della società VIRTUS MONTORO 2025 in riferimento al C.U. n. 24 del 25/09/2025. Gara – Virtus Montoro 2025 / Centro Storico Salerno del 21.09.2025 – Campionato Promozione. Ammenda 350.00.

Reclamo della società VIRTUS MONTORO 2025 in riferimento al C.U. n. 24 del 25/09/2025. Gara – Virtus Montoro 2025 / Centro Storico Salerno del 21.09.2025 – Campionato Promozione. Ammenda 350.00.

LA Corte letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va, parzialmente accolto. La Corte esaminati gli atti ed il referto ufficiale di gara, ritiene effettivamente che a fine gara ci sono state delle fasi concitate, che però impongono un attenta rivalutazione degli eventi, con una riduzione sull’ammenda che è sproporzionata rispetto ai fatti accaduti. Mentre la squalifica di due giornate al calciatore Carratu Raffaele non consente l’impugnativa alcuna del relativo provvedimento secondo quanto previsto dall’art. 137 CGS.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

 Di accogliere parzialmente il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica ad euro 250.00, conferma la squalifica di due gare effettive al calciatore Carratu Raffaele dal momento che, ai sensi dell’art.137 CGS comma 3, non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari afferenti alla squalifica dei calciatori sino a due giornate di gara. Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

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