C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 12/CSAT del 20.11.025 – Delibera – Reclamo della società VIRTUS ALBA SAN NICOLA in riferimento al C.U. n. 17/D.P. Caserta del 6/11/2025. Gara – Virtus Alba San Nicola / Enzo Moretti Academy Srl del 1.11.2025 – Campionato Under 15 Prov. (Ce). Perdita della Gara, per posizione irregolare.
Reclamo della società VIRTUS ALBA SAN NICOLA in riferimento al C.U. n. 17/D.P. Caserta del 6/11/2025. Gara – Virtus Alba San Nicola / Enzo Moretti Academy Srl del 1.11.2025 – Campionato Under 15 Prov. (Ce). Perdita della Gara, per posizione irregolare.
La società Virtus Alba San Nicola proponeva reclamo avverso la delibera, pubblicata sul C.U: N.17 del 6/11/2025, con la quale il GST aveva inflitto alla reclamante la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 con un punto di penalizzazione in classifica; l’ammenda di euro 300.00 alla società; la squalifica per una giornata per il calciatore Aslani Alteo e la squalifica per una giornata per il dirigente accompagnatore sig. Di Rienzo Riccardo, sul presupposto che aveva partecipato alla gara il calciatore Aslani Alteo in posizione irregolare non essendo tesserato per la stagione agonistica 25/26 con la società reclamante deduceva la reclamante che in data 16/10/25 aveva creato sul portale tesseramenti LND la pratica SG16318011 per il tesseramento del calciatore Aslani Alteo, straniero minorenne, ma l’ufficio tesseramento non aveva mai proceduto alla validazione o all’approvazione entro la data della gara del 1/11/2025. La reclamante, pertanto, avendo assolto tempestivamente ad ogni obbligo e non avendo ricevuto segnalazioni di irregolarità, riteneva correttamente che la convalida sarebbe avvenuta in tempi congrui e schierava il calciatore nella gara in oggetto. Concludeva la reclamante per l’accoglimento del reclamo con consequenziale ripristino del risultato conseguito sul campo, annullamento delle squalifiche e dell’ammenda, anche sul presupposto di assenza di colpa della società e di colpevole ritardo degli ufficiali federali. Nel reclamo, infine, la società Virtus Alba San Nicola evidenziava precedenti giudiziali con i quali la CSAT Campania, il TFT Lazio e la CFA in casi analoghi avevano accolto le tesi della reclamante. La CSAT, letto il referto di gara, il reclamo così come proposto ed effettuate le indagini presso gli uffici Tesseramento competenti, ritiene l’impugnativa non meritevole di accoglimento. Nella fattispecie si discute circa il tesseramento di un calciatore straniero minore per il quale ex art. 39 e 40 quarter delle NOIF, può prendere parte ad una gara solo a seguito di comunicazione da parte dell’ufficio che avviene attraverso l’approvazione del tesseramento. A nulla vale la considerazione che era trascorso un tempo, per così dire, ragionevole tra la richiesta del tesseramento e la data della gara in oggetto; Trattandosi di calciatore straniero minore l’esame della pratica di tesseramento impone dei tempi più lunghi e, comunque, la società, non avrebbe potuto schierare il calciatore. La stessa avrebbe potuto per tempo informarsi presso gli uffici competenti dello stato della pratica e non procedere, comunque, a schierare il calciatore nella gara in oggetto. A nulla, infine, valgono i precedenti giudiziali evocati dalla reclamante in quanto del tutto inconferenti con la fattispecie in oggetto.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di rigettare il reclamo e per l’effetto conferma la sanzione pubblicata sul C.U. n. 17/D.P. Caserta del 6/11/2025. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.
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