C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 2/TFT del 09.10.2025 – Delibera – Fasc.084 prot. 743/837 pfi 24-25/PM/rm del 8/07/2025 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1) il sig. COPPOLA Lorenzo, all’epoca dei fatti calciatore e presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Vulcano Quarto:
Fasc.084
prot. 743/837 pfi 24-25/PM/rm del 8/07/2025 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1) il sig. COPPOLA Lorenzo, all’epoca dei fatti calciatore e presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Vulcano Quarto: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel commentare la decisione del Giudice Sportivo avente ad oggetto la gara A.S.D. Vulcano Quarto - A.S.D. Football Club Lago Patria del 9.2.2025, inviato ad un gruppo WhatsApp formato dai Presidenti delle società di terza categoria della provincia di Napoli un messaggio del seguente testuale tenore: “campionato falsato!!! Vergogna!! Il pugile che tenta di uccidere il nostro giocatore non è stato squalificato e neanche menzionato nel comunicato! LND pagliacci e venduti”; b) della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato nonostante sia stato ritualmente convocato per le date del 4.4.2025 e del 7.4.2025, così impedendo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento; 2) il sig. LOIRA Francesco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Vulcano Quarto: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, dopo la gara A.S.D. Vulcano Quarto - A.S.D. Football Club Lago Patria del 9.2.2025, postato sul profilo del social media TikTok della società Vulcano Quarto due commenti del seguente testuale tenore: “e mttimm e Pall mocc natavot, I amm schiatta a cap” e “Loteee”; b) della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato nonostante sia stato ritualmente convocato per le date del 4.4.2025 e del 7.4.2025, così impedendo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento; 3) il sig. ESPOSITO Alessandro, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD New Virtus Partenope: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, dopo la gara A.S.D. Vulcano Quarto - A.S.D. Football Club Lago Patria del 9.2.2025, postato sul profilo del social media Instagram delle società ASD F.C. Lago Patria ed ASD Vulcano Quarto un commento del seguente testuale tenore: “sit na bad e sciem dal presidente al mister cu tutt e jucatur poi ti vengono a fare la morale sul razzismo? "; 4) il sig. RUSSO Antonio, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASD Pozzuoli Calcio: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, dopo la gara A.S.D. Vulcano Quarto - A.S.D. Football Club Lago Patria del 9.2.2025, postato sul profilo del social media TikTok della società ASD F.C. Lago Patria un messaggio del seguente testuale tenore: “sit a sfaccim ra gent! Il mondo è piccolo… prima o poi”; 5) la società ASD Vulcano Quarto a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Coppola Lorenzo e Loira Francesco, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: la sig. Coppola Lorenzo, all’epoca dei fatti calciatore e Presidente della società, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; la sig. Russo Antonio, all’epoca dei fatti dirigente della società, come da separato patteggiamento ex art. 127 CGS; il sig. Loira Francesco, all’epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate sei (6) di squalifica; il sig. Esposito Alessandro, all’epoca dei fatti calciatore, come da separato patteggiamento ex art.127 CGS; per la società ASD Vulcano Quarto € 800,00 di ammenda. Ritiene il Collegio di dover confermare le richieste formulate dalla Procura Federale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,
DELIBERA
di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: per: la sig. Coppola Lorenzo, all’epoca dei fatti calciatore e Presidente della società, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; la sig. Russo Antonio, all’epoca dei fatti dirigente della società, la sanzione di mesi uno (1) e 15 giorni di inibizione a seguito di patteggiamento; il sig. Loira Francesco, all’epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate sei (6) di squalifica; il sig. Esposito Alessandro, all’epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate tre (3) di squalifica; per la società ASD Vulcano Quarto € 800,00 di ammenda.
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