C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 12/CSAT del 20.11.025 – Delibera – Reclamo della società NOCERINA CALCIO A5 in riferimento al C.U. n. 27/C5 del 6/11/2025. Gara – Nocerina Calcio A5 / Belvedere 1998 del 1.11.2025 – Campionato Calcio A5 serie C2. Squalifica Baldi Matteo (fino al 6/1/2026)

Reclamo della società NOCERINA CALCIO A5 in riferimento al C.U. n. 27/C5 del 6/11/2025. Gara – Nocerina Calcio A5 / Belvedere 1998 del 1.11.2025 – Campionato Calcio A5 serie C2. Squalifica Baldi Matteo (fino al 6/1/2026)

La società Asd Nocerina Calcio A5 proponeva reclamo avverso la sanzione disciplinare della squalifica sino a tutto il 6/01/2026 inflitta all’allenatore sig. Baldi Matteo, dal GST e pubblicata sul C.U. n.27/C5 del 6/11/2025. Quest’ultimo squalificava l’allenatore reo di essere entrato sul terreno di gioco con atteggiamento intimidatorio e rivolgendo minacce di morte verso i calciatori della squadra avversaria. Alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgere le predette minacce anche nei confronti del DDG ed al termine della gara sostava nello spazio antistante gli spogliatoi del DDG reiterando le minacce nei confronti di quest’ultimo invitandolo a non riportare nulla di quanto accaduto nel referto di gara e tardava l’uscita dagli spogliatoi. Deduceva la società reclamante che i fatti non si erano verificati per come descritti nel referto di gara. In particolare il sig. Baldi Matteo era intervenuto nei confronti di un calciatore avversario per allontanarlo verso il TDG e per evitare che la situazione potesse degenerare in discussioni o altre con un proprio calciatore. L’allenatore Baldi avrebbe soltanto chiesto al DDG in modo civile le motivazioni circa l’espulsione e la società reclamante concludeva per l’accoglimento del reclamo e conseguenziale annullamento e/o riduzione della squalifica. La CSAT, letti gli atti ufficiali ed il reclamo così come proposto, ritiene l’impugnativa non meritevole di accoglimento. È notorio che per le norme previste dal CGS, il referto di gara costituisce fonte privilegiata ed il DDG nello stesso riporta analiticamente i fatti per come accaduti e verificatisi nel tempo. I motivi del reclamo, così come dedotto, appaiono generici e non riescono a modificare, seppur in parte, i fatti descritti nel reclamo e la sanzione disciplinare adottata appare equa.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo e per l’effetto conferma la sanzione pubblicata sul C.U. n. 27/C5 del 6/11/2025 Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.

 

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