C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 2/TFT del 09.10.2025 – Delibera – Fasc.086 prot. 1978/905 pfi 24-25/PM/mf del 21/07/2025 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. Il sig. Matteo Gaeta, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD San Valentino 1975:

Fasc.086

prot. 1978/905 pfi 24-25/PM/mf del 21/07/2025 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. Il sig. Matteo Gaeta, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD San Valentino 1975: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, il giorno 4.4.2025 al termine della audizione da parte della Procura Federale, informato tramite messaggi whatsapp il sig. Rinaldi Pier Donato, presidente della società ASD Virtus Faiano, sui fatti oggetto dell’attività inquirente in corso; 2.- la società A.S.D. San Valentino 1975 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Matteo Gaeta, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il sig. Matteo Gaeta, all’epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate quattro (4) di squalifica: per la società A.S.D. San Valentino 1975 € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che sia provata la responsabilità del calciatore Gaeta Matteo e della società San Valentino 1975 in quanto è accertato dai messaggi acquisiti in atti che il Gaeta abbia riferito al Presidente della Virtus Faiano, presso la quale egli intendeva essere tesserato i contenuti della audizione avute con la Procura Federale del 4/04/225, così violando il segreto sui fatti oggetto delle attività inquirenti in corso. Deve quindi dichiararsi anche la responsabilità oggettiva della società San Valentino 1975, con la quale il calciatore risultava tesserato al momento dei fatti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il sig. Matteo Gaeta, all’epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate quattro (4) di squalifica: per la società A.S.D. San Valentino 1975 € 300,00 di ammenda.

 

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