C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 6/CSAT del 30.10.025 – Delibera – Reclamo della società POLISPORTIVA PUGLIANELLO in riferimento al C.U. n. 29 del 2/10/2025. Gara – Battipagliese Calcio / Polisportiva Puglianello del 29.09.2025 – Campionato Eccellenza, girone ”B”. Squalifica Esposito Antonio 8 gare

Reclamo della società POLISPORTIVA PUGLIANELLO in riferimento al C.U. n. 29 del 2/10/2025. Gara – Battipagliese Calcio / Polisportiva Puglianello del 29.09.2025 – Campionato Eccellenza, girone ”B”. Squalifica Esposito Antonio 8 gare

 La società Polisportiva Puglianello proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione disciplinare della squalifica per 8 giornate inflitta dal Gst al calciatore sig. Esposito Antonio, reo di avere spinto con due mani il DDG in occasione delle proteste per la realizzazione di una rete della squadra avversaria. Nel reclamo la società Polisportiva Puglianello contestava la dinamica descritta dal DDG non essendo la stessa corrispondente alla realtà accaduta. Il calciatore Esposito Antonio, a seguito di una rete realizzata in sospetta posizione irregolare di un avversario, protestava nei confronti dell’assistente di gara senza mai toccarsi, tenendo le mani dietro la schiena e, poiché spinto da altri compagni, a sua volta, perdendo l’equilibrio, appoggiava le mani sull’arbitro me senza violenza o intenzione. Pertanto alcuna condotta violenta era ascrivibile al calciatore tant’è che il DDG non cadeva in terra né tantomeno riportava alcuna conseguenza fisica continuando a dirigere la gara senza l’ausilio delle forze dell’ordine o di soggetti all’uopo preposti. La società reclamante allegava al reclamo fotogrammi e video dai quali si poteva con chiarezza verificare che i fatti realmente accaduti non coincidevano con quelli descritti nel referto di gara. Concludeva la reclamante per l’annullamento della sanzione disciplinare adottata dal Gst o per l’applicazione di una sanzione nettamente inferiore ed equamente rapportata al reale comportamento assunto dal calciatore alla luce anche delle sanzioni già applicate per condotte ritenute più gravi e/o irriguardose o quanto meno similari. La CSAT, letti gli atti ufficiali ed il reclamo così come proposto, sentita la reclamante in sede di autorizzazione, ritiene l’impugnativa meritevole di accoglimento. Dalla lettura del referto di gara si evince che il calciatore Esposito Antonio ha protestato nei confronti dell’Assistente in occasione della convalida della rete realizzata dalla squadra avversaria senza però proferire frasi ingiuriose e/o irriguardose. La circostanza che il calciatore Esposito Antonio possa avere spinto il DDG per effetto del sopraggiungere di corsa di altri compagni e , quindi, senza volontarietà e7o violenza, appara verosimile anche dall’esame dei fotogrammi acquisiti agli atti.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica per il sig. Esposito Antonio a cinque (5) giornate di gara effettive. Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

 

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