C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 6/TFT del 20.11.2025 – Delibera – Fasc.078 Prot. 28766/653 pfi24-25 PM/fl del 28/05/2025 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. RAFFAELE DE GREGORIO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Massa Lubrense:
Fasc.078
Prot. 28766/653 pfi24-25 PM/fl del 28/05/2025 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. RAFFAELE DE GREGORIO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Massa Lubrense: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, dagli artt. 23, comma 1, e 38 delle N.O.I.F., nonchè dagli artt. 2, punti 2.2, 2.5 e 2.9, e 20, punto 20.1, dell’Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo sottoscritto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), dalla Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) e dall’Associazione Italiana Allenatori Calcio (A.I.A.C.) per la Stagione Sportiva 2024 – 2025 di cui al Comunicato Ufficiale della L.N.D. n. 287 del 9 gennaio 2025 per avere consentito, e comunque per non avere impedito, il deposito in data 15 novembre 2024 di un atto di risoluzione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato in data 27 agosto 2024 tra il sig. Nunzio Castellano, allenatore in seconda della prima squadra, e la società A.S.D. Massa Lubrense recante una sottoscrizione non veridica del sig. Nunzio Castellano; tutto ciò, peraltro, senza che fosse contestualmente inviata la comunicazione scritta dell’avvenuto deposito dell’atto di estinzione del rapporto di collaborazione al sig. Nunzio Castellano a mezzo pec, ovvero mediante altro mezzo idoneo a garantire la conferma della sua ricezione; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 23, comma 1, 38, 61, comma 1, e 66 delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della A.S.D. Massa Lubrense, le distinte di gara nelle quali il sig. Nunzio Castellano è indicato come tesserato per la A.S.D. Massa Lubrense ammesso nel recinto di gioco, consegnate all’arbitro in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il girone B del campionato di Promozione: Massa Lubrense – Virtus Pompei Soccer del 4 gennaio 2025 e Stabia City – Massa Lubrense dell’11 gennaio 2025; tutto ciò nonostante la società A.S.D. Massa Lubrense avesse in data 15 novembre 2024 provveduto a depositare un atto di risoluzione consensuale del contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato in data 27 agosto 2024 con il sig. Castellano in qualità di allenatore in seconda della prima squadra; c) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 23, comma 1, 37, 38 e 66 delle N.O.I.F. per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, al sig. Nunzio Castellano di assistere e di accedere al recinto di gioco in qualità di tesserato per la società A.S.D. Massa Lubrense in occasione delle seguenti gare, tutte valevoli per il girone B del campionato di Promozione: Massa Lubrense – San Vito Positano del 16 novembre 2024, Marianella – Massa Lubrense del 23 novembre 2024, Massa Lubrense – Rione Terra del 30 novembre 2024, Puteolana 1909 – Massa Lubrense del 7 dicembre 2024, Sant’Agnello – Massa Lubrense del 14 dicembre 2024, Massa Lubrense – Pianura Calcio 1977 del 21 dicembre 2024; tutto ciò nonostante la società A.S.D. Massa Lubrense avesse in data 15 di collaborazione coordinata e continuativa stipulato in data 27 agosto 2024 con il sig. Castellano in qualità di allenatore in seconda della prima squadra; d) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, dagli artt. 23, comma 1, e 38 delle N.O.I.F., nonchè dagli artt. 14, punto 14.2, 16, 18 e 20, punto 20.1, dell’Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo sottoscritto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), dalla Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) e dall’Associazione Italiana Allenatori Calcio (A.I.A.C.) per la stagione sportiva 2024 – 2025 di cui al Comunicato Ufficiale della L.N.D. n. 287 del 9 gennaio 2025 per avere consentito, e comunque non impedito, al sig. Antonino Luigi Pollio, vice presidente e direttore generale della società A.S.D. Massa Lubrense, di intimare al sig. Nunzio Castellano, tecnico tesserato per la società A.S.D. Massa Lubrense in qualità di allenatore in seconda della prima squadra, in concomitanza della seduta di allenamento successiva allo svolgimento della gara Stabia City – Massa Lubrense disputata in data 11 gennaio 2025 e valevole per il girone B del campionato di Promozione, di non accedere più all’impianto sportivo e di non presenziare più alla gare del campionato di Promozione disputate dalla squadra della A.S.D. Massa Lubrense; tutto ciò nonostante il fatto che la società A.S.D. Massa Lubrense non avesse proceduto né ad esonerare il sig. Nunzio Castellano mediante apposita comunicazione scritta, né a richiedere e ad ottenere la risoluzione del contratto di collaborazione stipulato con il medesimo in data 27 agosto 2024 secondo le modalità previste dagli artt. 16 e 18 del sopra menzionato Accordo Collettivo Nazionale, né a depositare un atto di risoluzione consensuale sottoscritto dal sig. Nunzio Castellano; 2) il sig. ANTONINO LUIGI POLLIO, all’epoca dei fatti vice presidente e direttore generale tesserato per la società A.S.D. Massa Lubrense: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, dagli artt. 23, comma 1, e 38 delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 2, punti 2.2, 2.5 e 2.9, e 20, punto 20.1, dell’Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo sottoscritto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), dalla Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) e dall’Associazione Italiana Allenatori Calcio (A.I.A.C.) per la stagione sportiva 2024 – 2025 di cui al C.U. della L.N.D. n. 287 del 9 gennaio 2025 per avere consentito, e comunque non impedito il deposito in data 15 novembre 2024 di un atto di risoluzione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato in data 27 agosto 2024 con il sig. Nunzio Castellano, in qualità di allenatore in seconda della prima squadra, recante una sottoscrizione non veridica del sig. Nunzio Castellano; tutto ciò senza che, peraltro, fosse contestualmente inviata la comunicazione scritta dell’avvenuto deposito dell’atto di estinzione del rapporto di collaborazione al sig. Nunzio Castellano a mezzo pec ovvero mediante altro mezzo idoneo a garantire la conferma della sua ricezione; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 23, comma 1, 37, 38, 61, comma 1, e 66 delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della A.S.D. Massa Lubrense, le distinte di gara consegnate all’arbitro nelle quali il sig. Nunzio Castellano è indicato quale persona tesserata per la A.S.D. Massa Lubrense ammesso nel recinto di gioco in occasione delle seguenti gare, tutte valevoli per il girone B del campionato di Promozione: Massa Lubrense – San Vito Positano del 16 novembre 2024, Marianella – Massa Lubrense del 23 novembre 2024, Massa Lubrense – Rione Terra del 30 novembre 2024, Puteolana 1909 – Massa Lubrense del 7 dicembre 2024, Sant’Agnello – Massa Lubrense del 14 dicembre 2024 e Massa Lubrense – Pianura Calcio 1977 del 21 dicembre 2024; tutto ciò nonostante la società A.S.D. Massa Lubrense avesse in data 15 novembre 2024 provveduto a depositare un atto di risoluzione consensuale del contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato in data 27 agosto 2024 con il sig. Castellano in qualità di allenatore in seconda della prima squadra; c) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, dagli artt. 23, comma 1, e 38 delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 14, punto 14.2, 16, 18 e 20, punto 20.1, dell’Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo sottoscritto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), dalla Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) e dall’Associazione Italiana Allenatori Calcio (A.I.A.C.) per la stagione sportiva 2024 – 2025 di cui al Comunicato Ufficiale della L.N.D. n. 287 del 9 gennaio 2025 per avere intimato al sig. Nunzio Castellano, tecnico tesserato per la società A.S.D. Massa Lubrense, in concomitanza della seduta di allenamento successiva allo svolgimento della gara Stabia City – Massa Lubrense disputata in data 11 gennaio 2025 e valevole per il girone B del campionato di Promozione, di non accedere più all’impianto sportivo e di non presenziare più alla gare del campionato di Promozione disputate dalla squadra della A.S.D. Massa Lubrense; tutto ciò nonostante la società A.S.D. Massa Lubrense non avesse proceduto né ad esonerare il sig. Nunzio Castellano mediante apposita comunicazione scritta, né a richiedere e ad ottenere la risoluzione del contratto di collaborazione stipulato con lo stesso in data 27 agosto 2024 secondo le modalità previste dagli artt. 16 e 18 del sopra menzionato Accordo Collettivo Nazionale, né a depositare un atto di risoluzione consensuale sottoscritto dal medesimo; 3) la società A.S.D. MASSA LUBRENSE a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Raffaele De Gregorio ed Antonino Luigi Pollio, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. Chiede all’Organo Giudicante La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il sig. Antonino Luigi Pollio, all’epoca dei fatti Vice Presidente e direttore generale della società, la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; il sig. Raffaele De Gregorio, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di anni (1) di inibizione; per la società A.s.d. Massa Lubrense € 1.000,00 (mille,00) di ammenda. Osserva il Collegio che il presente procedimento trae origine da un atto di diffida del 07.01.2025 del sig. Castellano Nunzio, tesserato quale allenatore in seconda della prima squadra per l’A.S.D Massalubrense Calcio stagione sportiva 2024-2025, indirizzata alla predetta società e alla Procura Federale per denunciare l’avvenuto deposito in data 15.11.2024 di un atto di risoluzione consensuale del proprio contratto di collaborazione stipulato con tale società recante la sua firma apocrifa. Con lo stesso atto di invito e di diffida il Castellano richiedeva il pagamento anche della somma di euro 7.250,00 a titolo di emolumenti ancora dovuti in forza del citato contratto di collaborazione, oltre che il risarcimento dei danni patiti. Dalle dichiarazioni rese dai tesserati in sede di audizione innanzi alla Procura Federale sono emerse le seguenti circostanze. Il sig. Castellano ha dichiarato che il contratto che aveva firmato aveva una durata dal 27.08.2024 al 30.06.2025 e che fino a Gennaio 2025 aveva svolto le sue funzioni, partecipando agli allentamenti tre volte a settimana e sedendo in panchina durante le partite di campionato, fino a quando successivamente all’11.01.2025 il Dirigente Antonino Pollio, in buona sostanza, gli aveva detto che non doveva più svolgere le sue mansioni in quanto la società non aveva più la possibilità di mantenere gli accordi economici presi. Solo allora alle sue spiegazioni aveva appreso che aveva firmato una risoluzione consensuale del contratto che era stata inviata in Lega. Visionata, previo consegna, questa risoluzione, aveva avuto modo di verificare che la firma apposta non era la sua. A questo punto ha dichiarato di essersi rivolto ad un avvocato che poi successivamente ha anche promosso un giudizio innanzi al Tribunale avente ad oggetto la querela di falso relativa all’atto di risoluzione consensuale predetto. Innanzi alla Procura Federale dichiarava anche che era impiegato presso il supermercato Decò di Torre del Greco, ma riusciva a far coincidere i suoi impegni di lavoro con quelli sportivi. Dalle audizioni dei rappresentanti della società De Gregorio Raffaele, presidente, e Pollio Antonino vicepresidente è emerso che i medesimi non hanno firmato l’atto di risoluzione del contratto e che la firma per conto della società, nonché la trasmissione in Lega era stata operata, probabilmente secondo quanto riferito da De Gregorio, da chi si occupava degli adempimenti burocratici in sostituzione temporaneamente del segretario che era in malattia. Tale persona era Aiello Luigi, anche egli all’epoca tesserato presso la società. Ancora in modo più preciso Pollio ha riferito che, dopo la diffida del Castellano, si era incontrato proprio con Aiello, il quale gli aveva detto che l’atto di risoluzione gli era stato consegnato dal Castellano, già precompilato e sottoscritto da quest’ultimo. Le dichiarazioni dei deferiti e del Castellano sono, quindi, completamente divergenti tra loro, perché secondo la narrazione di De Gregorio il Castellano aveva interesse a risolvere il contratto che aveva con la società A.S.D. Massalubrense Calcio, perché incompatibile con un lavoro che doveva iniziare presso il supermercato, mentre Castellano ha dichiarato che lavorava presso un supermercato e riusciva a conciliare sia gli impegni di lavoro che quelli sportivi. In ultima analisi nelle loro dichiarazioni il Castellano dichiara di non aver firmato alcun atto di risoluzione e i deferiti hanno comunque dichiarato che l’atto di risoluzione non è stato sottoscritto da loro. In ogni caso, l’atto di risoluzione è stato acquisito agli atti e riguarda la risoluzione consensuale dell’accordo economico in discussione, reca la data del 15.11.2024 e presenta due firme, a destra quella dell’allenatore Nunzio Castellano e a sinistra quella del legale rappresentante della società A.S.D. Massalubrense Calcio con una firma e il timbro della società. Detto ciò, non può questo Tribunale, in assenza di specifiche indagini della Procura Federale, valutare e decidere circa l’eventuale falsità della firma del Castellano in calce all’atto di risoluzione, ma è certo che la firma del rappresentante legale della società è stata apposta e, da quanto risulta dalle dichiarazioni di De Gregorio e di Pollio, da Aiello Luigi, all’epoca tesserato con la società, il quale sostituiva temporaneamente il segretario D’Esposito Giovanni impedito. Sennonché dagli atti acquisiti è emerso che gli unici dirigenti autorizzati a firmare per la società sono De Gregorio Raffaele presidente, Pollio Antonino vicepresidente e D’Esposito Giovanni segretario, mentre Aiello Luigi all’epoca tesserato e poi dimissionario dal 04.12.2024 non era autorizzato alla firma della società. Conseguentemente, l’atto di risoluzione, essendo stato firmato da un tesserato che non aveva il potere di firma, è nullo e come tale non può produrre alcun effetto, non essendo mai venuto ad esistenza. Poiché gli atti di deferimento della Procura Federale si fondano essenzialmente sulla circostanza che l’atto di risoluzione in questione recava la firma falsa del Castellano, il deferimento avanzato dalla Procura Federale è infondato e quindi va dichiarato non doversi procedere nei confronti di tutti i deferiti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,
DELIBERA
ritiene di rigettare il deferimento avanzato dalla Procura Federale, per l’effetto, dichiara il non luogo a procedere nei confronti dei deferiti.
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