C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 2/TFT del 09.10.2025 – Delibera – Fasc.083 prot. 647/636 pfi 24-25/PM/rn del 8/07/2025 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: – il sig. Filippo Scudiero, all’epoca dei fatti e sino alla stagione sportiva 2023 – 2024 presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Anfra 2010;

Fasc.083

prot. 647/636 pfi 24-25/PM/rn del 8/07/2025 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: - il sig. Filippo Scudiero, all’epoca dei fatti e sino alla stagione sportiva 2023 – 2024 presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Anfra 2010; - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 15, commi 1 e 8, e 17 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nel corso delle stagioni sportive 2020 – 2021, 2021 – 2022, 2022 – 2023 e 2023 - 2024, consentito e comunque non impedito che la società A.S.D. Real Anfra 2010 con codice fiscale n. 96034220630, dallo stesso presieduta, utilizzasse illegittimamente l’affiliazione alla F.I.G.C. della società A.S.D. Anfra Sport Club, con numero di matricola F.I.G.C. - L.N.D. – 941026 e codice fiscale 96025750637; tanto è accaduto per avere lo stesso, in data 25.6.2019, consentito e comunque non impedito che venisse depositata presso il Comitato Regionale Campania una domanda con la quale è stato richiesto il mutamento della denominazione sociale della A.S.D. Anfra Sport Club in A.S.D. Real Anfra 2010, nella quale le sottoscrizioni riferite al presidente della A.S.D. Anfra Sport Club sig.ra Maria Baiano, apposte in calce all’istanza nonché alla documentazione alla stessa allegata (verbale di assemblea che ha deliberato il mutamento della denominazione, atto costitutivo, statuto sociale ed elenco nominativo dei componenti l’organo o gli organi direttivi) sono risultate non veridiche; - la società A.S.D. Real Anfra 2010 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Filippo Scudiero, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: la sig. Filippo Scudiero, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi nove (9) di inibizione; per la società A.S.D. Real Anfra 2010 € 3.000,00 (tremila,00) di ammenda. Ritiene il Collegio che è ampiamente provato la responsabilità in capo ai deferiti ed infatti a decorrere dalla stagione 2021 e sino a termine della stagione 23-24, la società Real Anfra 2010 ha utilizzato illegittimamente l’affiliazione alla FIGC della società Anfra Sport Club, con un numero di matricola 941026 e CF 96025750637. Tale condotta appare evidentemente contraria ai doveri di lealtà e probità. Si aggiunge che la Presidente Baiano attraverso esposti ha di continuo denunciato il cambio di denominazione. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: la sig. Filippo Scudiero, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi nove (9) di inibizione; per la società A.S.D. Real Anfra 2010 € 3.000,00 di ammenda.

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