C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 14/CSAT del 04.12.025 – Delibera – Reclamo della società CASTEL VOLTURNO CALCIO 22 in riferimento al C.U. n. 10/GST del 12/11/2025. Gara – Real Bacoli Sibilla / Castelvolturno Calcio 22 del 2.11.2025 – Campionato Eccellenza “A”. Perdita gara

Reclamo della società CASTEL VOLTURNO CALCIO 22 in riferimento al C.U. n. 10/GST del 12/11/2025. Gara – Real Bacoli Sibilla / Castelvolturno Calcio 22 del 2.11.2025 – Campionato Eccellenza “A”. Perdita gara

La CSAT , letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va rigettato. Invero, il calciatore Bellarosa Ciro, individuato dalla società reclamante con presunta posizione irregolare, risulta tesserato il giorno 31/10/2025 con la società Real Bacoli Sibilla e dunque, in vigenza dell’art. 39 NOIF, ha disputato regolarmente la gara del 2/11/2025 il fatto che il 4/11/2025 l’ufficio tesseramento abbia valutato la domanda e segnati vizi formali, poi sanati, non rileva. In sintesi , è possibile correggere eventuali errori i cui effetti sanatori decorrono dalla data del deposito della domanda di tesseramento. Tale principio è stato precisato dal Collegio di garanzia del Coni, con la decisione n.981/2023, correttamente richiamata dal GST, la cui decisione non presenta motivi di censura.

P.Q.M.

 La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo e per l’effetto conferma la sanzione pubblicata sul C.U. n. 10/GST del 12/11/2025. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.

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