C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 18/CSAT del 15.01.2026 – Delibera – Reclamo della società MONTE MAGGIORE FUTSAL in riferimento al C.U. n. 24/D.P. Caserta del 11/12/2025. Gara – Mote Maggiore Futsal / Olimpia San Marco 2025 del 30.11.2025 – Campionato 3° CE. Partita persa, squalifica Costanzo Nicola, Cilento Vito.
Reclamo della società MONTE MAGGIORE FUTSAL in riferimento al C.U. n. 24/D.P. Caserta del 11/12/2025. Gara – Mote Maggiore Futsal / Olimpia San Marco 2025 del 30.11.2025 – Campionato 3° CE. Partita persa, squalifica Costanzo Nicola, Cilento Vito.
La CSAT letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va accolto parzialmente. Invero, la MM Futsal ritualmente ha proposto reclamo avverso la decisione del GST, CU 24/d.p. Caserta del 11/12/2025, con la quale, rilevato che il calciatore Costanzo Nicola alla data del 30/11/225 non risultava tesserato, ma era in campo nel corso della gara in oggetto, infliggeva la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 in favore della Olimpia San Marco 2025, nonché per quello che rileva nel presente procedimento, l’ammenda di euro 300.00 ed un punto di penalizzazione. La società reclamante deduce che il calciatore “veniva regolarmente tesserato il 26/10/25” alla quale l’ufficio rispondeva di avere rettificato luogo e data di nascita, originariamente errato, in data 26/11/2025. Per questo motivo, la reclamante riteneva di poter impiegare il calciatore nella gara MM Futsal/ Olimpia San Marco 2025. Deduceva ancora che il 5/12/2025 l’ufficio, approvava il tesseramento di Costanzo Nicola nonostante i dati errati. Essendo i dati del calciatori caricati con il tesseramento del 5/12/2025 i medesimi di quelli inviati il 26/10/2025 ciò proverebbe la buona fede del comportamento della reclamante che concludeva per l’accoglimento del reclamo e conseguentemente per l’omologazione del risultato del campo, l’annullamento della sanzione della perdita della gara, del punto di penalizzazione e dell’ammenda di euro 300.00. Invero, dall’esame della documentazione in atti, prescindendo dagli motivi di censura, risulta in modo inequivocabile che in seguito alla richiesta di tesseramento pervenuta in data 16/10/2025 e delle successive sollecitazioni, l’ufficio tesseramenti comunicava, in data 26/11/25, che la richiesta di tesseramento presentava errori nell’indicazione di comune di residenza e del codice fiscale. Tale comunicazione è stata erroneamente interpretata dalla società MM Futsal come un tesseramento regolare del calciatore che, quindi, non poteva essere impiegato, come risulta dalla distinta di gara nella partita in oggetto. Nulla rilevano le vicende successive. La Corte, però non può non rilevare la buona fede della società reclamante che induce la Corte ad accogliere parzialmente.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
(a rettifica del Dispositivo pubblicato sul C.U. n.17/Csat in data 12/01/2025) di accogliere parzialmente il reclamo e per l’effetto riduce l’ammenda ad euro 100.00 alla società Monte Maggiore Futsal, conferma nel resto le sanzioni pubblicate sul C.U. n. 24/D.P. Caserta del 11/12/2025. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.
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