C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 2/TFT del 09.10.2025 – Delibera – Fasc.077 Prot. 27755/465 pfi24-25 PM/fl del 19/05/2025 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: -il sig. Giovanni Picardi, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Real Acerra C5:

Fasc.077

Prot. 27755/465 pfi24-25 PM/fl del 19/05/2025 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: -il sig. Giovanni Picardi, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Real Acerra C5: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 61, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, poco dopo l’ottavo minuto del secondo tempo della gara A.S.D. Real Acerra C5 - A.S.D. Tigre Casalnuovo del 9.11.2024 valevole per il girone A del campionato di serie C2 di Calcio a 5 del Comitato Regionale Campania, dopo essersi introdotto nell’area spogliatoi dell’impianto sportivo pur non essendo inserito nella distinta di gara, aggredito il sig. Giovanni Mauro, calciatore tesserato per la società A.S.D. Tigre Casalnuovo, che si trovava nelle vicinanze degli spogliatoi in quanto appena espulso dal direttore di gara, afferrandolo per la maglia, colpendolo con uno schiaffo al volto e proferendo al suo indirizzo le seguenti testuali espressioni: “allora non hai capito, qua comando io, qua non puoi stare, te ne devi andare”. - la società A.S.D. Real Acerra C5 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Giovanni Picardi, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il sig. Giovanni Picardi, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di anni uno (1) di inibizione; per la società A.S.D. Real Acerra C5 € 600,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che all’esito dell’istruttoria espletata e sulla scorta dell’attività investigativa svolta dalla Procura Federale la responsabilità disciplinare del deferito è chiara e non lascia dubbi ad alcuna interpretazione o valutazione alternativa. Il Collegio applica al deferito la riduzione della sanzione e ciò alla luce dell’ammissione di responsabilità formulata e verbalizzata alla riunione del 6/10/2025 anche a questo Collegio del TFT (ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. e CGS). Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il sig. Giovanni Picardi, all’epoca dei fatti dirigente tesserato della società, la sanzione di mesi otto (8) di inibizione; per la società A.S.D. Real Acerra C5 € 600,00 di ammenda.

 

 

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